Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3836 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRUMO APPULA il 03/04/1984
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 5 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Bari con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione in concorso ascrittogli e condannato alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle disposizioni che regolavano il concorso di persone nel reato di ricettazione, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle doglianze difensive avanzate.
t
Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale non aveva dato conto, nella motivazione, di alcun elemento che potesse collegare la condotta posta in essere dal COGNOME con l’autovettura Mini Cooper oggetto del contestato reato di ricettazione, considerato che, nell’occorso, il COGNOME era giunto, alla guida del proprio ciclomotore, al cospetto di tale NOMECOGNOME che, prima intento a condurre la vettura Mini Cooper, aveva da poco arrestato la propria marcia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, la Corte d’Appello ha dato conto, in motivazione, del fatto che, nel corso di un servizio di osservazione, gli agenti operanti avevano notato l’arrivo della vettura Mini Cooper indicata nell’imputazione, che nell’occorso era condotta da tale NOME; successivamente, avevano avuto modo di osservare l’imputato NOME sopraggiungere alla guida del proprio ciclomotore, rallentare la propria marcia e rivolgere lo sguardo all’interno dell’abitacolo della detta vettura per osservare gli occupanti, per poi allontanarsi repentinamente all’arrivo dei militari.
La Corte territoriale, in relazione al detto episodio, ha così argomentato: “La rappresentata azione dell’imputato ne rende evidente l’adesione partecipativa all’operato del Leone, quale indubbia espressione della condivisa disponibilità dell’autovettura e della consapevolezza della relativa provenienza delittuosa, siccome acclarata dalla fuga repentinamente intrapresa al cospetto dei carabinieri oltre che dalla omessa allegazione di un’apprezzabile ragione giustificativa riguardo alla assunta condotta” (v. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritiene il Collegio che la motivazione, nella parte qui evidenziata, sia meramente apparente, non essendo stata chiarita la ragione per la quale la condotta tenuta nel frangente dal Pace, come detto concretatasi nel repentino allontanamento alla vista dei Carabinieri, fosse stata dalla Corte territoriale ritenuta univocamente significativa dell’adesione partecipativa dell’imputato all’operato del Leone, nonché indubbia espressione della condivisa disponibilità dell’autovettura.
Trattasi, invero, di condotta che, di per sé sola esaminata, non rende in alcun modo evidenti le ragioni per le quali la stessa è stata tenuta dall’imputato e, soprattutto, non fa emergere alcuna forma di collegamento fra quest’ultimo e la vettura oggetto di ricettazione.
Alla stregua di tali rilievi si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché NOME non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché NOME non ha commesso il fatto.
Così deciso il 05/11/2024