Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1114 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/04/2025, la Corte d’appello di Bologna: 1) rigettando l’appello che era stato proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del 09/12/2024 del Tribunale di Forlì, emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna del COGNOME alla pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 533,00 di multa per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso (con altri tre soggetti rimasti non identificati), ricettazi continuata di quattro targhe “clonate” e di un orologio e trasgressione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato da parte di straniero destinatario di provvedimento di espulsione (art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286); 2) in accoglimento del ricorso per cassazione, riqualificato come appello, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna contro la medesima sentenza del 09/12/2024 del Tribunale di Forlì, revocava la sostituzione della pena inflitta con la sanzione sostitutiva dell’espulsione.
Avverso l’indicata sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521 e 522 dello stesso codice «per difetto di correlazione tra le imputazioni formalmente contestate e la pronuncia di condanna, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, D. Lgs. 286/1998», e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «connesso vizio di motivazione».
Denuncia anzitutto che l’affermazione della Corte d’appello di Bologna secondo cui «il Pubblico Ministero contestava la violazione dell’art. 13 co. 13 TU Imm. durante l’udienza di convalida ed in quella sede la difesa nulla opponeva» «non trova riscontro negli atti» e non «può ritenersi conforme ai requisiti di validità che l’ordinamento esige ai fini di una contestazione formale».
Argomenta che «’udienza di convalida non può in alcun modo surrogare la funzione propria dell’atto introduttivo del giudizio che, ai sensi degli artt. 521 522 c.p.p. deve contenere una descrizione chiara, specifica e formalizzata del fatto-reato contestato». Ai fini di una regolare contestazione, non potrebbe «assumere alcun rilievo la mera enunciazione orale del fatto da parte del Pubblico Ministero nel corso dell’udienza di convalida, trattandosi di una fase a contenuto esclusivamente cautelare, non idonea a veicolare validamente un’imputazione. Quest’ultima, infatti, deve essere formalizzata in modo chiaro e specifico all’interno dell’atto introduttivo del giudizio».
Da ciò la nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Forlì ha condannato l’imputato per un fatto che non gli era mai stato ritualmente contestato, in violazione anche dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
In secondo luogo, il ricorrente deduce che, nel corso dell’udienza di convalida, egli non era ancora assistito «dall’odierno difensore di fiducia, bensì da un difensore di ufficio», elemento, questo, che avrebbe «rilievo determinante» e che renderebbe «erronea e arbitraria l’affermazione secondo cui la difesa avrebbe avuto modo di confrontarsi con il prevenuto sin da quella fase, posto che l’assistenza non era piena né effettiva, e non risulta che vi sia mai stata, da parte
della difesa nominata successivamente, la possibilità di interloquire formalmente sul punto».
Il COGNOME aggiunge che egli «né parla né comprende la lingua italiana e che la traduzione dei relativi atti oltre ad essere parziale è intervenuta in un momento successivo alla emissione della pronuncia di primo grado».
Pertanto, egli sarebbe stato condannato per una condotta che non gli era mai stata formalmente contestata e che non era stata «oggetto di discussione nell’ambito del processo di primo grado, con conseguente nullità della relativa statuizione».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la «carenza», contraddittorietà e «illogicità» della motivazione «in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato al reato di cui all’art. 337 c.p.».
Dopo avere asserito che l’affermazione della sua responsabilità per tale reato di resistenza a un pubblico ufficiale sarebbe stata fondata esclusivamente sui due elementi della «presenza dell’imputato a bordo del veicolo» e del «suo tentativo di allontanamento a piedi dopo il ribaltamento dell’auto», e dopo avere trascritto parte del settimo capoverso della pag. 7 della sentenza impugnata, il COGNOME contesta che «tali circostanze non sono idonee ad integrare la condotta tipica prevista dall’art. 337 c.p., né tale condotta può essere riconducibile ad un’effettiva volontà di opporsi all’atto del pubblico ufficiale», atteso che «consolidata giurisprudenza ha più volte chiarito come la resistenza a pubblico ufficiale richieda la sussistenza di una condotta attiva, caratterizzata da violenza o minaccia, e sorretta da dolo specifico».
Nel caso di specie, non ricorrerebbe «alcun elemento di quanto affermato riguardo alla condotta del ricorrente», il quale «non ha aggredito, minacciato, né opposto atti volitivi nei confronti degli operanti, limitandosi a trovarsi a bordo de mezzo condotto da terzi e successivamente ad allontanarsi, peraltro ferito, in una fase ormai successiva alla condotta centrale».
La Corte d’appello di Bologna avrebbe «ome completamente una valutazione concreta e individuale del ruolo del ricorrente rispetto agli altr coimputati», pervenendo ad affermare la sua responsabilità «esclusivamente per il fatto di trovarsi a bordo di un veicolo, senza che la sua posizione di passeggero, privo di qualsiasi possesso o controllo del veicolo, sia stata adeguatamente considerata» e senza «esplicitare in concreto quali atti, parole o comportamenti abbiano rivelato una consapevole adesione dell’imputato alla fuga in funzione resistente», finendo così «per sovrapporre la mera presenza fisica a un contributo cosciente e consapevole all’azione criminosa».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o l’«illogic» della motivazione «sull’elemento soggettivo del reato di ricettazione ex art. 648 c.p.».
Dopo avere asserito che l’affermazione della sua responsabilità per tale reato di ricettazione (di quattro targhe “clonate” e di un orologio) sarebbe stata fondata «su mere presunzioni e valutazioni congetturali, prive del necessario supporto probatorio ed in contrasto con i principi in tema di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato», e che la Corte d’appello di Bologna avrebbe ritenuto che la consapevolezza della provenienza illecita dei beni indicati «potesse essere desunta dalla natura degli oggetti rinvenuti, nonché dal fatto che il sig. COGNOME si trovasse a bordo dell’autovettura in questione» (così il ricorso), il ricorrente lamenta che «nessuna concreta verifica è stata compiuta in ordine alla effettiva disponibilità di detti beni da parte dell’imputato, né alla sua capacità d percepirne l’origine delittuosa».
Dopo avere trascritto l’argomentazione che è contenuta nel paragrafo della sentenza impugnata a cavallo delle pagg. 7-8 della stessa, il COGNOME contesta che tale motivazione «omette, palesemente, di ricostruire il nesso concreto tra il ricorrente ed i beni rinvenuti, limitandosi a richiamare la mera co-presenza dell’odierno ricorrente nel veicolo in esame, senza alcuna dimostrazione, in primis, di una disponibilità autonoma di tali beni da parte dell’odierno ricorrente e, in secondo luogo, di una effettiva consapevolezza del predetto in ordine alla provenienza furtiva degli stessi».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «vizio di motivazione e violazione di legge» con riguardo all’«erroneo diniego della fattispecie attenuata ex art. 648, co. 4, c.p.».
Nel negare la sussistenza della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, la Corte d’appello di Bologna avrebbe «valorizza elementi che esulano dai parametri normativi ampliando arbitrariamente il perimetro della valutazione, senza considerare gli elementi obiettivi che avrebbero dovuto orientare ad una diversa decisione».
La Corte d’appello di Bologna, in particolare: a) non avrebbe «preso adeguatamente in considerazione l’effettivo valore dei beni ricettati»; b) avrebbe «arbitrariamente valorizzato l’uso ipotetico dei predetti beni quale elemento di pericolosità».
Tale valorizzazione non sarebbe «neppure prevista dalla invocata disposizione normativa, posto che, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, deve valutarsi l’impatto concreto e oggettivo del fatto e non anche la mera supposta probabilità di un loro futuro uso illecito». Con la conseguenza che la Corte d’appello di Bologna avrebbe «erroneamente ampliato l’ambito della richiesta valutazione,
facendo riferimento a una pericolosità potenziale, che lungi dal trovare riscontro nei relativi parametri normativi ».
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «vizio di motivazione e violazione di legge» con riguardo all’«erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.».
Afferma di avere documentato di avere fatto «pervenire proposta risarcitoria a mezzo di vaglia postale e ciò prima dell’apertura del giudizio di primo grado».
Dopo avere trascritto il primo paragrafo della pag. 9 della sentenza impugnata, il COGNOME deduce come «la proposta risarcitoria sia stata avanzata non soltanto al AVV_NOTAIO COGNOME ma oltremodo al Comando dei C.C. di competenza , circostanza ben nota alla competente Corte territoriale», e che «non sono state individuate ulteriori pp.00. o danneggiate dalle condotte ivi attenzionate, circostanza che ha reso, di fatto, impossibile formulare ulteriori proposte risarcitorie».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Si deve anzitutto rilevare che l’affermazione della Corte d’appello di Bologna secondo cui «il Pubblico Ministero contestava la violazione dell’art. 13 co. 13 TU Imm. durante l’udienza di convalida», diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, «trova riscontro negli atti».
Infatti, posto che nell’atto di presentazione al giudice per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo l’imputazione era stata formulata solo per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso e di ricettazione continuata, dall’esame del verbale dell’udienza di convalida del 23/11/2024 risulta che «l PM contesta un ulteriore capo d’imputazione» e «chiede procedersi con rito direttissimo per i seguenti reati: 1) artt. 110 e 337 c.p.; 2) artt. 81 c. 2 e 6 c.p.; 3) art. 13, co. 13, del D.L.vo n. 286/98».
Ciò rilevato, dopo aver premesso che nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall’esercizio dell’azione penale, in presenza di imputato in stato di arresto (come nella fattispecie), si verifica con la presentazione all’udienza dell’arrestato (cfr. Sez. 4, n. 8109 del 13/12/2018, dep. 2019, Chessa, Rv. 275152-01), si deve osservare che, diversamente da quanto è ritenuto dal ricorrente, il pubblico ministero, dominus dell’azione penale, ben può modificare o ampliare l’imputazione formulata nell’indicato atto di presentazione, alla necessaria presenza dell’arrestato e del suo difensore (Sez. 6, n. 16170 del 07/04/2011, Afkir, Rv. 249892-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto la legittimità della contestazione, all’udienza di convalida, da parte di un vice procuratore onorario, della circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Invero, nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell’imputazione costituisce del resto la modalità per l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’indagato in vinculis (art. 451, comma 4, cod. proc. pen.).
Dal verbale dell’udienza di convalida del 23/11/2024 risulta altresì che «l difensore nulla eccepisce in ordine all’ulteriore capo d’imputazione», e che, subito dopo l’udienza di convalida nel corso della quale il pubblico ministero aveva formulato l’ulteriore imputazione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, l’imputato ha proposto richiesta di giudizio abbreviato con riferimento a tutti i reati che gli erano stati contestati, compreso, quindi, quello cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, che gli era stato correttamente contestato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto.
Si deve ancora osservare che: a) il sostituto del difensore di ufficio che ha assistito il COGNOME nel corso dell’udienza di convalida e di quella immediatamente successiva nella quale il COGNOME ha proposto richiesta di giudizio abbreviato aveva gli stessi diritti e gli stessi doveri di un difensore fiducia; b) nel corso di entrambe tali udienze, il COGNOME era assistito da un interprete di lingua albanese.
Risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui «l’assistenza non era piena né effettiva».
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137-01; Sez. 2, n. 41419 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 245243-01; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535-01; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251-01. In senso analogo: Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765-01).
La Corte di cassazione ha altresì affermato che integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, raffor l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020,
COGNOME, Rv. 279030-01; Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 25269001; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245011-01).
Pertanto, con riguardo alla specifica fattispecie della fuga a bordo di un’autovettura, concorre nel reato in questione anche il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura, con tale decisione abbia accettato di condividere ogni possibilità offerta dall’autovettura stessa, in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, COGNOME, Rv. 158908-01. Nello stesso senso, da ultimo: Sez. 6, n. 31913 del 11/09/2025, COGNOME, non massimata).
Per giudicare la sussistenza del concorso morale del passeggero, è necessario valutare la condotta da lui complessivamente tenuta, al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fatto e del contesto in cui esso si è sviluppato, se la suddett sua condotta possa (o no) essere interpretata come condivisione di un comune progetto di sottrarsi al controllo, attuato mediante la fuga a bordo dell’autovettura e, eventualmente, anche successivamente.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Bologna ha argomentato che i fatti che la presenza del COGNOME a bordo dell’autovettura non si poteva ritenere occasionale né casuale, atteso che l’auto era stata segnalata per essere stata utilizzata per la commissione di furti in abitazione e che in essa erano presenti arnesi da scasso e beni di provenienza delittuosa, che anche il COGNOME, come gli altri passeggeri, non aveva ottemperato all’intimazione dei Carabinieri di scendere dall’autovettura per essere identificato, rendendo così evidente la sua volontà di sottrarsi al controllo, e che la sua fuga era proseguita a piedi anche dopo che l’auto si era ribaltata, deponevano, nel loro complesso, nel senso della piena condivisione, da parte dell’imputato, della scelta di sfuggire alla cattura con l’autovettura e di sfruttare ogni possibilità che essa offriva per riuscirvi, co concorrendo nel reato di resistenza a un pubblico ufficiale mediante il rafforzamento dell’azione offensiva materialmente commessa dal guidatore.
Tal motivazione, la quale si muove nel solco dell’indicata giurisprudenza della Corte di cassazione, risulta priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede.
3. Il terzo motivo non è consentito.
Nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso (pagine quinta e sesta), il COGNOME si era limitato a lamentare che il Tribunale di Forlì aveva «omesso di valutare un elemento essenziale ovvero l’assenza dell’imputato dal territorio nazionale durante il periodo in cui si sarebbero verificati i furti e le ricettazioni dei beni in questione», atteso che egli «faceva ingresso nel
territorio italiano solo dal mese di novembre 2024», e a rappresentare che ciò avrebbe provato l’infondatezza dell’accusa di ricettazione.
In ordine a tale doglianza, la Corte d’appello di Bologna ha del tutto correttamente osservato che, ai fini dell’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, non era necessario accertare che il COGNOME fosse presente nel territorio nazionale al momento della commissione dei reati presupposto (il quale era peraltro rimasto incerto).
Con tale motivo di appello, il COGNOME nulla aveva invece specificamente dedotto con riguardo né alla sua disponibilità dei beni di provenienza delittuosa che erano stati rinvenuti a bordo dell’autovettura sulla quale egli viaggiava, né alla sua consapevolezza di tale provenienza illecita, con la conseguenza che la doglianza che è stata avanzata con il motivo in esame si appalesa del tutto nuova, in quanto prospettata per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentita (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01).
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata della particolare tenuità de fatto prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen., non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., inclusa la capacità a delinquere dell’agente (per tutte, tra le moltissime: Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, COGNOME, Rv. 249226-01).
Peraltro, nel quadro di tale uniforme e consolidata giurisprudenza, la Corte di cassazione ha altresì precisato che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall’art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l’entità del profitto), sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (per tutte, tra l moltissime: Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286-01; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214-01).
In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 28689/2010, cit.).
Alla stregua di tali principi, si deve ritenere del tutto esente da vizi sia giurid sia logici la motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d’appello di Bologna ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto di ricettazione valorizzando, oltre al valore dei beni ricettati particolare, quello dell’orologio; elemento, questo, in ordine al quale il ricorrente nulla ha peraltro dedotto – la potenziale utilizzazione delle targhe “clonate” al fine di impedire la riconducibilità dell’autovettura ai suoi effettivi utilizzatori (tanto che le stesse targhe afferivano a veicoli dello stesso modello “Golf” a bordo del quale il ricorrente viaggiava; terza pagina della sentenza di primo grado).
Poiché tale potenziale utilizzazione è confermata da una massima di esperienza che palesemente corrisponde all’id quoad plerumque accidit, la valorizzazione della stessa potenziale utilizzazione si deve ritenere del tutto corretta.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., il giudice del merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficolt di rintracciare tali persone non esonera l’agente dall’obbligo di risarcimento (Sez. 2, n. 702 del 07/11/2000, dep. 2001, Ursi, Rv. 217887-01).
Ne discende che la motivazione della Corte d’appello di Bologna, secondo cui la circostanza attenuante in considerazione non poteva essere riconosciuta in quanto il COGNOME, in ogni caso, non aveva integralmente risarcito i danni che erano stati cagionati dalla fuga spericolata a bordo dell’autovettura e, in particolare, i danni che erano stati cagionati alle quattro autovetture che erano state speronate per compiere la stessa fuga, risulta del tutto esente da vizi sia giuridici sia logici.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2025.