Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 646 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 646 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME “alias NOME COGNOME” (CUI NUMERO_DOCUMENTO), nato in Marocco, il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA inoltre: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti e di NOME COGNOME, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Roma all’esito di giudizio abbreviato, assolveva NOME COGNOME dal delitto di tentato omicidio aggravato e, confermata nel resto la sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta per il delitto di rapina in anni 5 di reclusione ed euro 2000 di multa; con riferimento alla posizione di NOME, confermata la sentenza impugnata in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine ad entrambi i reati contestati di rapina e tentato omicidio aggravato,rideterminava la pena in anni 11, mesi 10 e giorni 7 di reclusione.
Relativamente alle statuizioni civili, poneva la provvisionale a carico del solo COGNOME. Confermava, per il resto, l’impugnato provvedimento.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati COGNOME e COGNOME sulla base dei motivi che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.
2.1 La difesa di COGNOME ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo, lamenta violazione di legge con riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto la responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina, ritenendo non ravvisabile un concorso di persone nel reato, neanche nella forma anomala di cui all’art. 116 cod. pen. Osserva che non Ł configurabile un concorso nel delitto, non essendovi una conoscenza
pregressa tra i tre imputati che consenta di ravvisare un accordo preventivo finalizzato alla commissione del reato e che la sentenza non chiarisce l’apporto causale fornito dall’imputato nella commissione del reato contestato.
Con il secondo motivo, lamenta l’illogicità della motivazione laddove ha negato la configurabilità della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa. Osserva che la sentenza non ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e che non vi sono elementi fattuali dai quali desumere che l’azione fosse predeterminata o che la condotta violenta fosse finalizzata a procurare a sØ o ad altri l’impunità. Sottolinea che l’imputato Ł intervenuto per sedare una lite e dividere due contendenti, uno dei quali, la vittima, aveva posto in essere una ‘provocazione’. Ribadisce che la pronuncia di colpevolezza in ordine al delitto di rapina Ł stata raggiunta in violazione del principio dell'<>.
Con il terzo motivo, lamenta che la provvisionale sia stata posta a carico del solo COGNOME, nonostante i coimputati siano stati condannati per il delitto di rapina.
2.2 Quanto alla difesa di NOME, ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo lamenta che la condotta del ricorrente sia stata qualificata quale rapina anzichØ quale furto con destrezza. Rileva che manca la prova di una preordinazione della condotta predatoria con gli altri due imputati e che egli ha solo approfittato della distrazione della vittima, coinvolta nella colluttazione con l’imputato NOME, per sottrarre il telefono.
Con il secondo motivo, censura la decisione per non avere riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., invocando altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione alla eccessività della pena prevista per il delitto di rapina nel caso in cui il danno sia di modico valore. Infine, lamenta l’entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza dell’imputato, la sua giovane età e la minima partecipazione al fatto.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Al fine di una migliore comprensione, si enunciano sinteticamente i fatti come ricostruiti dalla sentenza di secondo grado sulla base di quanto emergente dalle fonti di prova costituite dalle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni della persona offesa.
Il 5.2.2023, alle ore 23, NOME e il coimputato non ricorrente, NOME, venivano ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre si intrattenevano a parlare per circa 15 minuti; alle ore 23.08, in prossimità dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, veniva ripresa la persona offesa, COGNOME, intento a parlare al telefono; alle 23.09, egli veniva ripreso mentre iniziava a conversare con NOME, il quale si trovava di fronte a lui, mentre si notava NOME posizionato alle spalle di NOME, appoggiato al muro dello stabile; nel frattempo, alle ore 23.09.02, le videocamere di sorveglianza inquadravano il transito di NOME (in compagnia di una quarta persona non coinvolta nella vicenda), il quale rivolgeva lo sguardo verso NOME o, comunque, nella sua direzione; dopo 10 secondi, NOME si voltava per tornare indietro; nel frattempo, alle ore 23.09.16, NOME si avvicinava a NOME per derubarlo, inserendo una mano nella tasca di questi, che reagiva buttandoglisi addosso e sospingendolo verso lo stabile; i due iniziavano una colluttazione, mentre COGNOME, inizialmente fermo, ad un tratto, si avvicinava a COGNOME e gli sfilava il telefono cellulare dalla tasca dei pantaloni per poi allontanarsi. COGNOME, nel frattempo sopraggiunto, estratto il
coltello, si avventava contro COGNOME, colpendolo ripetutamente all’addome. Quindi COGNOME e NOME si allontanavano, mentre la vittima, dopo un tentativo di inseguimento, si accasciava a terra per le ferite subite
2.Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto dalla difesa di COGNOME, si osserva che il richiamo all’art. 116 cod. pen. non Ł pertinente, posto che la Corte territoriale ha riconosciuto un concorso pieno dei tre imputati nel delitto di rapina, ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
Il ricorrente contesta la concludenza degli elementi di fatto individuati dalla Corte a supporto delle conclusioni raggiunte senza, tuttavia, chiarire per quali motivi la valutazione sarebbe avvenuta in violazione di legge ovvero in quale punto la motivazione si discosta dai principi enunciati da questa Corte in tema di concorso di persone nel reato. Sotto tale profilo, quindi, il motivo Ł inammissibile in quanto generico.
In ogni caso, la censura Ł palesemente infondata. La sentenza ha ricostruito gli accadimenti, ha enunciato gli elementi dai quali ha evinto la prova della pregressa conoscenza tra i tre correi ed ha individuato l’apporto fornito da ciascuno dei concorrenti nella realizzazione della condotta di rapina. Con specifico riferimento alla posizione di NOME, la Corte ha argomentato in modo congruo sulle ragioni dalle quali ha desunto la pregressa conoscenza tra gli imputati. Quanto al rapporto tra NOME e NOME, deducendola dal fatto che i due gravitavano abitualmente nello stesso ambiente, che sono stati ripresi dalle telecamere discorrere per circa 15 minuti prima degli accadimenti, che NOME Ł intervenuto volontariamente, intromettendosi nella colluttazione tra NOME e NOME (condotta che depone nel senso di una pregressa conoscenza tra i due, essendo, altrimenti, inspiegabile che il primo sia tornato indietro, intromettendosi in una colluttazione tra terzi sconosciuti e abbia agito aggredendo il solo COGNOME), e, infine, dal fatto che, dopo gli eventi, si sono allontanati insieme. Quanto al rapporto pregresso con NOME, la concatenazione serrata degli eventi e la coordinazione delle condotte, hanno indotto la Corte a ritenere, con motivazione immune da vizi logici, che i tre abbiano posto in essere una condotta rodata, sia pure decisa – nel caso specifico – in modo estemporaneo.
Quanto all’apporto fornito dal ricorrente alla commissione del reato, ha osservato che NOME si Ł inserito nella condotta predatoria aggredendo COGNOME (e, quindi, con una condotta non tesa a dividere, bensì ad offendere), in tal modo agevolando l’allontanamento di NOME con la refurtiva e, quindi, concorrendo nel delitto di rapina impropria sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.
Sul punto, la Corte ha correttamente argomentato in ordine alla possibilità di configurare un concorso anche nell’ipotesi in cui voglia ipotizzarsi l’estemporaneità dell’azione di NOME a sostegno della condotta degli altri due concorrenti, richiamando principi consolidati espressi da questa Corte, la quale ha affermato che <> (Sez. 1, Sentenza n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 – 01; Sez. 2, sentenza n. 44301 del 19/10/2005, Rv. 232853-01).
Quanto al secondo motivo, relativo al disconoscimento della scriminante della legittima difesa, il ricorso Ł del tutto generico, non confrontandosi con gli argomenti addotti a fondamento della decisione. La Corte ha escluso la ricorrenza di ciascuno degli elementi necessari per configurare la scriminante ex art. 52 cod. pen., argomentando in modo logico in ordine alla impossibilità di considerare ‘ingiusta’ la condotta della vittima, la quale stava
tentando di reagire ad un furto, evidenziando la sproporzione tra la reazione di COGNOME e l’aggressione di NOME, avvenuta con l’uso di un’arma ed attingendo organi vitali, ed evidenziando che la presunta aggressione di COGNOME era, comunque, evitabile. Ha, inoltre, superato, con argomentazione logica, la deduzione secondo la quale le lesioni riscontrate sulla persona di COGNOME confermerebbero che la sua condotta Ł stata difensiva. In proposito, ha evidenziato che l’imputato Ł stato rintracciato e tratto in arresto solo il pomeriggio successivo ai fatti, sicchØ non vi Ł alcuna certezza della riconducibilità delle lesioni alla colluttazione con COGNOME.
Quanto alla legittima difesa putativa, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte (fra le tante, Sez. 1, sentenza n. 30608 del 05/07/2024, Rv.286808-01), la sentenza impugnata ha evidenziato che la difesa non ha dedotto gli elementi concreti dai quali l’agente avrebbe potuto trarre la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Anche su tale punto, il ricorrente nulla ha dedotto in modo da contestare l’argomentazione, essendosi limitato a ribadire che l’imputato <>, peraltro, per quanto Ł dato comprendere, reagendo ad una <> della persona offesa, senza in alcun modo confrontarsi con le pur puntuali argomentazioni espresse sul punto dalla Corte territoriale.
Quanto, infine al terzo motivo di ricorso, relativo alla statuizione civile, la Corte, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto di porre la provvisionale a carico del solo NOME, avendolo ritenuto unico responsabile del tentato omicidio.
3.Quanto alla posizione di COGNOME, il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione della condotta predatoria come furto con destrezza, anzichØ come rapina, Ł palesemente infondato. La Corte territoriale, con motivazione completa ed immune da vizi logici e, comunque, non inficiata dalle argomentazioni di parte ricorrente,ha illustrato le ragioni poste a fondamento della qualificazione evidenziando come la sequenza descritta, articolatasi in brevissimi istanti, ovvero il tentativo di sottrazione di beni da parte di NOME, la successiva colluttazione tra questi e la persona offesa, la sottrazione dei beni da parte di NOME nel corso del contrasto ed il suo allontanamento con la refurtiva nelle concitate fasi della aggressione da parte di NOME, integri la fattispecie criminosa contestata. L’univoca direzione degli atti compiuti dai tre imputati in danno di NOME e la loro coordinazione costituiscono elementi dai quali la Corte, con motivazione logica, ha desunto il concorso nel delitto di rapina impropria. La difesa non ha fornito elementi, contrari a quelli sui quali si Ł fondata la motivazione della corte territoriale, che consentano da un punto di vista della ricostruzione degli accadimenti e da un punto di vista logico, di isolare la condotta di impossessamento del cellulare posta in essere dall’imputato, da tutto il contesto, sia precedente sia successivo all’appropriazione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la tenuità del danno va commisurata non solo al valore della refurtiva, ma anche a tutti gli effetti pregiudizievoli per la persona offesa. Coerente con tale affermazione Ł la recente pronuncia a SU di questa Corte (sentenza n. 42124 del 27.6.2024, Rv 287095), la quale, proprio con riferimento alla configurabilità di detta attenuante nel delitto di rapina, ha affermato che <>
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione taluni elementi favorevoli al ricorrente quali la giovane età, l’incensuratezza, e il ruolo minore avuto nella vicenda.
La Corte ha negato agli imputati le circostanze attenuanti generiche sulla base della condotta processuale, osservando che la confessione aveva riguardato solo eventi già inconfutabilmente accertati. Relativamente a COGNOME ha valorizzato, altresì, i precedenti penali, uno dei quali specifico e risalente a pochi giorni prima i fatti in esame.
Tale motivazione appare congrua, non essendo necessario prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo, invece, sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv 271269-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02).
Quanto alla censura relativa all’entità della pena, a prescindere dalla genericità del motivo, che si limita a sottolineare la ‘estrema severità’ della pena base, determinata in anni 7 e mesi 6 di reclusione, si osserva che la Corte ha ritenuto ‘equo’ determinare la pena in tale misura, osservando che, pur se superiore ai minimi, rimane comunque al di sotto del valore medio. Il ricorso Ł, quindi, infondato anche in relazione a tale punto della pronuncia, avendo questa Corte ripetutamente osservato che <> (Sez. 2, sentenza n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596-01). Nel caso di specie, la pena base Ł inferiore alla media di quella edittale.
Quanto, infine, alla invocata applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024, si osserva che la pronuncia ha avuto riguardo alle fattispecie di rapina propria o impropria non aggravata ovvero alle ipotesi di cui al comma 1 e 2 dell’art. 628 cod. pen., mentre, nel caso di specie, la fattispecie contestata Ł quella di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. In ogni caso, la Consulta ha osservato che la previsione Ł limitata alle ipotesi nelle quali per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, desunta, ad esempio, dalla estemporaneità della condotta, dalla scarsità dell’offesa personale alla vittima, dall’esiguità del valore sottratto, dall’assenza di profili organizzativi, profili, quelli enunciati, che garantiscono che la riduzione della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona» (punto 7.9. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, le conseguenze sulla condotta della persona offesa sono state gravi e le modalità tali da non consentire una riduzione della pena.
4.Alla luce dei motivi esposti, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME