Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9169 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila in data 13/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATGO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Pescara in data 11/04/2023, condanna dell’imputato COGNOME per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 11, 628, comma 1 e 3,
pen. (capo A); artt. 81 cpv, 110, 61 n. 2 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capo B); a 81 cpv, cod. pen. e 73, comma 1, DPR 309/90 (capo C); art. 73 comma 1, DPR 309/90 (capo D), riqualificata la fattispecie del capo D) ai sensi dell’art. 73, comma 5, DPR 309/90.; c contestazione della recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza (l’appello conteneva motivi di contestazione dei soli capi A, B e D), propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’ar 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova c riferimento ai capi A) e B) dell’imputazione; lamenta la difesa che gli indizi sareb significativi e non di univoca interpretazione; nel dettaglio: l’interpretazione delle intercett telefoniche sarebbe avvenuta sulla scorta dell’assunto errato secondo il quale, nei colloqui tra ricorrente COGNOME COGNOME il coimputato NOME COGNOME (reo confesso), si facesse riferimento a spartizione del bottino della rapina, mentre era ben possibile un’interpretazione alternativ attesi i loro rapporti di debito-credito per cessioni di stupefacenti da COGNOME a COGNOME localizzazione delle celle ricavabili dai tabulati dei telefoni cellulari in uso ai due coimputa offre un dato certo, poiché le strade di irradiazione del segnale sono lunghe e, q necessariamente l’aggancio di esse è indicativo di vicinanza tra i dialoganti al momento della consumazione della rapina; le telefonate intercorse tra COGNOME e COGNOME a ridosso del momento in cui è avvenuta la rapina sono suscettibili di diversa spiegazione, potendo significare che correo volesse allontanare da sé i sospetti, chiamando degli estranei, avendo chiamato altre due persone in quei momenti; al contrario, da alcune conversazioni tra il correo ed il ricorren emergerebbe l’estraneità di quest’ultimo (nt. 193/2019, prog. 700-701-702: conversazioni in cui COGNOME dice all’interlocutore che non possono “accollargli” qualcosa che non ha fatto e c dovrebbe stare tranquillo perché non c’entra niente”, dimostrando così di ignorare i coinvolgimento di COGNOME nella rapina, dovendo da ciò desumere la sua estraneità; v. p. 11 ricorso). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’ cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima imp si censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il riferimento ad una spartizione del profitto della rapina in misura paritaria tra i quattro correi fosse indica un contributo altrettanto paritario di tutti i correi, anche perché l’ammontare del “bottino” 22.000,00 euro) supererebbe la somma delle singole quote indicate nelle conversazioni intercettate sul punto (4.000 euro ciascuno per COGNOME e COGNOME e 5.000 euro ciascuno per i due esecutori materiali rimasti ignoti).
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen. e per violazione del principio della reformaiio
in peius.; osserva la difesa che il minimo contributo causale apportato dal ricorrente avrebbe suggerito la commisurazione della pena al minimo edittale; operazione che sarebbe stata compiuta dal giudice di primo grado, applicando la pena base di anni sette per il delitto più gra di rapina; sennonché, assume la difesa, il giudice di primo grado, nell’applicare al ricorrente pena base di anni sette, in realtà ha fatto riferimento al minimo edittale previsto per il deli rapina pluriaggravata all’epoca della pronuncia della sentenza, ma al momento di consumazione del reato (26 Marzo 2019) la pena base per il delitto di rapina pluriaggravata era di anni sei giudice di appello avrebbe errato a non rettificare il trattamento sanzionatorio, procedendo a una apodittica interpretazione in malam partem dell’intento del giudice di primo grado, che, secondo la Corte territoriale, aveva inteso discostarsi dal minimo edittale.
I primi due motivi di ricorso, che vengono trattati insieme per le reciproche interazioni, s inammissibili in quanto manifestamente infondati.
3.1. Giova premettere, avuto riguardo alle censure proposte, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso di specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615 – 01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamen ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dim di aver tenuto presente i fatti decisivi.
3.2. Le censure riferite all’illogicità della motivazione ed all’errata valutazione della p relazione al concorso del ricorrente nella rapina pluriaggravata con porto in luogo pubblico armi da sparo in contestazione, fondandosi sull’asserita errata interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate – ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercorsa COGNOME e COGNOME e tra quest’ultimo e tale COGNOME (pr. 978, nt. 192/19 dell’8/05/2019 tra COGNOME e COGNOME; n. 2718 del 23/05/2019 tra COGNOME e COGNOME; ambientali 700-701-702 nt. 193/2019 del 04/05/2019) – si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendi probatorio, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione preclusa alla Corte di legittimità. E’ d’uopo ribadi la Corte di cassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o d indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del per argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME
Santos, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 6 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01). Deve altresì ribadirsi che le intercettazioni non possono essere rivaluta in sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportat allegazione: in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significa un’intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza d travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il conten in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. del 21/11/2017 – dep. 12/02/2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione dei contenuti delle conversazióni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si ril un’illogicità manifesta della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quel valutata.
3.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione completa e persuasiva, conferma la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale. La lettura congiunta delle due deci consentita dalla doppia conformità, chiarisce come la partecipazione attiva del ricorr rapina commessa il 26 marzo 2019 confessata da COGNOME – emerga dal coacervo di conversazioni telefoniche ed ambientali captate e riportate dai giudici di merito, unitamen all’esame dei tabulati deli telefoni in uso a COGNOME e COGNOME e delle celle agganciate dagli s a cavallo della rapina: a p. 3 della sentenza di primo grado, si evidenzia che le utenze di COGNOME e di COGNOME avevano agganciato le stesse celle telefoniche di Pescara nel corso delle due telefonate scambiatesi a ridosso della rapina; nelle conversazioni tra i due, e tra COGNOME e t COGNOME NOME, sono frequenti ed eloquenti i riferimenti alla rapina appena eseguita, e della ripartizione del provento (comprese le rimostranze di COGNOME verso COGNOME per avere, unitamente ai due esecutori materiali, trattenuto una somma superiore rispetto al bottino effettivamente raccolto; v. e progr. 978 nt. 192/19 in data 08/05/2019 tra COGNOME e COGNOME progr. 2718 nt. 1321/2020 del 23/05/2019 tra COGNOME e COGNOME, a p. 3 della sentenza impugnata) e rivelatrici delle confidenze scambiate sulle indagini in corso, “tre che sulle v nell’ambiente pescarese di appartenenza circa il loro coinvolgimento e addirittura su futur rapine da compiere con uso di armi da sparo, delle quali COGNOME è risultato avere la disponi (v. pp. 3-6 della sentenza di primo grado e pp. 7-8 della sentenza di secondo grado): nel cfesto così emerso, appare pienamente logica l’interpretazione contestata nel ricorso, in particolar delle due conversazioni dell’8/5/2019 (tra COGNOME e COGNOME, prog. 978) e del 23/5/2019 (t COGNOME e COGNOME, prog. 2718) ed il suo riferimento alla spartizione del provento della rapina secondo le quote ivi indicate (quattromila euro ciascuno per COGNOME e COGNOME e cinquemila euro ciascuno per gli esecutori materiali). Né coglie nel segno la dedotta irrilevanza, da pa della difesa, dei dati emersi dai tabulati telefonici, alla luce dell’evidenza secondo la quale
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conversanti, COGNOME e COGNOME, nelle due telefonate a ridosso della rapina (rispettivamente del ore 20.06 e delle ore 20.17), agganciavano in sequenza la stessa cella di INDIRIZZO; è parimenti pienamente logica l’interpretazione dei giudici del merito di tale ulteriore dato co indicativo della presenza dei due interlocutori nella stessa zona durante la perpetrazione dell rapina.
3.4. Quanto sopra specificato vale anche ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell’ambito della fattispecie di cui all 114 cod.pen., apparendo interpretato secondo logica anche il dato per il quale la percezione del profitto in pari misura è indicativa di parità di apporto nella commissione del reato, mentre censure difensive sul punto sono volte ad una rivalutazione nel merito di una decisione non illogica, né superata, come preteso dal ricorrente, dal dato fattuale secondo cui l della somma ripartita (secondo la sopra citata conversazione) sarebbe inferiore al provento della rapina, tenuto anche conto dell’ulteriore conversazione nella quale COGNOME si lamenta de trattenimento di una parte del bottino da parte dei tre complici, puntualmente valorizzata dal corte di merito (p. 9 sentenza di secondo grado).
Manifestamente infondato è anche il motivo sulla determinazione della pena, avendo la corte di merito correttamente escluso che il giudice di primo grado abbia voluto determinare la pena base per il reato più grave (individuata in anni sette per il capo A) facendo riferimento al min edittale previsto all’epoca dei fatti; va infatti rilevato come non solo il minimo edittale stato considerato nemmeno con riferimento alla pena pecuniaria inflitta, anch’essa determinata in misura superiore, ma anche come il giudice di primo grado, nel quantificare la pena alla luc dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., abbia espressamente individuato la pena ritenuta e “in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli” (v. p. 11 sentenza di primo grado). Infine, la pena è stata ritenuta congrua anche dalla corte secondo una discrezionale valutazione giuridicamente corretta, non censurabile nella presente sede,
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 febbraio 2025.