Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39826 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui 03hjag9) nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ Appello di Lecce, con sentenza del 2 luglio 2024, ha confermato la sentenza, ex art. 442 cod. proc. pen., del Giudice dell’ Udienza preliminare del Tribunale di Lecce di condanna di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli artt. 61 bis , 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Oria (BR) e Natile di Careri (RC) dal 15 febbraio 2019 al 19 marzo 2019, (capo 13) alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa.
La posizione di NOME COGNOME era emersa nell’ambito di una più articolata attività di indagine, in esito alla quale i giudici di merito hanno ritenuto provata l’esistenza e l’operatività di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina, operante nel periodo compreso tra luglio 2018 e luglio 2019 e promossa ed organizzata da NOME COGNOME (il quale, dopo la sentenza di primo grado, aveva intrapreso un percorso collaborativo), dalla compagna NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
Nelle sentenze di merito si dà atto che la coppia COGNOMECOGNOME, con base operativa nella provincia di Brindisi, si riforniva stabilmente all’ingrosso di ingenti partite di stupefacente da due distinti canali, rappresentati dagli albanesi NOME COGNOME e NOME COGNOME; questi ultimi erano a loro volta a capo di sottogruppi in grado di finanziare gli acquisti ed importare in Italia lo stupefacente da paesi esteri come l’Olanda, l’Albania e la Turchia, nonché di organizzare le spedizioni in Puglia, avvalendosi di corrieri e di mezzi di trasporto dedicati. Importato in Italia, lo stupefacente veniva lavorato presso l’abitazione della coppia COGNOMECOGNOME, e poi immesso nel mercato pugliese e in specie nelle provincie di Brindisi e Taranto e in quello calabrese.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e il fratello NOME COGNOME, del reato su indicato per avere illecitamente detenuto una partita di sostanza stupefacente del tipo eroina pari a 3 kg: in particolare secondo la descrizione di cui alle sentenze di merito, COGNOME e COGNOME avevano trasportato il carico di droga sull ‘ autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria con l’ ausilio di altri soggetti non identificati e l’avevano consegnato ai fratelli NOME e NOME COGNOME; la sostanza era stata poi trattata, tagliata e confezionata dallo stesso COGNOME presso un locale nella disponibilità dei COGNOME, ubicato nella zona di Natile di Careri.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due distinti atti di ricorso.
2.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si è articolato in sei motivi.
2.1.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore osserva che dalle conversazioni intercettate, poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, non sarebbe emerso alcun contributo penalmente rilevante di NOME COGNOME alla condotta di reato. La stessa Corte si era limitata a trascrivere il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni e a rilevare la mera presenza di NOME insieme al fratello NOME durante l’incontro con NOME COGNOME COGNOME. Tuttavia -prosegue il difensore- la mera presenza è elemento neutro che non vale a dimostrare la compartecipazione alla detenzione della sostanza stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 114 cod. pen. per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante del contributo di minima importanza. Il difensore ribadisce non essere stato provato che il ricorrente abbia offerto un contributo attivo o, comunque, significativo alla commissione del reato.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte avrebbe operato l’aumento di pena solo in ragione RAGIONE_SOCIALE precedenti condanne, senza tenere conto che esse si riferivano a fatti molto risalenti nel tempo.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 62 bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe in tal senso adottato una motivazione carente, limitandosi ad evocare le modalità dell’episodio e la personalità dell’imputato .
2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte aveva confermato la pena fissata dal primo giudice nel massimo edittale, senza offrire adeguata motivazione.
2.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena già richiesta in sede di concordato rigettato. La Corte avrebbe errato nel rigettare la richiesta di concordato avanzata dal difensore sul presupposto che fosse sbagliato il calcolo operato con il giudizio di bilanciamento, in quanto con la richiesta di concordato le parti raggiungono un accordo sulle condizioni di riduzione della pena, secondo un assetto complessivo che non richiede l’automatica applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di bilanciamento.
2.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO si è articolato in due motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. La Corte, nel riconoscere la recidiva, avrebbe operato un mero automatismo, valorizzando le precedenti condanne e ritenendo, in maniera apodittica, che le stesse valessero a dimostrare la refrattarietà del ricorrente al rispetto della legge penale, in tal modo omettendo di verificare se la commissione del nuovo illecito fosse effettivamente espressione di accresciuta pericolosità. Una corretta e ragionevole valutazione con conseguente esclusione della recidiva contestata avrebbe aperto alla possibilità del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 69 comma 4 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. Il difensore osserva che la Corte aveva motivato il rigetto sul presupposto che le circostanze attenuanti non potevano essere riconosciute prevalenti sulla recidiva, senza tenere consto che dette attenuanti avrebbero potuto essere conteggiate in equivalenza.
In data 30 aprile 2025 COGNOME, per mezzo dell ‘ AVV_NOTAIO, ha presentato motivi nuovi con cui ha insistito per l ‘ accoglimento del motivo di ricorso relativo alla affermazione della penale responsabilità. In tal senso ha ribadito che nei reati plurisoggettivi, come la cessione di sostanze stupefacenti, la penale responsabilità deve essere ancorata all ‘ effettivo contributo individuale offerto da ciascun soggetto alla realizzazione del fatto tipico e ha osservato che al caso del ricorrente dovrebbe applicarsi il principio dettato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sez. U n. 27727/2024 in tema di differenziazione RAGIONE_SOCIALE posizioni tra i concorrenti nel medesimo reato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
2.Il primo motivo e il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO (cui si ricollega il secondo motivo aggiunto) sono inammissibili per plurime convergenti ragioni.
Dopo che il ricorrente in sede di impugnazione aveva contestato non già la ricostruzione dell ‘ episodio descritto nel capo 13) e la sua partecipazione alle conversazioni oggetto di captazione, ma solo che fosse emerso un suo fattivo contributo alla realizzazione del reato, la Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ribadito come le intercettazioni avessero, al contrario, dimostrato che NOME COGNOME, al pari del fratello NOME, era pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti a lui addebitato. In tal senso i giudici hanno ricordato:
– che il 9 marzo 2019, NOME COGNOME, insieme al fratello NOME, si era recato in Oria presso l’abitazione della coppia COGNOME–COGNOME, e qui aveva partecipato attivamente ad una discussione sulla qualità della fornitura di droga trasportata in Calabria il 15 febbraio precedente, palesando un suo personale interesse al buon esito dell’operazione e interloquendo sulle modalità di pagamento RAGIONE_SOCIALE forniture; nella stessa occasione COGNOME, nel prospettare la necessità di incrementare il mercato sardo, si era rivolto ad entrambi i fratelli ed era stato proprio NOME a dichiararsi disponibile a fornire il suo supporto; -che il successivo 19 marzo 2019, NOME COGNOME, insieme al fratello NOME, si era incontrato con COGNOME, recatosi in Calabria, e anche in occasione di tale incontro aveva partecipato attivamente alla discussione relativa alla programmata consegna di una partita di droga in Sardegna; le conversazioni intercettate avevano consentito di accertare che i tre avevano la materiale disponibilità di un quantitativo di cocaina, tagliato da COGNOME direttamente in presenza dei due fratelli;
-che quando, dopo l’ arresto di COGNOME, COGNOME si era recata in Calabria per riscuotere il credito vantato per la fornitura del 15 febbraio 2019, si era incontrata e aveva interloquito con entrambi i fratelli COGNOME.
La Corte, dunque, ha argomentato che NOME COGNOME non solo era stato presente in occasione degli incontri con COGNOME e COGNOME per discutere RAGIONE_SOCIALE forniture di droga e in occasione del taglio da parte di COGNOME di una partita di droga detenuta dai due fratelli, ma, lungi dal rappresentare una presenza silente e passiva, aveva attivamente preso parte alle trattative ed alla organizzazione del traffico di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente, in maniera generica, si limita ad avversare la prospettazione dei giudici di merito e a ribadire che COGNOME doveva essere considerato al più connivente, senza tuttavia confrontarsi con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata contenenti anche la trascrizione dei
dialoghi significativi del suo diretto coinvolgimento. Peraltro, deve ribadirsi che il motivo incentrato sulla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendio probatorio, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, è inammissibile, in quanto mira a sollecitare un sindacato che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). La censura è inammissibile anche nella parte in cui contesta, in maniera peraltro generica, l ‘ interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
Per le stesse ragioni inammissibile è la censura con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., per la configurabilità della quale è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’ “iter” criminoso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254051). Per quanto sinteticamente, la Corte ha evidenziato, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze su esposte e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore COGNOME, il quale aveva riferito in maniera indistinta del coinvolgimento di entrambi i fratelli COGNOME nei traffici di droga da lui gestiti, che il contributo del ricorrente non potesse essere ritenuto minimo. A tale rilievo il difensore ha opposto una critica, oltre che generica, intrinsecamente contraddittoria, in quanto fondata sulla considerazione che NOME COGNOME non avrebbe in alcun modo concorso nel reato, ovvero sulla negazione dello stesso presupposto di applicabilità dell’attenuante in esame.
Infine inconferente è il richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite con cui si è affermato che ‘ in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. ‘ (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 – 01). Nel caso di specie, infatti,
nella stessa prospettazione del ricorrente, oggetto di contestazione non è la mancata configurazione di una diversa ipotesi di reato in capo a NOME COGNOME, bensì la sua partecipazione a titolo di concorso nel reato a lui ascritto: come si è detto, a tale prospettazione la Corte di appello ha replicato richiamando, con motivazione non manifestamente illogica, gli elementi indicativi della suo fattivo e significativo contributo, in posizione indifferenziata rispetto al fratello, nella fattispecie contestata.
I motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (ovvero il terzo, il quarto e il quinto e il sesto motivo del primo ricorso, cui si ricollega il motivo aggiunto; il primo e secondo motivo del secondo ricorso) sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto alla recidiva, la Corte di appello ha richiamato i precedenti specifici dell ‘ imputato risalenti agli anni 2003 e 2010 con condanna a pene significative (anni 7 e mesi 4 di reclusione nel primo caso e anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 26.000 di multa nel secondo caso) e ha spiegato che i fatti in contestazione rappresentavano la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato negli stessi contesti territoriali e dimostravano la refrattarietà del ricorrente rispetto all ‘osservanza della legge. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte, dunque, ha assolto in maniera adeguata all ‘onere di motivazione come modulato dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice, infatti, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità e a tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività RAGIONE_SOCIALE condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839). Il principio è stato poi ribadito in sentenze successive RAGIONE_SOCIALE stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). La Corte di appello non si è limitata a prendere atto dell ‘esistenza RAGIONE_SOCIALE condanne pregresse, ma ha spiegato le ragioni per cui, nel caso in esame, sussistesse il c.d. presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo.
3.2. Gli stessi argomenti sono stati posti a fondamento anche del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità. A tale fine deve ribadirsi che, nel motivare il
diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691) e che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), ovvero con il richiamo alle precedenti condanne (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01).
3.3. Quanto alla censura attinente in generale al trattamento sanzionatorio, è sufficiente rilevare che il ricorrente lamenta che la pena sia stata fissata nel massimo edittale, quando invece essa è stata individuata nel minimo, pari ad anni 6 di reclusione e euro 27.000 di multa, aumentata di due terzi per la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. e, infine, ridotta per il rito.
3.4. Il rigetto della richiesta di concordato non si presta alle censure dedotte. La Corte ha spiegato che la pena concordata, anche a prescindere dal fatto che fosse stata fondata su un calcolo errato (con riduzione ex art. 62 bis cod. pen. sulla pena aumentata ex art. 99 comma 4, in violazione RAGIONE_SOCIALE regole dettate dall’art. 69 cod. pen.), prevedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non concedibili per le ragioni esposte.
A fronte di tale ultimo dirimente rilievo, il ricorrente si è limitato a ribadire gli stessi argomenti in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod. pen., già vagliati e disattesi dalla Corte, come indicato nella trattazione dei motivi di cui al punto 3.2.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere