Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRÒ il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro,: il 24 ottobre 2023, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Castrovillarit il 3 novembre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME responsabili di concorso nella detenzione a fine di cessione di 243 grammi lordi di marijuana, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 16 luglio 2020, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti di avere commesso il fatto in più di tre persone e con la partecipazione di due minorenni, li ha condannati alla pena di giustizia, che è stata condizionalmente sospesa nei confronti di COGNOME, di COGNOME e di COGNOME.
Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, affidandosi a separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia (AVV_NOTAIO, de Foro di Castrovillari, per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, del Foro di Castrovillari, sia per NOME COGNOME che per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME, del Foro di Catanzaro, per NOME COGNOME).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è affidato ad un unico ‘motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione degli artt. 164 e 133 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si censura il ragionamento della Corte di appello, che si rinviene alla p. 10 della sentenza impugnata, in quanto le due condanne già riportate a pena sospesa (si allega casellario giudiziale) sono a sanzioni che, cumulate tra loro e con quella inflitta da ultimo, non superano comunque il tetto dei due anni di reclusione.
Né vi sarebbe nella sentenza impugnata il necessario riferimento agli elementi rilevanti ex art. 133 cod. pen.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge.
4.1. Con il primo censura erronea applicazione dell’aggravante di cui agli artt. 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, e 112, comma 1, num. 4, cod. pen., in quanto l’aggravante speciale opererebbe un rinvio recettizio al testo, di portata più ridotta, dell’art. 112 cod. pen. previgente rispetto alla modifica introdotta dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152.
Si richiamano al riguardo più precedenti di legittimità stimati pertinenti e si segnala sussistere un contrasto interpretativo al riguardo.
Si sarebbe anche trascurato che il reato, configurato dalla polizia giudiziaria e dal P.M. come violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, è stato riqualificato dal Tribunale nella violazione del comma 5 dell’art. 73 cit., per il quale non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione agli elementi rilevanti nel senso dell’applicazione della causa di non punibilità segnalati già nell’atto di appello e segnatamente: la rudimentalità della condotta; la mancanza di disponibilità di strumenti organizzativi quali mezzi di trasporto e locali da usare come nascondiglio; la scarsissima percentuale di principio attivo contenuto nella marijuana, definita nella consulenza del P.M. (che si allega al ricorso) di tipo “light”; il quantitativo di droga; l’incensuratezza dell’imputato; il documentato stato di consumatore; l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La stringata risposta negativa che si rinviene alla p. 5 della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, anche rispetto alle emergenze istruttorie e alla necessità di una ponderata valutazione complessiva (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590): ed infatti la affermata “professionalità” di COGNOME sarebbe contraddetta dalla puntuale ricostruzione dell’accaduto; la non esiguità delle dosi ricavabili, in numero complessivo di 156, sarebbe in contrasto con il basso livello di qualità e di pericolosità della sostanza, esaminata dal consulente del P.M.; sarebbe apodittica la sottolineatura del livello di esposizione a pericolo del bene giuridico protetto dalla norma.
In ogni caso, la sentenza trascurerebbe totalmente la condotta susseguente al reato, elemento valutabile dopo la riforma dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera della novella (d. Igs. n. 150 del 2022), avendo l’imputato dimostrato docunnentalmente che dopo i fatti ha cercato lavoro, così emergendo ulteriormente essersi trattato di un fatto occasionale, oltre che, per le ragioni esposte, tenue, peraltro posto in essere da ragazzi assai giovani, tutti infraventunenni, trovati in possesso della somma di 120,00 euro in tutto.
Il GLYPH ricorso nell’interesse di GLYPH NOME COGNOME è in sostanza contenutisticamente sovrapponibile a quello nell’interesse di COGNOME.
Infine, il ricorso di NOME COGNOME lamenta promiscuamente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e
vizio di motivazione, che sarebbe illogica, e travisamento, in relazione al ruolo avuto nella vicenda dall’imputato, che sarebbe rimasto sostanzialmente inerte.
Ad avviso del ricorrente, dall’istruttoria, con particolare riferimento all relazione dei Carabinieri presenti sul posto ed intervenuti ed alle dichiarazioni spontanee del coimputato COGNOME, COGNOME sarebbe stato soltanto visto dal Militi appostati armeggiare, nella prima fase dell’azione, insieme ad altri tre (NOME e i due minorenni), in una barca sul bagnasciuga – barca al cui interno poi è stato trovato un bilancino e quattro involucri contenenti marijuana mentre non si comprende chi nella seconda fase dell’azione, tra i sei ragazzi presenti (cioè i quattro coimputati più i due minori)/ seduti in cerchio sull spiaggia, sia stato osservato come intento a procedere alla suddivisione della sostanza: infatti, come si legge alla p. 1 della sentenza impugnata, l’attività di suddivisione della sostanza era stata avviata solo «da parte di alcuni dei ragazzi». Ebbene tale ultima circostanza, ad avviso del ricorrente, «non poteva in alcun modo essere salomonicamente valorizzata in termini di partecipazione corale alla condotta illecita, per come invece illogicamente ritenuto in entrambe le sentenze» (così alla p. 5 del ricorso), non potendo darsi peso a mere deduzioni possibilistiche, essendovi nello stesso contesto sia chi agiva sia chi assisteva passivo.
Si sottolinea avere la comunicazione di notizie di reato dei Carabinieri «da conto di una condotta materiale che non aveva coinvolto tutti gli astanti» (p. 5 del ricorso) e si denunzia ulteriormente il travisamento delle risultanze istruttorie, rammentando di avere già segnalato con l’appello (pp. 2-4) che la polizia giudiziaria, in realtà, non ha potuto accertare chi tra i ragazz presenti abbia posto in essere i “gesti tipici” del prelievo dello stupefacente dall’interno di un involucro e del successivo confezionamento, previa pesatura, in quantità minori, né chi abbia gettato a terra la droga all’arrivo dei Carabinieri.
A ciò si aggiunga che COGNOME si è attribuito la esclusiva responsabilità della detenzione.
La sentenza impugnata entrerebbe in contraddizione con sé stessa allorchè alla p. 1 dà atto che solo alcuni dei ragazzi riuniti in cerchio confezionavano le dosi, mentre alla p. 6 afferma che tutti partecipavano alla suddivisione delle dosi; è ciò solo in base alla ritenuta diffusa non credibilità delle parole d COGNOME soltanto perché ha affermato un ordine di arrivo in spiaggia diverso da quello percepito dalla p.g., circostanza che sarebbe, a ben vedere, neutra.
Si sarebbe, pertanto, in presenza di un’erronea ed illegittima attribuzione di correità in luogo della mera connivenza, pacificamente emergente dagli atti.
Si chiede da parte di tutti i ricorrenti l’annullamento della sentenza.
Il P.G. della Corte di cassazione,nella requisitoria scritta del 15 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Nell’interesse di COGNOME e di COGNOME sono pervenute il 24 giugno 2024 memorie di replica alle conclusioni del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
Partendo dall’impugnazione nell’interesse di NOME COGNOME (che con motivo unico censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena), è pacifico che il beneficio invocato non si possa concedere più di due volte: GLYPH infatti, GLYPH ai GLYPH sensi GLYPH degli GLYPH artt. GLYPH 168 GLYPH e GLYPH 164 GLYPH cod. GLYPH pen., GLYPH la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne (cfr. in tema Sez. 1, n. 48158 del 18/11/2008, P.M. in proc. Curti, Rv. 243177; Sez. 1, n. 14928 del 20/02/2004, P.M. in proc. Sampana, Rv. 229631; Sez. 2, n. 10815 del 22/08/2000, Kurti, Rv. 217221; Sez. 6, n. 635 del 09/02/2000, P.G. in proc. Zurru, Rv. 215846).
I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, siccome sovrapponibili, possono essere trattati insieme.
3.1. Il primo motivo ha ad oggetto, come si è visto (sub n. 4.1 del “ritenuto in fatto”) l’aggravante di cui agli artt. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 112, num. 4, cod. pen.: ebbene la pertinente giurisprudenza di legittimità richiamata dal P.G. nella propria requisitoria (p. 2) è costante, condivisibile ed inoltre è ribadit anche da Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, COGNOME NOME, Rv. 274270-02, secondo cui «In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all’interpretazione letterale del norma, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia “determiNOME a commettere il reato un minore di anni diciotto”, ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte ad opera dell’art. 11, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, di “essersi comunque avvalso degli stessi” o di aver con questi “partecipato nella commissione di un delitto”»).
Non sussiste il lamentato contrasto interpretativo attuale, poiché la più recente pronuncia in senso difforme, cioè nel senso di un rinvio “fisso” o
recettizio, risale al 2010 (Sez. 4, n. 37924 del 07/07/2010, C e altro, Rv. 248447: «La circostanza aggravante specifica prevista, in tema di stupefacenti, dall’art. 80, comma primo, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) nella parte in cui richiama l’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., opera un rinvio recettizio e quindi non è applicabile all’ipotesi, introdotta solo nel 1991, di chi si è avvalso di un minore degli anni diciotto nella commissione del reato, ma solo a quella originaria di chi ha determiNOME il minore a commettere il reato»), mentre tutte le successive, con interpretazione cui il Collegio aderisce, sono di segno contrario
3.2. Il secondo motivo attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Ebbene, la Corte territoriale utilizza la stessa motivazione per negarne l’applicabilità a COGNOME (p. 5), ad COGNOME (p. 8) e a COGNOME (alla p. 10), valorizzando: 1) la professionalità dimostrata; 2) la non esiguità delle dosi ricavabili (in numero di 156); 3) e la condotta allarmante sotto il profilo dell esposizione a pericolo del bene giuridico protetto dalla norma.
Negli appelli proposti nell’interesse sia di COGNOME (motivo n. 5, pp. 4-5) sia di COGNOME (motivo n. 6, pp. 14-15; gli altri coimputati, COGNOME e COGNOME, non pongono la questione) si era offerta una serie di elementi, ribaditi nel ricorso, che sono stati poi svalutati e disattesi con le riferite considerazioni.
Rileva il Collegio che la motivazione dei giudici di merito, per quanto sintetica, risulta immune dai vizi denunziati: infatti, «Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’esser effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione)» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; in termini v. già Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; nello stesso senso v. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 273678, secondo cui «Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo»).
L’ultimo ricorso, nell’interesse di NOME COGNOME, è affidato, come si è visto, ad un unico motivo con cui si denunzia vizio di motivazione e
travisamento della prova in relazione al ruolo dell’imputato, che sarebbe mero spettatore passivo, non già complice.
Già il Tribunale (alle pp. 5-6) e poi la Corte di appello, con maggiore approfondimento (alle pp. 6-7), hanno spiegato in maniera sufficiente e non illogica perché non abbiano ritenuto attendibile la versione liberatoria per i coimputati di COGNOME ed hanno valorizzato la partecipazione di COGNOME non solo dal punto di vista morale, corroborando – anche – con la propria presenza il proposito criminoso di COGNOME, ma anche materialmente, poichè il ricorrente è stato visto nella precedente fase armeggiare nella barca al cui interno poi sono stati trovati quattro involucri ed un bilancino di precisione ed attesa la compresenza in un momento di preparazione collettiva per la futura cessione.
Peraltro, è appena il caso di rammentare che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adoz . ione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente’ plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601) e che «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
Infine, quanto al lamentato travisamento, secondo consolidato e condivisibile principio, «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (tra le numerose, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777).
5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione, pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.