Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Messina il 24DATA_NASCITA/DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina in data 5/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullament con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Patti che, in data 18/5/2023, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole di
concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di un istituto bancario, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 156, comma 1, cod.proc.pen. in ragione dell’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato, detenuto per altra causa.
Il difensore eccepisce che il COGNOME veniva citato a giudizio per il processo d’appello data 17/1/24 a mezzo PEC indirizzata al difensore domiciliatario sebbene a quella data l’imputato si trovasse ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa sicché avrebbe dovuto essergli notificato personalmente a norma dell’art. 156, comma 1, cod.proc.pen. Risulterebbe, pertanto, nella specie integrata una nullità a regime intermedio che non può ritenersi sanata dal momento che l’imputato non ha presenziato all’udienza del 5/4/2024;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione de prova e alla ritenuta sussistenza del concorso dell’imputato nel delitto di rapina.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha reso una motivazione lacunosa e illogica con riferimento alla valutazione delle risultanze indiziarie, affermando erroneamente che facesse carico all’imputato l’onere di provare le ragioni della sua presenza in prossimità dell banca rapinata nell’arco temporale di consumazione dell’illecito ovvero il mancato utilizzo i giorno dei fatti dell’utenza telefonica intestata alla figlia e mai sequestrata, in violazio disposto di cui all’art. 192, comma 2, cod.proc.pen.
La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alle doglianze difensive relative alla configurabilità del concorso di persone nel reato, non avendo chiarito quale si stato l’apporto causale dell’imputato alla rapina commessa da altri, limitandosi a condividere la valutazione del primo giudice senza argomentare sul gravame difensivo;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla conferma del responsabilità del prevenuto in assenza di puntuale esame delle doglianze difensive concernenti la casualità della presenza del COGNOME sui luoghi della rapina, la difforme valutazione operata con riguardo alla posizione del coimputato prosciolto COGNOME, il tenore delle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, ex moglie del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione processuale di cui al primo motivo è manifestamente infondata.
Il massimo consesso nomofilattico ha affermato il principio secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020,S., Rv. 278869 – 01) chiarendo tuttavia che le notificazioni effettuate,
nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio. Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel c della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cu 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 cod. proc. pen., d essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002-01;Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810-01; Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285795-01). Nella specie, impregiudicato il profilo relativo alla conoscenza da parte dell’A. procedente dello stato di detenzione del ricorrente, la dedotta nullità risulta tardivame eccepita solo in questa sede.
2.11 secondo e terzo motivo che lamentano l’erronea valutazione della prova indiziaria posta a fondamento della responsabilità concorsuale del prevenuto sono manifestante infondati. Infatti la sentenza impugnata ha analizzato e disatteso con motivazione esente da criticità giustificative le doglianze difensive segnalando il difetto di allegazioni id scardinare il percorso giustificativo del primo giudice. Invero, il Tribunale, sulla scorta deposizioni del personale di P.g., dei tabulati telefonici e dei filmati dei sist videosorveglianza, ha evidenziato che, subito dopo l’arresto dei due autori materiali dell rapina in danno di RAGIONE_SOCIALE, colti in flagranza di reato mentre si allontanavano dall’istituto cellulare dedicato in possesso di NOME NOME veniva trovato memorizzato, oltre alla propria utenza, altro numero telefonico in contatto con l’NOME stesso e con un’utenza telefonica intestata a un soggetto straniero, rubricato con il nome di “COGNOME“. Si accertava l’NOME era partito con il complice Sessa NOME da Catania intorno alle ore 11,00 del 4/1/2016, e che l’utilizzatore dell’utenza TARGA_VEICOLO..992 in costante contatto con il medesimo e pos sullo stesso percorso, agganciando in progressione le celle in direzione di Capo d’Orlando, aveva chiamato l’utenza in uso al COGNOME alle 11,25 in partenza da Catania e successivamente intorno alle ore 13,18; subito dopo l’utenza chiamata contattava quella di COGNOME NOME, cognato del ricorrente, presente con lo stesso sul luogo della rapina momento della consumazione, secondo quanto riferito dal teste COGNOME, il quale ha altresì precisato che la vettura del COGNOME era posteggiata poco distante, nella direzione di fug dei due autori materiali.
L’analisi dei tabulati consentiva di acclarare che l’utenza….992 aveva contattato l’uten COGNOME anche alle ore 16,08 e 16,09 agganciando la cella di Capo d’Orlando centro. Particolarmente significativa è la circostanza riferita a pag. 3 della sentenza di primo gr secondo cui, alla stregua della denunzia querela sporta dal direttore dell’istituto di credit acquisita con il consenso delle parti, i rapinatori avevano atteso all’interno l’apertura
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cassa temporizzata e dopo aver prelevato le banconote uno dei due “prima di andare via aveva chiamato un complice all’esterno per avere notizie”. Di telefonate intercorse tra gl autori materiali dell’illecito e un complice all’esterno ha parlato anche il teste COGNOME COGNOME, impiegato della banca. Risultano, inoltre, documentati dai tabulati cennati contatti ripetuti tra l’utenza in questione, quella dell’NOME e quella intestata alla Barbu alle date del 21,23,28,29 dicembre 2015. A tanto aggiungasi che, alla stregua delle risultanze acquisite, consta che la vettura del Babuscia transitava nei pressi della Banca poco prima dell’ingresso dei rapinatori e durante l’azione delittuosa l’imputato stazionava davant all’ingresso del bar antistante l’istituto.
2.1 La difesa assume del tutto genericamente l’erronea valutazione della prova sull’assunto dell’occasionale presenza dell’imputato sul luogo dell’illecito e dell’assenza elementi che comprovino la disponibilità del telefono cellulare intestato alla figlia in cap ricorrente. Si tratta di obiezioni prive di pregio alla luce della stringente concatenazione lo che avvince gli elementi indizianti, dotati di adeguata attitudine rappresentativa del responsabilità.
Quanto all’uso del telefono, la triangolazione tra l’utenzaTARGA_VEICOLO..992, l’utenza COGNOME e quel del cognato COGNOME COGNOMECOGNOME già detto presente con l’imputato sul luogo del reato e prosciolto dall’addebito di concorso elevato a suo carico) il giorno della rapina, i reiterati e pregr contatti con malavitosi del catanese nel dicembre precedente, il contatto tra l’utenza TARGA_VEICOLO..992 quella in discorso alle 16,08 mentre l’azione criminale si avviava a conclusione e l’imputat sostava dinanzi l’istituto con un cellulare in mano per quanto riferito dal teste COGNOMECOGNOME dan conto in maniera del tutto attendibile della disponibilità dell’apparato in capo al prevenut smentiscono l’asserita casualità della sua presenza sul luogo.
Con riguardo al contributo causale il primo giudice a pag. 7 aveva già fornito esaustiva risposta alle doglianze difensive assertivamente reiterate in appello, segnalando che il concorso si è sostanziato nel supporto logistico offerto dal prevenuto agli autori della rapin nell’espletamento della funzione di “palo” e nella messa a disposizione dell’autovettura per la fuga, conclusione pienamente coerente con la ricostruzione fattuale effettuata dai giudici d merito e non scalfita dalle generiche deduzioni difensive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la manifesta infondatezza del ricorso, deve farsi luogo a declaratoria d’inammissibilità con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente