Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15470 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi di NOMECOGNOME nato a Varese il 24/09/1978; NOMECOGNOME nata a Varese il 11/08/1977; NOMECOGNOME nato a Palermo il 05/10/1965, avverso la sentenza in data 30/04/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per l’imputato Plado l’avv. NOME COGNOME che ha concluso cl iedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30 aprile 2024 la Corte di appello di NI lano, in parziale riforma della sentenza in data 16 giugno 2023 del G.u.p. del Trii unale Varese ha assolto NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME dal reato rcapo A), consistente nell’importazione in concorso di ingenti quantitativi di h 3shish e marijuana dalla Spagna perché il fatto non sussiste e, riconosciute le ger eriche a
NOME e NOME in misura equivalente alle aggravanti rispettivamente conte5tate, ha ridotto le pene a tutti e tre gli imputati per varie violazioni del d.P.R. n. 309 d 1990.
NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di un solo mc tivo per vizio di motivazione per il diniego delle generiche.
2.1. NOME COGNOME lamenta il vizio di motivazione in ordine al reato t – 41 – tapo B), consistente nell’importazione di 83,344 chili di marijuana e di 140,01 ; chili di ot. hashish (primo motivo); la violazione di legge in relazione al reato GLYPH 1i apo C), consistente nella detenzione di 123 grammi di marijuana (secondo e terzo motivo); la violazione di legge in merito all’applicazione dell’agcravante dell’ingente quantità nel reato rcapo B) per mancanza dell’elemento psi:ologico (quarto motivo); il vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante dell 3d. 114 cod. pen. (quinto motivo).
2.2. NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di mot vazione t k, in ordine al reato de(Capo B), per violazione del principio di correlazione tri i accusa e sentenza (primo motivo), il travisamento della prova (secondo motivo), i diniego dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. (terzo motivo), la violazione di IE gge e il vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
I Giudici di merito hanno accertato sulla base delle indagini dei Ca -abinieri che il COGNOME e la moglie NOME spacciavano cocaina a casa e che a tale att vità era associato il COGNOME, cugino della donna, con precedenti specifici di drci ga, che dimorava con loro in esecuzione della misura alternativa alla detenzior . e. Dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, e -a stato possibile verificare che gli acquirenti, quando il cancello della villetta dei du coniugi non si apriva, chiamavano il INDIRIZZO. Le ulteriori indagini avevano per un verso, evidenziato che i coniugi avevano un tenore di vita non coerente ali( entrate e, per altro verso, che il COGNOME, che era un autotrasportatore, si riforni va dell stupefacente in Spagna ove si recava mensilmente.
Quanto alla posizione di COGNOME, la Corte territoriale ha negato le gi!neriche con motivazione immune da censure, osservando che non era emeni o alcun elemento meritevole di valutazione, che i fatti erano gravi e che l’impul ato non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza perché si era avvalso della f, icoltà di non rispondere. Il ricorrente ha eccepito che aveva diritto al silenzio i che la gravità dei fatti e la modalità di perpetrazione degli stessi erano esr ressioni
generiche che non portavano in conto l’assoluzione dal reato del capo A). I realtà, la decisione della Corte territoriale è perfettamente coerente con la conck nna per i reati del capo B), per cui è stata riconosciuta anche l’aggravante del ‘ingente quantità, e del capo C). Infatti, non sono stati ravvisati segni di resip iscenza. D’altra parte, non è emersa alcuna difformità di trattamento rispetto ai cc mputati a cui le generiche sono state riconosciute in misura equivalente alle ag!: ravanti, per la COGNOME per il ruolo subalterno, e per il Plado, per le dichiarazioni parz almente confessorie.
La COGNOME ha insistito sulla estraneità dei fatti ascritti al marito co i motiv generici e fattuali. La risposta ai primi tre motivi risiede nelle pag. 1721 della sentenza impugnata ove sono delineati i compiti di supporto della moglie a marito, ivi compresa la relazione con il fornitore spagnolo. Dalle intercettazioni erz emerso che la coppia era unita nella gestione del traffico di stupefacenti e che, in assenza del marito, era la moglie a cedere lo stupefacente secondo precise dirett ve. Non è manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione nella parte in ci i è stata ritenuta inconferente la circostanza, valorizzata dalla difesa per smentire l’ipotesi accusatoria, che la COGNOME, avvisata dal marito dell’imminente perq iisizione domiciliare, non avesse distrutto o occultato lo stupefacente. La COGNOME infatti, aveva seguito le direttive del marito, ma al contempo aveva contattato subito il cugino COGNOME e aveva successivamente espresso il desiderio che gli ir quirenti individuassero questi come responsabile, lasciando lei e il marito agire indi ;turbati. La risposta al quarto e al quinto motivo risiede nelle pag. 25-26. l a Corte territoriale, dopo aver delineato il suo fondamentale ruolo come concorr ante del marito, ha confermato l’imputazione dell’aggravante dell’ingente quantit avuto riguardo alle modalità e ai tempi dell’importazione da parte del COGNOME d cui era pienamente consapevole. Sempre per il ruolo di primaria importanza rives ito dalla donna, sebbene sub-valente rispetto al marito, donde la minor pena, e pi g – la sua piena consapevolezza, i Giudici di merito hanno motivatamente escluso l’attenuante dell’art. 114 cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al Plado, la risposta al primo, al secondo e al quarto mc tivo, si trova nelle pag. 21 e seg. della sentenza. Nel primo motivo, il Plado ha si Istenuto il difetto di correlazione tra accusa e sentenza perché non era stato descri to il suo coinvolgimento nel fatto del capo B) e nel secondo motivo ha insistito sul I atto che non aveva ricevuto il carico. La Corte territoriale, invece, ha evidenziato che era stato il Plado a prendere contatti con il fornitore spagnolo e a organi zare lo smercio dello stupefacente trasportato dal COGNOME alla sua fidelizzata che’ itela. Le intercettazioni sono state puntualmente riportate e commentate in senten :a e non sono state confutate dal ricorrente. L’assoluzione dal reato del capo non ha inficiato la condanna per il reato del capo B). Il terzo motivo sull’attanuante dell’art. 114 cod. pen. è nuovo, come si desume dal riassunto dei motivi d appello
in sentenza, non contestato dal ricorrente, mentre, con riferimneto a quarto motivo, il diniego della qualificazione degli ulteriori reati ascrittigli, ai sensi del
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è a pag. 24 ove si dà atto dell( stabile inserimento del Plado nel settore del narcotraffico, della continuativa al tività di
spaccio, del significativo guadagno, quanto meno di euro 1000 o 1200, 1: ome da intercettazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pert, nto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente one
.e per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le stese de
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzional( in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che: i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della :ausa di
inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determi lata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via
equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amr iende Così deciso, il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente