Concorso in rapina: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di concorso in rapina, stabilendo l’inammissibilità di un ricorso basato su motivi generici e già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare riguardo ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e alla prova della consapevolezza nel concorso di persone nel reato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un giovane imputato da parte della Corte di Appello per il reato di rapina in concorso. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: la prima contestava la sua responsabilità penale, la seconda lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive al carcere.
I Motivi del Ricorso: una Difesa Inefficace
La difesa dell’imputato si è articolata su due punti cruciali:
1. Errata valutazione della responsabilità: L’imputato sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata adeguatamente provata, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
2. Mancata applicazione di pene sostitutive: In subordine, si chiedeva l’applicazione di sanzioni alternative alla detenzione, previste dalla legge n. 689/1981, previa esclusione della più grave accusa di rapina.
L’Analisi della Cassazione sul concorso in rapina
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, rigettandoli entrambi con una motivazione netta e precisa.
Motivi Riproduttivi e Manifestamente Infondati
Il primo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo. La Cassazione ha evidenziato come le argomentazioni della difesa fossero una semplice ripetizione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano infatti spiegato con chiarezza come la consapevolezza dell’imputato riguardo al piano criminale fosse inequivocabile. Un elemento fattuale decisivo è stato il momento in cui il co-imputato, prima di entrare nel locale, aveva mostrato l’arma all’odierno ricorrente, rendendo palese l’intenzione di compiere un’azione violenta e predatoria. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, ma deve individuare specifici errori di diritto.
L’impossibilità di Applicare Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La richiesta di pene sostitutive era subordinata alla riqualificazione del reato, escludendo la rapina. Poiché la Corte ha confermato la sussistenza del concorso in rapina, è venuto meno il presupposto stesso della richiesta. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che la Corte di Appello aveva già motivato in modo esplicito le ragioni per cui, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, non riteneva di applicare sanzioni sostitutive.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su due pilastri giuridici. In primo luogo, il principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici, sono inammissibili. In secondo luogo, in tema di concorso in rapina, la prova della partecipazione consapevole può derivare anche da elementi di fatto inequivocabili, come la visione dell’arma da parte del complice, che dimostra l’accettazione del piano criminoso nella sua interezza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Insegna che un ricorso in Cassazione deve essere costruito su precise critiche di diritto e non può sperare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per gli imputati, la decisione sottolinea che la consapevolezza di partecipare a un reato grave come la rapina può essere desunta da comportamenti concludenti. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, oppure quando sono manifestamente infondati e non sollevano questioni di legittimità sulla sentenza impugnata.
Come si può dimostrare la consapevolezza di un imputato nel concorso in rapina?
Secondo questa ordinanza, la consapevolezza e l’intenzione di partecipare a una rapina possono essere dimostrate da elementi fattuali concreti. Nel caso specifico, il fatto che il complice abbia mostrato l’arma all’imputato prima del reato è stato considerato prova sufficiente della sua piena adesione al piano criminoso.
Perché è stata negata l’applicazione di una pena sostitutiva?
La pena sostitutiva è stata negata principalmente perché la condanna per il grave reato di concorso in rapina è stata confermata. La richiesta si basava sull’errato presupposto che il reato potesse essere derubricato, cosa che non è avvenuta. Inoltre, la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione discrezionale di non concedere tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/06/2002
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come il correo avesse mostrato l’arma all’imputato fuori dal locale, rendendo evidente l’intenzione di porre in essere la successiva condotta violenta e predatoria);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all’art. 53 I. n. 689/1981, previa esclusione della rapina contestata, è manifestamente infondato,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici in ordine alla sussistenza del concorso dell’imputato nel delitto di rapina contestato;
che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva avendo il giudice di appello espressamente motivato in ordine all’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal legislatore ai fini della applicazione delle pene sostitutive ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente