Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32903 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 32903  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE PER i MINORENNI di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24/03/2025, ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale dei minorenni di Brescia, resa ad esito di rito abbreviato, con la quale XXXXXXXXXXXXX Ł stato ritenuto responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi a, b, c della rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.; artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, cod. pen.; art. 582 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXXXarticolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 116 e 628 cod. pen. nonchØ vizio della motivazione anche per travisamento delle risultanze probatorie; l’esito del giudizio abbreviato aveva dimostrato senza alcun dubbio come il quindicenne NUMERO_CARTA avesse solo preso parte ad una aggressione del gruppo contrapposto di ragazzi, senza partecipare in alcun modo alla sottrazione del marsupio posta in essere da altro soggetto; non era stata in alcun modo valutata la censura difensiva in ordine alla necessaria rivalutazione del profilo soggettivo ascrivibile al ricorrente, al quale doveva essere applicato al massimo il disposto dell’art. 116 cod. pen.; la motivazione sul punto era da ritenere sostanzialmente omessa perchØ apodittica, tra l’altro con travisamento evidente del fatto assumendo contro il vero le dichiarazioni del teste XXXXXXXXquanto al furto di una bandana (comunque non oggetto della imputazione per rapina) senza aver considerato le
R.G.N. 21213/2025 Motivazione Semplificata
altre dichiarazioni acquisite (con particolare riferimento al teste XXXXXXXXXXX
2.2. Erronea applicazione della legge penale, attesa la mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale relativa alla minima entità della condotta, con conseguente vizio della motivazione, che seppur presente si doveva ritenere basata su elementi di fatto del tutto travisati (presenza di cinque giovani che aggredivano un coetaneo indifeso, lesioni prodotte in danno della persona offesa, somma di denaro e cellulare come danno non indifferente); in tal senso la difesa ha richiamato il certificato medico, dal quale emergevano esclusivamente escoriazioni multiple, ma non lesioni, con conseguente ricorrenza di un travisamento per invenzione; così come era stata travisata la situazione di fatto relativa alla persona aggredita, che non era nØ sola, nØ indifesa trovandosi insieme ad altri sei coetanei; ugualmente quanto al danno patrimoniale si era tenuto conto di elementi che non rientravano nella contestazione elevata al NUMERO_CARTA(con riferimento al telefono cellulare).
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento venga annullato parzialmente con rinvio in relazione al capo a) quanto al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. In via preliminare, occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. ‘doppia conforme’, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logiche della sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità, nonchØ in ordine alle caratteristiche ed offensività della condotta posta in essere. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la valutazione ed argomentazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01).
4.2. Il primo motivo di ricorso non Ł consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle plurime dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, con particolare riferimento a quelle rese dal XXXXXXXXXXXXXXX ed alla certificazione medica in atti, oltre che con riferimento
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnonchØ alle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente che evidenziava di avere colpito violentemente la giovane persona offesa), confermando la qualificazione giuridica contestata e la ricorrenza degli elementi tipici dei delitti ascritti, in assenza di qualsiasi illogicità manifesta o travisamento per invenzione come sostenuto dalla difesa (pag. 7 dove Ł stata compiutamente valorizzata la progressione della violenza ed azione predatoria posta in essere nell’ambito dello scontro tra giovani, partita dalla sottrazione di una bandana, a prescindere dalla percezione del soggetto passivo di tale azione, per giungere alla aggressione e violenza posta in essere per sottrarre il marsupio). Il ricorrente non si confronta affatto con tale motivazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), che ha compiutamente ricostruito l’azione offensiva,
l’intenzionalità della stessa e il pieno contributo fornito dal ricorrente in modo causalmente efficiente. ¨ stata, dunque, compiutamente esclusa, in modo incensurabile in questa sede, la possibilità di riqualificare, come richiesto in termini analoghi in appello, la condotta del ricorrente ai sensi dell’art. 116 cod. pen., essendo stata compiutamente ricostruita, sin dall’inizio, la concorde volontà aggressiva e predatoria dei concorrenti nel reato (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977-01, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-01).
4.3. Il secondo motivo di ricorso Ł del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01) che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla possibile concessione della c.d. attenuante costituzionale in tema di rapina (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286076-01). La Corte di appello ha argomentato in modo logico ed in assenza di aporie sul punto richiamando le modalità brutali della condotta, la violenza delle azioni poste in essere, così ricostruendo, in modo incensurabile, la gravità della condotta quale elemento ostativo, anche tenuto conto della giovane età della vittima e delle conseguenze lesive. Tali conclusioni poi non si basano su alcun travisamento per invenzione, con particolare riferimento alle conseguenze lesive, come sostenuto dalla difesa. La Corte di appello ha difatti correttamente applicato sul punto il principio di diritto, in diverse occasioni e fattispecie affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorchØ localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, COGNOME, Rv. 248778-01; Sez. 5, n. 34387 del 18/05/2015, COGNOME, Rv. 264338-01; Sez. 5, n. 25029 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 270404-01 con riferimento ad escoriazioni, cervicalgia, graffi).
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
Trattandosi di procedimento a carico di minorenne Ł esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216704-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.