Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 530 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato n Bosnia Erzegovina il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 17/04/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino chiede l’annullamento della sentenza del 17 aprile 2025 con la quale il Tribunale di Torino, in esito a rito abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dal reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) per non avere commesso il fatto.
NOME COGNOME alle ore 14:00 e segg. del 26 novembre 2024 veniva tratto in arresto, dopo una breve fuga a piedi, perché allontanatosi da un’auto che qualche ora prima era stata rubata al proprietario e che, intercettata attraverso il sistema di geolocalizzazione, era stata inseguita dagli agenti di Polizia. L’auto era sfuggita al controllo attraverso una condotta di guida pericolosa che aveva messo in pericolo gli altri utenti della strada, invadendo l’opposta corsia di marcia, puntando contro l’auto della polizia e terminando la corsa contro lo spartitraffico. All’arrivo della Polizia l’imputato e il correo, non identificato ma indicato da COGNOME come la persona che si trovava alla guida, si erano dati alla fuga, lasciando a bordo dell’auto effetti personali, tra cui uno zainetto appartenente al COGNOME e un monopattino da lui stesso preso a noleggio. L’imputato sosteneva di avere avuto appuntamento con tale NOME COGNOME, un fabbro suo conoscente con il quale avrebbe dovuto effettuare dei lavori; di essere stato da questi prelevato con l’autovettura “Opel”; che non sapeva che si trattasse di auto rubata, fatto di cui veniva a conoscenza solo nel corso dell’inseguimento e di essere fuggito a piedi, quando l’auto si era fermata, temendo di essere coinvolto in un fatto illecito.
Il Tribunale, pur dando atto dei sospetti a carico del COGNOME sul suo coinvolgimento nel furto o nella ricettazione dell’auto, ha ritenuto insufficiente ai fini di condanna la prova del suo coinvolgimento nel reato di resistenza.
Il Procuratore generale denuncia l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla fattispecie di concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.) perché la fuga in auto, con le descritte violente modalità, poteva ritenersi implicita nell’accordo tra il conducente e il trasportato per sottrarsi all’accertamento di polizia dopo la commissione del furto. A tal riguardo ha citato sentenze di questa Corte che hanno ritenuto sussistente il concorso – e non la fattispecie del concorso anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen. – precisando, altresì, che quando il passeggero abbia manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l’auto, ha accettato, con questa decisione, di condividere ogni possibilità offerta dall’auto stessa in quanto idonea a riuscire nell’intento.
Con il secondo motivo denuncia cumulativi vizi di motivazione, anche per contraddittorietà, perché il giudice ha ritenuto che le condotte possono integrare una partecipazione attiva nel reato di resistenza, trascurando la fuga successiva, una volta che l’auto si era fermata dopo l’urto contro lo spartitraffico; la partecipazione attiva degli imputato al furto dell’auto avvenuto poco prima dell’inseguimento e le inverosimili dichiarazioni rese dall’imputato, sulla mancata conoscenza della provenienza furtiva dell’auto, di cui sarebbe venuto a conoscenza solo durante l’inseguimento, contraddette dai messaggi che egli si era scambiato con un soggetto non identificato nelle quali si faceva riferimento proprio alla tipologia dell’auto.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.
Il tema posto nel ricorso concerne la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di resistenza, del passeggero dell’auto, oggetto di furto, e il cui conducente, all’alt della polizia, si era dato a precipitosa fuga mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e degli inseguitori.
Sul piano della qualificazione giuridica, la sentenza impugnata si conforma al risalente e pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l’inseguimento ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (fra le tante, Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251).
La condotta violenta del reato di resistenza è, dunque, integrata per effetto della condotta di guida del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada.
Il Tribunale, pur dando atto dei sospetti a carico del COGNOME sul suo coinvolgimento nel furto o nella ricettazione dell’auto, ha ritenuto insufficiente ai
fini di condanna la prova del suo coinvolgimento attivo nel reato di resistenza, piuttosto che una mera connivenza, non potendo affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato “abbia effettivamente, con una condotta positiva, rafforzato il proposito delittuoso del conducente dell’auto nel tenere la condotta di guida pericolosa al fine di sottrarsi alle forze dell’ordine. Né risult dirimente la fuga a piedi posta in essere dall’imputato, una volta sceso dall’auto, potendosi la stessa inquadrare come una reazione spontanea e istintiva dovuta alle particolari circostanze in cui si è dipanata la vicenda”.
5. Di contrario avviso le conclusioni del ricorrente Procuratore generale, secondo cui doveva ritenersi configurabile il contributo del passeggero dell’auto perché la fuga in auto, con le descritte violente modalità, poteva ritenersi implicita nell’accordo tra il conducente e il trasportato per sottrarsi all’accertamento di polizia dopo la commissione del furto.
Sostiene, inoltre, che la fuga a piedi dell’imputato, la sua partecipazione attiva al furto dell’auto, avvenuto poco prima del controllo, le sue inverosimili dichiarazioni sulle ragioni della sua presenza in auto e della successiva fuga, erano state erroneamente valutate dal Tribunale perché contraddette dai messaggi che il COGNOME si era scambiato con il conducente dell’auto, che gli aveva preannunciato che lo avrebbe prelevato proprio con un’autovettura tipo “opel”.
Il ricorrente ha richiamato una decisione (Sez. 5, n. 1380 del 05/11/2021, dep. 2022, non mass.), che ha ritenuto configurabile il concorso di persone nel reato in presenza di modalità della condotta sovrapponibili a quelle accertate nel caso in esame e un precedente di questa Corte, secondo cui concorre nel reato di resistenza a pubblico ufficiale anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l’auto, con questa decisione ha accettato di condividere ogni possibilità offerta dall’auto stessa, in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, Moretti, Rv. 158908 01).
6.Si tratta di affermazioni che devono essere precisate alla stregua dei principi che regolano la materia del concorso di persone nel reato e dei suoi presupposti costitutivi soprattutto in una materia in cui, come nella fattispecie in esame, il contributo causale dell’agente si gioca sul piano del concorso morale e del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista
unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 – 01).
L’attività costitutiva del concorso può essere, pertanto, rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
A tal fine assume carattere decisivo l’unitarietà del fatto realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260-01).
Nondimeno, la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per un fatto commesso in concorso, anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all’opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e, tuttavia, ciò non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. P_IVA).
Un principio, questo, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e precisato nel senso che, da un lato, il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale .efficienza causale, deve essere cioè condizione “necessaria” – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della “condicio sine qua non” proprio delle fattispecie a forma libera e
causalmente orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso comune a più soggetti e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto, e, dall’altro lato, affermando con nettezza che, ai fini dell’accertamento di natura causale, non è sufficiente che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo.
Non è, pertanto, sufficiente, il ricorso alla generica causalità psichica c.d. da “rafforzamento”, poiché il rigore richiesto dal giudizio penale dell’accertamento del nesso causale, non giustifica una riduzione dello standard di prova o un allargamento della responsabilità penale sulla base della teoria dell’aumento del rischio (cfr. sul punto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671 e, in generale, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, COGNOME, Rv. 222139).
La condizione “necessaria” si configura, infatti, come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, e, per la sua configurabilità, rileva l’identico rigor dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell’oltre il ragionevole dubbio” che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.
Non è sufficiente, dunque, un giudizio di carattere meramente prognosticoprobabilistico.
In una più recente decisione in materia si è precisato, sempre in tema di concorso morale e di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, che il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Pg c. Bagarella, Rv. 285548 – 11).
7.11 Tribunale di Torino ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi descritti anche sul piano della completezza e del rigore della motivazione e sulla base di una ricostruzione complessiva di tutta la vicenda, compresa la fuga a piedi dell’imputato.
Il Tribunale, infatti, ha valorizzato la circostanza che non risulta provata – e, anzi, è stata esclusa, non essendosi proceduto per furto a carico del COGNOME la partecipazione dell’imputato al furto dell’autovettura “opel”, sulla quale si trovavano i suoi effetti personali (lo zainetto e il monopattino da lui noleggiato); ha sottolineato che si rivela equivoco, e, anzi, contraddittorio con la tesi della partecipazione dell’imputato al furto dell’auto, il contenuto del messaggio del conducente dell’auto, secondo cui avrebbe prelevato il COGNOME con un autovettura tipo “opel”; ha rilevato come risultino irrilevanti, sul piano dell’efficaci
causale della condotta, le circostanze che il COGNOME abbia fornito indicazioni non riscontrabili sulla identificazione della persona con la quale aveva appuntamento (e che, evidentemente, non aveva voluto coinvolgere nel furto), nonché la sua fuga a piedi, perché affatto dimostrativa del contributo alla fuga in auto, durante la quale aveva appreso che l’auto sulla quale si trovava era rubata, fuga a piedi, quindi, determinata dal fine di evitare il suo coinvolgimento nel furto.
Deve, pertanto, affermarsi che la mera presenza del passeggero a bordo dell’auto, nel contesto spaziale e temporale di una condotta occasionale e improvvisa tenuta dal conducente dell’auto, non è idonea ad integrare la condotta di concorso nel reato di resistenza ascrivibile al conducente dell’auto che pone deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli altri utenti della strada, dandosi alla fuga per sfuggire al controllo delle forze dell’ordine.
Sul piano dell’accertamento dell’efficacia causale della condotta, in mancanza della prova del previo accordo, la mera presenza a bordo dell’auto e il comportamento meramente passivo del passeggero tenuto durante la condotta di guida non sono idonei ad integrare una intesa improvvisa che rafforza e consolida il proposito criminoso dell’agente rendendo, così, configurabile il concorso di persone nel reato piuttosto che una mera condotta di connivenza non punibile.
La presenza del trasportato a bordo dell’auto e il suo comportamento meramente passivo non spiegano il contributo causalmente rilevante e la sua idoneità “ex ante” a realizzare l’effetto della condotta illecita ascrivibile ad un iniziativa propria del conducente dell’autovettura, contributo che richiede un apporto, anche marginale, idoneo a rafforzare l’azione di opposizione violenta di ostacolo all’atto d’ufficio già in corso e perfezionatasi in tutti i suoi elementi costituti
Ricorre con frequenza nei reati di resistenza commessi mediante fuga, la circostanza che, interrotta la fuga in auto, anche il passeggero, come il conducente dell’auto, si dia alla fuga a piedi, circostanza valorizzata, nel caso in esame, dal Procuratore generale ricorrente per inferirne la prova del contributo causale dell’imputato.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tali ipotesi, al fine di provare il concorso morale dell’imputato, è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta onde stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se la condotta del passeggero possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell’autovettura e, poi, proseguito mediante la fuga a piedi.
Proprio in una fattispecie recentemente esaminata (Sez. 6, sentenza n. 31913 del 11/09/2025, P.G. c./RAGIONE_SOCIALE, non mass.), la Corte ha annullato la sentenza di
merito perché il Tribunale non aveva considerato se la condotta tenuta dal passeggero fosse stata idonea ad integrare il concorso morale nel delitto di resistenza, valorizzando la circostanza che il passeggero, seduto sul sedile posteriore, avesse puntato una pistola contro l’operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente dell’auto di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga.
Una fattispecie del tutto diversa da quella in esame in cui la fuga a piedi del COGNOME, dopo che l’auto sulla quale viaggiava aveva terminato la corsa contro lo spartitraffico, è stata esaminata dal Tribunale che, con argomentazioni logiche, l’ha ritenuta inidonea ad integrare il concorso morale perché affatto espressiva di un comune progetto di sottrarsi al controllo e riconducibile al tentativo dell’imputato di non essere coinvolto nell’illecito, avendo appreso, proprio durante la fuga della provenienza furtiva della vettura sulla quale si trovava.
Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata corroborano, dunque, la conclusione del Tribunale della mancanza di prova del coinvolgimento attivo dell’imputato nel reato di resistenza, piuttosto che una mera connivenza, non potendo affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il comportamento passivo della persona trasportata sia, sol per questo, adesivo alla condotta imputabile al conducente dell’auto né può ritenersi che abbia autorizzato la condotta di guida pericolosa rafforzando, così, il proposito del conducente.
9.Nel caso in esame non ricorre, dunque, né una preventiva intesa fra gli agenti per sfuggire al controllo di polizia con la fuga in auto nel caso di comune partecipazione a un precedente fatto illecito (fattispecie che sembra sottesa alla sentenza n. 4235, innanzi citata) , né circostanze di fatto (le modalità della condotta prolungatasi per un lasso di temporale, finalizzata a procurare l’impunità di tutti i correi per il delitto di tentato furto, evidenziate nella sentenza n. 1380 d 2022), circostanze che – secondo la sentenza ora richiamata – denotavano una intesa improvvisa che aveva garantito all’autore della condotta di guida una maggiore sicurezza o, comunque, una collaborazione sulla quale poter contare, e che hanno giustificato la conclusione secondo cui, i passeggeri dell’auto, avevano rafforzato il proposito criminoso del conducente dell’auto, condividendone la ragione.
Il concorso morale del passeggero nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso di guida pericolosa tenuta dal conducente dell’auto, non può prescindere da forme di manifestazione che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente anche aggravandone gli effetti – ad es. attraverso la fuga o comportamenti successivi – ma che non possono risolversi nell’assistenza inerte
ad una condotta illecita altrui, tanto sulla base di una valutazione complessiva dell’intera sequenza dei fatti.
In materia di reati resistenza pubblico ufficiale cd. collettivi tale aspetto è stato precisato affermando che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279030 – 01) o, anche, semplicemente, mettendo in discussione l’operato delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690 – 01), individuando, così, un contributo causale che non si risolve nella mera assistenza inerte alla condotta illecita altrui.
10. Dalle argomentazioni svolte consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 26 novembre 2025
La Consigliera relatrice
Il PreTidente