Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME COGNOME, nato a Fano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 giugno 2023, la Corte d’appello di Ancona, pronunciando in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per reati di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti e la condanna di NOME COGNOME alla pena di tre anni e sei mesi di
reclusione e di 13.000,00 euro di multa, ed ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in due anni e due mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, a titolo aumento per la continuazione rispetto ad altro reato per il quale è stata irrevocabilmente accertata la responsabilità in altro processo.
Precisamente, secondo i Giudici di merito, NOME COGNOME sarebbe responsabile: a) del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto, in concorso con NOME COGNOME, ad una persona non identificata sostanza stupefacente di tipo cocaina o hashish, il 23 aprile 2021 (capo 11); b) del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto, in concorso con NOME COGNOME, ad una persona non identificata sostanza stupefacente di tipo hashish, il 29 aprile 2021 (capo 12); c) del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente acquistato, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, da soggetto non identificato, 339 grammi di cocaina, in data compresa ed antecedente al 29 aprile 2021 (capo 13). Sempre secondo i Giudici di merito, NOME COGNOME sarebbe responsabile: a) del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 13, i cui fatti sono stat precedentemente descritti; b) del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto a NOME COGNOME 5 grammi di cocaina, il 23 aprile 2021 (capo 14); c) del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto 20 grammi di cocaina il 20 aprile 2021 (capo 15).
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’avvocata NOME COGNOME, e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’avvocata NOME COGNOME.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di acquisto di cocaina di cui al capo 13.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha affermato la responsabilità dell’attuale ricorrente, perché non risulta alcuna prova di telefonate intercorse tra il medesimo e NOME COGNOME, arrestato con i 339 grammi di cocaina, il giorno del fatto, né della riferibilità dei precedenti contat tra i due a ragioni di cessione, invece che al loro rapporto di amicizia. Si conclude che la motivazione, per le ragioni indicate, non raggiunge lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, per come interpretato dalla costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine alle circostanze di fatto che avrebbero giustificato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza d legittimità, secondo i quali il giudice del merito di valutare tutti gli eleme positivamente valutabili.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena apportata a titolo di aumento per la continuazione.
Si deduce che la Corte d’appello ha omesso qualunque motivazione in ordine all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME).
Il ricorso presentato da NOME COGNOMECOGNOME è articolato in quattro motiv
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione di responsabilità per i reati di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti di cui ai capi 11, 12 e 13.
Si deduce, con riguardo al capo 11, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare l’estraneità del ricorrente al fatto, emergente sia dalla lettura dele conversazioni intercettate, sia dalla visione dei filmati, siccome da essi risult che l’attuale ricorrente è un mero spettatore della cessione di droga effettuata da NOME COGNOME.
Si deduce, con riguardo al capo 12, che la sentenza impugnata ha trascurato la sostanziale ininfluenza del contributo concorsuale del ricorrente, in quanto, come risulta dalle conversazioni intercettate, il prezzo della cessione sarebbe stato fissato da NOME COGNOME, e il ricorrente si sarebbe limitato a ritirare la somma dal cliente e consegnarla al predetto COGNOME.
Si deduce, con riguardo al capo 13, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, per come emerge dalle conversazioni intercettate, il ricorrente non era destinatario né di una parte dello stupefacente, né di denaro, e si è semplicemente informato in ordine alla vicenda da NOME COGNOME, per ragioni di curiosità, dimostrando inoltre scarsa conoscenza dei costi delle spese autostradali per il trasporto della droga. Si precisa che non risulta provato un contributo del ricorrente nella predisposizione di un incavo all’interno dell’autovettura adibita al trasporto della cocaina, e che, inoltre, la Cort d’appello ha del tutto trascurato altre conversazioni, dalle quali emerge come il ricorrente non abbia alcuna conoscenza della qualità degli stupefacenti e sia del tutto privo di denaro.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 110 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. avendo riguardo all’affermazione di responsabilità per i reati di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti di cui ai capi 11, 12 e 13.
Si deduce che la Corte d’appello, con riferimento ai fatti di cui ai capi 11, 12 e 13, ha ritenuto sussistente un contributo morale del ricorrente, senza considerare che si sarebbe trattato al più di comportamenti omissivi, di mancato impedimento delle condotte di spaccio, come tali insufficienti ad integrare il contributo concorsuale atipico richiesto dall’art. 110 cod. pen.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 114 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. avendo riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto.
Si deduce che la Corte d’appello non ha considerato la marginalità del contributo del ricorrente alle condotte di cui ai capi 11, 12 e 13.
4.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo 13 nella fattispecie della lieve entità.
Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente omesso di qualificare il fatto del ricorrente in base all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché non ha tenuto conto delle concrete modalità della condotta tenuta dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate.
In parte diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, e in parte infondate sono le censure proposte nel ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Diverse da quelle consentite, prive di specificità e comunque manifestamente infondate, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilità penale per il reato di cui al capo 13, deducendo che non vi è alcuna prova di contatti tra l’attuale ricorrente e NOME COGNOME, arrestato con 339 grammi di cocaina il giorno del fatto, e che i precedenti contatti sono spiegabili sulla base dei loro rapporti di amicizia.
2.1.1. La sentenza impugnata rappresenta che risultano gravi, precisi e concordanti elementi a carico di NOME COGNOME, quale finanziatore e organizzatore dell’operazione di acquisto e detenzione dei 339 grammi di
cocaina, rinvenuti in occasione della perquisizione sull’automobile guidata da NOME COGNOME.
In particolare, la Corte d’appello segnala: 1) la chiamata telefonica fatta da NOME COGNOME a NOME COGNOME al rientro del viaggio per l’acquisto dello stupefacente, subito prima della perquisizione, effettuata da utenza non sottoposta a registrazione e rinvenuta nella disponibilità di NOME COGNOME al momento dell’arresto, ma captata dalla videoregistrazione operata nell’automobile da questi condotta, e nella quale si dà atto del buon esito del trasporto fino a quel momento; 2) le conversazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle fasi di preparazione dell’autovettura per il trasporto dell cocaina poi sequestrata, con la predisposizione di un vano dove occultare lo stupefacente, durante le quali si faceva riferimento a «Cri», individuabile in NOME COGNOME anche per gli altri episodi di cessione di droga effettuati d quest’ultimo a NOME COGNOME nei giorni precedenti (capo 14 e 15).
La sentenza di primo grado aggiunge che: a) i 339 grammi sequestrati a bordo dell’auto guidata da NOME COGNOME erano di cocaina pura; b) i contatti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME erano strettissimi, come confermato dalla costante presenza dell’auto di quest’ultimo presso l’abitazione del primo, monitorata in quel luogo ben 28 volte tramite GPS in un ristretto arco temporale; c) la mattina dell’arresto, NOME COGNOME si recava dapprima a casa di NOME COGNOME a Falconara Marittima, riceveva un involucro che nascondeva sotto il sedile, e partiva per Milano, poi, raggiunta questa città, effettuava una videochiamata a COGNOME per avere conferma sul posto esatto da raggiungere, quindi occultava qualcosa nell’incavo predisposto la sera precedente all’interno del suo veicolo, infine, al rientro, nei pressi dello svinco autostradale di Senigallia, chiamava NOME COGNOME per assicuralo del buon esito del viaggio, ma, all’uscita dal casello, era fermato dalla polizia giudiziar sottoposto a perquisizione e arrestato.
2.1.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.
Gli elementi valorizzati sono puntuali e congrui, mentre le censure della difesa non si confrontano con tutti gli elementi valorizzati ai fini del giudizio penale responsabilità, e, più che prospettare vizi logici, consistono in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
2.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La sentenza impugnata, infatti, evidenzia che le condotte sono reiterate ed hanno ad oggetto anche quantitativi rilevanti di cocaina, che non sono stati indicati specifici elementi di meritevolezza a favore dell’imputato, e che lo stesso
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risulta anche responsabile di un ulteriore fatto, successivo a quelli in contestazione, avente ad oggetto la detenzione illecita di oltre 150 grammi di cocaina.
2.3. Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l’assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione.
La sentenza impugnata ha rideterminato la pena rispetto al giudizio di primo grado, unificando i fatti oggetto del presente processo a quelli per i quali è stata pronunciata in altro giudizio condanna divenuta irrevocabile il 20 aprile 2023, ritenendo gli stessi satelliti, e così calcolando i singoli aumenti: anni due e mes due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il capo 13, nonché mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa per ciascuno dei capi 14 e 15, poi riducendo gli stessi di un terzo per la diminuente per il rito.
Detti aumenti, non particolarmente elevati, debbono ritenersi correttamente determinati in ragione della gravità dei fatti, della pluralità degli episodi e de negativa personalità dell’attuale ricorrente.
In parte diverse da quelle consentite, o comunque manifestamente infondate, e in parte infondate, sono le censure proposte nel ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Infondate sono le censure esposte nel primo e nel secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché strettamente connesse, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per i fatti di cui ai capi 11, 12 e 13, deducendo, quanto al primo episodio, che l’attuale ricorrente è stato un mero spettatore, quanto al secondo episodio, che il contributo del medesimo sarebbe stato di fatti ininfluente, e, quanto al terzo episodio, che non risulta provato alcun effettivo aiuto prestato da detto imputato alla realizzazione dell’operazione di acquisito e trasporto dei 339 grammi di cocaina.
3.1.1. Con riguardo ai fatti di cui ai capi 11 e 12, relativi, rispettivament alla cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina o hashish ad una persona non identificata, effettuata in concorso con NOME COGNOME in data 23 aprile 2021, nonché alla cessione di hashish ad una persona non identificata, effettuata in concorso con NOME COGNOME nelle prime ore del 29 aprile 2021, la sentenza impugnata richiama la decisione di primo grado.
Il Tribunale rappresenta che l’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente si fonda su più elementi. Innanzitutto, si richiama il contesto d riferimento, e si segnala, in particolare, che NOME COGNOME: a) è s controllato più volte mentre era in auto con NOME COGNOME; b) il 28 aprile 2021, per quanto emerge dalle intercettazioni effettuate, ha aiutato NOME COGNOME
COGNOME a preparare l’incavo dove occultare la droga che sarebbe stata acquista a Milano il giorno seguente su incarico e finanziamento di NOME COGNOME; c) è stato controllato all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME, quando nella stessa è stata effettuata la perquisizione successiva all’arresto di quest’ultimo, siccome rinvenuto in possesso dei 339 grammi di cocaina acquistati a Milano il 29 aprile 2021; d) ha effettuato varie telefonate ai clienti di NOME COGNOME, dopo l’arresto dello stesso, per sollecitare il pagamento delle somme non ancora saldate, e chiedendo di versarle a lui.
Relativamente al fatto di cui al capo 11, si rappresenta che: a) il 21 aprile 2021, NOME COGNOME contattava telefonicamente un cliente e concordava il luogo dell’appuntamento; b) le immagini registrate documentano l’incontro, nel quale NOME COGNOME, mentre era all’interno della sua vettura, prendeva qualcosa con la mano destra e la consegnava al cliente, nel frattempo avvicinatosi, e riceveva poi del denaro; c) le medesime immagini registrate evidenziavano la presenza di NOME COGNOME insieme con NOME COGNOME nella vettura di quest’ultimo; d) le conversazioni intercettate, per le inequivoche espressioni impiegate, consentivano di riferire lo “scambio” ad una compravendita di sostanza stupefacente.
In riferimento al fatto di cui al capo 12, si segnala che: a) il 29 aprile 2021, alle ore 00,24, come risulta dalla telecamera installata sulla vettura di NOME COGNOME, una persona si avvicinava allo sportello lato passeggero, riceveva qualcosa da NOME COGNOME e gli consegnava una banconota da 100,00 euro, e quest’ultimo la passava a NOME COGNOME, il quale gli consegnava il resto poi corrisposto all’acquirente; b) dalle conversazioni intercettate nell’occasione, i due concorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, precisavano di disporre in quel momento soltanto di hashish e di poter fornire cocaina il giorno successivo (la sentenza aggiunge che, infatti, la mattina dello stesso 29 aprile, NOME COGNOME si sarebbe recato a Milano per acquistare i 339 grammi di cocaina pura, poi sequestrati dalla polizia giudiziaria).
Per quanto concerne il fatto di cui al capo 13, la sentenza impugnata evidenzia che, nelle conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME il 28 aprile 2021, i due ipotizzavano l’ingombro di un determinato quantitativo di cocaina e facevano riferimento alla realizzazione di un vano all’interno della vettura dove occultare detta partita di droga; precisa che la condotta di NOME è stata consapevolmente diretta ad agevolare NOME COGNOME nell’organizzare il viaggio finalizzato all’acquisto dello stupefacente, effettuato il giorno successivo. La sentenza di primo grado, inoltre, rappresenta che: a) nella conversazione intercorsa il pomeriggio del 28 aprile 2021 alle ore 17,58, NOME COGNOME, dopo essere stato a casa di NOME / NOME
COGNOME, aveva detto a NOME di aver ricevuto l’incarico per acquista una partita di droga il giorno seguente («al 100% già mi ha dato i soldi … mi ha detto vieni domani mattina … mi ha dato una mazza grossa così, questi sono i soldi che devi portare …»), con le disposizioni di partire da solo e di cambiare utenza telefonica, ed aveva inoltre chiarito, a precisa richiesta di NOME COGNOME («quanto deve prendere NOME?»), di dover consegnare al finanziatore «315 grammi, 15 i miei … a passaggio più i soldi che mi deve dare per spese di gasolio »; b) nelle conversazioni intercorse successivamente, in quella notte, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre realizzavano nell’auto di quest’ultimo l’incavo per nascondere la droga, parlavano espressamente della consegna di «mezzo kilo è così di coca», definendolo di «qualità top, calabrese»; c) la mattina del 29 aprile, NOME COGNOME contattava NOME COGNOME mentre era a Milano per ricevere la partita di cocaina e lo informava di aver incontrato casualmente NOME COGNOME.
3.1.2. Sulla base degli elementi esposti, le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità di NOME sono immuni da vizi.
Con riferimento ai fatti di cui ai capi 12 e 13, i giudici di merito indican precise ed inequivocabili condotte di collaborazione realizzate dall’attuale ricorrente per agevolare l’attività illecita di NOME COGNOME. Invero, si rappresenta che NOME COGNOME, nella vicenda di cui al capo 12, consegna la droga, riceve il denaro, restituisce il resto e precisa, unitamente con il complice, che in quel momento non hanno cocaina, e, nella vicenda di cui al capo 13, pienamente informato del quantitativo di cocaina da acquistare, aiuta il complice a preparare, all’interno dell’auto di questi, un incavo dove occultare la droga, e che il giorno seguente sarà effettivamente utilizzato a tal fine. Ora, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (così, tra le tante, Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274521-01, e Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200-01).
Per quanto concerne il fatto di cui al capo 11, poi, la condotta di accompagnamento di NOME COGNOME può essere legittimamente ritenuta idonea ad agevolare NOME COGNOME nell’attività di spaccio e a rafforzare il proposito criminoso del medesimo, garantendogli aiuto, ove necessario, in considerazione del contesto complessivo dei rapporti tra i due. Da un lato, infatti,
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il significato della condotta di accompagnamento appena descritta deve essere colto alla luce della continuativa ed intensa attività di collaborazione prestata da NOME COGNOME a NOME COGNOME nell’attività di acquisito e spaccio di droga proprio in quei giorni. Sotto altro profilo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, il contributo concorsuale ex art. 110 cod. pen. può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (così Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, la quale ha ravvisato il concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della presenza dell’imputato nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo” e nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e, successivamente, del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).
3.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano il mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione al fatto ex art. 114 cod pen., deducendo la marginalità dei contributi forniti dall’attuale ricorrente alla commissione dei reati ascrittigli.
È utile premettere che, secondo la giurisprudenza, in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quan è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (così, tra le tante, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771-01, e Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01).
Nella specie, i contributi forniti dall’attuale ricorrente nella commissione dei reati di cui ai capi 11, 12 e 13 non possono certo definirsi del tutto marginali. Nella fattispecie di cui al capo 12, la condotta di NOME COGNOME ha integrato condotta tipica di cessione, in quanto è stato proprio costui a ricevere il denaro dall’acquirente, a consegnargli la droga e a restituirgli il resto. Nella fattispecie cui al capo 13, poi, il contributo concorsuale si è estrinsecato nel collaborare, con piena consapevolezza dell’impresa delittuosa da realizzare, alla preparazione di quel nascondiglio ubicato nell’auto del complice nel quale il giorno dopo è stata occultata la cocaina acquistata a Milano per essere trasportata per alcune centinaia di km., e, quindi, come rileva la sentenza impugnata, ha avuto un impatto significativo sulla stessa esecuzione materiale della condotta illecita, oltre che di rafforzamento del proposito criminoso. Nella fattispecie di cui al capo
11, infine, la cooperazione deve essere apprezzata nel contesto globale della cooperazione prestata al complice, e, quindi, ha avuto il significato, non marginale, né trascurabile, di assicurare allo stesso un appoggio sul quale poter contare per ogni necessità.
3.3. Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel quarto motivo, le quali contestano la mancata qualificazione del fatto di cui al capo 13 in termini di lieve entità, in ragione delle concrete modalità della condotta realizzate dall’attuale ricorrente.
Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto è sufficiente rilevare che l’imputato «era pienamente consapevole dell’aspetto quantitativo, dell’ordine di grandezza di etti, della cocaina, cosicché deve ritenersi che già questo sia ostativo a che si ritenga, in suo favore, l’ipotesi attenuata ».
Alla complessiva infondatezza delle censure proposte da entrambi i ricorrenti, segue il rigetto dei loro ricorsi e la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 08/02/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente