Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 33547  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUONACERA NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2008 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alla conclusioni del Procuratore generale e chiedendo comunque l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 5 ottobre 2005, che aveva condanNOME il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di riciclaggio in concorso, per avere altera numero di telaio di un ciclomotore di provenienza delittuosa in suo possesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione della prova di responsabilità, posto che il ricorrente è stato ritenuto responsabile della contraffazio
del numero di telaio senza alcuna prova diretta, soltanto sulla base del fatto di es fermato alla guida del mezzo senza assicurazione e certificato di idoneità tecnica all nonostante il nuovo e falso numero di telaio impresso sul ciclomotore corrispondesse ad altro mezzo non di sua proprietà ma del di lui padre ed originario coimputato non ricorrente ed oggi deceduto COGNOME NOME.
2.2. Con un secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, posto che la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata al ricorrente era stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche sicché essa non avrebbe potuto essere calcolata ai fini della prescrizione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata chiesta l’applicazione della pena sostitutiva del detenzione domiciliare, richiesta che non aveva potuto essere avanzata in sede di appello stante il fatto che la normativa che l’ha autorizzata era intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1. La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente avesse concorso nella contraffazione del telaio del motorino sulla base della sola circostanza che egli era stato fermato a bordo del mezzo di provenienza illecita e non aveva fornito alcuna giustificazione al riguardo.
Tanto sarebbe bastato per ritenere l’imputato colpevole del reato di ricettazione del mezzo rubato, ma il concorso nel riciclaggio attraverso la contraffazione del numero di telai avrebbe preteso una prova ulteriore, essendo attività non evidente ictu ocu/i, non effettuata al momento del fermo ed alla quale non è provato che il ricorrente avesse concorso materialmente o attraverso il rafforzamento di un altrui proposito criminoso.
Per di più, nel caso di specie, il nuovo e falso numero di telaio impresso sul ciclomotore corrispondeva ad altro mezzo non di proprietà del ricorrente ma del di lui padre ed originario coimputato oggi deceduto COGNOME NOMENOME NOME quale, in assenza di p contraria, poteva ricondursi, per la presenza di uno specifico interesse, tutta l’azion delittuosa contestata.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ai fini di una migliore verifica del responsabilità concorsuale del ricorrente, sulla base di accertamenti di merito non effettuabili nel giudizio di legittimità.
Deve sottolinearsi che il reato contestato non è prescritto in quanto, facendo riferimento alla normativa in vigore, deve calcolarsi l’effetto della recidiva qualificata (reitera infraquinquennale) sul calcolo del termine di prescrizione, sebbene applicata come subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (in questo senso e pacificamente, Sez. 7, ord. N. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, S., Rv. 269669); se, invece, avuto
riguardo alla data di commissione del reato (tra il 6 ottobre ed il 15 novembre 2003) si volesse fare riferimento alla disciplina antecedente alla legge n. 251 del 5 dicembre 2005, seppur attraverso la considerazione del giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 157, terzo comma, cod. pen., il reato non sarebbe comunque prescritto, in quanto, avuto riguardo alla pena massima di anni dodici di reclusione, alla minima riduzione per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, pari ad un giorno (in questo senso vedi Sez. 1, n. 43456 del 13/10/2004, Marra, Rv. 230325-01), la prescrizione maturerebbe in quindici anni ai sensi dell’art. 157, primo comma, n. 2), cod.pen. nella vecchia formulazione della norma, aumentati della metà ai sensi dell’art. 160, secondo comma, cod. pen. sempre nella vecchia formulazione e, dunque, fino a ventidue anni e mezzo (prescrizione al maggio 2026).
Gli altri motivi di ricorso devono, in questa sede, ritenersi assorbiti e saranno oggetto esame, se del caso, nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, il 12/09/2025.