Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione degli artt. 114 cod. pen. e 116, secondo comma, cod. pen. in relazione al reato di rapina aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in relazione al primo profilo, il giudice di appello ha escluso l’applicazione della circostanza attenuante del contributo causale di minima importanza valorizzando il comportamento assolutamente decisivo assunto dall’imputata durante l’azione delittuosa, caratterizzato nell’aver subdolamente distratto il personale del ristorante simulando una scenata di gelosia, permettendo così al suo complice di agire quasi indisturbato all’interno del locale (pag. 8);
che, anche il secondo profilo deve considerarsi privo di specifico rilievo in quanto le concrete modalità del fatto e il successivo comportamento assunto dagli imputati, tra cui la mendace versione dei fatti operata dell’imputata e smentita dalle risultanze probatorie – portano ad escludere che la NOME non avesse contezza, o per lo meno non avesse accettato il rischio, che all’interno del ristorante il suo complice avrebbe eventualmente utilizzato anche la violenza o minaccia per impossessarsi del denaro precedentemente sottratto qualora, come successo, fosse stato scoperto, traducendosi, di contro, il motivo di gravame in una censura su elementi di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pagina 4). Inoltre, la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui l’imputata non fosse a conoscenza della pistola con cui il complice ha realizzato la rapina è stata logicamente smentita in forza del rinvenimento dell’arma nella macchina utilizzata dagli imputati proprio nel vano lato passeggero, /oci che non solo esprime una comune disponibilità dell’arma, ma che smentisce l’argomentazione difensiva secondo cui il complice volesse celarle il suo reale intento delittuoso, potendo l’NOME agevolmente accorgersi della presenza dell’arma in macchina;
Da ultimo, se è pur vero che l’imputata ha agito, a differenza del suo complice, senza travisare il volto – segno questo, secondo la difesa, della sua parziale estraneità alla rapina – tale elemento risulta del tutto coerente con il programma criminoso concordato dagli imputati, poiché la NOME sarebbe dovuta entrare nel locale con lo specifico intento di simulare una scenata di gelosia distraendo così il personale del ristorante, obiettivo realizzabile unicamente
qualora ella si fosse mostrata a volto scoperto in preda alla rabbia, riuscendo così a non insospettire i presenti;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
infatti, a fronte di una sentenza che ha escluso l’applicazione dell’invocata attenuante sulla base di elementi concreti, tra cui la somma di denaro oggetto di rapina, le modalità del fatto e l’intensità del dolo mostrata dagli imputati (pagg. 8-9), le doglianze difensive si limitano a contestare che la somma sottratta dagli imputati possa ritenersi tenue, sulla base di considerazioni del tutto generiche e di certo inidonee a scalfire le argomentazioni del giudice di appello;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia l’illogicità della motivazione sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 9) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputata e, quindi, ne evidenzi aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente e pervenuta il 09/09/2025 inerente al trattamento sanzionatorio e all’applicazione dell’art. 116, secondo comma, cod. pen., che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente