Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14425 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 14/2025
CC – 07/01/2025
Relatore –
R.G.N. 35909/2024
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Taurianova il 22/03/1986 avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella del Tribunale di Palmi, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME COGNOME per il reato di cui all’art. 23 legge n. 23 del 1975, in esso assorbite le condotte di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 685 del 1967 e di cui all’art. 648 cod. pen, rideterminando la pena in un anno, otto mesi di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME COGNOME per mezzo del proprio difensore avv. COGNOME e denuncia tre motivi.
2.1. Con il primo deduce il travisamento della deposizione del teste verbalizzante COGNOME, l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato e dal correo COGNOME, nonchØ della documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di appello.
Il ricorrente lamenta che il Giudice di secondo grado, uniformandosi a quello di primo grado, avrebbe attribuito al teste COGNOME una ricostruzione del fatto che lo stesso non ha mai prospettato. Segnatamente, mentre nella sentenza si afferma che i militari fermarono il veicolo a bordo del quale viaggiava Recupero perchØ insospettiti dal movimento di questi, scorto «nel gesto di abbassarsi in direzione dello sportellino del cruscotto», invece il teste COGNOME, nel corso della deposizione, aveva semplicemente affermato di avere notato «il conduttore e il signore accanto al conduttore che era seduto… (…) molto sdraiato, con la testa molto riabbassata, cioŁ non appariva la sagoma normale».
La dichiarazione del teste COGNOME sarebbe stata, pertanto, travisata, come sarebbe reso evidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 14425/2025 Roma, lì, 14/04/2025
dal contrasto con quanto affermato dall’altro verbalizzante, COGNOME che ha chiarito che a causa delle condizioni di luce non era possibile vedere le persone all’interno dell’autovettura. Si tratterebbe di un travisamento decisivo, poichØ erroneamente ritenendosi che COGNOME si fosse abbassato verso il cruscotto per riporre la pistola, conseguentemente si era affermato che il ricorrente non potesse non accorgersi di tale circostanza.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che l’istruttoria dibattimentale non avrebbe accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, il momento in cui NOME ha riposto l’arma nel vano portaoggetti dell’auto, nØ se l’imputato avesse avuto o no contezza di tale circostanza.
Infine, sarebbero state trascurate le dichiarazioni del coimputato che si Ł assunto, in via esclusiva, la paternità della titolarità dell’arma.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di erronea condanna per il reato di ricettazione.
Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità di detto reato, richiede che sia accertato che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell’arma e si trovi pertanto in una situazione di fatto tale per cui possa, in qualsiasi momento, disporne, il ricorrente denuncia che il Giudice di appello non avrebbe addotto alcun concreto elemento a supporto della ritenuta condotta di concorso di Abramo, avendo valorizzato il mero dato della presenza della pistola sull’autovettura.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Detto beneficio sarebbe stato negato contravvenendo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, che consente di valorizzare il comportamento collaborativo serbato dal ricorrente che, nel caso che ci occupa, ha reso l’esame in occasione del quale, esercitando il proprio diritto di difesa, ha avversato la ricostruzione dei fatti operata da uno degli agenti di polizia giudiziaria, siccome non ritenuta aderente alla realtà dei fatti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con conclusioni scritte depositate in data 5 dicembre 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure in parte inammissibili, in parte infondate, dev’essere complessivamente rigettato.
¨ inammissibilmente dedotto il primo motivo, nelle sue diverse articolazioni.
Non Ł superfluo evidenziare che l’imputato, con i motivi di appello, aveva evidenziato presunte divergenze nella ricostruzione dei fatti riferita dai verbalizzanti che nella sentenza impugnata hanno ricevuto adeguata valutazione. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di non aderire alla ricostruzione alternativa di NOME, secondo il quale egli era all’oscuro del fatto che NOME avesse un arma e le la stessa che era stata posta nel cruscotto dell’auto a sua insaputa, ricostruendo dettagliatamente le modalità con le quali avvenne la perquisizione veicolare e personale, concordemente riferite dai due militari nelle fasi rilevanti. Si Ł valorizzata – in senso contrario all’invocato abbandono repentino dell’arma nel cruscotto da parte di Recupero nei pochi secondi in cui questi rimase da solo nell’abitacolo – la circostanza che la pistola era incastrata sul fondo di una delle due fessure del vano portaoggetti.
Le censure contenute nel ricorso sono generiche, reiterative e tendono, inammissibilmente, a ottenere una rilettura del materiale probatorio.
NØ Ł ravvisabile il dedotto travisamento di prova. L’informazione che il ricorrente afferma sia stata travisata, ossia quella concernente la posizione occupata da Recupero all’interno dell’abitacolo prima del controllo così come ri9ferita dal teste COGNOME altro non Ł che la sintesi di quanto riferito all’unisono dai verbalizzanti sulle ragioni di sospetto che li indussero a procedere al controllo del veicolo, ma che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – non ha in alcun modo inciso sull’attribuzione della condotta di concorso all’imputato.
SicchØ, conclusivamente sul punto, non v’Ł alcun decisivo travisamento della prova dichiarativa di Fotia, vizio per la cui configurabilità Ł necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima.
A ciò si aggiunga, a conferma dell’inammissibilità della censura, che, venendo in rilievo un’ipotesi di cosiddetta “doppia conforme”, il ricorrente che avesse voluto denunciare il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, avrebbe dovuto rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato era stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432 – 01); ciò che non Ł accaduto nel caso che ci occupa.
Privo di pregio Ł il secondo motivo di ricorso, riguardante la ribadita responsabilità di NOME a titolo di concorso nel reato di ricettazione.
Com’Ł noto, il possesso di un’arma clandestina integra di per sØ la prova del delitto di ricettazione, poichØ l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata a impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276868 – 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 260347 – 01; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, carboni, Rv. 245229 – 01).
SicchØ, una volta chiarita da parte del Giudice di appello – con motivazione priva di fratture razionali – che l’arma clandestina era certamente detenuta e portata (anche) da Abramo (in tal senso valorizzando le peculiari circostanze del rinvenimento della stessa, incastrata nel cruscotto dell’auto, dell’assenza di possibilità che Recupero l’avesse abbandonata repentinamente, infine la titolarità dell’auto), la dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, in carenza di elementi specifici di segno contrario, Ł stata inevitabilmente consequenziale, sulla scorta dei principi appena richiamati.
3. Non coglie, infine, nel segno il terzo motivo di ricorso.
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria a esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell’imputato di negazione dell’addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 06; Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279778 – 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022,
dep. 2023, COGNOME, Rv. 284189 – 01).
L’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Ł nel senso che, ai fini del riconoscimento del beneficio controverso, «il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l’imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione Ł indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito» (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253152 – 01. Fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell’imputato, improntato a reticenza e ambiguità).
Ciò premesso, la motivazione sulla quale il Tribunale ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, si Ł posta nel solco degli indicati principi, poichØ il beneficio non Ł stato negato – come dedotto dal ricorrente ›- per l’esercizio da parte dell’imputato del diritto di difendersi, bensì perchØ egli, nel negare con veemenza i fatti, si era spinto a svolgere affermazioni ai limiti della calunnia nei riguardi dei verbalizzanti.
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
EVA TOSCANI
Il Presidente NOME COGNOME