Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di NOME dal Tribunale di Catania in data 23 gennaio 2020, in ordine al reato di concorso in rapina aggravata.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione,
circa il giudizio sulla sussistenza di gravi indizi dimostrativi del contributo del concorrente nella condotta predatoria, desunta dal dato della mera presenza sui luogo del fatto e dalla “sensazione”, riferita dalla persona offesa, circa la spinta ricevuta da uno dei soggetti presenti al momento della sottrazione.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 628 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria, condotta esaltando mere congetture (desunte dal dato della sola presenza al momento della realizzazione del delitto) e argomentando da un dato probatorio del tutto travisato (la “sensazione” riferita dalla persona offesa).
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 625, 628 cod. pen., 192, comma 2, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, quanto all’esclusione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati desumibile dall’obiettivo perseguito, avendo di mira l’azione diretta nei confronti della cosa sottratta e non anche sulla persona.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo all’affermata sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, sulla scorta della presenza contestuale del ricorrente e dell’autore della sottrazione, senza alcuna indicazione sul contributo all’azione fornito dal ricorrente.
2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio della motivazione in ordine all’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche (pur in presenza di un evidente atteggiamento collaborativo dell’imputato sin dalle prime indagini svolte nei suoi confronti) e all’operata commisurazione della pena in misura eccessivamente severa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I primi tre motivi, legati tra loro dalla reiterata affermazione della scarsa valenza attribuibile alla mera presenza del NOME sul luogo del commesso reato senza individuazione di alcuna concreta attività di supporto, morale o materiale all’altrui azione criminosa, si fondano su una lettura riduttiva e semplicistica, omettendo del tutto di considerare che a fronte di una duplice conforme affermazione di responsabilità, con valutazioni coerenti e concordi dei giudici di merito, il ricorrente omette del tutto di rappresentare e considerare che il quadro a suo carico non deriva dal solo dato della presenza sul luogo del delitto, ma dal contenuto delle dichiarazioni del correo, oltre che dello stesso imputato, che avevano specificato i termini e le modalità della partecipazione all’azione
delittuosa, attestata dalla consegna della refurtiva, nella fase della fuga, proprio al ricorrente(pagg. 5 e 7 della sentenza del Tribunale), elemento decisivo che viene del tutto ignorato nel ricorso.
1.2. Il quarto motivo concernente la contestata sussistenza della circostanza aggravante delle più persone, conseguentemente, risulta manifestamente infondato.
1.3. Le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta sono reiterative oltre che manifestamente infondate; a fronte di un motivo d’appello assolutamente generico, la Corte territoriale ha rilevato in modo corretto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999 – 02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262249 – 01) la mancata deduzione di alcun elemento positivo su cui fondare la concessione delle invocate attenuanti, evidenziando quanto alla misura della pena la sua determinazione in misura prossima al minimo edittale e con un aumento per il delitto di lesioni del tutto adeguato alle concrete conseguenze lesive.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023