Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
uditi i difensori
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME il quale argomenta le ragioni a fondamento del ricorso e ne chiede l’accoglimento
E’ presente, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di LIVORNO per
delega scritta depositata in udienza, l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa dì NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) il quale si riporta ai motivi del ricorso, spiegandone le ragioni, e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, con sentenza pronunciata COGNOME in data 23/11/2023 e depositata il 24/06/2024, sulle impugnazioni in appello proposte tra l’altro da tutti gli odierni ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, rigettava le impugnazioni concernenti l’affermazione della responsabilità penale degli imputati in relazione alla ipotesi delittuosa di rapina aggravata ascritta in concorso a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (i quali venivano al contempo prosciolti dalla contestazioni di sequestro di persona e lesioni personali rispettivamente per mancanza di querela e per sopravvenuta prescrizione) e, in relazione ai delitti concernenti il traffico d sostanze stupefacenti agli stessi ascritti, riqualificava i fatti di cui ai capi (COGNOME NOME) e 56-86-166 (COGNOME) ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 e pronunciava sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati per prescrizione; assolveva COGNOME NOME dai capi 31 e 58, nel quale era assorbito il capo 57, per non avere commesso il fatto; le pene venivano conseguentemente rideterminate nei confronti dei suddetti imputati. Veniva infine rideterminata la pena pecuniaria nei confronti di COGNOME NOME in relazione alle ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti allo stesso ascritte. Agli imputati veniva pertanto applicato il seguente trattamento sanzionatorio:
COGNOME NOME anni novelmesi tre di reclusione ed euro 36.750,00 di multa;
COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al residuo delitto di rapina aggravata in concorso, anni quattà mesi sei di reclusione ed euro mille di multa ciascuno.
COGNOME NOME in relazione ai residui reati concernenti il traffico di stupefacenti in anni sette di reclusione ed euro 28.200 di multa.
COGNOME NOME in relazione agli episodi allo stesso ascritti di spaccio di sostanze stupefacenti anni dieci ed euro 29.960 di multa.
Rigettava infine il ricorso di COGNOME NOME concernente i fatti di cui al capo 167 (cessione di sostanza stupefacente) in relazione ai quali era stato condannato dal Tribunale di Livorno alla pena di anni sei di reclusione ed eup 27.000 di multa.
2. Il giudice distrettuale, dopo avere verificato la resistenza della motivazione della sentenza di primo grado alle censure articolate dagli imputati appellanti sull’affermazione di responsabilità in relazione alle singole ipotesi di traffico sostanze stupefacenti a ciascuno ascritte, e dopo avere riqualifato alcuni fatti di
traffico di sostanza stupefacente COGNOMEa ipotesi di lieve entità, ai sensi dell’art. comma 5 dPR 309/90, in ragione della scarsa qualità dello stupefacente, della occasionalità RAGIONE_SOCIALE cessioni e del minimo quantitativo oggetto RAGIONE_SOCIALE transazioni, passava in rassegna le ulteriori contestazioni valutando il compendio di intkettazioni acquisito nonché richiamando le risultanze degli accertamenti di Pg; confermava il giudizio di responsabilità per gli ulteriori reati concernenti l detenzione e la cessione di stupefacente escludendo per essi la ipotesi di lieve entità in ragione del carattere organizzato e professionale dell’attività di spaccio, della rilevanza degli approvvigionamenti, dell’utilizzo di un linguaggio criptico e allegorico al fine di limitare il rischio di individuazione o di arresto degli imput all’atto della consegna della droga.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
3.1. La difesa di RAGIONE_SOCIALE ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo assume violazione di legge per omessa rinnovazione di prova testimoniale decisiva laddove la Corte di appello COGNOME disatteso la richiesta di rinnovazione dell’assunzione della testimonianza di COGNOME NOME, persona offesa del delitto di rapina di cui al capo 6 di imputazione, mentre il giudice di primo grado COGNOME dapprima disposto la rinnovazione della escussione in ragione del mutamento della composizione del collegio giudicante e poi COGNOME revocato l’ordinanza di ammissione senza una plausibile ragione; la integrazione istruttoria risultava decisiva per ricostruire le responsabilità dei concorrenti del reato di rapina in presenza di contributi molto diversificati e, con riferimento all’odierno ricorrente particolarmente sfumati.
Con il secondo motivo di ricorso deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità in relazione a tutti i reat ascritti. In relazione ai reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti assume l’insufficienza degli elementi raccolti con il mezzo RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche trattandosi di droga parlata, cui non COGNOME fatto seguito un’attività di sequestro di stupefacente; né ricorreva il conforto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni degli eventuali acquirenti. Con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE contestazioni il ricorrente contrappone un travisamento del dato intercettivo e comunque l’assenza di elementi da cui desumenre che era proprio l’RAGIONE_SOCIALE il soggetto impegnato in attività di spaccio, assumendo che lo stesso era un mero consumatore di stupefacente, anche in ragione dell’equivocità dei dati intercettivi e del fatto che, a precindere da riferimenti al contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, non era risultato alcun effettiv passaggio di stupefacente.
Con riferimento al delitto di cui al capo 6 (rapina pluriaggravata in concorso) assume il travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, atteso che, COGNOMEa prospettazione accusatoria, l’episodio di violenza personale si inseriva in un contesto punitivo in cui si intendeva richiamare la persona offesa al rispetto dei pagamenti di stupefacente, ma tale prospettiva risultava del tutto incosistente se si considera che RAGIONE_SOCIALE, originariamente indicato come il vertice del gruppo criminoso, di cui l’RAGIONE_SOCIALE era il braccio operativo, era stato assolto da ogni contestazione e che le reali ragioni del postaggio non potevano ricondursi al mondo del narcotraffico, né erano state adeguatamente scandagliate le singole responsabilità dei partecipanti all’azione delittuosa, da cui scaturiva una ricostruzione del tutto evanescente e inattendibile.
3.2. La difesa di RAGIONE_SOCIALE ha proposto tre motivi di ricorso.
3.2.1. Con il primo assume violazione di legge processuale in ragione della mancata rinnovazione della prova testimoniale della persona offesa COGNOME, in
relazione alla prova di responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE per il delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo 6) di imputazione.
Assume il ricorrente che il primo giudice COGNOME dapprima disposto la rinnovazione della testimonianza in ragione del mutamento COGNOMEa composizione del collegio giudicante, mentre tale ordinanza era stata revocata con motivazione non pertinente, che dava atto della difficoltà del teste a comparire, a prescindere dal fatto che le difese RAGIONE_SOCIALE parti NOMEro dato il consenso alla utilizzazione RAGIONE_SOCIALE prove già assunte.
3.2.2. Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione per insufficienza e contraddittorietà con riferimento alla prova di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE NOME in relazione al delitto di rapina in concorso, assumendo il travisamento dei dati processuali, tenuto conto che essendo stato l’COGNOME NOME assolto dai fatti di droga che lo legavano a COGNOME NOME, mancava un reale interesse dell’imputato e del COGNOME ad organizzare una spedizione punitiva nei confronti del COGNOME il quale, a sua volta, COGNOME escluso che esistessero motivazioni estorsive COGNOMEa condotta degli aggressori. Sotto diverso profilo lamenta la illogicità della motivazione laddove COGNOME riconosciuto un contributo dell’RAGIONE_SOCIALE alla violenta aggressione, atteso che lo stesso era risultato estraneo alla contesa, non era salito COGNOME‘autovettura e non COGNOME partecipato ad azioni violente, ovvero alla sottrazione di beni di proprietà del DMA, e pertanto il ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuto compartecipe del reato di rapina.
3.2.3. Con una terza articolazione assume difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e igkl , mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
3.3. La difesa di COGNOME NOME articola tre motivi di ricorso.
3.3.1. Con il primo assume motivazione carente e contraddittoria con riferimento al giudizio di attendibilità e credibilità intrinseca della persona offesa del teste COGNOMECOGNOME agente di P.G., in relazione al riconoscimento del COGNOME quale autore del reato di cui al capo 6) di imputazione a fronte di emergenze processuali equivoche, che comunque escludevano il COGNOME dall’equipaggio del veicolo al cui interno si erano consumati gli atti di violenza, laddove i riferiment individualizzanti a suo carico venivano tratti da atti di indagine per fatti avvenut successivamente alla commissione del reato, mentre la stessa persona offesa COGNOME riferito che la presenza del COGNOME era stata del tutto casuale.
3.3.2. Con una ulteriore censura assume violazione di legge per essere stato escluso il concorso anomalo del COGNOME nel reato di rapina, atteso che lo sviluppo dell’aggressione in fatti di rapina era del tutto imprevedibile per i ricorrente / il quale, trovandosi a distanza, non COGNOME alcuna possibilità di intervento o di controllo sulle condotte degli asseriti correi e se anche NOME voluto
imprimere, con la sua presenza, una più intensa forza intimidatrice nei confr della persona offesa mai avrebbe potuto rappresentarsi che la violenta discussi TARGA_VEICOLO, sarebbe sfociata in una rapina.
3.3.3. Con una terza articolazione deduce vizio motivazionale laddove il giudi di appello COGNOME escluso la partecipazione di minima importanza al reato di rapi ai sensi dell’art.114 cod.pen., tenuto conto del ruolo defilato e inerte del pre e di un concorso riconosciuto sulla base dalla mera presenza del COGNOME sui ty. luoghi in cui veniva eseguita l’azione punitiva verso il COGNOME, in quanto il i ~ di appello COGNOME non COGNOME considerato le deduzioni difensive proposte nei motivi di appell e COGNOME ragionato esclusivamente in termini di partecipazione del COGNOME, senza affrontare il tema del ruolo da questi effettivamente svolto rispetto agl partecipi.
3.3.4. Con un’ultima articolazione deduce difetto di motivazione in ragione mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
3.4. La difesa di NOME ha articolato tre motivi di ricorso.
3.4.1. Con il primo assume violazione di legge e difetto di motivazione c riferimento alla valutazione della prova di responsabilità del prevenuto.
Assume un vizio di fondo dell’impugnato provvedimento laddove l’intero impianto motivazionale era stato fondato sugli esiti di intercettazioni tehfo che, dal rango di mezzo di ricerca della prova, erano stati elevati ad unico s probatorio, peraltro non corroborato da ulteriori fonti investigative in gr riscontrare la interpretazione fornita dai giudici al contenuto RAGIONE_SOCIALE captazi quantomeno, di dare concretezza e materialità ai fatti di droga attribu prevenuto, violando al contempo il principio dell’accertamento della responsabil dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Contraddittoria era altre motivazione della sentenza impugnata COGNOMEa parte in cui COGNOME ritenuto del tu , COGNOME , TARGA_VEICOLOchiaro e non equivoco il COGNOME tQ RAGIONE_SOCIALE suddetteintercettazioni per poi attribuire al linguaggio criptico ed oscure un profilo di maggiore offensività della condotta.
3.4.2. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto de motivazione con riferimento alla esclusione della ipotesi di minore gravità di comma 5 1 dPR 309/90.
Rileva il ricorrente che il giudice di appello COGNOME valorizzato esclusivamen profili della condotta che potevano contrastare la qualificazione come fatti di entità, non considerando che le cessioni riguardavano, per la maggiore par quantitativi molto modesti, che la fidelizzazione dei clienti e la vasta pl acquirenti non coltuivano elementi sufficienti pfr escludere la fattispecie ex comma 5 dPR 309/90 qualora l’attività continuativa di smercio NOME riguardato come COGNOMEa specie, quantitativi trascurabili di droga, tenuto altresì conto stupefacente non era stato mai sequestrato e che i clienti non erano stati es
così da non potersi neppure risalire alla qualità della droga e alla definizione del principio attivo e del tutto generico era il richiamo ad una vasta rete di collegamenti e ai profili organizzativi che, COGNOMEa specie, erano del tutto assenti
Con un’ultima articolazione deduce violazione di legge e difettto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base e degli aumenti da apportare per la continuazione in difetto di specifica motivazione sul punto.
3.5. La difesa di COGNOME NOME ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt.530 e 192 cod. proc. pen., laddove la Corte ha ritenuto di non potere pervenire ad un giudizio assolutorio, deducendo altresi difetto di motivazione sul punto.
Denuncia un totale travisamento della prova di responsabilità dell’imputato, tratta esclusivamente da intercettazioni telefoniche e dall’incontro tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’COGNOME, quest’ultimo in attesa di essere rifornito dal primo, ma tale compendio ìntercettivo non sarebbe in grado di fornire la certezza che l’COGNOME fosse stato rifornito dal ricorrente COGNOME, considerato che lo scambio di interlocuzioni tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE afferiva i» esclusivamente ad un appuntamento e che neppure il servizio di monitoraggio e di pedinamento COGNOME consentito di dimostrare il passaggio di stupefacente tra i due.
3.6. La difesa di COGNOME NOME ha proposto due motivi di ricorso.
3.6.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione in ipotesi di cui all’art.73 / comma 5 1 dPR 309/90 dei fatti concernenti il traffico di sostanza stupefacente di cui ai capi 51-52-59 e 165, con conseguente pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Denuncia i in particolare, la violazione dei parametri normativi e il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali COGNOMEa individuazione del fatto di lieve entità sia in termini assoluti, trattandosi imputazioni concernenti acquisti e cessioni di sostanza stupefacente imprecisata, come COGNOME‘ipotesi di cui al capo 59, ovvero di quantità minime come COGNOMEe altre ipotesi, prive di profili di professionalità ed organizzazione, sia in termini relativi quanto il Tribunale, e poi la Corte t di appello /COGNOMEno ravvisato la ipotesi di minore gravità per fatti del tutto analoghi proprio in ragione dei profili quantitativ qualitativi dello stupefacente commercializzato dal COGNOME. A tal proposito richiama la giurisprudenza che riconosce la non incompatibilità della cessione non occasionale ma continuativa di stupefacente, quando le singole cessioni siano connotate da una carica di minore offensività, in presenza di spaccio al minuto, che abbia ad oggetto modesti quantitativi e di una organizzazione del tutto rudimentale.
3.6.1. Con una seconda articolazione assume manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del COGNOME in relazione
al delitto di estorsione di cui al capo 164; deduce che era stato ravvisato l’elemento soggettivo del dolo sulla base di una interpretazione contra reum della vicenda fattuale sebbene la persona offesa COGNOME NOME NOME NOME dichiarazioni tese ad escludere che la conversazione con il COGNOME, che lo COGNOME invitato a rientrare dal debito contratto con il NOME, socio in affari del ricorrent rappresentaogli la pericolosità del creditore e la disponibilità di un’arma da parte di questi, NOME forme e contenuti intimidatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondate sono le censure di ordine processuale avanzate dalle difese di COGNOME NOME e di COGNOME NOME le quali, oltre a contestare la mancata rinnovazione in appello della testimonianza di COGNOME NOME, persona offesa del reato di rapina di cui al capo 6, implicitamente hanno altresì contestato le argomentazioni del giudice distrettuale che COGNOME escluso la necessità di rinnovazione della suddetta prova dinanzi al collegio di primo grado, mutato COGNOMEa sua composizione.
A tal riguardo deve farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che, prima del mutato assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all’art.495 co. 4 ter cod. proc. pen., COGNOME affermato che resta ferma l’utilizzabilità ai fini della decisione, anche RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice COGNOMEa nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile). Le Sezioni Unite, con la sentenza Iannasso, hanno già rilevato, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), la legittimità dell’allegazione al fascicolo per il dibattimento de verbali RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltas dinanzi al giudice poi sostituito; i verbali RAGIONE_SOCIALE prove assunte COGNOMEa pregressa fase dibattimentale “fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice” e che quella fase “pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta”: di talché “non è irragionevole, ne’ lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e veng recuperata ai fini della decisione”. Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione». Il principio è stato successivamente ribadito da Corte cost., n. 67 del 2007 che ha dichiarato manifestamente infondate
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., COGNOME parte in cui, secondo l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell’organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso RAGIONE_SOCIALE parti, osservando, in particolare, che la disciplina censurata «non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale» (da ultimo Sez. Un. N.41736 del 30 maggio 2019, PG/contro COGNOME, non mass.).
Il giudice distrettuale ha dato atto che tutte le parti COGNOMEno espressamente autorizzato la lettura dei verbali RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative assunte in primo grado prima del mutamento della composizione del collegio alla udienza dibattimentale del 6 dicembre 2017, dinanzi al Tribunale che, COGNOMEa sua ultima e definitiva composizione, avrebbe poi provveduto a deliberare la decisione, con la conseguenza che nessun divieto di utilizzabilità può essere ulteriormente eccepito dinanzi al giudice di legittimità con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa d41 reato dinanzi al giudice di primo grado, risultando altresì irrevocabile il consenso espresso in detta sede (Sez.3, n.47036 del 3/0/2015, A.K., Rv.265314).
1.1. Sotto diverso profilo il giudice di appello ha dato conto, COGNOME‘affrontare motivi di appello concernenti la responsabilità dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE NOME ed COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la rinnovazione della testimonianza di COGNOME NOME non risultava assolutamente necessaria nel giudizio di appello, in ragione RAGIONE_SOCIALE plurime evidenze dichiarative in atti e, in particolare, del tenore RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, COGNOMEe quali venivano ripercorse, attraverso la viva voce del ricorrente COGNOME NOME, tutte le fasi dell’episodio criminoso di cui al capo 6) di imputazione, così da rendere superfluo il rinnovato esame della persona offesa dal reato.
I motivi di ricorso proposti da ciascuna RAGIONE_SOCIALE difese di RAGIONE_SOCIALE NOME e di RAGIONE_SOCIALE NOME, concernenti l’affermazione di responsabilità nei loro confonti (motivo secondo di ciascun ricorso), sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono altresì privi della puntuale enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’a impugnato, ma si presentano in fatto e meramente avversativi della pronuncia di condanna, omettendo di confrontarsi con la pluralità di argomenti fattuali e logicP giuridici posti a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui
motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione).
2.1. In particolare / il ricorrrente COGNOME NOME omette di confrontarsi, in relazione a tutti gli episodi che concernono il traffico di sostanze stupefacenti, con l’ar e logicamente argomentato quadro probatorio indicato dal giudice distrettuale c riferimento a ciascun episodio (capi 1-2-3-8-9-11-12-13) mediante una adeguata interpretazione RAGIONE_SOCIALE interlocuzioni oggetto di intercettazione, interpretazio non ha formato oggetto di specifica contestazione sotto il profilo del travisam ovvero della manifesta illogicità. In merito al significato attribui intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che l’interpretazi linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o ci costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di mer quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefon in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sos stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138).
2.2. Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i mot ricorso omettono del tutto di prospettare profili di irragionevolezza e di ill COGNOMEa interpretazione fornita al materiale captativo dalla Corte di appello, l ha dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni degli imputati, applican criteri della logica COGNOMEo sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che lo hanno indot prediligere una determinata interpretazione / a preferenza di altre. La Corte di appello ha infatti mostrato di considerare anche le alternative ricostru proposte dalla difesa del ricorrente già in sede di appello, ritenendole invero con adeguata e congrua motivazione.
2.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle articolazi che attengono al capo 6 (rapina in concorso che ha coinvolto i ricorrenti COGNOME e COGNOME NOME), le quali omettono totalmente di confrontarsi con l’it argomentativo attraverso il quale il giudice distrettuale, dopo avere ampiame valorizzato il contenuto della interlocuzione in cui COGNOME NOME riferiva a conoscente la successione RAGIONE_SOCIALE fasi dell’aggressione NOME nei confont NOME, cui egli stesso COGNOME partecipato quale componente dell’equipaggio che lo COGNOME prelevato a forza e come autore materiale del pestaggio, e indicava NOME COGNOME come colui che COGNOME c t613’i l ibitt; ( cgi la forza il DO3A a salire COGNOMEa macchina in cui sarebbe stato aggredito e percosso, riconosceva l’attendibilità
dichiarazioni della persona offesa in ordine alle violenze subite e ai valori so fornendo al contempo una logica spiegazione RAGIONE_SOCIALE finalità della spedizione punit (mancato assolvimento di pagamenti di corrispettivi per forniture di dro attingendo anche in questo caso al patrimonio indiziario costituito dal mater intercettivo ed escludendo il movente della gelosia, riferito agli inquirenti copertura alle reali finalità dell’aggressione.
A fronte di un apparato motivazionale del tutto congruo sulla partecipazione entrambi i ricorrenti all’aggressione e alle ragioni economiche che giustifica l’azione punitiva nei confronti del COGNOME, le censure risultano meramen avversative e ripropositive di argomenti già adegutamente disattesi dai giudic merito. Va invero rilevato che “In tema di motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dall mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrin con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), s aspetti essenziali in modo tale da imporre una diversa conclusione del proces per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasi l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione de significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni i per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cre dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (Cass. sez. 6 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; conforme Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747).
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso della difesa di RAGIONE_SOCIALE afferente k trattamento sanzionatorio laddove la pena è stata congruamente determinata COGNOME‘esercizio del potere discrezionale riconosciuto giudice di merito sulla base di parametri edittali improntati al minimo, ment circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione no manifestamente illogica sulla base dei parametri di cui all’art.133 cod. pe ragione del rilevante contributo fornito dal’imputato alla condotta delittuo concorso, dei gravi precedenti penali a suo carico e dell’assenza di prof meritevolezza da valorizzare. La motivazione risulta coerente con la giurispruden di legittimità sul punto, secondo la quale non è necessario che il giudice pren considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE at generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati prece
dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), COGNOME laddove il beneficio in questione, a seguito RAGIONE_SOCIALE intervenuta modifica normativa dell’ar bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimen all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valen premiale (sez.1, n.46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio ris congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile din giudice di legittimità.
4. I motivi di ricorso avanzati dalla difesa di COGNOME NOME son inammissibili nel loro complesso in quanto non scanditi dalla necessaria crit analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono alt privi della puntuale enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto giustificanti il rico correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, ma si presen in fatto nonchè meramente avversativi della pronuncia di condanna e omettono di confrontarsi con la pluralità di argomenti fattuali e logico giuridici fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’at d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appel ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
4.1 Quanto alla partecipazione del COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME napoletano”) ai fatti di rapin di cui al capo 6 dell’imputazion, il giudice distrettuale da pag.113 a pag.117 motivazione dellA sentenza ha NOME logica e non contraddittoria motivazion / richiamando la valenza dimostrativa del riconoscimento fotografico eseguito dall persona offesa COGNOME COGNOMEa immediatezza dei fatti, dell’avere questi semp dichiarato di essere stato minacciato e aggredito da cinque persone, compNOME “napoletano” che si trovava a bordo di un’altra autovettura e dell’avere fo elementi fondamentali per risalire alla persona di COGNOME NOME NOMENOME NOME NOME NOMEnapoletano”, tipologia, colore e marca del veico questi utilizzato, collegamento del “napoletano” con fatti di cron successivamente appresi). Quanto al ruolo da questi rivestito COGNOME‘amb dell’aggressione f il giudice distrettuale ha ravvisato il pieno coinvolgimento d COGNOME COGNOME‘azione criminosa, motivata da ragioni di supporto alla violent punizione che i cugini NOME e il NOME volevano impartire al COGNOME, come riteneva riscontrato dalla circostanza che anche il COGNOME era in compagnia degli COGNOME in attesa dell’arrivo del NOME nel luogo in cui era stato convocato dell’aggressione; nonché dalla circostanza che il COGNOME era presente alloliand il COGNOME era stato prelevato con la forza e caricato sulla Mercedes; il COGNOME
COGNOME poi seguito la Mercedes lungo il tragitto stradale e assistito, dall’altra autovettura, alle fasi dell’aggressione, serbando una condotta di affiancamento e di pressione, contribuendo ad imprimere all’azione una più intensa forza intimidatrice in ragione della caratura criminale che gli veniva riconosciuta COGNOME‘ambiente t) E f malavitoso. A fronte12ie suddetti argomenti, che si presentano logici e privi di contraddizioni, la difesa del ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi, P limitandosi g. contrapporre, nei primi due motivi di ricorso, la inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME e la presenza del tutto casuale del COGNOME ai fatti di violenza sopra indicati, reiterando argomenti già compiutamente analizzati e adeguatamente disattesi dal giudice dell’impugnazione.
4.3. Con argomenti parimenti logici è stato escluso che il contributo fornito dal COGNOME potesse essere qualificato di minima importanza, in ragione della comune programmazione criminosa e della significativa presenza intimidatrice del COGNOME per tutta la durata dell’azione criminosa. Invero per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato COGNOME‘assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile COGNOME‘economia generale dell'”iter” criminoso (da ultimo sez.4, n.49364 del 9/07/2018’ P.,
4.2. Quanto all’articolazione con la quale il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento alla mancata esclusione dell’elemento soggettivo del reato di concorso in rapina, invocando al contempo l’applicazione del concorso anomalo ai sensi dell’art.116 cod. pen., è pacifico insegnamento del giudice di legittimità che, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (sez.1, n.44579 del 11/09/2018, B., Rv.273977-01). Orbene, con motivazione lineare e che non ha formato oggetto di censura, il giudice distrettuale ha evidenziato che in ragione RAGIONE_SOCIALE motivazioni economiche che COGNOMEno fondato la spedizione punitiva e stante l’utilizzazione di armi e di metodi violenti e intimidatori, era del tutto prevedibi anche al COGNOME, che si era assunto il ruolo di fiancheggiatore della violenta aggressione, che la stessa potesse tracimare in condotte appropriative, che non rappresentavano pertanto uno sviluppo anomalo, eccezionale e imprevedibile rispetto al contributo criminoso assicuato dal correo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Rv.274037). Anche il terzo motivo di ricorso è pertanto inammissibile in quanto privo di confronto dialettico con gli argomenti spesi dal giudice distrettuale.
4.4. La pena è stata poi determinata sulla base di parametri edittali improntati al minimo e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità particolarmente offensive della condotta (rapina pluriaggravata dal numero RAGIONE_SOCIALE persone e dall’uso di armi), dall’indole violenta e pericolosa del reo desunta anche da condotte successive al reato (art.133 comma 2 cod. pen.) e sul punto la censura articolata si presenta manifestamente infondata e quindi inammissibile.
Manifestamente infondati, aspecifici e privi di confronto con la sentenza impugnata sono i motivi di ricorso proposti dalla difesa di COGNOME NOME. 5.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si assume che la responsabilità del prevenuto –COGNOME tratta esclusivamente dall’esito di captazioni telefoniche, che le 1. 7 :1’t A – t 1,z, COGNOME 4, stesse tiskip equivoche e che COGNOME mancata una attività di riscontro fondata su sequestri e accertamenti di PG, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Invero il giudice distrettuale ha evidenziato come l’attività di intercettazione telefonica sia stata contestuale ad una attività indagine da parte della polizia giudiziaria che COGNOME condotto all’arresto del tAl’A COGNOME NOME e al sequestro di oltre mezzo chilo di COGNOME rinvenuto COGNOMEa sua diponibilità e che pertanto l’imponente attività di smercio dello stupefacente, tratta dall’ascolto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, sintetizzatg in oltre quaranta singoli capi di imputazione, costituiva il riflesso operativo RAGIONE_SOCIALE rilevanti forniture stupefacente, del tipo cocaina, che l’imputato era in grado di assicurarsi. Il giudice distrettuale ha poi evidenziato, a sostegno della prospettazione accusatoria, il linguaggio allegorico impiegato COGNOMEe conversazioni, mediante l’utilizzazione del termine “macchina”, come unità di misura dello stupefacente commercializzato, nel senso che ad ogni “macchina” corrispNOMEva la misura di cinque grammi di cocaina, inferenza riscontrata dal sequestro operato a carico di NOME COGNOME che COGNOME concordato con il ricorrente l’acquisto di “due macchine” ed era stato trovato in possesso di dieci grammi di cocaina, che peraltro era destinata anche al coimputato NOME COGNOME (intercettazione n.731 del 23/04/2010). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
5.2 Invero, con riferimento ai motivi di ricorso con i quali si prospettano profil di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di appello in ordine alla valutazione e all’analisi del compendio fornito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali in relazione alla così detta “droga parlata”, deve preliminarmente affermarsi come la Corte di Appello di Firenze non si sia limitata, come prospettato dal ricorrente, a fare proprie le motivazioni del primo giudice, ma abbia fornito convincente, adeguata e autonoma risposta alle ragioni di
doglianza introdotte dal ricorrente, valorizzando il materiale intercettivo ma anche i sequestri di stupefacente operati nei confronti dei soggetti che si assume essere stati riforniti dal ricorrente. – ‘ ( Estata poi utilizzata, in assenza di contraddizioni e di vizi argomentativi, la prova logica costituita dagli indiscutibili contatti co ricorrente dei soggetti riforniti dello stupefacente, dai riscontri sul contenuto dell transazioni costituiti da ulteriori esiti captativi, successivi all’arresto di colui che il destinatario della droga (COGNOMECOGNOME, dal fatto che in singoli episodi i sequest erano stati operati subito dopo l’incontro concordato telefonicamente con il ricorrente, nonché dall’inequivoco tenore di alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate in cui erano espliciti i riferimenti alla sostanza stupefacente.
Orbene, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente / atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell’imputato per tutti gli episodi di detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, in part sequestrato, per quantitativi certamente non modesti, mentre le censure avanzate dal ricorrente risultano sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti di prova a fronte della linearietà e della adeguatezza della struttura motivazionale della sentenza impugnata.
A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captatívo, cui il giudice di appello si del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche … fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e
altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337), anche ragione del valore indiziante RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, in prese sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monito tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Brun Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i mo di ricorso omettono di evidenziare profili di tale guisa.
5.3. Manifestamente infondata è anche la seconda censura concernente la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 1 comma 5dPR 09/90.
Il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo comples ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità prendend considerazione il dato pNOMErale dello stupefacente di volta in volta ceduto ricorrente, la rilevante capacità di rifornimento da parte del COGNOME, l’impiego un sistema di comunicazione criptico ed allegorico che serviva a ridurre al minim tempi di consegna della droga e a eludere le investigazioni, la straordi capacità di smercio che veniva attuata anche mediante l’impiego di un corriere fratello del ricorrente, separamente giudicato), l’organizzazione dimostrata preparazione RAGIONE_SOCIALE dosi e COGNOME‘incessante attività di commercializzazio l’inserimento del prevenuto in circuiti criminali di tutto rilievo, come era dimo dalla disponibilità di oltre mezzo chilo di cocaina al momento dell’arresto, d desumere la ricorrenza di una organizzata e florida attività di spaccio.
5.3.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenu speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normati introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciu solo in ipotesi dì minima offensività penale della condotta, deducibileb_50 dal d qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla dispo (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno deg indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 24.6.2010, Sez.U, n.51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076; Sez. 3 -n. 12551 del 14/02/2023, PG/contro COGNOME, Rv. 284319 – 01) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, do conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo dì tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico prote “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazi complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare giudizio di lieve offensività (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).
5.3.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei parametri indicati dal 73, co. 5 ( DPR 309/90 per escluderne la ricorrenza, compiendo una valutazione
complessiva analitica, considerando COGNOME la tipologia di sostanza, quanto il carattere organizzato e ripetitivo dello spaccio,1 . 9 n r il numero di dosi di volta in volta cedute, escludendo che l’attività dell’imputato potesse essere ricondotta smercio al minuto di modici quantitativi di stupefacente.
5.4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso 7 che attiene alla misura del trattamento sanzíonatorío di cui si assume la eccessività, va premesso ch determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rien COGNOME‘ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo co anche se abbia valutato j_ntt”y ‘ –,~ts.globalmente gli elementi indicati COGNOME‘art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucíforo, Rv. 230278). Il giudi del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferìsce, att l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei indicati COGNOME‘art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
In particolare / i giudici di merito hanno parametrato la pena base nei confronti del Kushtaj su criteri edittali prossimi al minimo e hanno apportato un aumen percentualmente molto modesto per ciascuno degli altri episodi ritenuti legati vincolo della continuazione (mesi uno ed euro sessanta per ciascuno dei fatti continuazione), adeguandosi pertanto ai principi giurisprudenziali dianzi enunciat
5.5. Il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per l’unico episodio di traff sostanza stupefacente ad esso contestato (capo 167 di impugnazione) è manifestamente infondato i in quanto la ricostruzione dei fatti è stata compiuta dai giudici di meriTò mediante un rigoroso scrutinio di plurimi elementi indizi rappresentati dagli spostamenti di COGNOME NOME nel corso del pomeriggio del giorno 6 maggio 2010, monitorati da satellitare GPS, dagli NOME intervenuti in ra successione tra l’RAGIONE_SOCIALE e la persona che gli COGNOME chiesto la fornitura di cinqua grammi di sostanza stupefacente (COGNOME) presso il bar la Baracchina Rossa di Livorno, intervallati dall’incontro con il ricorrente COGNOME NOMENOME NOME t monitorati dalle forze dell’ordine e che erano stati preceduti da interlocu telefoniche (messaggi e conversazioni). Pacifica e incontestata la fornitura eseg dall’RAGIONE_SOCIALE all’COGNOME intorno alle h.16.30 nel luogo convenuto secondo le modalità concordate, il giudice distrettuale ha fornito adeguata e logica argomentazi RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui ha riconosciuto che lo stupefacente fosse s approvvigionato dall’COGNOME. Ha in primo luogo evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE, come da questi riferito all’COGNOMECOGNOME COGNOME era in possesso dello stupefacente o comunqu non COGNOME la disponibilità dello stupefacente che l’COGNOME COGNOME richiesto (“il m
amico aspetta l’altra bimba… sono solo, come due volte fa” messaggio n.62 del 6/05/2010 di risposta alla richiesta dell’COGNOME di essere rifornito “si come la prima volta”). Seguiva la conversazione intercettata in ambientale con la quale l’RAGIONE_SOCIALE si accordava con l’COGNOME sul prezzo dello stupefacente e, all’orario concordato e dopo avere lasciato in attesa l’COGNOME, si portava da solo nel luogo di appuntamento concordato con l’COGNOME (parcheggio in località INDIRIZZO Ponti). L’incontro veniva monitorato dagli agenti di PG ed era confermato dal teste COGNOME nel corso del dibattimento. L’COGNOME era poi visto risalire in macchina, conversare al telefono ed assumere sostanza stupefacente e immediatamente dopo tornare nel luogo ove COGNOME lasciato l’COGNOME, rifornendolo dello stupefacente.
Alla stregua di tali elementi fattuali, sviluppatisi in rapida successione, del tutt logicamente il giudice distrettuale ha confermato la responsabilità dell’COGNOME COGNOME‘avere rifornito l’COGNOME della sostanza stupefacente, tenuto conto degli accordi presi, del succedersi degli appuntamenti e degli NOME, della manifestata necessità dell’COGNOME di essere rifornito, dell’attesa dell’COGNOME di essere rifornito a sua volta, del possesso dello stupefacente da parte dell’COGNOME solo a seguito dell’incontro con l’odierno imputato e del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, prima di cederlo al proprio cliente, COGNOME testato lo stupefacente appena ricevuto. La motivazione del giudice distrettuale risulta logica, priva di travisamenti, che il ricorrente non h neppure prospettato essendosi limitato a denunciare profili di violazione di legge per il mancato raggiungimento degli standard probatori richiesti per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per fatti di droga parlata. Si ribadisce peraltro il costante insegnamento del giudice di legittimità secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337). Nella specie nessuna diversa spiegazione o alternativa ricostruzìone degli avvenimenti risulta in concreto ipotizzabile alla stregua del materiale intercettivo richiamato dai giudici di meno, come affermato dal giudice dì appello e il ragionamento della Corte non appare suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Anche i motivi proposti dalla difesa di COGNOME NOME risultano manifestamente infondati e quindi vanno dichiarati inammissibili.
6.1. Quanto alla qualificazione dei fatti concernenti lo spaccio di sostanza stupefacente per cui è intervenuta condanna il giudice distrettuale, con
motivazione non manifestamente illogica, ha rappresentato come le cessioni di stupefacente si siano inserite in un contesto organizzato in cui il COGNOME forniva al socio in affari COGNOME COGNOME la propria abitazione per lo stoccaggio e il confezionamento dello stupefacente; rileva ancora il giudice di appello che l’attività di spaccio continuativo in cui era impegnato il COGNOME non si esauriva COGNOMEo spaccio al minuto, ma si inseriva a un livello superiore della catena di distribuzione, come risulta dimostrato dall’ottima qualità dello stupefacente ceduto (desumibile dai commenti degli interlocutori e dal prezzo di vendita praticato), dai profili quantitativi di volta in volta trattati (mai inferiori a cinque grammi), da meticolosa preparazione RAGIONE_SOCIALE singole buste da distribuire, dalla rilevanza quantitativa della cessione di cui al capo 59 e dalle complessive modalità dell’azione che connotano di antidoverosità la richiesta di restituzione dello stupefacente, ovvero del pagamento di euro 3.700, da parte dell’acquirente risultato inadempiente.
In termini pertanto del tutto coerenti alle risultanze processuali il giudice distrettuale inferisce che l’attività continuativa di cessione di sostanza stupefacente in un circoscritto spazio temporale sia caratterizzata da aspetti di offensività non riconducibili alla fatttispecie di cui all’art.73 1 comm 5 dPR 309/90 in ragione del profilo qualitativo (cocaina di buona qualità), quantitativo (mai inferiore a cinque grammi) non minimale; il ricorrente dimostra di avere stabili, sicuri e affidabili canali di approvvigionamento, potendo trattare droga pesante di ottima qualità che poi provvede a miscelare con sostanza da taglio per ottenere un maggior numero di dosi; ha clienti fidelizzati e tra essi non meri assuntori, ma soggetti a loro volt impegnati nel traffico di stupefacente (Ben Slama Fourat capo 59), rispetto ai quali il COGNOME assume atteggiamenti gerarchici e intimidatori che ne connotano di maggiore offensività l’azione, esorbitando dai parametri indicati dalla disposizione in esame.
Pertanto, del tutto correttamente i giudici di merito, ai fini della esclusione della ipotesi di cui all’art.73, comma 5 f dPR 309/90 / hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel demandare al giudice una valutazione complessiva e globale dell’azione criminosa nel settore degli stupefacenti, ha ritenuto legittima l’esclusione della ipotesi di minore gravità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffNOMEre in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto COGNOMEa sua dimensione oggettiva (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, COGNOME e altri Rv.26949; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, COGNOME,
Rv. 270767 – 01; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 – 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 02).
6.2. Manifestamente infondata è infine la censura di illogicità de motivazione con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato estorsione contestato al COGNOME nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME consegiire la riscossione di un credito per la pregressa fornitura di sos stupefacente. Pacifica sul punto è la giurisprudenza di legittimità secondo la la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed es può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo s necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del sogge passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agent condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa o (Sez. 2, n.19724 del 20/05/2010, PMT/Pistolesi, Rv.26919; sez.5, n.41507 de 22/09/2009, Basile ed altri Rv. 245431-01).
6.2.1. Quanto alla materialità della condotta delittuosa.il giudice distrettuale ha rappresentato la piena attendibilità della persona offesa, la quale ha tent minimizzare la responsabilità del COGNOME, ma che, alla stregua del materiale intercettivo in atti, risultava avere maturato una rilevante posizione debitor confronti di coloro che gli rifornivano lo stupefacente (lo stesso COGNOME e i socio in affari, COGNOME COGNOME), tanto da essere stato sollecitato in più occasion saldo da parte del COGNOME, saldo che veniva rinviato di giorno in giorno; ha , (“d&LA logicamente ritenuto che il COGNOME ~v-p un proprio interesse alla riscossione del credito, sia quale nuncius del COGNOME, con il quale COGNOME in precedenza concordato la necessità di riscuotere il credito di mille euro (un mi/lino) il cui pagamento il COGNOME andava ritardando, sia quale socio in affari del COGNOME. Il giudice distrettuale ha infine correttamente qualificato i fatti indicati nel c della rubrica nel reato di estorsione, in quanto sia il riferimento alla pericolo creditore (COGNOMENOME socio del COGNOME che lo sollecitava al pagamento), sia il riferimento all’abituale utilizzo da parte del COGNOME di strumenti di coerciz personale (una pistola che veniva mostrata alla persona offesa riposta in cassetto), valgono a integrare l’elemento soggettivo del reato di estorsione in al COGNOME il quale, pur manifestando apparente solidarietà nei confronti del debitore, ha posto in essere una strategia tesa a superare le resisten debitore e a coartarne la volontà già indebolita dalla sudditanza economi prospettandogli azioni ritorsive da parte di un creditore molto poco tollerante, potenzialità offensive venivano poi esaltate non solo con generici riferimenti caratura criminale, ma attraverso il riferimento alla attuale disponibilità d (disponibilità che ha trovato conferma in una denuncia presentata dalla conviven del COGNOME). Palese pertanto, come logicamente espresso dal giudice distrettuale
l’intento del COGNOME di ottenere una prestazione indebita, quale quella del
3, corrispettivo di una partita di stupefacente
(Sez.
n.
9880
del
24/01/2020, Tordo,
Rv. 278767 – 01), mediante una condotta dall’immediato effetto persuasivo (il debito verrà infatti immediatamente saldato), in quanto accompagnata da una
articolata azione intimidatrice, volta ad accreditare il pericolo di imminenti ritorsioni in ragione della pericolosità del creditore, ma anche ad evocare attuali e concreti
scenari di danno (esibizione di un’arma).
7. Tutti i ricorsi dei ricorrenti vanno pertanto dichiarati inammissibili cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché
di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, come indicato in dispositivo ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero di
responsabilità al riguardo per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, COGNOMEa camera di consiglio del 21 Maggio 2025
Il consigliere estensore Presidente