Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38161 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 aprile 2025, il Tribunale del riesame di Messina confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che aveva applicato ad NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari relativamente ai reati di cui ai capi di incolpazione 14, 38, 39 e 45 della rubrica; avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME, chiedendone l’annullamento. Al riguardo, deduce:
1.1 in relazione ai capi 38 e 39 omessa ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 74 del D.P.R. n. 309/90, nonchØ carenza ed omissione della motivazione: quanto al capo 38, il tribunale aveva richiamato l’episodio del 4.4.2020, in cui la COGNOME, limitandosi a interfacciarsi telefonicamente con la coindagata COGNOME, senza che fosse comprensibile l’oggetto della telefonata, avrebbe mediato i contatti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di garantire l’effettuazione di una cessione di sostanza stupefacente; era stata quindi ancorata la base indiziaria ad un presunto unico isolato episodio, inidoneo a far ritenere sussistente la contestata gravità indiziaria in ordine al delitto associativo contestato, con un evidente salto logico; analoghi vizi affliggevano la gravata ordinanza in ordine alle argomentazioni relative al capo 39, non solo quanto alla esistenza e operatività dell’associazione a delinquere, quanto al piø concreto e specifico coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE, non comprendendosi quale sarebbe stato il suo ruolo, tutt’al piø concorrente in un solo episodio di spaccio.
Si era già evidenziato che la l’affermazione che la COGNOME fosse l’ alter ego di NOME necessitava di una adeguata motivazione, visto il rapporto di convivenza tra i due: pertanto, l’intenzione dei coindagati di consegnare denaro alla COGNOME non era dovuta al suo presunto ruolo di associata, ma piø semplicemente al fatto che lei conviveva con COGNOME, sicchØ consegnare il denaro a lei equivaleva a consegnarlo al convivente di fatto;
1.2 erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione: relativamente al capo 14, non era stato identificato alcun concreto apporto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe prestato per agevolare la condotta pota in essere dai correi, visto che la COGNOME era presente in una macchina non condotta da lei insieme all’amica NOMENOME NOME NOME era presente solo a titolo di amiciziae non perchØ inserita in una dinamica illecita.
Quanto al capo 45, la COGNOME avrebbe fatto da intermediaria per la ricezione del denaro, a tutto concedere, solo dopo che la presunta dazione di stupefacente aveva già avuto luogo, per cui il suo intervento non poteva qualificarsi come concorso nel reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, ma al piø come favoreggiamento reale in favore di COGNOME.
1.3. carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari; non era accettabile l’affermazione del tribunale secondo cui la difesa aveva mancato di allegare circostanze che escludevano le stesse; inoltre, da un lato si tratteggiava il ruolo della COGNOME quale supplente del compagno COGNOME, mentre dall’altro si temeva una ricaduta nel delitto anche a seguito dell’arresto di quest’ultimo; la ricorrente, dal momento in cui COGNOME era stato arrestato a settembre 2022, non presentava piø alcun elemento indiziante proprio carico nonostante il fatto che gli altri coindagati fossero rimasti in libertà, a conferma che il suo coinvolgimento si era limitato al piø a un episodico supporto materiale a COGNOME, in virtø del rapporto affettivo e di coabitazione che legava i due coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate , secondo giurisprudenza consolidata, Ł circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., Ł, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicchØ, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Ł demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME, Rv. 202001-01).
Ciò premesso, quanto al reato di cui al capo 38) l’ordinanza impugnata ha evidenziato
innanzitutto l’episodio del 4 aprile 2020 (pagg.6 e 7) e ricavato il ruolo della RAGIONE_SOCIALE di alter ego di COGNOME dall’affermazione del coindagato COGNOME relativa al fatto che, essendo lo stesso impedito a gestire il traffico di sostanza stupefacente, ci si doveva rivolgere alla RAGIONE_SOCIALE (pag.10); la motivazione relativa al capo 38) Ł contenuta a pag.14 dell’ordinanza; quella sul capo 14 alle pagg. 7 e 8; quella sul capo 45 alle pagg. 11 e 12.
Relativamente a quest’ultimo reato, come efficacemente spiegato in Sez.3, n.s14747 del 22/01/2020, Rv. 278906i deve richiamarsi il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Rv. 240062, riferita al reato di favoreggiamento personale, ma estensibile anche al favoreggiamento reale), secondo cui, in forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta negli art. 378 e 379 cod. pen., il delitto di favoreggiamento, sia personale che reale, presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, nØ oggettivamente nØ soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto, il che, con specifico riferimento ai rapporti con il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, impone di inquadrare in tale fattispecie la condotta di chi riceva il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga, a nulla rilevando che la ricezione del denaro sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna della droga. Ciò che rileva, infatti, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato previsto dal citato art. 73, Ł il contributo coscientemente arrecato dall’agente alla diffusione della sostanza stupefacente, in una delle fasi della trattativa illecita, potendosi ravvisare il favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell’agente non presenti legami con alcuna delle attività finalizzate allo spaccio
Peraltro, vi era una piena consapevolezza da parte della RAGIONE_SOCIALE della correlazione tra la ricezione del denaro quale contropartita della consegna della sostanza stupefacente, non spiegandosi altrimenti a che titolo quelle somme venivano incamerate
1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, premessa la doppia presunzione prevista dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in caso di reato aggravato ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen. e la mancata contestazione specifica del ricorrente in sede di riesame atta a superare la suddetta presunzione, vi Ł ampia motivazione alle pagine 16 e 17 dell’ordinanza impugnata.
2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME