Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA
avverso la sentenza a del 21/04/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, i quali hanno
chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta, con giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, ex artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere ricevuto in
consegna «dal 3 gennaio 2019 all’il gennaio 2019» almeno 3 chilogrammi di cocaina da NOME COGNOME e NOME COGNOME, seguendo le direttive di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A NOME COGNOME è attribuita soltanto la condotta dell’Il gennaio 2019.
Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza.
2.1. Nell’atto di ricorso di NOME COGNOME, redatto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, si deduce quel che segue.
2.1.1. GLYPH Con il primo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nel non disporre la rinnovazione dell’istruttoria acquisendo la documentazione offerta dalla difesa per dimostrare che NOME COGNOME 1’11/09/2019, quando fu fermato in occasione di un controllo da parte della Polizia giudiziaria, si trovava in auto, assieme al fratell NOME, con NOME COGNOME non per trattare l’acquisto di sostanza stupefacente (del resto non rinvenuta) ma per recarsi dalla zia di COGNOME, manager di cantanti neomelodici, che i fratelli COGNOME intendevano ingaggiare per la festa di compleanno della loro nipote NOME che si sarebbe svolta la sera dello stesso giorno. Si osserva che la Corte avrebbe dovuto, intanto, disporre l’acquisizione della documentazione, poiché rilevante per la decisione, e, successivamente, giudicarne la valenza.
2.1.2. GLYPH Con il secondo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., osservando che gli elementi probatori sono stati tratti dai contenuti di conversazioni fra appartenenti al gruppo dei COGNOME alle quali NOME COGNOME non ha mai partecipato e nelle quali è stato soltanto evocato (mentre le dichiarazioni di NOME COGNOME, fratello del ricorrente, riguardano esclusivamente vicende successive). Si osserva che la sentenza impugnata non si confronta con le possibili ricostruzioni alternative della vicenda perché: i contenuti delle captazioni, interpretati nelle sentenze come relative alla consegna di cocaina ai fratelli COGNOME, non sono chiari; non è provato che in quel periodo il ricorrente, che lavora in provincia di COGNOME, fosse nel Sud Italia né è provato che fosse stata consegnata cocaina e non, invece, denaro; è fallace assumere che, poiché coinvolto in una affare illecito del fratello NOME, NOME COGNOME dovrebbe esserlo anche in tutti gli altri affari.
2.1.3. GLYPH Con il terzo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell’art. 110 cod. pen. nel ritenere che il ricorrente agì in concorso con il fratel (e non che, invece, egli fu meramente connivente) e nel concludere che spese la sua qualità di appartenente alla Polizia penitenziaria, trascurando che egli non era in possesso del tesserino o della placchetta che ne attestassero la qualità.
2.2. GLYPH Nell’atto di ricorso di NOME COGNOME redatto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, si deduce quel che segue.
2.2.1. GLYPH Con il primo motivo, si deducono vizio della motivazione per travisamento della prova e erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. cit. nell’assumere, sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, che il ricorrente abbia ricevuto in consegna qualcosa da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda, mentre lo stesso contributo del fratello NOME COGNOME risulterebbe comunque marginale (essendosi limitato a agevolare l’individuazione del luogo e del soggetto destinatario della merce).
2.2.2. GLYPH Con il motivo indicato come terzo (manca l’enunc:iazione del secondo e del quarto) si deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche trascurando la incensuratezza del ricorrente e enfatizzando ingiustificatamente la gravità della sua condotta.
2.3. GLYPH Nel ricorso di NOME COGNOME si si deduce quanto segue.
2.3.1. GLYPH Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. per avere ravvisato una continuazione fra reati diversi, mentre la condotta va qualificata come unico reato, poiché i tre pacchi, contenenti cocaina, furono trasportati in un’unica occasione e in un unico momento temporale.
2.3.2. GLYPH Con il secondo motivo, si deducono travisamento della prova e violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. cit. nel ritenere che i pacchi contenenti la sostanza stupefacente siano stati consegnati al ricorrente, mentre in realtà egli fornì un minimo contributo causale agevolando l’individuazione dei destinatari o comunque del luogo in cui la merce doveva essere portata.
2.3.3. GLYPH Con i motivi di ricorso indicati come quarto e quinto (manca l’indicazione del terzo) si contesta il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una ingiustificata valutazione di gravità e di scaltrezza della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME – che, nei distinti atti che lo compongono, ripropone questioni già vagliate nella sentenza impugnata (p. 24-28 e p. 50 ss. della sentenza di primo grado) – è infondato.
1.1. GLYPH Per quanto riguarda il motivo di ricorso concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria, si rileva che nella sentenza impugnata non irragionevolmente si considera che per contattare una manager non sarebbe necessario rivolgersi a un parente e, in ogni caso, correttamente sul piano logico si osserva che le ragioni addotte circa l’esigenza di stabilire un collegamento con
la zia di COGNOME non sono incompatibili con il coinvolgimento di NOME COGNOME nella preparazione delle attività illecite oggetto dell’imputazione. Pertanto, con adeguata motivazione la Corte d’appello ha escluso la necessità di una rinnovazione istruttoria (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, NOME, Rv. 271163; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799).
1.2. GLYPH Per quanto riguarda i motivi concernenti la responsabilità del ricorrente, si osserva che nello stesso ricorso si riconosce che le prospettazioni difensive riguardano ricostruzioni alternative della vicenda, ma non sono individuate manifeste illogicità nella argomentazione della Corte.
La sentenza impugnata indica gli elementi probatori – costituiti dai contenuti delle conversazioni intercettate fra i coimputati – che si riferiscono a NOME COGNOME (specificamente menzionato come guardia penitenziaria), precisando che il fratello NOME si fa accompagnare da lui per ritirare sostanza stupefacente e argomenta che: non risultano rapporti commerciali che potrebbero giustificare il fatto che COGNOME affidò a NOME COGNOME l’ingente somma di 340.000 euro per ragioni diverse dall’investimento nell’acquisto di droga; lo stesso NOME COGNOME ha confessato di avere acquistato droga per conto dei COGNOME e che suo fratello NOME era informato di questa attività e aveva deciso di dividere con lui la somma di denaro; è stato accertato che l’il gennaio 2019 NOME COGNOME si recò assieme al fratello agli incontri con i coimputati e emerge che in quell’occasione accettò di appropriarsi di metà della somma di euro 341.000.
Su queste basi, l’attribuzione di responsabilità al ricorrente per il fatto dell’ gennaio 2019 non risulta meramente indotta dagli altri episodi attribuiti al fratello, ma poggia su specifici elementi probatori, concernenti il fatto per il quale si procede nei confronti del ricorrente e indipendenti dall’assunto che egli possa avere utilizzato la sua qualità di guardia penitenziaria per facilitare la commissione del reato.
1.3. GLYPH Inoltre, la Corte d’appello non ha omesso di considerare che il commercio di stupefacenti intrapreso da NOME COGNOME si sarebbe ugualmente sviluppato anche senza l’apporto di NOME COGNOME, ma che questi contribuì comunque alla realizzazione del fatto, e ha correttamente precisato che la attenuante ex art. 114, comma 2, cod. pen. in ogni caso non si applica quando, come nella fattispecie, il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279014; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 266852) L.
1.4. Con adeguata motivazione, infine, la Corte d’appello ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha esplicitato il criterio adottato per l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando: il comportamento processuale non collaborativo, l’assenza di resipiscenza e il fatto
che il reato è stato commesso nonostante la funzione (guardia carceraria) rivestita.
Anche il ricorso di NOME COGNOME ripropone questioni già trattate dalla Corte di appello e risulta infondato.
2.1. GLYPH Nella ricostruzione dei fatti – che si basa sui contenuti delle conversazioni intercettate e sulle ammissioni dello stesso ricorrente – la Corte d’appello ha precisato (p. 29) che le cessioni avvennero in tre giorni diversi e in tre distinti episodi (il 3, il 7 e l’11 gennaio) e dalla sentenza di primo grado si tr (p. 50-61) che esse furono precedute da accordi e attività preparatorie integranti condotte tipiche distinte sul piano ontico, cronologico e psicologico, ma unificabili per la identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266).
2.2. Inoltre, con adeguata motivazione la Corte ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha chiarito il criterio adottato per l’esercizio del suo potere discrezionale, rimarcando la gravità dei fatti e la scaltrezza mostrata dall’imputato.
Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30/01/2024.