Concorso in resistenza: quando il passeggero è complice?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di concorso in resistenza a pubblico ufficiale. L’ordinanza chiarisce come anche il passeggero di un veicolo, pur non essendo alla guida durante una fuga, possa essere ritenuto complice se la sua condotta fornisce un supporto, anche solo morale, all’azione del conducente. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un controllo di polizia. Durante le operazioni, il conducente di un’automobile, invece di fermarsi, si dava a una fuga pericolosa, commettendo il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, che si trovava a bordo del veicolo come passeggero, una volta sceso dalla vettura, spintonava gli agenti operanti. A seguito di questi eventi, sia il conducente che il passeggero venivano condannati. Il passeggero, in particolare, decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo la sua estraneità alla condotta di resistenza posta in essere dal guidatore.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concorso in resistenza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi proposti dall’imputato non erano ammissibili in quella sede, in quanto si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. In questo caso, i giudici di merito avevano valutato correttamente le prove, giungendo a una conclusione logica e ben motivata.
Le Motivazioni: Il Contributo Rafforzativo
Il punto centrale della decisione risiede nella nozione di ‘contributo rafforzativo’. La Corte d’Appello, con un ragionamento confermato dalla Cassazione, ha stabilito che il gesto dell’imputato – lo spintonamento (in atti ‘strattonamento’) degli agenti – non poteva essere considerato un atto isolato. Al contrario, tale azione è stata interpretata come una manifestazione di sostegno alla condotta del complice che era alla guida.
Questo comportamento ha rafforzato la determinazione del conducente a resistere, integrando così gli estremi del concorso morale previsto dall’art. 110 c.p. Non è necessario, quindi, compiere materialmente l’azione principale (in questo caso, la fuga con il veicolo) per essere considerati concorrenti nel reato. È sufficiente un comportamento che, valutato nel contesto, dimostri un’adesione e un supporto all’azione illecita altrui.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel concorso in resistenza, la responsabilità penale non è limitata a chi compie l’azione materiale. Qualsiasi condotta che supporti, anche psicologicamente, l’autore principale del reato può essere sufficiente a fondare una condanna per concorso. Per i cittadini, ciò significa che anche gesti apparentemente secondari in situazioni concitate possono avere gravi conseguenze legali se interpretati come un incoraggiamento o un aiuto a chi sta commettendo un reato. La decisione sottolinea la sottile ma decisiva linea che separa la mera presenza passiva da una partecipazione penalmente rilevante.
Un passeggero può essere condannato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale se è il conducente a fuggire?
Sì. Secondo l’ordinanza, anche un’azione del passeggero, come spintonare gli agenti dopo essere sceso dall’auto, può essere considerata un ‘contributo rafforzativo’ alla condotta del conducente, integrando così il concorso morale nel reato.
Cosa si intende per ‘contributo rafforzativo’ in questo contesto?
Per ‘contributo rafforzativo’ si intende un comportamento che, pur non costituendo l’azione principale della resistenza (la fuga), serve a sostenere e incoraggiare la determinazione del complice (il conducente) a commettere il reato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano semplici riproposizioni di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, i quali avevano logicamente motivato la sussistenza del contributo dell’imputato alla condotta del correo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale dell’imputato nella condotta di resistenza, estrinsecatasi anche attraverso una fuga pericolosa, ne ha evidenziato il contributo rafforzativo della determinazione del complice che si trovava alla guida evidenziando come, disceso dall’auto al momento del controllo, l’imputato avesse strattonato gli operanti. Si tratta, infatti, di affermazioni no manifestamente illogiche per inferirne la prova del contributo rafforzativo alla condotta del correo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024