Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43687 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale , che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 10.2.2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello st Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale al predetto è st applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai (artt. 110 cod. pen.,73, comma 1 e 6 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 80, com 2, d.P.R. n. 309/90) e 5-bis) ( artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90), escludendo per entrambe le ipotesi l’aggravante di cui all 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’indagato deducendo:
2.1. Con il primo motivo violazione di legge e illogicità della motivazione relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al palesandosi la condotta di ausilio COGNOME‘acquisto e vendita dello di 50 k stupefacente contestata al COGNOME sostanzialmente diversa da quanto sostenu dal Tribunale che, invece, individua una ipotesi di reato diversa e auton relativa all’acquisto di 1 kg. di sostanza stupefacente dietro il pagamento corrispettivo pari a 35mila euro, così determinandosi la lesione del diritto di per mancata corrispondenza tra accusa contestata e decisione giurisdizional Inoltre, congetturale è il ragionamento indiziario a sostegno del coinvolgime del COGNOME COGNOMEa vicenda in assenza di elementi che lo raggiungono nel peri temporale dal 10 al 17 ottobre 2020, essendo il messaggio che lo riguarda del ottobre successivo.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione all ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 5-bis), mancando qualsiasi collegamento del COGNOME con la sostanza stupefacente oggetto de contestazione non essendovi motivazione che il probabile aiuto prestato d COGNOME a COGNOME (“amico ferma tutto”) costituisca ipotesi di riscontro ricostruzione accusatoria.
2.3. Con il terzo motivo vizio della motivazione in relazione alle esige cautelari ed alla concretezza e attualità del pericolo, il cui relativo giudizio considerato la rilevanza della mancata contestazione associativa e la mancanza contatti diretti del COGNOME con i fornitori se non con COGNOME e COGNOME, carcerazione renderebbe impossibile la perpetrazione di ulteriori condotte da pa sua.
E’ pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il primo motivo in relazione alla violazione del diritto di difesa è infonda avendo la ordinanza giustificato la gravità indiziaria in ordine alla duplice con ascritta sub capo 3 di concorso COGNOME‘acquisto di 50 kg. di stupefacente e di successiva vendita di 1 kg. dello stesso stupefacente.
3. Quanto alla gravità indiziaria il motivo è fondato.
La ordinanza non dedica motivazione al concorso del COGNOME COGNOME‘acquisto dei 50 kg di stupefacente, limitandosi alla mera esposizione del dato captativo quale non giustifica la rilevanza con riferimento al concorso del ricorre COGNOME‘acquisto della ingente partita, esaminando le sole vicende del success smercio della sostanza e, in particolare, il coinvolgimento del COGNOME n successiva cessione di 1 kg dello stesso stupefacente. Peralt contraddittoriamente il Tribunale esclude la aggravante dell’ingente quanti incompatibile con l’ipotizzato coinvolgimento nel predetto ingente acquisto distonicamente considerando che la condotta addebitabile al COGNOME “h riguardato l’offerta a terzi di quantitativi non precisati di stupefacente e la c di un chilogrammo di cocaina” (v. pg. 9 della ordinanza impugnata).
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. La ordinanza impugnata ha riconosciuto gravità indiziaria nei confront del COGNOME in relazione al concorso con NOME COGNOME COGNOMECOGNOMEofferta a terzi una ingente partita di cocaina, avendo il COGNOME, su incarico di NOME COGNOME COGNOME COGNOME ad una transazione riguardante 10 kg di cocaina, reperi clienti interessati all’acquisto (v. pg. 9 della ordinanza impugnata). A ta valorizza – dopo i messaggi relativi all’accordo tra il fornitore Bruzza l’acquirente COGNOME con il coinvolgimento del COGNOME – la captazione di messaggio del 22 gennaio 2021 del COGNOME, girato da NOME COGNOME a COGNOME, con il quale il COGNOME diceva di fermare tutto per l’avvenuto arresto destinatario dello stupefacente. A seguito di tale messaggio COGNOME scrivev COGNOME di bloccare la consegna già programmata il giorno precedente.
3.2. Ritiene il Collegio che la censura è fondata non essendo stata da giustificazione dell’incarico dato dal COGNOME COGNOME COGNOME di vender stupefacente acquistato da COGNOME, risultando quindi ingiustificato il rilie fini dell’ipotizzato concorso COGNOME‘offerta a terzi, del solo messaggio considerat
ì GLYPH
Il terzo motivo è assorbito.
Pertanto, deve essere disposto l’annullamento della ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo 3 limitatamente al concorso del ricorre COGNOME‘acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché in relazione reato di cui al capo 5-bis, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al reato di cui al capo limitatamente all’acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente, nonché i relazione al reato di cui al capo 5-bis, e rinvia per nuovo giudizio su questi capi al Tribunale di Genova competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cancelleria di all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod, proc. pen.
Così deciso il 12/09/2023.