Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16320 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Battipaglia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 23/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 21 aprile 2022 il Tribunale di Salerno (all’esito di giudizio immediato) aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso tra loro, del delitto di cui agli artt.110,56,6 n.5, 423 cod. pen. (commesso il 21 ottobre 2021) e, per quanto qui di interesse, aveva condannato il primo – previa esclusione della contestata recidiva e concesse le attenuanti generiche – alla pena di mesi otto di reclusione.
1.1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, avverso la quale entrambi gli imputati avevano interposto gravame; in particolare, con riferimento all’appello di NOME COGNOME, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le censure riguardanti la responsabilità, la richiesta di derubricazione del fatto in quello previsto dall’art.424 cod. pen., il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
1.2. L’imputazione a carico dei predetti riguardava il reato di cui agli artt.110,56, 61 n.5, 423 cod. pen. perché, in concorso tra loro, NOME COGNOME occupandosi dell’accompagnamento del complice NOME COGNOME sul luogo del delitto e del prelevamento dopo la commissione dello stesso a mezzo dell’autovettura Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO, sulla quale rimaneva in attesa e in guardia, il COGNOME quale esecutore materiale, appiccando il fuoco allo zerbino posto innanzi all’ingresso del locale commerciale bar denominato ‘Never RAGIONE_SOCIALE up’ dopo averlo impregnato con liquido infiammabile, si che le fiamme cominciavano pericolosamente a sprigionarsi, raggiungendo l’altezza di circa un metro, in area dove avrebbe avuto modo di svilupparsi un incendio di grandi proporzioni, attesa la presenza nelle immediate vicinanze di tavoli e sedie di plastica, della tenda posta a protezione del citato ingresso, della soprastante abitazione con infissi in legno, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, non verificandosi l’evento per cause indipendenti dallo loro volontà e, cioè, per il tempestivo intervento di una pattuglia dei RAGIONE_SOCIALE che si trovava a transitare sui luoghi per un servizio perlustrativo. Con l’aggravante di avere approfittato delle circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, data l’ora notturna e l’assenza di persone. Con la recidiva generica
per NOME, reiterata ed infraquinquennale per COGNOME. In Montecorvino Rovella, il 21 ottobre 2021 alle ore 01:15 circa.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla mancata derubricazione del fatto oggetto di contestazione nel meno grave reato di cui all’art.424 cod. pen. poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’elemento soggettivo, nella fattispecie, era soltanto quello di danneggiare e non già di provocare un incendio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione rispetto alla sua ritenuta partecipazione, come concorrente, al reato in contestazione poiché nella sentenza impugnata non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni autoaccusatorie del coimputato, il quale aveva sostenuto che NOME COGNOME era totalmente estraneo al fatto non essendo a conoscenza degli effettivi propositi di NOME COGNOME. Pertanto, la responsabilità del ricorrente sarebbe stata basata unicamente sulla sua presenza, assieme al coimputato, all’interno dell’autoveicolo la sera dell’episodio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del
devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
2.2. E costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto, i fatti sono stati ricostruiti – sulla base delle dichiarazioni re dall’ operante COGNOME e delle spontanee dichiarazioni rese dagli imputati in sede di convalida – da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. La notte del 21 ottobre 2021, alle ore 01:15 circa, una pattuglia dell’RAGIONE_SOCIALE in servizio perlustrativo in Montecorvino Rovella aveva notato una persona, in abiti scuri e con il volto coperto, provenire correndo dalla locale INDIRIZZO; considerata l’ora tarda ed insospettiti dall’atteggiamento concitato della persona (poi identificata per NOME COGNOME), i militari lo avevano seguito sino al punto
in cui la suddetta via si immette in INDIRIZZO, dove egli veniva notato salire a bordo della Fiat Panda descritta nell’imputazione ed alla cui guida si trovava un’altra persona in attesa (identificata nell’odierno ricorrente). Nel contempo gli operanti avevano scorto delle fiamme alte circa un metro innalzarsi sullo zerbino (poi sequestrato) posto all’ingresso del bar ‘Never RAGIONE_SOCIALE‘, sito in INDIRIZZO; in particolare, il fuoco stava ardendo al di sotto delle tende parasole, poste a copertura dell’ingresso del locale, minacciando di diffondersi al dehors adiacente, con arredi in plastica e legno, nonché alla abitazione soprastante.
3.1. Considerata l’assenza sul luogo di altre persone, gli imputati – colti nelle immediate vicinanze del luogo del delitto – venivano fermati, sottoposti a perquisizione e posti in stato di arresto dalla polizia giudiziaria; sulla persona di NOME COGNOME veniva rinvenuto (e sequestrato come corpo di reato) un accendino. Una volta spente le fiamme i militari dell’RAGIONE_SOCIALE avevano sequestrato lo zerbino parzialmente bruciato ed intriso di sostanza infiammabile ed avevano rinvenuto i resti liquefatti di una bottiglia in plastica. Le immagini tratte da impianto di videosorveglianza comunale, visionate dagli operanti, avevano confermato quanto sopra poiché da esse risultava evidente la presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora sopra indicati, di una persona vestita di scuro e con il volto coperto, la quale all’ingresso del bar in questione aveva versato in terra il contenuto di una bottiglia che teneva in mano, per poi dare fuoco allo zerbino ivi esistente.
3.2. Tale soggetto doveva necessariamente identificarsi in NOME COGNOME, sia per la corrispondenza tra il soggetto ripreso dalle telecamere e quello fermato dai militari, sia per l’assenza di altre persone sul luogo al momento dei fatti; lo stesso fermato, in sede di convalida, aveva sostanzialmente ammesso l’addebito, mentre NOME COGNOME aveva sostenuto di non conoscere le reali intenzioni del coimputato, il quale gli aveva chiesto un passaggio per andare da una ragazza e che non lo avrebbe mai accompagnato con la macchina se avesse saputo le reali intenzioni dell’altro.
Venendo, quindi, all’esame del primo motivo va ricordato che integra il delitto di tentato incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere
le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l’azione non si compia o l’evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente (Sez. 3 – , Sentenza n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01).
Orbene la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la configurabilità del tentativo di incendio considerato che era stato dato fuoco allo zerbino ubicato all’esterno del bar dove si trovava del materiale in grado di prendere fuoco molto velocemente (sedie, tavoli e la tenda posta sopra l’ingresso) e che le fiamme – al momento dell’intervento dei RAGIONE_SOCIALE – avevano già raggiunto l’altezza di un metro bruciando lo zerbino ed una sedia di plastica avvicinandosi pericolosamente al primo piano del palazzo ove era ubicato il locale. Ne consegue che il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale e, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella non manifestamente illogica del giudice a quo.
5. Il secondo motivo è infondato; al riguardo deve anzitutto ribadirsi che ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso dì persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso (Sez. 1 – , Sentenza n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 – 01). Inoltre, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5 – , Sentenza n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990 – 01).
5.1. Ciò posto, si rileva che entrambi i giudici di merito, le cui motivazioni come noto si integrano a vicenda (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 256435 – 01), hanno ritenuto dimostrata la responsabilità a titolo di concorso dell’odierno ricorrente
dando rilievo, in modo coerente, alla circostanza che NOME COGNOME stava attendendo il COGNOME in macchina, a poca distanza dal luogo dove era stato appiccato l’incendio dal quale si sarebbero poi dileguati e che quindi la sua presenza aveva, in ogni caso, svolto una funzione agevolatrice e rafforzativa rispetto all’agire del concorrente.
5.2. Ne consegue che non assume rilevanza, ai fini che qui interessano, il fatto che l’odierno ricorrente non conoscesse inizialmente le intenzioni dell’altro imputato (come da quest’ultimo sostenuto) poiché egli ne aveva, comunque, agevolato la condotta consentendogli il trasporto della bottiglia con il liquido incendiario presso il bar e, soprattutto, in quanto lo aveva atteso a breve distanza dal luogo del fatto. Pertanto, il lamentato difetto di motivazione non sussiste avendo la Corte di appello spiegato, in modo adeguato e non contraddittorio, le ragioni in forza delle quali ha confermato la responsabilità a titolo di concorso di NOME COGNOME.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2024.