Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6571 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da GLYPH COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina il 10/4/1958
avverso la sentenza del 12/6/2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/6/2023, la Corte di appello di Messina, pronunciandosi in sede di rinvio, confermava la pronuncia emessa il 27/1/2021 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole dei delitti di concorso in furto aggravato e ricettazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna per il delitto di ricettazione con argomento manifestamente illogico e contrario alla costante giurisprudenza di
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legittimità, sostenendo il concorso dell’imputato nella condotta – definitivamente riconosciuta a carico della moglie NOME COGNOME pur in assenza di qualunque elemento ulteriore rispetto alla mera convivenza tra i due ed al silenzio tenuto dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello ha riconosciuto il Trovatello responsabile del delitto di concorso in ricettazione di merce sottratta in un centro commerciale (oltre che in furto aggravato in un supermercato, ormai coperto da giudicato) con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, fondata sulla convivenza con la coimputata COGNOME definitivamente condannata anche per questo reato, e sul silenzio mantenuto dal ricorrente quanto alla possibile riferibilità esclusiva alla stessa donna della merce rubata, rinvenuta nell’immobile in cui i due abitavano da soli.
4.1. Con questo solido argomento, dunque, la Corte ha adeguatamente sostenuto l’affermazione di responsabilità anche quanto al capo B) della rubrica, in quanto ha individuato logici elementi di prova a sostegno del concorso nella ricettazione; a fronte di un quadro probatorio che giustificava la diretta riferibilità dei beni ad entrambi i conviventi, la difesa non ha peraltro offerto alcun elemento di segno contrario, così sottraendosi ad un effettivo confronto con la sentenza impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025 Il C GLYPH liere este9sore Il Presidente