Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6869  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, a seguito dell’annullamento senza rinvio per questioni schiettamente processuali della precedente sentenza dell’il. gennaio 2021, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 giugno 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Venezia nei confronti di COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, a mezzo del proprio comune difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione.
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e de vizio di motivazione, quanto alla posizione di NOME, l’assenza di un effettivo contributo morale o materiale (non essendo lui, peraltro, il marito di NOME, a cui fanno cenno NOME e NOME) e la mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen., e, quanto alla posizione di NOME, la mancata applicazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen.,
I ricorsi sono inammissibili.
3.1. La doppia conforme motivazione dei giudici lagunari, congrua e priva di vizi logico-giuridici così da risultare incensurabile nel giudizio di cassazione, rimanda, quanto alla prova della responsabilità anche di COGNOME, ai suoi contatti diretti o indiretti con COGNOME, al contenuto delle conversazioni intercettate che coinvolgono appieno quale partecipe anche il suddetto ricorrente, alla sua presenza in loco, alla sua reticenza con gli investigatori, all’implausibilità delle versioni difensive che presupponevano che una rapina scrupolosamente organizzata fosse celata a chi sarebbe stato presente e avrebbe dovuto collaborare con il proprio mendacio; alla luce di ciò, resta del tutto indifferente che la relazione con COGNOME fosse formalizzata nel matrimonio oppure no (pp. 2-3 e 12-15).
Le censure risultano dunque reiterative, fattuali e manifestamente infondate.
3.2. La Corte di appello ha correttamente escluso l’attenuante del contributo di minima importanza, dal momento che COGNOME ha fornito ausilio all’individuazione della vittima e alla selezione dell’obiettivo, ha affiancato NOME nell’esecuzione del piano per quanto spettante a chi era già all’interno dell’ostello, ha messo a disposizione dei còrrei il suo telefono che è stato in effetti contattato, ha rafforzat la determinazione di NOME e degli altri complici (pp. 14-15). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, infatti, per l’integrazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non è neppure sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un còrreo rispetto a quella realizzata dagli altri; è invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare – al contrar che nel caso di specie – trascurabile nell’economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051).
Il motivo è dunque reiterativo e manifestamente infondato.
3.3. La valutazione del danno cagionato alle persone offese dalla rapina deve riguardare non solo il mero danno patrimoniale per i soggetti derubati, ma altresì gli effetti dannosi conseguenti alla violenza o alla minaccia nei confronti anche di ulteriori persone, attesa la natura plurioffensiva del delitto (Sez. 2, n. 32234 del
16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173, in tema di attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.). La Corte di appello ha dunque ineccepibilmente escluso, anche a prescindere dalla mancata partecipazione delle vittime al processo, l’integralità del risarcimento proposto banco judicis, per quanto rileva ex art. 62, n. 6, cod. pen., sottolineando, oltre all’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e alla benevola dosimetria della pena, la mancata considerazione dei consistenti danni non patrimoniali patiti da tutte le vittime dell’aggressione, oltre ai derubati i senso stretto (pp. 16-17).
A fronte di questo lineare percorso giustificativo, le doglianze del ricorrente COGNOME risultano manifestamente infondate.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2024
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La Presidente