Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25352 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MESSINA il 02/01/1970 COGNOME NOME nato a MESSINA il 28/08/1978
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria depositata nell’interesse di COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 20 febbraio 2024, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta elettrica di provenienza furtiva.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. Cannata Natale.
3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte errato nel ritenere certo il possesso della bicicletta da parte del ricorrente, stante il fatto, non adeguatamente valorizzato, che al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la bicicletta era attaccata ad una presa posta nella parete esterna del garage dell’abitazione del ricorrente e della sua famiglia, situata su una pubblica via di un quartiere a baracche, accessibile ed utilizzabile da tutti anche senza il consenso dell’imputato, come riferito da due testimoni.
4. COGNOME NOME
4.1. Con il primo ed unico motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nel reato.
L’imputata era convivente del ricorrente COGNOME e ne condivideva l’abitazione ove era stata rinvenuta la bicicletta.
Soltanto su tale base non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità, senza alcun approfondimento in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico e delle affermazioni del teste di polizia giudiziaria che aveva ricondotto al solo COGNOME l’ottenimento del possesso della bici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, mentre è fondato il ricorso di COGNOME Grazia.
1. Cannata Natale.
La Corte di appello ha valutato l’alternativa ricostruzione difensiva che è stata riproposta dal ricorrente, rilevando che egli stesso, contraddicendo le indicazioni dei testimoni a difesa, aveva riferito che l’utilizzo della presa elettrica della su abitazione da parte di terzi avveniva con il suo consenso, circostanza che, nel caso specifico, non era stata indicata neanche dallo stesso imputato.
Inoltre, dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente aveva personalmente acquisito il possesso della bicicletta di provenienza illecita.
Tanto dà contezza del fatto che la censura del ricorrente non poteva essere veicolata con il ricorso in quanto reiterativa di una questione di fatto risolta dal giudice di merito con considerazioni non manifestamente illogiche.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. COGNOME NOME
La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, non ha valorizzato la circostanza, indicata dal primo giudice, secondo cui la bicicletta era stata
acquisita dal solo ricorrente COGNOME il quale aveva dichiarato di utilizzare la presa elettrica posta al di fuori dalla sua abitazione e di consentirne l’uso a
terzi.
La responsabilità della ricorrente COGNOME è stata ricavata dalla mera convivenza, quale moglie del COGNOME, presso l’abitazione ove era stata rinvenuta
la bicicletta, tuttavia senza alcun’altra valutazione, a fronte del dato prima rilevato, in ordine alla sua eventuale consapevolezza della illecita provenienza del
bene acquisito dal marito e senza prova ulteriore di un concorso morale o materiale nel reato, che rimane intrinsecamente dubbio e non necessita di
ulteriori approfondimenti di merito.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di COGNOME NOME la sentenza impugnata senza rinvio, per non aver commesso il fatto.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 27/05/2025.