Concorso in spaccio: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla differenza tra concorso in spaccio di stupefacenti e favoreggiamento personale, delineando al contempo i requisiti di ammissibilità del ricorso. Il caso riguarda una donna condannata per aver detenuto, in concorso con il proprio compagno convivente, un ingente quantitativo di cocaina.
La decisione sottolinea come un ricorso in Cassazione non possa limitarsi a una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello, ma debba invece confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, pena la sua inammissibilità.
I Fatti del Caso
L’imputata era stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto in casa oltre 690 grammi di cocaina insieme al suo compagno. La difesa aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, si chiedeva la riqualificazione del fatto da concorso nella detenzione ai fini di spaccio a favoreggiamento personale, sostenendo che la condotta della donna fosse stata diretta unicamente ad aiutare il convivente, autore del reato, e non a partecipare attivamente all’illecito.
La Decisione della Corte e il Rifiuto del Concorso in Spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione si risolveva, sostanzialmente, in una mera riproposizione del motivo d’appello, senza articolare una critica specifica e puntuale contro le ragioni esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso non valido, poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di secondo grado, attraverso una minuziosa ricostruzione del comportamento dell’imputata e dello stato dei luoghi, avevano plausibilmente concluso per un suo consapevole concorso nella “gestione” delle sostanze stupefacenti. La sua condotta, quindi, non era stata interpretata come un semplice aiuto posteriore al compimento del reato, ma come una vera e propria partecipazione attiva.
Secondo l’ordinanza, la condotta della donna non era diretta “esclusivamente a far cessare l’altrui reato in atto e, quindi, a favorire il diverso autore di esso”. Al contrario, gli elementi raccolti indicavano un ruolo cosciente nel mantenimento e nella gestione della droga. Di conseguenza, la qualificazione giuridica come concorso in spaccio è stata ritenuta corretta. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento dipende dalla natura della condotta: se vi è una partecipazione, anche minima, alla gestione dell’attività illecita, si configura il concorso. In secondo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere strutturato come una critica argomentata alla decisione impugnata e non come una semplice ripetizione di difese già esaminate e respinte, altrimenti rischia una sicura declaratoria di inammissibilità con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati in appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra concorso in spaccio e favoreggiamento personale secondo questa ordinanza?
Il concorso in spaccio si configura quando c’è una partecipazione consapevole nella “gestione” della sostanza stupefacente. Il favoreggiamento, invece, presuppone una condotta diretta esclusivamente ad aiutare l’autore del reato a eludere la giustizia, senza aver partecipato all’illecito.
Cosa consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIBERATO NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto in casa oltre 690 gr. di cocaina, in concorso con il proprio compagno convivente.
Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla negata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento personale
Il ricorso è inammissibile, risolvendosi sostanzialmente nella riproposizione del relativo motivo d’appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata: la quale, invece, sulla base di una minuziosa ricostruzione del comportamento dell’imputata e dello stato dei luoghi, ha plausibilmente concluso per il consapevole concorso di costei nella “gestione” di quelle sostanze, e comunque per una condotta non diretta esclusivamente a far cessare l’altrui reato in atto e, quindi, a favorire il diverso autore di esso.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.