Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Mezzolombardo il 25/06/1965
COGNOME NOME nato a Trento il 25/07/1998
COGNOME NOME nato a Cles il 05/06/1963
NOME nato a Bolzano il 28/01/1990
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Trento
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’accoglimento del quinto motivo dei ricorsi e l’annullamento con rinvio quanto alle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e il rigetto dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trento, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17 settembre 2024, depositata il 18 ottobre 2024, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento, in data 1 agosto 2024, ha revocato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a distanza inferiore ai 200 mt, ha applicato a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
sottoposti a indagini in relazione al reato di cui all’art. 423 cod. pen., la misur del divieto di avvicinamento a distanza inferiore a 15 metri ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I quattro ricorrenti sono sottoposti a indagini per il reato di cui all’ar 423 cod. pen. per avere provocato, in concorso tra loro, l’incendio di un’autovettura che si è propagato anche all’abitazione delle persone offese.
La vicenda si inserisce in un contesto di litigiosità “condominiale”, anche caratterizzata da denunce reciproche.
Le fiamme si sono sviluppate la notte, verso le ore 23, del 15 luglio 2024. Sono intervenuti i vigili del fuoco e dagli accertamenti effettuati in prima battuta -considerato che l’autovettura è andata completamente distrutta- non è stato possibile accertare la natura, dolosa o meno, dell’incendio.
Nei giorni immediatamente successivi le persone offese hanno presentato una querela alla quale hanno allegato le riprese video delle loro telecamere dalle quali si vedrebbero NOME COGNOME e NOME COGNOME che si sono avvicinati alla vettura e, poi, repentinamente allontanati poco prima che divampasse l’incendio.
Sulla base di tali elementi il giudice per le indagini preliminari, a seguito della richiesta del pubblico ministero, in data 3 agosto 2024, ha applicato la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese a meno di 200 metri.
L’ordinanza è stata eseguita il 6 agosto 2024.
Le persone offese hanno successivamente depositato delle memorie, evidenziando alcune violazioni in quanto l’abitazione degli indagati e delle persone offese sono a distanza inferiore a 200 mt.
In data 16 agosto 2024 il giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha escluso che si potesse ritenere provata la natura dolosa dell’incendio e, pertanto, ha revocato la misura.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il pubblico ministero che il Tribunale, con l’ordinanza ora impugnata, ha parzialmente accolto applicando la misura del divieto di avvicinamento per una distanza inferiore a 15 metri.
Il Tribunale, nello specifico, ha rilevato che, se è pur vero che i vigili de fuoco non hanno accertato la natura dolosa dell’incendio, è altrettanto vero che non l’hanno decisamente esclusa per cui questa può essere comunque considerata una ipotesi fondata ove sussistano altri elementi, come appunto ritenuto dal giudice del riesame.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in un unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 310, 581 e 591 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero per manifesto difetto di specificità dei motivi proposti.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 cost., 121, 293, comma 3, e 367 cod. proc. pen. in ordine alla impossibilità degli indagati di avere copia del video, allegato alla querela dalle persone offese, dalle immagini del quale sarebbero stati identificati NOME COGNOME e NOME COGNOME Nel secondo motivo la difesa ha evidenziato di non avere mai ricevuto, nonostante le richieste e le mail inviate al pubblico ministero, la copia delle riprese video estrapolate dalle telecamere delle persone offese e contenute nell’informativa redatta dalla polizia giudiziaria. Atti che, peraltro, sarebbero stat inviati al Tribunale del riesame solo dopo la celebrazione dell’udienza.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, comma 2 lett. c) e c-bis) e 192 cod. proc. pen. quanto alla mancata effettiva verifica della consistenza indiziarla e ciò anche considerato che le dichiarazioni rese dalle persone offese avrebbero dovuto essere valutate con particolare attenzione in considerazione del fatto che le stesse persone offese sono indagate in procedimenti connessi ex artt. 12 e 371 cod. proc. pen.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consistenza e sussistenza della gravità indiziaria. Con riferimento: a) alla natura dell’incendio, ritenuta non provata come dolosa dal giudice per le indagini preliminari che ha revocato la misura in quanto gli stessi vigili del fuoco hanno escluso che possa accertarsi che l’innesco delle fiamme sia stato dolosamente provocato; b) all’avvenuto riconoscimento degli indagati, NOME COGNOME e NOME COGNOME da parte delle persone offese in quanto gli elementi indicati risultano comunque vaghi e insufficienti; c) all’esito delle perquisizioni effettuate nel corso dell’esecuzione della misura cautelare originariamente disposta, anche in considerazione del fatto che non è stato indicato alcun nesso eziologico tra quanto rinvenuto e le modalità di commissione del fatto; d) all’asserita precostituzione della prova da parte di NOME COGNOME e sui video prodotti dalla difesa; e) all’asserita inattendibilità dei video prodotti dalla difesa che, invece avrebbero dovuto essere più attentamente verificati, anche fornendo sul punto una specifica e puntuale motivazione ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c) e cbis), cod. proc. pen.; f) alla presunta posizione di sicurezza dei mezzi di proprietà degli indagati dal rischio di incendio.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 292, comma e lett. c) e c-bis), e 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al
contributo fornito da NOME COGNOME e NOME COGNOME e la configurabilità nei loro confronti del concorso, morale o materiale, nella commissione del reato. Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva che gli elementi emersi, considerata anche la scarsa attendibilità delle persone offese, non sarebbero in ogni caso tali da consentire di concludere nel senso che tali due ricorrenti abbiano fornito un contributo concreto alla commissione del reato.
In data 27 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che chiede €43e l’accoglimento del quinto motivo dei ricorsi e l’annullamento con rinvio quanto alle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e il rigetto dei ricorsi proposti da NOME COGNOME e di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME Sono fondati nei termini che seguono.
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono complessivamente infondati.
Nel primo comune motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 310, 581 e 591 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero per manifesto difetto di specificità dei motivi proposti.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, ha risposto alla medesima eccezione ora riproposta (cfr. pagine 14 e 15 dell’ordinanza impugnata).
L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva revocato la misura applicata era estremamente sintetica e si fondava sulla mera affermazione che non erano emersi gravi indizi in ordine alla natura dell’incendio.
L’appello allora proposto dal pubblico ministero, come correttamente evidenziato nel provvedimento ora impugnato, si è adeguatamente confrontato con tale affermazione e ciò, considerato l’effettivo contenuto dell’ordinanza avversata, è stato coerentemente effettuato richiamando e riportando anche gli elementi già in precedenza evidenziati nella richiesta originaria.
Sotto altro profilo, poi, si deve considerare che i motivi esposti nell’impugnazione erano sufficientemente specifici e le critiche risultavano
proporzionate al tenore e alla consistenza della motivazione resa dal giudice di primo grado.
Nel secondo comune motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 cost., 121, 293, comma 3, e 367 cod. proc. pen. in ordine alla impossibilità degli indagati di avere copia del video allegato alla querela dalle persone offese dalle immagini del quale sarebbero stati identificati NOME COGNOME e NOME COGNOME
La doglianza è manifestamente infondata.
Il pubblico ministero nella propria richiesta, così come il Tribunale, hanno fatto esclusivo riferimento alle annotazioni e alle informative della polizia giudiziaria, nonché alla documentazione e alle immagini estrapolate e allegate a tali atti.
Sotto tale profilo pertanto, peraltro, in assenza di una effettiva contestazione circa la materiale esistenza di tali elementi, non risulta alcuna violazione del diritto di difesa, ciò anche considerato che gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura erano stati già depositati e messi a disposizione delle parti ai sensi dell’art. 293 cod. proc. pen. allorché la misura era stata originariamente applicata.
Né, d’altro canto, risulta che la stessa difesa abbia richiesto un rinvio al fine di acquisire e ottenere copia delle citate videoriprese che, giova ribadirlo, non sono state utilizzate dal Tribunale / che / nella motivazione, come già in precedenza indicato, hfia dato atto di avere fondato la propria decisione sul contenuto degli atti che erano a disposizione della difesa alla data dell’udienza senza, quindi, che possa assumere alcun rilievo quanto eventualmente pervenuto in data successiva.
Nel terzo e nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, anche in relazione agli artt. 292, comma 2 lett. c) e c-bis) e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla consistenza rappresentativa attribuita alle dichiarazioni rese dalle persone offese che sono indagate in procedimenti connessi ex artt. 12 e 371 cod. proc. pen.
Le doglianze sono infondate.
4.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza, anche sopravvenuta, dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la
ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferentyprocedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
La verifica in questa sede rimane pertanto circoscritta all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito, sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di
specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste (3.e illogicità della motivazione ,provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere quindi volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).
L’insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv 255460).
4.2. Nel caso di specie il Tribunale dell’appello cautelare, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza originariamente ritenuti nell’ordinanza applicativa a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME ciò anche rispondendo puntualmente alle critiche contenute nella memoria depositata dalla difesa, ora reiterate.
Il giudice dell’appello cautelare, infatti, ha dato ampio e articolato conto delle ragioni per le quali ha condiviso gli argomenti esposti nell’appello del pubblico ministero e ha ritenuto privi di rilievo dirimente gli opposti elementi addotti dagli indagati e, così, ha mostrato di avere proceduto a una valutazione
completa e convincente dell’intero compendio indiziario per cui ogni ulteriore censura sul punto risulta ora inconferente.
Il fatto che i vigili del fuoco non abbiano accertato la natura dolosa dell’incendio, unico argomento indicato nell’ordinanza che aveva revocato la misura, d’altro canto, e stato correttamente ritenuto come non decisivo.
4/; A ben vedere, infatti, pure in assenza wuno specifico accertamento, la natura dolosa dell’incendio, purché non sia espressamente esclusa, può essere oggetto di una verifica effettuata sulla base di un ragionamento indiziario e quello effettuato dal Tribunale sul punto ed esposto nel provvedimento impugnato non è manifestamente illogico.
Ciò a fronte del puntuale e specifico riferimento ai tempi e modi in cui sono divampate le fiamme subito dopo il passaggio di NOME COGNOME e NOME COGNOME e agli altri e ulteriori elementi, già considerati nell’ordinanza genetica, sui quali giudice della revoca non si era in alcun modo espresso e che, invece, sono stati tutti valutati e nuovamente considerati, senza che possa procedersi in questa sede, come in parte impropriamente sollecitato dal ricorrente, a una seconda e alternativa lettura della loro efficacia rappresentativa.
6. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 292, comma e lett. c) e c-bis), e 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al contributo fornito da NOME COGNOME e NOME COGNOME e la configurabilità nei loro confronti del concorso, morale o materiale, nella commissione del reato.
La doglianza è fondata.
La motivazione quanto al contributo che avrebbero fornito NOME e NOME COGNOME è carente.
Come anche evidenziato dal Procuratore generale, infatti, a carico degli stessi -esclusa la generica indicazione delle cause e dei procedimenti penali che li vedevano contrapposti alle persone offese e il riferimento alla circostanza che i due avrebbero camminato ansiosamente sul balcone la sera in cui si sono svolti i fatti- nel provvedimento impugnato non è indicato alcun elemento dal quale poter desumere quali sia stato il contributo, morale o materiale, che questi avrebbero fornito alla commissione del reato.
Ragione questa per cui la rilevata carenza di motivazione sul punto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Trento per nuovo giudizio in relazione alle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
Il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni di COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME con rinvio per nuovo giudizio in relazione ad esse al Tribunale de riesame di Trento. Rigetta i ricorsi di COGNOME Luca e COGNOME MartinaCOGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 dicembre 2024
e estensore
Il Presidente