Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricor ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Monza che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia per i rea rapina aggravata dall’uso di arma ed in più persone riunite e del porto ingiustificato di un c
Gli imputati hanno presentato due distinti ricorsi per Cassazione.
NOME
Con i primi due motivi, fondati su vizio di motivazione per mancanza o quantomeno difett della motivazione, l’imputato deduce l’erronea valutazione delle risultanze probatorie in or alla riferibilità all’imputato della condotta contestata al capo A ed al capo B nonch sussistenza dell’elemento soggettivo.
Lamentando la fragilità del ragionamento posto a base della affermazione di responsabilità, difesa contesta la valutazione indiziaria operata dalla Corte che ha inopinatamente (ed violazione del principio dell’oltre il ragionevole dubbio) ritenuto che l’effettuazione di sop da parte dell’imputato e la repentina fuga a bordo della propria autovettura con gli a materiali della rapina implicassero partecipazione da parte sua e conoscenza di quanto costor
avessero commesso all’interno del negozio, anche in relazione all’uso dell’arma, la cui presen era dell’imputato ignorata.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ind esclusione dell’ipotesi di favoreggiamento piuttosto che di rapina.
Con il quarto motivo si lamenta nuovamente violazione di legge e vizio motivazionale relazione alla mancata applicazione dell’articolo 116 c.p. per l’imprevedibilità della condot correi, attribuendo all’imputato il reato di rapina anziché furto.
Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione di legge per la mancata applicazio dell’articolo 114 c.p. alla luce del ruolo marginale svolto dall’imputato nella vicenda non relazione all’irrogazione di una pena ritenuta eccessiva.
Ba ron.
Anche in questo caso i primi due motivi possono essere trattati unitariamente in quan incentrati sui vizi motivazionali concernenti l’affermazione di responsabilità dell’imput particolare, la difesa dell’imputata contesta la mancanza contraddittorietà e manifesta illo della motivazione che ha violato il principio in dubbio pro reo, nonché l’omessa valutazione di indizi a discarico. In particolare, non è stato considerato che la COGNOME non fosse alla dell’auto e che, in aggiunta, ella non fosse in grado di controllare il veicolo, al pun credibile che la donna nulla sapesse della funzione delle manovre poste in essere dal conducente In sostanza, ella era una spettatrice inconsapevole ed impotente del reato commesso dagli alt Trattasi di connivenza non punibile.
Il terzo motivo di ricorso deduce, sotto il prisma della violazione di legge, il mancato del principio dell’oltre il ragionevole dubbio nell’affermazione di responsabilità per la fr quadro indiziario ed il mancato esame degli indizi a discarico dell’imputata.
Sia il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che i difensori degli imputati h inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigett l’accoglimento dei ricorsi.
I motivi di ricorso sono generici poiché meramente ripetitivi rispetto al tenore delle con decisioni dei giudici di merito. In linea AVV_NOTAIO, per ragioni di economia e di logica esp essi possono essere trattati unitariamente, almeno nella parte attinente al merito d responsabilità ed alla valutazione di questa secondo lo standard dell’oltre il ragionevole du
Si rileva innanzitutto che la doppia conforme motivazione dei due giudizi di merito affe con un complessivo fluido argomentare, privo di vizi logico-giuridici, la responsa concorsuale degli imputati per la commissione della rapina ai danni della commessa de supermercato Eurospin in Barlassina il 15 settembre 2022.
Il complessivo corpo decisionale non risulta affatto scalfito dalle censure dei ricorrenti, a fortiori dal momento che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitat a prospettare nuovamente circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nei precedenti giudizi di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). A ciò si aggiunge che in nessun passaggio de
ricorso si formula una critica di legittimità all’apparato motivazionale della sentenza d’ap ad una sua parte; piuttosto, la critica si arresta alla (ripetitiva) formulazione ricostruttive alternative, insufficienti a scardinare la tenuta della decisione contestata incapaci di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità.
Così è a dire per le contestazioni inerenti agli argomenti addotti dalla corte per afferm consapevolezza da parte del COGNOMECOGNOME che attendeva i complici all’esterno del supermercato, dell commissione della rapina. In relazione ad essi, non si enuclea realmente l’elemento di carenz motivazionale, contraddittorietà o manifesta illogicità (e non ‘semplice’ illogic travolgerebbe la tenuta del giudizio formulato dalla Corte, limitandosi ad evidenziar supposta incongruenza. Sono quelli indicati (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogici i parametri che l’art.606 lett. e c.p.p. contempla per il giudizio di legittimità, ma essi né menzionati né evocati nel motivo di ricorso, che si sofferma piuttosto sulla erroneità valutazione giudiziale. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione agli ulteriori toccati dal ricorso (e prima dall”atti di appello), attinenti all’invocato concorso anomalo comma 2 c.p.), su cui vi è risposta ineccepibile da parte della Corte (pg.10), nonché s esclusione dell’ipotesi alternativa del favoreggiamento, in presenza della condotta concorsu (pg.9-10).
Nel ricorso presentato da NOME COGNOMECOGNOME le carenze nella formulazione dei motivi, incapaci giungere al richiesto livello di critica di legittimità, sono quanto mai evidenti tanto difesa, in un tentativo di parcellizzazione valutativa, indica un solo lacerto di conversazi la COGNOME COGNOME il correo COGNOMECOGNOME COGNOME di confrontarsi non solo con la contestualizzazione fa nella sentenza di appello, che smonta l’assunto difensivo, ma soprattutto con l’intero tes conversazionale analizzato nella decisione tra pagina 7 e pagina 9 che non lascia alcunch all’immaginazione in merito alla consapevolezza della azione rapinosa programmata dal quartetto (oltre agli imputati vi erano anche il COGNOME e COGNOME) ed al tentativo del di scagionare gli odierni imputati che si erano limitati alla fase della rapina avvenuta all del supermercato.
In definitiva, come spesso avviene, si assiste all’indebito tentativo di trasformare in cr legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa Corte un nuovo giudiz di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell’imputato. Una sorta di transfert giuridico, cioè di trasposizione (consapevole o inconsapevole, è irrilevante) che cerc conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore. Sennonché si tratta di una operazione non consentita per le ragioni già dette, con consegue inammissibilità dei ricorsi che su tali prospettazioni si fondino.
6. Ineccepibile in punto di diritto e non attaccabile in punto di fatto è poi la decisone la Corte d’appello ha respinto la richiesta applicazione della circostanza attenuante ex art.114 c.p..
Al riguardo deve solo aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo costante, riserva alla valutazione del giudice di merito ogni aspetto inerente a
commisurazione alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento della continuazione alla recidiva. Si tratta di un dominio precipuo riservato alla giurisdizione d che ivi amministra una discrezionalità nel cui ambito questa Corte non deve entrare, nella misu in cui l’esercizio di tale potere si esprima in una motivazione che non esorbita dalla leg non presenti connotazioni di contraddittorietà o manifesta illogicità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la con dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2024
Il Consigliere relatore
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La Presidente