Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4161 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art.616 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione e del trasporto in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva rinvenuto all’interno del veicolo ove lo stesso si trovava in qualità di trasportato e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa.
A fronte delle deduzioni difensive in appello secondo cui il fatto della detenzione non fosse riconducibile al COGNOME in quanto trasportato del tutto occasionale del veicolo, ignaro dello stupefacente e attento esclusivamente a non violare le prescrizioni concernenti le modalità di esecuzione di un cumulo di pene attraverso l’affidamento al servizio sociale, o che comunque si fosse in presenza di mera connivenza passiva, priva di alcun contributo utile ai fini del mantenimento della detenzione dello stupefacente, il giudice distrettuale osservava che doveva ritenersi raggiunta la prova della co-detenzione della sostanza, in quanto lo stupefacente si trovava occultato nei pressi del sedile lato passeggero, e quindi a stretto contatto con il COGNOME, che quest’ultimo, all’alt delle forze dell’ordine si era dato alla fuga rendendosi irreperibile fino al giorno successivo e che tale comportamento risultava non giustificato dal mancato rispetto delle prescrizioni concernenti l’orario in cui avrebbe dovuto recarsi al lavoro, trattandosi di irregolarità minimale, mentre la condotta elusiva posta in essere mediante fuga a piedi, peraltro neppure seguita dall’adempimento degli obblighi lavorativi, risultava del tutto ingiustificata e sproporzionata e non poteva che essere collegata al trasporto dello stupefacente. Escludeva pertanto la Corte di Appello che si vertesse in ipotesi di connivenza passiva ma assumeva che si rientrasse nella fattispecie concorsuale della detenzione dello stupefacente risultando peraltro del tutto inverosimile che il COGNOME si fosse limitato a chiedere un passaggio al cognato per raggiungere il luogo di lavoro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME il quale ha articolato cinque motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai criteri di valutazione della prova laddove il ricorrente non aveva mantenuto
o alcun collegamento con lo stupefacente che era occultato dentro una busta, aveva usufruito di un passaggio dal cognato e non si era reso irreperibile visto che il giorno successivo si era recato presso la stazione dei Carabinieri di Caivano per chiarire la sua posizione e che, in relazione ai principi che regolano il concorso di persone del reato, non è sufficiente la mera consapevolezza della presenza nell’autoveicolo della cosa illecita se non ricorre altresì un apporto concorsuale al mantenimento
Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio motivazionale laddove la condotta del COGNOME, qualora non riconosciuta riconducibile a ipotesi di connivenza non punibile, avrebbe dovuto essere riqualificata quale ipotesi di favoreggiamento personale, non ricorrendo un profilo soggettivo volto al mantenimento del possesso della droga o sorretto da un interesse di profitto.
Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art73 comma 5 Dpr 309/90, sia in ragione dei profili ponderali e qualitativi dello stupefacente, privo di un principio attivo significativo, sia dell’ senza di caratteri di organizzazione e di professionalità nell’attività illecita
Con una quarta articolazione lamenta vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e con una quinta articolazione si duole della dosimetria della pena, fondata su criteri edittali medi in assenza di adeguata trama motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso risultano, nel complesso infondati, e devono essere rigettati.
I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto tra di loro collegati, sono manifestamente infondati in quanto tesi a ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali esaminati in termini congrui sotto il profilo logico giuridico dal giudice di strettuale, in ordine alla responsabilità del ricorrente.
I giudici di merito invero con argomenti privi di illogicità e contradditto rietà evidenti hanno delineato il contenuto dell’apporto contributivo del COGNOME, in termini di agevolazione nel reato plurisoggettivo alla detenzione con finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto all’interno del veicolo, lato guida, ove lo stesso si trovava in qualità di passeggero. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per spondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità.
2.1 Invero i giudici di merito hanno vagliato tutti i profili, oggi ripropost della ricostruzione difensiva e rispetto a tale motivazione il primo motivo di ricorso omette ogni specifico confronto critico.
2.2 Errata è poi la deduzione della parte ricorrente che riconduce al reato di favoreggiamento personale la condotta del passeggero dell’autoveicolo laddove, in presenza della co-detenzione dello stupefacente, l’agevolazione del COGNOME si risolve in un concorso nel reato, quantomeno a carattere morale (sez.un., n.36258 del 24/05/2021, COGNOME, Rv.253151; sez.2, n.282 del 21/09/2021, Aliello, Rv.282510-01).
Infondato è il terzo motivo di ricorso. ‘E stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli NOME parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio” (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concessione dell’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, 27.3.2015 n.32695, COGNOME e NOME,
Rv.264491), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità, una adeguata valutazione complessiva della fattispecie concreta, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.U., 27.9.2018, Murolo Ciro, Rv.274076). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento in particolare ai profili pon rali dello stupefacente trattato, alla qualità e al numero di dosi ricavabil (3.450) e pertanto alla conoscenza da parte dell’imputato di non indifferenti canali di rifornimento e al collegamento con ambienti criminali in grado di fornire quantità di stupefacente non indifferenti, per escludere che il fatto possa essere ritenuto di minima offensività.
4. Manifestamente infondato è poi il quarto motivo di ricorso.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell’escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove n mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). In particolare il ricorrente non ha indicato gli elementi di segno positivo posti a fondamento della censura avanzata nel giudizio di appello di talchè il COGNOME non può dolersi in sede di legittimità del rigetto della censura sul punto, laddove l’onere motivazionale di cui è gravato il giudice di appello va commisurato alla specificità della deduzione avanzata dalla difesa della parte appellante.
Peraltro la Corte di appello ha evidenziato gli elementi che deponevano a sfavore del riconoscimento del suddetto beneficio, quali la presenza di precedenti anche specifici e la gravità della condotta posta in essere durante il periodo in cui il ricorrente fruiva di una misura alternativa alla detenzione. Invero il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli NOME da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego dell
attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reite- rati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento pro-
cessuale).
5. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto mani- festamente infondato, atteso che, da un lato la pena in concreto applicata
non supera criteri medi edittali. A tale proposito la Corte di legittimità ha più
volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindaca
bile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richia-
mare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli ele menti di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,
COGNOME, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, rv. 276288), po-
tendo NOMEmenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, rv. 245596).
5.1 D’altro canto il giudice di appello ha fornito altresì motivazione non manifestamente illogica del fatto che la pena non sia stata attestata su valori minimi, in ragione della gravità della condotta per la detenzione di una significativa quantità di stupefacente, per la fuga dell’imputato all’alt dell forze dell’ordine, per la causazione di un sinistro stradale, nonché per la condotta elusiva operata dal COGNOME che si era presentato all’autorità di P.G. soltanto nella giornata successiva a quella in cui era avvenuto il fatto).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 1° Dicembre 2022
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Il consigliere estensore