Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40831 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza del 29 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.-n. 309/1990, commesso in concorso con NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Carenza e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuta raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato sulla scorta di supposizioni. Entrambi i Giudici del merito non avrebbero considerato che: la droga e parte del denaro sono stati rinvenuti all’interno della vettura di proprietà del coimputato e condotta da quest’ultimo; nessun elemento ha ricondotto l’automezzo al ricorrente, se non la sua presenza all’interno dell’autovettura nel momento del fermo; la droga era occultata, in parte, nel blocco del cambio e, in parte, nello zaino, custodito nel bagagliaio: luoghi di non immediata percezione per il ricorrente; la somma più consistente di denaro è stata ritrovata addosso al coimputato e l’ulteriore somma di 8.000 euro nonché il materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente sono stati rinvenuti nella stanza del B&B occupata esclusivamente da quest’ultimo; fra i due coimputati non vi sono stati contatti né nel giorno dell’arresto, né nei giorni precedenti, come emerso dalle rispettive utenze telefoniche.
2.2. Motivazione incongrua nella parte in cui si è ritenuta idonea la pena, pur se superiore a quella inflitta al coimputato, indubbiamente soggetto di spicco nell’ambito della vicenda. Inoltre, si sarebbero dovute concedere le attenuanti generiche, per evitare sproporzioni sanzionatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, in quanto i motivi, in esso formulati, sono nel complesso infondati.
2. Il primo motivo è infondato.
Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in concorso con NOME COGNOME, essendo emersi i seguenti dati probatori: i due coimputati sono stati trovati a bordo di un’autovettura, dove vi era sostanza stupefacente di tipo eroina; l’auto era intestata a una terza persona, che ne aveva denunciato la perdita di possesso; gli imputati erano privi di documenti identificativi e in possesso di somme di denaro incompatibili con le loro condizioni di vita e reddito; la droga rinvenuta si trovava nascosta, in parte, nel blocco del cambio dell’automobile e, in parte, in uno zainetto all’interno del portabagagli, unitamente a una bilancia elettronica e a sacchetti di plastica per il confezionamento delle dosi.
Il Giudice di primo grado aveva sottolineato che la tesi difensiva non era in alcun modo suffragata, non essendovi un concreto elemento a sostegno del fatto che l’imputato, come dal medesimo asserito, solamente alcuni minuti prima di essere stati fermati a Ravenna si fosse incontrato con il coimputato in modo pressoché fortuito, a seguito di un contatto telefonico tra lui e un altro cittadino tunisino, che lo aveva informato dalla Tunisia della presenza del coimputato a Ravenna. Né vi era alcun elemento comprovante che il ricorrente si trovasse a Ravenna per la riparazione di un monopattino elettrico, in quella stessa zona ove il coimputato circolava in auto. Peraltro, contraddittoriamente, il ricorrente, al momento del controllo stradale, aveva riferito di non avere una fissa dimora in Italia e di essere momentaneamente domiciliato presso l’abitazione di un amico a Ravenna e aveva esibito una prenotazione di un appuntamento presso la Questura di Ravenna per richiedere il permesso di soggiorno, così collocandosi nel territorio ravennate in modo tutt’altro che causale ed estemporaneo.
Il Collegio di appello, dopo avere illustrato la motivazione della sentenza di primo grado, che ha condiviso, ha dato risposta ai motivi di gravame, evidenziando che «è illogico che un soggetto, che sa di trasportare un carico di droga importante, conscio dei gravissimi rischi insiti in un possibile controllo stradale, avesse deviato il percorso che lo avrebbe condotto al sito di scarico, effettuando una sosta per caricare in auto un connazionale che non vedeva e sentiva da anni, mettendosi alla guida di un’autovettura della quale era stata denunciata la perdita di possesso e coinvolgendo in una missione così pericolosa un soggetto del tutto ignaro. Né può pensarsi che un trafficante di droga di media avvedutezza affiderebbe un carico così prezioso a un soggetto completamente ignaro, senza averlo previamente istruito».
Inoltre, «entrambi gli imputati avevano ammesso di essersi sentiti su invito di un altro connazionale dalla Tunisia per garantirsi un aiuto da parte di qualcuno conosciuto e fidato: il che evoca un accordo per sostenersi reciprocamente nella pericolosa operazione di trasporto».
Siffatta motivazione sfugge al controllo di questa Corte.
L’affermazione del concorso del ricorrente nel reato contestato è stata fondata, infatti, su elementi positivi e, precipuamente, sull’essere stato l’imputato trovato nell’autovettura che trasportava il carico di sostanza stupefacente, nascosta nel blocco del cambio dell’automobile e, in parte, in uno zainetto all’interno del portabagagli.
Tale epilogo ha resistito alla spiegazione alternativa dell’imputato, esclusa da entrambi i Giudici del merito perché fantasiosa e non corroborata da alcun elemento probatorio.
Va ricordato che, riguardo alla valenza della ricostruzione alternativa dei fatti, questa Corte ha avuto già modo di affermare che nella valutazione probatoria giudiziaria è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza. Affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile, è necessario, tuttavia, che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione, che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261220 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 28/03/1995, COGNOME, Rv. 201152 – 01).
Si è aggiunto che, allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/ validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile.
Nel caso in esame, è stata esclusa ogni spiegazione alternativa rispetto alle valutazioni compiute dai Giudicanti e, del resto, l’imputato non ha nemmeno dedotto di volere offrire elementi a sostegno della sua tesi, inverosimile e contraddittoria.
Il percorso argomentativo di entrambi i Giudici del merito è dunque corretto.
Il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è privo di specificità.
Va, innanzitutto, osservato che il coimputato ha definito separatamente la propria posizione con pena patteggiata, con la conseguenza che nessun confronto può essere operato tra i due coimputati. Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato che, «quanto rinvenuto sulla persona del coimputato e nella stanza del RAGIONE_SOCIALE&B in suo uso, non significa perciò solo che COGNOME avesse avuto nell’operazione un ruolo minore o, comunque, marginale, potendo anzi essere frutto di maggior scaltrezza e prudenza da parte di quest’ultimo».
Va poi rilevato che la Corte territoriale ha affermato sia che la pena inflitta all’imputato non era sproporzionata, ma adeguata all’indubbia gravità del fatto, desunta dal rilevante quantitativo di cocaina trasportato, sia che non potevano essere concesse le attenuanti generiche per le modalità della condotta, che rivelavano l’inserimento in traffici illeciti di un certo spessore, «e per l’assenza di qualunque concreto segno di voler recidere i collegamenti con gli ambienti del narcotraffico».
Con queste argomentazioni, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, essendosi limitato a censurarle, senza evidenziare profili di effettiva illogicità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2025.