Concorso in Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando l’Intervento Diventa Reato
Il confine tra una reazione emotiva e la commissione di un reato può essere sottile, specialmente in situazioni concitate come l’arresto di una persona cara. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina la figura del concorso in resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo come anche un comportamento non direttamente violento possa integrare una piena responsabilità penale. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti legali dell’opposizione a un atto d’ufficio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’operazione di polizia finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la sua compagna, presente sul posto, ha reagito in modo veemente. Invece di rimanere passiva, la donna si è frapposta fisicamente tra i militari e il compagno, urlando e intimando loro di andarsene.
Questo comportamento ha avuto un duplice effetto: da un lato, ha ostacolato fisicamente l’operato degli agenti; dall’altro, ha concesso all’uomo il tempo e l’opportunità di raggiungere un grosso coltello, con il quale ha minacciato i pubblici ufficiali, affermando che si sarebbe fatto del male se si fossero avvicinati. Entrambi sono stati condannati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso.
La Questione del Concorso in Resistenza a Pubblico Ufficiale
Nel suo ricorso in Cassazione, la donna sosteneva di non aver posto in essere alcun atto materiale di resistenza, limitandosi a una reazione verbale e a interporsi tra le parti. La Suprema Corte ha rigettato categoricamente questa tesi, qualificando il suo comportamento come una forma di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, sia morale che materiale.
Secondo i giudici, la donna ha prima istigato e rafforzato il comportamento del compagno, alimentando la sua opposizione. La giurisprudenza è chiara su questo punto: integra il concorso morale in questo reato la condotta di chi rafforza l’altrui azione offensiva o ne aggrava gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie. Successivamente, ponendosi fisicamente come ostacolo, ha impedito agli agenti di bloccare l’uomo e dichiararlo in arresto, fornendo un contributo materiale essenziale alla condotta delittuosa.
Il Bilanciamento tra Attenuanti Generiche e Recidiva
Un secondo motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, riguardava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avesse bilanciato adeguatamente queste circostanze.
Anche su questo punto, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La Corte ha ricordato che l’articolo 69, comma 4, del codice penale pone un divieto esplicito di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata. Sebbene la Corte Costituzionale sia intervenuta in passato su questa norma, le sue pronunce hanno sempre riguardato circostanze attenuanti specifiche e connotate da profili di specialità, non le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. Pertanto, la decisione del giudice di merito era legalmente corretta.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La motivazione principale risiede nella corretta qualificazione della condotta della coimputata come concorso pieno nel reato di resistenza. La sua azione non è stata marginale, ma ha attivamente contribuito a creare e aggravare la situazione di pericolo e opposizione verso i pubblici ufficiali. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha semplicemente applicato il chiaro dettato normativo, che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, sottolineando come la ratio delle sentenze della Corte Costituzionale in materia non sia estensibile al caso di specie.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce che il concorso in resistenza a pubblico ufficiale non richiede necessariamente l’uso diretto di violenza o minaccia da parte del concorrente. L’istigazione, il rafforzamento psicologico del reo principale e l’ostacolo fisico frapposto all’azione dei pubblici ufficiali sono sufficienti a configurare una responsabilità penale. In secondo luogo, conferma la rigidità della disciplina sul bilanciamento tra circostanze, specialmente quando è presente una recidiva reiterata, limitando notevolmente la discrezionalità del giudice nel mitigare la pena sulla base delle sole attenuanti generiche.
È possibile essere condannati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale senza aver compiuto atti di violenza diretta?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che integra il concorso nel reato anche la condotta di chi, senza usare violenza diretta, istiga o rafforza l’azione offensiva di un’altra persona e si interpone fisicamente per impedire ai pubblici ufficiali di compiere il loro dovere.
Quale condotta integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo la sentenza, il concorso morale si realizza attraverso la condotta di chi rafforza l’azione offensiva altrui o ne aggrava gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo dei soggetti passivi (in questo caso, le forze dell’ordine).
Le attenuanti generiche possono essere considerate prevalenti sulla recidiva reiterata?
No. La Corte ha confermato che, in base al divieto espresso dall’art. 69, comma 4, del codice penale, le attenuanti generiche non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata. Le deroghe a questo principio, stabilite dalla Corte Costituzionale, non si applicano alle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 26/02/1971 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 22/05/1988
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME e NOMECOGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nei ricorsi – relativo alla conferma in appel della condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – ris inammissibili in quanto manifestamente infondati; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell’atto di appello proposto da COGNOME – ed ora reiter nel ricorso di legittimità della predetta – con la quale si era chie escludere la responsabilità dell’imputata a titolo di concorso, non avendo e posto in esser alcun atto di resistenza: si è evidenziato sul punto c donna, appreso che gli operanti dovevano arrestare il compagno COGNOME in esecuzione di ordinanza custodiale, “dava in escandescenze e, frapponendosi tra ì militari e il compagno, urlava intimando ai carabinieri di andare via, modo consentendo al COGNOME di raggiungere il suo giaciglio e di prelevare . un grosso coltello che, estratta la lama, puntava contro i militari dicendo che se si fossero avvicinati si sarebbe tagliato e ammazzato”; comportamento dell’imputata chiaramente qualificabile ai sensi dell’art. 337 cod. pen., a che ella dapprima ha istigato e rafforzato il comportamento del compagno (e integra il concorso morale in tale reato la condotta di chi rafforzi l’altrui offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidato all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi: v. Sez. 6, n. 13160 del 05/03/ Mirabile, Rv. 279030 – 01) e che, subito dopo, si è posta tra questi e operanti impedendo fisicamente ai predetti di bloccarlo e dichiararlo arresto; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che anche l’ulteriore motivo, comune a entrambi ì ricorrenti e relativo alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle attenua generiche rispetto alla recidiva reiterata e ínfraquinquennale, ri inammissibile; la Corte territoriale ha correttamente rilevato che de attenuanti, “già bonariamente riconosciute dal Tribunale in ragione del condizioni di marginalità sociale in cui versano i due imputati, non posso
essere ritenute prevalenti sulla recidiva, stante il divieto di cui all’ comma 4, cod. pen.”; rileva questa Corte che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, le pronunce di incostituzionalità intervenute su d comma hanno sempre riguardato circostanze attenuanti o a effetto speciale ovvero a effetto comune ma connotate da peculiari profili di specialità ( particolare quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen.), la ratio decidendi di dette sentenze non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.;
Ritenuto che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 07/02/2025