Concorso in resistenza a pubblico ufficiale: quando il passeggero è complice?
Il concorso in resistenza a pubblico ufficiale è un tema giuridico complesso, specialmente quando si analizza la posizione dei soggetti non alla guida durante una fuga in auto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto chiarimenti cruciali, stabilendo che anche il semplice passeggero può essere ritenuto pienamente responsabile del reato, al pari del conducente. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un individuo condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, insieme ad altri due complici, aveva commesso un furto di un portafogli. Subito dopo, i tre si erano dati alla fuga a bordo di un’autovettura, dando vita a un pericoloso inseguimento da parte delle forze dell’ordine. L’appellante sosteneva di non essere responsabile del reato di resistenza, in quanto si trovava a bordo del veicolo solo in qualità di passeggero e non era lui a guidare.
La Decisione della Corte sul concorso in resistenza
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la legittimità della sentenza di condanna, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza: chi partecipa a un reato e successivamente si dà alla fuga con i complici utilizzando un veicolo, accetta implicitamente le modalità scelte per sottrarsi alla cattura.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul concetto di accordo, anche solo implicito, tra i correi. Nel momento in cui i tre soggetti, dopo aver commesso il furto, hanno deciso di usare l’auto per fuggire, hanno condiviso un intento comune: eludere l’intervento della polizia. In tale contesto, l’autovettura diventa lo strumento per realizzare il fine condiviso. Di conseguenza, chiunque si trovi a bordo, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, accetta di condividere ogni possibilità offerta dal veicolo per riuscire nell’intento.
Secondo la Corte, non è necessario che ogni partecipe ponga in essere materialmente la condotta violenta o minacciosa tipica della resistenza. È sufficiente la consapevolezza e l’accettazione che la fuga, per avere successo, possa richiedere manovre spericolate e pericolose, che integrano appunto il reato di cui all’art. 337 c.p. La decisione di rimanere a bordo del veicolo durante l’inseguimento costituisce una manifestazione di tale volontà condivisa. La Corte ha richiamato precedenti pronunce che affermano come risponda di concorso nel delitto di resistenza il soggetto che, dopo un furto, si trovi a bordo dell’auto usata per la fuga, in quanto la sua presenza avvalora e rafforza il proposito criminoso comune.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un importante principio di responsabilità penale. Essere un “semplice passeggero” non è una scusante valida quando si è coinvolti in una fuga successiva a un’attività criminosa condivisa. La partecipazione al reato presupposto (in questo caso, il furto) e la successiva decisione di fuggire insieme creano un vincolo di correità che si estende anche alle azioni necessarie per garantire l’impunità, come la resistenza attuata tramite una fuga pericolosa. Questa decisione sottolinea come la responsabilità penale per concorso di persone si basi non solo sull’azione materiale, ma anche sulla condivisione del progetto criminoso e sull’accettazione dei rischi e delle modalità per portarlo a termine.
Un passeggero di un’auto in fuga può essere ritenuto responsabile per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso dal conducente?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il passeggero che, dopo aver commesso un reato con altre persone, si trova a bordo dell’auto usata per la fuga, risponde in concorso del reato di resistenza, poiché la sua scelta di fuggire implica l’accettazione e la condivisione delle modalità della fuga stessa.
Cosa è sufficiente per dimostrare il concorso del passeggero nel reato di resistenza?
È sufficiente dimostrare l’esistenza di un accordo, anche implicito, tra i partecipi per sottrarsi all’inseguimento della polizia. La decisione di fuggire insieme in auto dopo un crimine manifesta la volontà condivisa di eludere la cattura, rendendo tutti i presenti nel veicolo responsabili delle condotte di resistenza.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta logica e conforme ai principi di diritto consolidati. La Corte ha stabilito che la tesi difensiva (essere solo un passeggero) non era idonea a scalfire il ragionamento dei giudici di merito sulla base del principio del concorso di persone nel reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/11/1982
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – risulta inammissibile e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell’atto di appello – ed ora reiterata nel ricorso di legittimità – con la quale si era contestata l’affermazione di responsabilità del ricorrente che era solo il passeggero della vettura condotta da altro soggetto e con la quale si era consumata la condotta di resistenza, rilevando che entrambi i soggetti, unitamente a un terzo uomo che poi riusciva a darsi alla fuga e non veniva più rintracciato, avevano poco prima commesso il delitto di furto di un portafogli e l’odierno imputato doveva dunque ritenersi concorrente nella condotta di resistenza (consistita nel darsi a spericolata fuga con l’autovettura, inseguiti dagli operanti), evidenziando altresì che a prescindere da chi avesse condotto l’autoveicolo vi era tra i partecipi un accordo, quantomeno implicito, per tenere le ulteriori condotte, necessarie per sfuggire all’inseguimento della polizia; motivazione non illogica e conforme al principio in base al quale risponde di concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il soggetto che, dopo la commissione di un furto con altre persone, si trovi a bordo di vettura da altri condotta con la quale si ponga in essere la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013, COGNOME, Rv. 255474 – 01) e ciò in quanto concorre nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l’auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall’auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982 – dep. 07/05/1983, COGNOME, Rv. 158908 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025