Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20536 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Avezzano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del Tribunale di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di L’Aquila, adito in sed riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata G.i.p. del Tribunale di Avezzano a carico di NOME COGNOME COGNOME relazione al reat tentato omicidio plurimo.
1.1. L’accaduto è, in ordinanza, così ricostruito.
Il 21 agosto 2023, intorno alle ore 1.50 del mattino, davanti alla disco INDIRIZZO di Avezzano, un gruppo di persone di etnia Rom’ tra cui l’odierno indagato, si era reso protagonista di un’azione violenta e intimidatoria ai dan altri soggetti, di nazionalità albanese, presenti sul luogo (NOME, NOME e NOME).
Gli aggressori COGNOMEno, in tale contesto, proferito minacce di mort COGNOMEno estratto pistole e le COGNOMEno puntate contro le vittime. Da una de pistole (la TARGA_VEICOLO) si era tentato più volte di sparare all’indirizz vittime medesime, ma l’arma si era inceppata; tre pallottole sarebbero st successivamente rinvenute inesplose. Da altra pistola (la TARGA_VEICOLO) era s esploso un colpo, che, non mortalmente, COGNOME attinto NOME Zef al fianco. G aggressori si erano successivamente allontanati, a bordo di due autovetture, n senza fare fuoco un’ultima volta.
Dalle dichiarazioni dei cittadini albanesi coinvolti, reputate dal Tribunale riesame convergenti nel loro nucleo essenziale, si ricavava che NOME COGNOME COGNOME diretto l’azione, COGNOME personalmente tentato di sparare con la pistola funzionante, COGNOME quindi incitato a sparare il correo (verosimilmen identificabile nel figlio NOMENOME NOME quale, facendo fuoco ad altezza d’uomo, av colpito NOME.
1.2. Secondo il Tribunale, l’indagato doveva rispondere di omicidio tentato i danno di ciascuna delle vittime, la cui vita era stata messa intenzionalmente pericolo.
Anche a prescindere dall’esatta individuazione del correo che COGNOME sparat a NOME, e dalla dimostrazione stessa del suo previo incitamento ad opera NOME COGNOMECOGNOME si era a cospetto di un’azione collettiva, idonea fondar responsabilità concorsuale per il solo fatto di avere tutti i protagonisti part all’aggressione armata, restando indifferente la ricostruzione esatta del ruolo ciascun componente del gruppo avesse nella vicenda ricoperto.
Il dolo omicida era ricavabile dall’idoneità dei mezzi, dalla direzione in c armi erano puntate, dalla volontà di reiterazione dei colpi (uno andat bersaglio, gli altri rimasti inesplosi) e dalle minacce di morte, contest antecedenti lo sparo.
L’indagato ricorre per cessazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nell’unico motivo, qui riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. co proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione legale dell’occorso.
2.1. Le indagini, anzitutto, risulterebbero gravemente carenti, non essendo stata acquisita la cartella medica di pronto soccorso e non essendo stati disposti adeguati accertamenti balistici.
I contributi dichiarativi delle persone offese non sarebbero stati vagliati con il dovuto rigore. Essi sarebbero in effetti incoerenti, in intrinseco (quanto a narrati di NOME e NOME, ciascuno dei quali si sarebbe contraddetto nel succedersi delle versioni) e in estrinseco (non collimando i tre narrati tra loro).
NOME e NOME COGNOMEno (in tesi, calunniosamente) individuato il feritore di NOME, nell’immediatezza, proprio in NOME COGNOME, e solo in seguito in un altro soggetto. NOME, anzi, COGNOME inizialmente dichiarato che il bersaglio del colpo andato a segno fosse se stesso, e che NOME fosse stato colpito per errore. Si tratterebbe di discrasie rilevanti ed inficianti, dal Tribunale del riesame non adeguatamente apprezzate.
NOME e NOME COGNOMEno, almeno inizialmente, affermato che prima si sarebbe verificato il ferimento di NOME, poi il tentativo abortito di fare fuoco con la pistola malfunzionante; cronologia degli eventi opposta a quella descritta da NOME medesimo. Il quale COGNOME indicato di essere stato attinto da colpo partito dalla pistola «più grande», quest’ultima essendo tuttavia la TARGA_VEICOLO, ossia quella inceppatasi. In realtà, neppure l’avvenuto inceppamento sarebbe certo, perché il mancato ritrovamento di bossoli di pari calibro non sarebbe realmente significativo, stante l’avvenuta contaminazione dell’area del crimine; come non sarebbe neppure certo che a colpire NOME fosse stata proprio la pistola TARGA_VEICOLO, in quanto il bossolo esploso, rinvenuto a terra, avrebbe potuto risalire all’altro colpo esploso in aria.
Sarebbero dunque incerti snodi cruciali della ricostruzione: quale fosse l’arma impugnata dall’indagato; quale arma fosse riuscita a fare fuoco; cosa abbia realmente ferito NOME; ove si fosse trattato veramente di un’arma, quale ne fosse il calibro.
2.2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata sarebbe ulteriormente carente sui seguenti punti:
GLYPH la GLYPH definizione GLYPH delle GLYPH condotte GLYPH materiali GLYPH attribuibili, GLYPH in GLYPH termini processualmente corretti ed adeguati, a NOME COGNOME;
la loro autonoma riconducibilità alla fattispecie del tentato omicidio;
l’eventuale configurabilità di un suo concorso morale in condotte materia altrui;
l’esattezza dell’inquadramento giuridico nella fattispecie di cui agli ar e 575 cod. pen.
Un’arma potrebbe dirsi inceppata, in senso tecnico, se -in origine efficie si blocchi nel ciclo di funzionamento avviato con il riarmo successivo ad (almen un primo sparo. L’originaria efficienza della pistola TARGA_VEICOLO, in chiave di idon dell’azione, non era conclamata.
Né era conclamato, in chiave di univocità dell’azione, il fatto che l’inda avesse ripetutamente sollecitato il grilletto (lo riferivano solo, i inattendibile, i testi NOME NOMENOME ma essi non COGNOMEno visto e non avrebb potuto sentire, perché un grilletto bloccato non fa rumore). Quanto al pret scarrellamento, esso poteva essere avvenuto a scopo esclusivamente intimidatorio (tra il gruppo rom e quello albanese non correva buon sangue).
Il possibile concorso morale dell’indagato era legato alla frase di incitam diretta al figlio NOME NOMEo ad altro correo), la cui esistenza andava però rev in dubbio: ne COGNOME riferito il solo teste NOMENOME in una soltanto delle sedi era stato ascoltato, e la circostanza non era inoltre credibile non conosc NOME la lingua rom, e non essendo plausibile che la frase fosse s pronunciata in lingua italiana.
Il vero obiettivo del colpo andato a segno sarebbe stato lo stesso NOME ovvero NOMENOME secondo i giudici del merito; il G.i.p. COGNOME parlai:o, con riferim all’offesa concretamente recata a NOME, di reato aberrante. Ma, se si f trattato di reato aberrante, il dolo andava misurato rispetto alle v originariamente designate; ebbene, entrambe si trovavano a distanza minima dallo sparatore, sicché, se questi avesse realmente voluto ucciderle, vi sar riuscito (quand’anche le vittime fossero state realmente in movimento), sicc evidentemente egli non voleva un tale epilogo.
La mancata acquisizione della cartella di pronto soccorso impediva poi d conoscere in quale parte del corpo, e a quale altezza, NOME fosse stato col cosa lo avesse ferito e in che modo; quali cure fossero state prestate; circostanze, la cui ignoranza impediva di qualificare l’elemento soggettivo de condotta, discriminando tra dolo diretto (l’unico compatibile con il ten omicidio), dolo eventuale e colpa cosciente (costitutivi del meno grave reato lesione personale).
(
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, nella parte relativa a ricostruzione in fatto degli accadimenti.
In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria fondata sulle convergenti dichiarazioni delle vittime, correttamente vagliate n loro affidabilità e coerenti con il contesto di azione che è stato pos ricostruire in base ai rilievi scientifici comunque effettuati GLYPH le deduzion del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatt:o, e una valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che no competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il rel coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perc contrario agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. Bianchesi, Rv. 182961-01).
Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infat quelle relative alla mera interpretazione delle prove dichiarative, spec implicanti la soluzione di contrasti interni o esterni ai singoli narrati, la indagine sull’attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra dive versioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2 n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 de 25/05/1981, COGNOME, Rv. 150282-01).
Le propalazioni accusatorie, come è stato ineccepibilmente osservato nell’ordinanza impugnata, sono convergenti perché combaciano nel loro nucleo essenziale, coincidente con l’individuazione del ricorrente come soggetto c diresse l’aggressione armata – immediatamente successiva, e ulteriorment coeva al compimento di dirette minacce di morte – impugnando una delle pistole impiegate nella sparatoria, verosimilmente quella che rimase inceppata.
Se è emerso, infatti, che una pistola riuscì a sparare, perché a ter trovato il relativo bossolo esploso, e perché le ferite riportate cla NOME sono da arma da fuoco, è altrettanto chiaro, in base alle evidenze disponibili l’altra pistola fu sollecitata nello stesso senso, ma si bloccò. Quanto al r riferito dai testimoni, concordemente, è avvalorato dal rinvenimento, in terra proiettili inesplosi compatibili.
E dalle attendibili deposizioni, come tali anche sul punto apprezzate, consta che le armi furono spianate contro le vittime, mentre la persona attinta dai colpi lo fu all’altezza del fianco.
A fronte di tali precisi elementi storici, appaiono sicuramente irrilevanti eventuali residue divergenze o incertezze dei narrati circa elementi circostanziali del fatto che non rivestono carattere decisivo (e prive, altresì,, di caratteristiche tali da far pensare che i dichiaranti abbiano callunniosamente alterato il racconto: Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741-01).
E sicuramente non decisivo, per quanto ulteriormente si dirà in prosieguo, appare lo stabilire quale fosse l’arma realmente impugnata dall’indagato, quale delle pistole abbia effettivamente fatto fuoco ferendo NOME, e che calibro essa avesse. Del pari non determinante, ai fini dell’inquadramento della responsabilità dell’indagato, specie in questa fase cautelare, risulta la ricostruzione del preciso sviluppo cronologico dell’azione di fuoco, per come voluta e realizzata, come anche lo stabilire se il bersaglio umano in concreto attinto fosse quello ab origine prescelto.
Il ricorso è infondato, nella parte relativa alla qualificazione penalistica dei fatti.
L’ordinanza impugnata si è riportata all’esatto principio di diritto, secondo cui un’aggressione collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponda a titolo di ordinario concorso, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., dell’evento cagionato, anche se non riconducibile in via diretta all’azione da lui materialmente posta in essere, ove l’evento stesso non ecceda i limiti della impresa criminosa concordata, o che si sarebbe potuta prevedibilmente sviluppare e di cui si sono accettati gli esiti (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283648-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà’ Rv. 278012-01).
Un evento di tal genere, che il Tribunale del riesame ha inappuntabilmente ravvisato nel caso di specie in coerenza con l’operata ricostruzione dell’occorso, deve essere infatti considerato, in ragione della struttura unitaria del reato concorsuale, l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti (Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916-01), sui quali ricade a pari titolo, indipendentemente dal ruolo da ciascuno esattamente ric:operto.
Le censure difensive, reiterative di argomenti già dall’ordinanza impugnata adeguatamente confutati, si infrangono contro questo principio.
7. Sia l’azione dello sparatore, che quella del correo che ha fatto cilecca (e sul punto la motivazione è, come detto, totalmente esauriente), erano sorrette da volontà omicida, validamente argomentata, perché ricavata da elementi adatti ad esprimere, per la loro univoca significanza, il fine perseguito dall’agente: la micidialità dei mezzi di offesa impiegati, il proposito di uccidere esternato contestualmente al loro impiego, la sede corporea vitale attinta dal colpo andato a segno, gli spari ulteriori ad altezza d’uomo abortiti per causa indipendente dalla volontà dello sparatore, la reale inconsistenza dimostrativa dell’argomento a contrario basato sulla corrispondente facilità di consumazione.
Tali elementi, accertati con fattuale e logica valutazione, svelano anche la perfetta idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili (Sez. 1, n. 11923 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 dlel 18/04/2013, COGNOME, Rv. 25720801; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014-01). L’inceppamento di un’arma, portata carica sui luoghi non certo perché inefficiente, è inconveniente successivo, che non incide sull’idoneità ex ante e non la esclude.
Nel contesto dato, l’entità delle lesioni subite dal ferito – così come il fatt che questi si sia trovato o meno, a posteriori, in pericolo ch vita – non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702).
8. Degli omicidi tentati è chiamato a rispondere concorsualmente, dunque, anche l’odierno ricorrente, senza che sia necessario stabilire – come già si diceva – se abbia sparato per primo o per secondo, se abbia o meno lui colpito NOME, quali pistole i correi rispettivamente impugnassero, il calibro dei rispettivi proiettili, e circostanze similari; e senza neppure necessità di stabilire se il padre abbia realmente incitato il figlio (o altro correo) a sparare, posto che il concorso del ricorrente è -in via assorbente- di tipo materiale.
Neppure l’ipotizzato decorso causale aberrante intaccherebbe il profilo di responsabilità. E’ configurabile il tentato omicidio nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, anche quando tale condotta, per errore, attinga vittima diversa da quella cui era indirizzata; l’errore non determina, in tal caso, la realizzazione di un evento di natura diversa rispetto a quello che l’agente si proponeva, cade sul solo oggetto materiale del reato e dà luogo ad un’azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede un bene interesse esattamente omogeneo, essendo sorretta da volontà di direzione immutata (Sez. 1, n. 37272 del 03/06/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282043-01).
Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di tutte le , considerazioni che precedono.
A tale esito consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/01/2024