Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3854 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Roma il 14/02/1992 COGNOME NOME nato a Roma il 04/02/1981
avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori, avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME e avv. NOME COGNOME per COGNOME NOMECOGNOME che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/05/2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 20/09/2023, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di rapina impropria aggravata.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., nonché apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, pur avendo chiesto in sede di conclusioni l’applicazione della circostanza attenuante del fatto lieve introdotta in seguito alla sentenza della
Corte costituzionale n. 86 del 2024, la Corte territoriale non si è confrontata con gli specifici rilievi difensivi; che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti l’applicazione dell’attenuante in discorso, tenuto conto che trattasi del tentativo di sottrazione di alcuni profumi, che la condotta violenta si è limitata a qualche spintone e la minaccia è stata minima.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen. Evidenzia che, dagli atti, non emergono elementi da cui poter desumere che il ricorso alla violenza da parte della coimputata fosse stato preventivamente accettato dal ricorrente; che il ruolo del Torre nell’intera vicenda è stato del tutto passivo, posto che – pu avendo le mani libere – non ha impiegato nessuna forma di violenza, neppure verbale, il che induce ad escludere che avesse preventivamente accettato il rischio di una evoluzione del programmato reato di furto in quello di rapina impropria, anche alla luce del fatto che la COGNOME era priva di armi o di alt strumenti atti ad offendere.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, come introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. Rileva che, nel caso di specie, la condotta criminosa non ha portato un significativo attentato alla incolumità fisica delle persone offese; che è vero che la sentenza impugnata fa riferimento, ai fini della esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., al complessivo valore della refurtiva, giudicato decisamente elevato, ma è altrettanto vero che il criterio valutativo che presiede al riconoscimento della attenuante dell’aver cagionato un danno di speciale tenuità è particolarmente severo; che, dunque, la circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale, che richiede la lieve entità del fatto, implica una valutazione all’evidenza meno rigorosa; che, se così non fosse, tale ultima circostanza sarebbe un inutile doppione di quella prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
3.3. In data 23/12/2024, l’avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire due memorie difensive con le quali insiste per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere manifestamen infondato l’unico motivo cui è affidato.
Ed invero, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti pe formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrileva silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia dis dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessari l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è suf una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale dedu senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/ dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01), come appunto è avvenuto nella fattispecie, l’esclusione della configurabilità dell’ipotesi attenuata introdotta dalla della Corte costituzionale n. 86 del 2024 emerge dalla complessiva strutt della motivazione, che ha evidenziato l’entità del danno cagionato alla per offesa, come «decisamente elevato».
Si rileva, in proposito, che gli indici qualificanti della circostanza at di cui si tratta vanno individuati – sulla scorta dell’elaborazione giurisprud – nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di profili organi (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01); che si presenza, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarir circostanza attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256117 – 01); che la valutazione di levità inves condotta delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé cons ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze d condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del per conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatt all’ammontare delle somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME Rv. 269933 – 01). Pertanto, avendo la Corte territoriale valutato il cagionato «decisamente elevato», ha implicitamente escluso la possibilità riconoscere all’imputata la circostanza attenuante della lieve entità del fatt
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In proposito, si osserva che la Corte territoriale ha valorizzato, ai concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen., la comune programmazione del reat la divisione dei ruoli, desunta dalla condotta tenuta dal Torre,
accompagnato la coimputata in tutti gli spostamenti all’interno dell’esercizio commerciale, all’evidente fine di controllare che nessuno notasse i movimenti della COGNOME, mentre sottraeva la merce dagli scaffali e rapidamente la occultava nella borsa. Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logici, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
Del resto, non può fondatamente sostenersi – come fa la difesa – che la condotta tenuta dalla COGNOME fosse imprevedibile, che cioè non vi fossero elementi che potessero lasciar prevedere una evoluzione del programmato reato di furto in quello di rapina impropria. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, quanto ai tratti che distinguono il concorso “anomalo” ex art. 116 cod. pen. dall’ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., ha chiarito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (cfr., Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, NOME, Rv. 276734 01; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274467 – 01; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479 – 01).
Orbene, nel caso di specie, sussiste il dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) rilevante ai fini della condotta concorsuale ritenuta, in considerazione del fatto che, ad una azione sottrattiva posta in essere all’interno di un esercizio commerciale, nonostante la presenza di personale addetto alla vigilanza, è altamente probabile che possa seguire una azione violenta o solo minacciosa per assicurarsi il profitto del reato ovvero guadagnare l’impunità; né rileva la circostanza che nessuno dei due imputati disponesse di armi, posto che la rapina impropria può essere integrata anche con la semplice minaccia.
2.2. Con riferimento al secondo motivo, si rinvia – per evitare inutili ripetizioni – alle considerazioni svolte al punto 1. del “Considerato in diritt Deve qui solo essere aggiunto che è vero che il ventaglio delle situazioni che possono essere prese in esame – per ritenere o escludere la lieve entità del fatto – è più ampio e multiforme rispetto a quello che si valuta ai fini de riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., posto che ha ad oggetto aspetti sia di natura oggettiva che di natura soggettiva (Sez. 2, n. 44704 del 25/10/2024, Basso, n. m.), ma è altrettanto vero che è sufficiente a rendere non configurabile l’attenuante della lieve entità
del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del l’entità non lieve del danno conseguente al reato, come appunto nel caso specie, tenuto conto del valore elevato dei beni sottratti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonch ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.