Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 08/05/1987 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 04/02/1982 COGNOME nato a FOGGIA il 02/07/1957 COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 28/09/1988 COGNOME nato a NAPOLI il 20/09/1974 NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 13/12/1986
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
uditi i difensori
E’ presente l’Avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME il quale argomenta le ragioni a fondamento del ricorso e ne chiede l’accoglimento
E’ presente, in sostituzione dell’Avvocato COGNOME del foro di LIVORNO per
delega scritta depositata in udienza, l’Avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa dì COGNOMECODICE_FISCALE il quale si riporta ai motivi del ricorso, spiegandone le ragioni, e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, con sentenza pronunciata GLYPH in data 23/11/2023 e depositata il 24/06/2024, sulle impugnazioni in appello proposte tra l’altro da tutti gli odierni ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, rigettava le impugnazioni concernenti l’affermazione della responsabilità penale degli imputati in relazione alla ipotesi delittuosa di rapina aggravata ascritta in concorso a COGNOME e COGNOME NOME (i quali venivano al contempo prosciolti dalla contestazioni di sequestro di persona e lesioni personali rispettivamente per mancanza di querela e per sopravvenuta prescrizione) e, in relazione ai delitti concernenti il traffico d sostanze stupefacenti agli stessi ascritti, riqualificava i fatti di cui ai capi (COGNOME) e 56-86-166 (COGNOME) ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 e pronunciava sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati per prescrizione; assolveva COGNOME NOME dai capi 31 e 58, nel quale era assorbito il capo 57, per non avere commesso il fatto; le pene venivano conseguentemente rideterminate nei confronti dei suddetti imputati. Veniva infine rideterminata la pena pecuniaria nei confronti di NOME in relazione alle ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti allo stesso ascritte. Agli imputati veniva pertanto applicato il seguente trattamento sanzionatorio:
NOME COGNOME anni novelmesi tre di reclusione ed euro 36.750,00 di multa;
COGNOME e COGNOME NOME in relazione al residuo delitto di rapina aggravata in concorso, anni quattà mesi sei di reclusione ed euro mille di multa ciascuno.
NOME in relazione ai residui reati concernenti il traffico di stupefacenti in anni sette di reclusione ed euro 28.200 di multa.
NOME in relazione agli episodi allo stesso ascritti di spaccio di sostanze stupefacenti anni dieci ed euro 29.960 di multa.
Rigettava infine il ricorso di COGNOME concernente i fatti di cui al capo 167 (cessione di sostanza stupefacente) in relazione ai quali era stato condannato dal Tribunale di Livorno alla pena di anni sei di reclusione ed eup 27.000 di multa.
2. Il giudice distrettuale, dopo avere verificato la resistenza della motivazione della sentenza di primo grado alle censure articolate dagli imputati appellanti sull’affermazione di responsabilità in relazione alle singole ipotesi di traffico sostanze stupefacenti a ciascuno ascritte, e dopo avere riqualifato alcuni fatti di
traffico di sostanza stupefacente nella ipotesi di lieve entità, ai sensi dell’art. comma 5 dPR 309/90, in ragione della scarsa qualità dello stupefacente, della occasionalità delle cessioni e del minimo quantitativo oggetto delle transazioni, passava in rassegna le ulteriori contestazioni valutando il compendio di intkettazioni acquisito nonché richiamando le risultanze degli accertamenti di Pg; confermava il giudizio di responsabilità per gli ulteriori reati concernenti l detenzione e la cessione di stupefacente escludendo per essi la ipotesi di lieve entità in ragione del carattere organizzato e professionale dell’attività di spaccio, della rilevanza degli approvvigionamenti, dell’utilizzo di un linguaggio criptico e allegorico al fine di limitare il rischio di individuazione o di arresto degli imput all’atto della consegna della droga.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
3.1. La difesa di RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo assume violazione di legge per omessa rinnovazione di prova testimoniale decisiva laddove la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di rinnovazione dell’assunzione della testimonianza di NOMECOGNOME persona offesa del delitto di rapina di cui al capo 6 di imputazione, mentre il giudice di primo grado aveva dapprima disposto la rinnovazione della escussione in ragione del mutamento della composizione del collegio giudicante e poi aveva revocato l’ordinanza di ammissione senza una plausibile ragione; la integrazione istruttoria risultava decisiva per ricostruire le responsabilità dei concorrenti del reato di rapina in presenza di contributi molto diversificati e, con riferimento all’odierno ricorrente particolarmente sfumati.
Con il secondo motivo di ricorso deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità in relazione a tutti i reat ascritti. In relazione ai reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti assume l’insufficienza degli elementi raccolti con il mezzo delle intercettazioni telefoniche trattandosi di droga parlata, cui non aveva fatto seguito un’attività di sequestro di stupefacente; né ricorreva il conforto delle dichiarazioni degli eventuali acquirenti. Con riferimento a ciascuna delle contestazioni il ricorrente contrappone un travisamento del dato intercettivo e comunque l’assenza di elementi da cui desumenre che era proprio l’AGASI il soggetto impegnato in attività di spaccio, assumendo che lo stesso era un mero consumatore di stupefacente, anche in ragione dell’equivocità dei dati intercettivi e del fatto che, a precindere da riferimenti al contenuto delle intercettazioni, non era risultato alcun effettiv passaggio di stupefacente.
Con riferimento al delitto di cui al capo 6 (rapina pluriaggravata in concorso) assume il travisamento delle risultanze istruttorie, atteso che, nella prospettazione accusatoria, l’episodio di violenza personale si inseriva in un contesto punitivo in cui si intendeva richiamare la persona offesa al rispetto dei pagamenti di stupefacente, ma tale prospettiva risultava del tutto incosistente se si considera che RAGIONE_SOCIALE COGNOME, originariamente indicato come il vertice del gruppo criminoso, di cui l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME era il braccio operativo, era stato assolto da ogni contestazione e che le reali ragioni del postaggio non potevano ricondursi al mondo del narcotraffico, né erano state adeguatamente scandagliate le singole responsabilità dei partecipanti all’azione delittuosa, da cui scaturiva una ricostruzione del tutto evanescente e inattendibile.
3.2. La difesa di COGNOME ha proposto tre motivi di ricorso.
3.2.1. Con il primo assume violazione di legge processuale in ragione della mancata rinnovazione della prova testimoniale della persona offesa COGNOME, in
relazione alla prova di responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE per il delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo 6) di imputazione.
Assume il ricorrente che il primo giudice aveva dapprima disposto la rinnovazione della testimonianza in ragione del mutamento nella composizione del collegio giudicante, mentre tale ordinanza era stata revocata con motivazione non pertinente, che dava atto della difficoltà del teste a comparire, a prescindere dal fatto che le difese delle parti avessero dato il consenso alla utilizzazione delle prove già assunte.
3.2.2. Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione per insufficienza e contraddittorietà con riferimento alla prova di responsabilità di AGASI COGNOME in relazione al delitto di rapina in concorso, assumendo il travisamento dei dati processuali, tenuto conto che essendo stato l’COGNOME assolto dai fatti di droga che lo legavano a COGNOME, mancava un reale interesse dell’imputato e del COGNOME ad organizzare una spedizione punitiva nei confronti del COGNOME il quale, a sua volta, aveva escluso che esistessero motivazioni estorsive nella condotta degli aggressori. Sotto diverso profilo lamenta la illogicità della motivazione laddove aveva riconosciuto un contributo dell’AGASI COGNOME alla violenta aggressione, atteso che lo stesso era risultato estraneo alla contesa, non era salito nell’autovettura e non aveva partecipato ad azioni violente, ovvero alla sottrazione di beni di proprietà del DMA, e pertanto il ricorrente non avrebbe potuto essere ritenuto compartecipe del reato di rapina.
3.2.3. Con una terza articolazione assume difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e igkl , mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.3. La difesa di COGNOME NOME articola tre motivi di ricorso.
3.3.1. Con il primo assume motivazione carente e contraddittoria con riferimento al giudizio di attendibilità e credibilità intrinseca della persona offesa del teste COGNOME agente di P.G., in relazione al riconoscimento del COGNOME quale autore del reato di cui al capo 6) di imputazione a fronte di emergenze processuali equivoche, che comunque escludevano il COGNOME dall’equipaggio del veicolo al cui interno si erano consumati gli atti di violenza, laddove i riferiment individualizzanti a suo carico venivano tratti da atti di indagine per fatti avvenut successivamente alla commissione del reato, mentre la stessa persona offesa aveva riferito che la presenza del PELLICCIA era stata del tutto casuale.
3.3.2. Con una ulteriore censura assume violazione di legge per essere stato escluso il concorso anomalo del PELLICCIA nel reato di rapina, atteso che lo sviluppo dell’aggressione in fatti di rapina era del tutto imprevedibile per i ricorrente / il quale, trovandosi a distanza, non aveva alcuna possibilità di intervento o di controllo sulle condotte degli asseriti correi e se anche avesse voluto
imprimere, con la sua presenza, una più intensa forza intimidatrice nei confr della persona offesa mai avrebbe potuto rappresentarsi che la violenta discussi Y4, sarebbe sfociata in una rapina.
3.3.3. Con una terza articolazione deduce vizio motivazionale laddove il giudi di appello aveva escluso la partecipazione di minima importanza al reato di rapi ai sensi dell’art.114 cod.pen., tenuto conto del ruolo defilato e inerte del pre e di un concorso riconosciuto sulla base dalla mera presenza del PELLICCIA sui ty. luoghi in cui veniva eseguita l’azione punitiva verso il DOJA, in quanto il i ~ di appello K non aveva considerato le deduzioni difensive proposte nei motivi di appell e aveva ragionato esclusivamente in termini di partecipazione del PELLICCIA, senza affrontare il tema del ruolo da questi effettivamente svolto rispetto agl partecipi.
3.3.4. Con un’ultima articolazione deduce difetto di motivazione in ragione mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. La difesa di NOME COGNOME ha articolato tre motivi di ricorso.
3.4.1. Con il primo assume violazione di legge e difetto di motivazione c riferimento alla valutazione della prova di responsabilità del prevenuto.
Assume un vizio di fondo dell’impugnato provvedimento laddove l’intero impianto motivazionale era stato fondato sugli esiti di intercettazioni tehfo che, dal rango di mezzo di ricerca della prova, erano stati elevati ad unico s probatorio, peraltro non corroborato da ulteriori fonti investigative in gr riscontrare la interpretazione fornita dai giudici al contenuto delle captazi quantomeno, di dare concretezza e materialità ai fatti di droga attribu prevenuto, violando al contempo il principio dell’accertamento della responsabil dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Contraddittoria era altre motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto del tu , GLYPH , bXt-t -chiaro e non equivoco il GLYPH tQ delle suddetteintercettazioni per poi attribuire al linguaggio criptico ed oscure un profilo di maggiore offensività della condotta.
3.4.2. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto de motivazione con riferimento alla esclusione della ipotesi di minore gravità di comma 5 1 dPR 309/90.
Rileva il ricorrente che il giudice di appello aveva valorizzato esclusivamen profili della condotta che potevano contrastare la qualificazione come fatti di entità, non considerando che le cessioni riguardavano, per la maggiore par quantitativi molto modesti, che la fidelizzazione dei clienti e la vasta pl acquirenti non coltuivano elementi sufficienti pfr escludere la fattispecie ex comma 5 dPR 309/90 qualora l’attività continuativa di smercio avesse riguardato come nella specie, quantitativi trascurabili di droga, tenuto altresì conto stupefacente non era stato mai sequestrato e che i clienti non erano stati es
così da non potersi neppure risalire alla qualità della droga e alla definizione del principio attivo e del tutto generico era il richiamo ad una vasta rete di collegamenti e ai profili organizzativi che, nella specie, erano del tutto assenti
Con un’ultima articolazione deduce violazione di legge e difettto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base e degli aumenti da apportare per la continuazione in difetto di specifica motivazione sul punto.
3.5. La difesa di COGNOME ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt.530 e 192 cod. proc. pen., laddove la Corte ha ritenuto di non potere pervenire ad un giudizio assolutorio, deducendo altresi difetto di motivazione sul punto.
Denuncia un totale travisamento della prova di responsabilità dell’imputato, tratta esclusivamente da intercettazioni telefoniche e dall’incontro tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’COGNOME, quest’ultimo in attesa di essere rifornito dal primo, ma tale compendio ìntercettivo non sarebbe in grado di fornire la certezza che l’RAGIONE_SOCIALE fosse stato rifornito dal ricorrente COGNOME considerato che lo scambio di interlocuzioni tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE afferiva i» esclusivamente ad un appuntamento e che neppure il servizio di monitoraggio e di pedinamento aveva consentito di dimostrare il passaggio di stupefacente tra i due.
3.6. La difesa di COGNOME NOME ha proposto due motivi di ricorso.
3.6.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione in ipotesi di cui all’art.73 / comma 5 1 dPR 309/90 dei fatti concernenti il traffico di sostanza stupefacente di cui ai capi 51-52-59 e 165, con conseguente pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Denuncia i in particolare, la violazione dei parametri normativi e il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali nella individuazione del fatto di lieve entità sia in termini assoluti, trattandosi imputazioni concernenti acquisti e cessioni di sostanza stupefacente imprecisata, come nell’ipotesi di cui al capo 59, ovvero di quantità minime come nelle altre ipotesi, prive di profili di professionalità ed organizzazione, sia in termini relativi quanto il Tribunale, e poi la Corte t di appello /avevano ravvisato la ipotesi di minore gravità per fatti del tutto analoghi proprio in ragione dei profili quantitativ qualitativi dello stupefacente commercializzato dal COGNOME A tal proposito richiama la giurisprudenza che riconosce la non incompatibilità della cessione non occasionale ma continuativa di stupefacente, quando le singole cessioni siano connotate da una carica di minore offensività, in presenza di spaccio al minuto, che abbia ad oggetto modesti quantitativi e di una organizzazione del tutto rudimentale.
3.6.1. Con una seconda articolazione assume manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del COGNOME in relazione
al delitto di estorsione di cui al capo 164; deduce che era stato ravvisato l’elemento soggettivo del dolo sulla base di una interpretazione contra reum della vicenda fattuale sebbene la persona offesa COGNOME NOME avesse reso dichiarazioni tese ad escludere che la conversazione con il COGNOME, che lo aveva invitato a rientrare dal debito contratto con il COGNOME, socio in affari del ricorrent rappresentaogli la pericolosità del creditore e la disponibilità di un’arma da parte di questi, avesse forme e contenuti intimidatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondate sono le censure di ordine processuale avanzate dalle difese di RAGIONE_SOCIALE COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE le quali, oltre a contestare la mancata rinnovazione in appello della testimonianza di RAGIONE_SOCIALE, persona offesa del reato di rapina di cui al capo 6, implicitamente hanno altresì contestato le argomentazioni del giudice distrettuale che aveva escluso la necessità di rinnovazione della suddetta prova dinanzi al collegio di primo grado, mutato nella sua composizione.
A tal riguardo deve farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che, prima del mutato assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all’art.495 co. 4 ter cod. proc. pen., aveva affermato che resta ferma l’utilizzabilità ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile). Le Sezioni Unite, con la sentenza COGNOME, hanno già rilevato, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), la legittimità dell’allegazione al fascicolo per il dibattimento de verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltas dinanzi al giudice poi sostituito; i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale “fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice” e che quella fase “pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta”: di talché “non è irragionevole, ne’ lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale), entri nel contraddittorio delle parti e veng recuperata ai fini della decisione”. Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione». Il principio è stato successivamente ribadito da Corte cost., n. 67 del 2007 che ha dichiarato manifestamente infondate
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nell parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell’organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti, osservando, in particolare, che la disciplina censurata «non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale» (da ultimo Sez. Un. N.41736 del 30 maggio 2019, PG/contro COGNOME, non mass.).
Il giudice distrettuale ha dato atto che tutte le parti avevano espressamente autorizzato la lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte in primo grado prima del mutamento della composizione del collegio alla udienza dibattimentale del 6 dicembre 2017, dinanzi al Tribunale che, nella sua ultima e definitiva composizione, avrebbe poi provveduto a deliberare la decisione, con la conseguenza che nessun divieto di utilizzabilità può essere ulteriormente eccepito dinanzi al giudice di legittimità con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa d41 reato dinanzi al giudice di primo grado, risultando altresì irrevocabile il consenso espresso in detta sede (Sez.3, n.47036 del 3/0/2015, A.K., Rv.265314).
1.1. Sotto diverso profilo il giudice di appello ha dato conto, nell’affrontare motivi di appello concernenti la responsabilità dei ricorrenti COGNOME ed AGASI COGNOME, delle ragioni per le quali la rinnovazione della testimonianza di COGNOME non risultava assolutamente necessaria nel giudizio di appello, in ragione delle plurime evidenze dichiarative in atti e, in particolare, del tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali venivano ripercorse, attraverso la viva voce del ricorrente COGNOME COGNOME, tutte le fasi dell’episodio criminoso di cui al capo 6) di imputazione, così da rendere superfluo il rinnovato esame della persona offesa dal reato.
I motivi di ricorso proposti da ciascuna delle difese di RAGIONE_SOCIALE Gani e di RAGIONE_SOCIALE, concernenti l’affermazione di responsabilità nei loro confonti (motivo secondo di ciascun ricorso), sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’a impugnato, ma si presentano in fatto e meramente avversativi della pronuncia di condanna, omettendo di confrontarsi con la pluralità di argomenti fattuali e logicP giuridici posti a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui
motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione).
2.1. In particolare / il ricorrrente RAGIONE_SOCIALE COGNOME omette di confrontarsi, in relazione a tutti gli episodi che concernono il traffico di sostanze stupefacenti, con l’ar e logicamente argomentato quadro probatorio indicato dal giudice distrettuale c riferimento a ciascun episodio (capi 1-2-3-8-9-11-12-13) mediante una adeguata interpretazione delle interlocuzioni oggetto di intercettazione, interpretazio non ha formato oggetto di specifica contestazione sotto il profilo del travisam ovvero della manifesta illogicità. In merito al significato attribui intercettazioni il giudice di legittimità ha affermato che l’interpretazi linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o ci costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di mer quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefon in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sos stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138).
2.2. Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i mot ricorso omettono del tutto di prospettare profili di irragionevolezza e di ill nella interpretazione fornita al materiale captativo dalla Corte di appello, l ha dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni degli imputati, applican criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che lo hanno indot prediligere una determinata interpretazione / a preferenza di altre. La Corte di appello ha infatti mostrato di considerare anche le alternative ricostru proposte dalla difesa del ricorrente già in sede di appello, ritenendole invero con adeguata e congrua motivazione.
2.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle articolazi che attengono al capo 6 (rapina in concorso che ha coinvolto i ricorrenti COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME), le quali omettono totalmente di confrontarsi con l’it argomentativo attraverso il quale il giudice distrettuale, dopo avere ampiame valorizzato il contenuto della interlocuzione in cui COGNOME riferiva a conoscente la successione delle fasi dell’aggressione perpetrata nei confont DMA COGNOME, cui egli stesso aveva partecipato quale componente dell’equipaggio che lo aveva prelevato a forza e come autore materiale del pestaggio, e indicava NOME COGNOME come colui che aveva c t613’i l ibitt; ( cgi la forza il DO3A a salire nella macchina in cui sarebbe stato aggredito e percosso, riconosceva l’attendibilità
dichiarazioni della persona offesa in ordine alle violenze subite e ai valori so fornendo al contempo una logica spiegazione delle finalità della spedizione punit (mancato assolvimento di pagamenti di corrispettivi per forniture di dro attingendo anche in questo caso al patrimonio indiziario costituito dal mater intercettivo ed escludendo il movente della gelosia, riferito agli inquirenti copertura alle reali finalità dell’aggressione.
A fronte di un apparato motivazionale del tutto congruo sulla partecipazione entrambi i ricorrenti all’aggressione e alle ragioni economiche che giustifica l’azione punitiva nei confronti del DOJA, le censure risultano meramen avversative e ripropositive di argomenti già adegutamente disattesi dai giudic merito. Va invero rilevato che “In tema di motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dall mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrin con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), s aspetti essenziali in modo tale da imporre una diversa conclusione del proces per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasi l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione de significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni i per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della cre dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (Cass. sez. 6 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; conforme Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747).
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso della difesa di RAGIONE_SOCIALE afferente k trattamento sanzionatorio laddove la pena è stata congruamente determinata nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto giudice di merito sulla base di parametri edittali improntati al minimo, ment circostanze attenuanti generiche sono state escluse con motivazione no manifestamente illogica sulla base dei parametri di cui all’art.133 cod. pe ragione del rilevante contributo fornito dal’imputato alla condotta delittuo concorso, dei gravi precedenti penali a suo carico e dell’assenza di prof meritevolezza da valorizzare. La motivazione risulta coerente con la giurispruden di legittimità sul punto, secondo la quale non è necessario che il giudice pren considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle at generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati prece
dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), GLYPH laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’ar bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimen all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valen premiale (sez.1, n.46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio ris congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile din giudice di legittimità.
4. I motivi di ricorso avanzati dalla difesa di COGNOME NOME son inammissibili nel loro complesso in quanto non scanditi dalla necessaria crit analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono alt privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il rico correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, ma si presen in fatto nonchè meramente avversativi della pronuncia di condanna e omettono di confrontarsi con la pluralità di argomenti fattuali e logico giuridici fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’at d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appel ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
4.1 Quanto alla partecipazione del COGNOME (“il napoletano”) ai fatti di rapin di cui al capo 6 dell’imputazion, il giudice distrettuale da pag.113 a pag.117 motivazione dellA sentenza ha reso logica e non contraddittoria motivazion / richiamando la valenza dimostrativa del riconoscimento fotografico eseguito dall persona offesa NOME COGNOME nella immediatezza dei fatti, dell’avere questi semp dichiarato di essere stato minacciato e aggredito da cinque persone, compreso “napoletano” che si trovava a bordo di un’altra autovettura e dell’avere fo elementi fondamentali per risalire alla persona di COGNOME NOME (caratteristiche fisiche del “napoletano”, tipologia, colore e marca del veico questi utilizzato, collegamento del “napoletano” con fatti di cron successivamente appresi). Quanto al ruolo da questi rivestito nell’amb dell’aggressione f il giudice distrettuale ha ravvisato il pieno coinvolgimento d COGNOME nell’azione criminosa, motivata da ragioni di supporto alla violent punizione che i cugini COGNOME e il Bahia volevano impartire al COGNOME, come riteneva riscontrato dalla circostanza che anche il COGNOME era in compagnia degli COGNOME in attesa dell’arrivo del Doja nel luogo in cui era stato convocato dell’aggressione; nonché dalla circostanza che il COGNOME era presente alloliand il DOJA era stato prelevato con la forza e caricato sulla Mercedes; il COGNOME
aveva poi seguito la Mercedes lungo il tragitto stradale e assistito, dall’altra autovettura, alle fasi dell’aggressione, serbando una condotta di affiancamento e di pressione, contribuendo ad imprimere all’azione una più intensa forza intimidatrice in ragione della caratura criminale che gli veniva riconosciuta nell’ambiente t) E f malavitoso. A fronte12ie suddetti argomenti, che si presentano logici e privi di contraddizioni, la difesa del ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi, P limitandosi g. contrapporre, nei primi due motivi di ricorso, la inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME e la presenza del tutto casuale del COGNOME ai fatti di violenza sopra indicati, reiterando argomenti già compiutamente analizzati e adeguatamente disattesi dal giudice dell’impugnazione.
4.3. Con argomenti parimenti logici è stato escluso che il contributo fornito dal PELLICCIA potesse essere qualificato di minima importanza, in ragione della comune programmazione criminosa e della significativa presenza intimidatrice del PELLICCIA per tutta la durata dell’azione criminosa. Invero per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (da ultimo sez.4, n.49364 del 9/07/2018′ P.,
4.2. Quanto all’articolazione con la quale il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento alla mancata esclusione dell’elemento soggettivo del reato di concorso in rapina, invocando al contempo l’applicazione del concorso anomalo ai sensi dell’art.116 cod. pen., è pacifico insegnamento del giudice di legittimità che, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (sez.1, n.44579 del 11/09/2018, B., Rv.273977-01). Orbene, con motivazione lineare e che non ha formato oggetto di censura, il giudice distrettuale ha evidenziato che in ragione delle motivazioni economiche che avevano fondato la spedizione punitiva e stante l’utilizzazione di armi e di metodi violenti e intimidatori, era del tutto prevedibi anche al COGNOME che si era assunto il ruolo di fiancheggiatore della violenta aggressione, che la stessa potesse tracimare in condotte appropriative, che non rappresentavano pertanto uno sviluppo anomalo, eccezionale e imprevedibile rispetto al contributo criminoso assicuato dal correo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv.274037). Anche il terzo motivo di ricorso è pertanto inammissibile in quanto privo di confronto dialettico con gli argomenti spesi dal giudice distrettuale.
4.4. La pena è stata poi determinata sulla base di parametri edittali improntati al minimo e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in ragione delle modalità particolarmente offensive della condotta (rapina pluriaggravata dal numero delle persone e dall’uso di armi), dall’indole violenta e pericolosa del reo desunta anche da condotte successive al reato (art.133 comma 2 cod. pen.) e sul punto la censura articolata si presenta manifestamente infondata e quindi inammissibile.
Manifestamente infondati, aspecifici e privi di confronto con la sentenza impugnata sono i motivi di ricorso proposti dalla difesa di NOME COGNOME. 5.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si assume che la responsabilità del prevenuto -GLYPH tratta esclusivamente dall’esito di captazioni telefoniche, che le 1. 7 :1’t A – t 1,z, GLYPH 4, stesse tiskip equivoche e che GLYPH mancata una attività di riscontro fondata su sequestri e accertamenti di PG, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Invero il giudice distrettuale ha evidenziato come l’attività di intercettazione telefonica sia stata contestuale ad una attività indagine da parte della polizia giudiziaria che aveva condotto all’arresto del tAl’A 4 KUSHTAJ COGNOME e al sequestro di oltre mezzo chilo di GLYPH rinvenuto nella sua diponibilità e che pertanto l’imponente attività di smercio dello stupefacente, tratta dall’ascolto delle conversazioni intercettate, sintetizzatg in oltre quaranta singoli capi di imputazione, costituiva il riflesso operativo delle rilevanti forniture stupefacente, del tipo cocaina, che l’imputato era in grado di assicurarsi. Il giudice distrettuale ha poi evidenziato, a sostegno della prospettazione accusatoria, il linguaggio allegorico impiegato nelle conversazioni, mediante l’utilizzazione del termine “macchina”, come unità di misura dello stupefacente commercializzato, nel senso che ad ogni “macchina” corrispondeva la misura di cinque grammi di cocaina, inferenza riscontrata dal sequestro operato a carico di COGNOME COGNOME che aveva concordato con il ricorrente l’acquisto di “due macchine” ed era stato trovato in possesso di dieci grammi di cocaina, che peraltro era destinata anche al coimputato NOME COGNOME (intercettazione n.731 del 23/04/2010). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.2 Invero, con riferimento ai motivi di ricorso con i quali si prospettano profil di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di appello in ordine alla valutazione e all’analisi del compendio fornito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali in relazione alla così detta “droga parlata”, deve preliminarmente affermarsi come la Corte di Appello di Firenze non si sia limitata, come prospettato dal ricorrente, a fare proprie le motivazioni del primo giudice, ma abbia fornito convincente, adeguata e autonoma risposta alle ragioni di
doglianza introdotte dal ricorrente, valorizzando il materiale intercettivo ma anche i sequestri di stupefacente operati nei confronti dei soggetti che si assume essere stati riforniti dal ricorrente. – ‘ ( Estata poi utilizzata, in assenza di contraddizioni e di vizi argomentativi, la prova logica costituita dagli indiscutibili contatti co ricorrente dei soggetti riforniti dello stupefacente, dai riscontri sul contenuto dell transazioni costituiti da ulteriori esiti captativi, successivi all’arresto di colui che il destinatario della droga (COGNOME, dal fatto che in singoli episodi i sequest erano stati operati subito dopo l’incontro concordato telefonicamente con il ricorrente, nonché dall’inequivoco tenore di alcuni passaggi delle conversazioni intercettate in cui erano espliciti i riferimenti alla sostanza stupefacente.
Orbene, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente / atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell’imputato per tutti gli episodi di detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, in part sequestrato, per quantitativi certamente non modesti, mentre le censure avanzate dal ricorrente risultano sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova a fronte della linearietà e della adeguatezza della struttura motivazionale della sentenza impugnata.
A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captatívo, cui il giudice di appello si del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche … fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e
altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337), anche ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in prese sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monito tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Brun Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i mo di ricorso omettono di evidenziare profili di tale guisa.
5.3. Manifestamente infondata è anche la seconda censura concernente la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 1 comma 5dPR 09/90.
Il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo comples ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità prendend considerazione il dato ponderale dello stupefacente di volta in volta ceduto ricorrente, la rilevante capacità di rifornimento da parte del KUSHTAJ, l’impiego un sistema di comunicazione criptico ed allegorico che serviva a ridurre al minim tempi di consegna della droga e a eludere le investigazioni, la straordi capacità di smercio che veniva attuata anche mediante l’impiego di un corriere fratello del ricorrente, separamente giudicato), l’organizzazione dimostrata preparazione delle dosi e nell’incessante attività di commercializzazio l’inserimento del prevenuto in circuiti criminali di tutto rilievo, come era dimo dalla disponibilità di oltre mezzo chilo di cocaina al momento dell’arresto, d desumere la ricorrenza di una organizzata e florida attività di spaccio.
5.3.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenu speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normati introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciu solo in ipotesi dì minima offensività penale della condotta, dal d qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla dispo (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno deg indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 24.6.2010, Sez.U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 3 -n. 12551 del 14/02/2023, PG/contro COGNOME, Rv. 284319 – 01) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, do conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo dì tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico prote “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazi complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare giudizio di lieve offensività (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).
5.3.2. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei parametri indicati dal 73, co. 5 ( DPR 309/90 per escluderne la ricorrenza, compiendo una valutazione
complessiva analitica, considerando GLYPH la tipologia di sostanza, quanto il carattere organizzato e ripetitivo dello spaccio,1 . 9 n r il numero di dosi di volta in volta cedute, escludendo che l’attività dell’imputato potesse essere ricondotta smercio al minuto di modici quantitativi di stupefacente.
5.4. Con riferimento al terzo motivo di ricorso 7 che attiene alla misura del trattamento sanzíonatorío di cui si assume la eccessività, va premesso ch determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rien nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo co anche se abbia valutato “y ‘ –,~ts.globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucíforo, Rv. 230278). Il giudi del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferìsce, att l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
In particolare / i giudici di merito hanno parametrato la pena base nei confronti del Kushtaj su criteri edittali prossimi al minimo e hanno apportato un aumen percentualmente molto modesto per ciascuno degli altri episodi ritenuti legati vincolo della continuazione (mesi uno ed euro sessanta per ciascuno dei fatti continuazione), adeguandosi pertanto ai principi giurisprudenziali dianzi enunciat
5.5. Il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per l’unico episodio di traff sostanza stupefacente ad esso contestato (capo 167 di impugnazione) è manifestamente infondato i in quanto la ricostruzione dei fatti è stata compiuta dai giudici di meriTò mediante un rigoroso scrutinio di plurimi elementi indizi rappresentati dagli spostamenti di RAGIONE_SOCIALE Ganí nel corso del pomeriggio del giorno 6 maggio 2010, monitorati da satellitare GPS, dagli incontri intervenuti in ra successione tra l’AGASI e la persona che gli aveva chiesto la fornitura di cinqua grammi di sostanza stupefacente (AZZALI) presso il bar INDIRIZZO di Livorno, intervallati dall’incontro con il ricorrente COGNOME, incontri t monitorati dalle forze dell’ordine e che erano stati preceduti da interlocu telefoniche (messaggi e conversazioni). Pacifica e incontestata la fornitura eseg dall’AGASI all’AZZALI intorno alle h.16.30 nel luogo convenuto secondo le modalità concordate, il giudice distrettuale ha fornito adeguata e logica argomentazi delle ragioni per cui ha riconosciuto che lo stupefacente fosse s approvvigionato dall’COGNOME. Ha in primo luogo evidenziato che l’AGASI, come da questi riferito all’COGNOME, non era in possesso dello stupefacente o comunqu non aveva la disponibilità dello stupefacente che l’COGNOME aveva richiesto (“il m
amico aspetta l’altra bimba… sono solo, come due volte fa” messaggio n.62 del 6/05/2010 di risposta alla richiesta dell’COGNOME di essere rifornito “si come la prima volta”). Seguiva la conversazione intercettata in ambientale con la quale l’RAGIONE_SOCIALE si accordava con l’COGNOME sul prezzo dello stupefacente e, all’orario concordato e dopo avere lasciato in attesa l’COGNOME, si portava da solo nel luogo di appuntamento concordato con l’COGNOME (parcheggio in INDIRIZZO). L’incontro veniva monitorato dagli agenti di PG ed era confermato dal teste COGNOME nel corso del dibattimento. L’COGNOME era poi visto risalire in macchina, conversare al telefono ed assumere sostanza stupefacente e immediatamente dopo tornare nel luogo ove aveva lasciato l’COGNOME, rifornendolo dello stupefacente.
Alla stregua di tali elementi fattuali, sviluppatisi in rapida successione, del tutt logicamente il giudice distrettuale ha confermato la responsabilità dell’COGNOME nell’avere rifornito l’AGASI della sostanza stupefacente, tenuto conto degli accordi presi, del succedersi degli appuntamenti e degli incontri, della manifestata necessità dell’COGNOME di essere rifornito, dell’attesa dell’AGASI di essere rifornito a sua volta, del possesso dello stupefacente da parte dell’AGASI solo a seguito dell’incontro con l’odierno imputato e del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, prima di cederlo al proprio cliente, aveva testato lo stupefacente appena ricevuto. La motivazione del giudice distrettuale risulta logica, priva di travisamenti, che il ricorrente non h neppure prospettato essendosi limitato a denunciare profili di violazione di legge per il mancato raggiungimento degli standard probatori richiesti per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per fatti di droga parlata. Si ribadisce peraltro il costante insegnamento del giudice di legittimità secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337). Nella specie nessuna diversa spiegazione o alternativa ricostruzìone degli avvenimenti risulta in concreto ipotizzabile alla stregua del materiale intercettivo richiamato dai giudici di meno, come affermato dal giudice dì appello e il ragionamento della Corte non appare suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche i motivi proposti dalla difesa di COGNOME NOME risultano manifestamente infondati e quindi vanno dichiarati inammissibili.
6.1. Quanto alla qualificazione dei fatti concernenti lo spaccio di sostanza stupefacente per cui è intervenuta condanna il giudice distrettuale, con
motivazione non manifestamente illogica, ha rappresentato come le cessioni di stupefacente si siano inserite in un contesto organizzato in cui il COGNOME forniva al socio in affari COGNOME la propria abitazione per lo stoccaggio e il confezionamento dello stupefacente; rileva ancora il giudice di appello che l’attività di spaccio continuativo in cui era impegnato il COGNOME non si esauriva nello spaccio al minuto, ma si inseriva a un livello superiore della catena di distribuzione, come risulta dimostrato dall’ottima qualità dello stupefacente ceduto (desumibile dai commenti degli interlocutori e dal prezzo di vendita praticato), dai profili quantitativi di volta in volta trattati (mai inferiori a cinque grammi), da meticolosa preparazione delle singole buste da distribuire, dalla rilevanza quantitativa della cessione di cui al capo 59 e dalle complessive modalità dell’azione che connotano di antidoverosità la richiesta di restituzione dello stupefacente, ovvero del pagamento di euro 3.700, da parte dell’acquirente risultato inadempiente.
In termini pertanto del tutto coerenti alle risultanze processuali il giudice distrettuale inferisce che l’attività continuativa di cessione di sostanza stupefacente in un circoscritto spazio temporale sia caratterizzata da aspetti di offensività non riconducibili alla fatttispecie di cui all’art.73 1 comm 5 dPR 309/90 in ragione del profilo qualitativo (cocaina di buona qualità), quantitativo (mai inferiore a cinque grammi) non minimale; il ricorrente dimostra di avere stabili, sicuri e affidabili canali di approvvigionamento, potendo trattare droga pesante di ottima qualità che poi provvede a miscelare con sostanza da taglio per ottenere un maggior numero di dosi; ha clienti fidelizzati e tra essi non meri assuntori, ma soggetti a loro volt impegnati nel traffico di stupefacente (NOME COGNOME capo 59), rispetto ai quali il COGNOME assume atteggiamenti gerarchici e intimidatori che ne connotano di maggiore offensività l’azione, esorbitando dai parametri indicati dalla disposizione in esame.
Pertanto, del tutto correttamente i giudici di merito, ai fini della esclusione della ipotesi di cui all’art.73, comma 5 f dPR 309/90 / hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel demandare al giudice una valutazione complessiva e globale dell’azione criminosa nel settore degli stupefacenti, ha ritenuto legittima l’esclusione della ipotesi di minore gravità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, COGNOME e altri Rv.26949; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia,
Rv. 270767 – 01; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272529 – 01; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 – 02).
6.2. Manifestamente infondata è infine la censura di illogicità de motivazione con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato estorsione contestato al COGNOME nei confronti di COGNOME NOME, perpetrata onde consegiire la riscossione di un credito per la pregressa fornitura di sos stupefacente. Pacifica sul punto è la giurisprudenza di legittimità secondo la la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed es può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo s necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del sogge passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agent condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa o (Sez. 2, n.19724 del 20/05/2010, PMT/COGNOME, Rv.26919; sez.5, n.41507 de 22/09/2009, Basile ed altri Rv. 245431-01).
6.2.1. Quanto alla materialità della condotta delittuosa.il giudice distrettuale ha rappresentato la piena attendibilità della persona offesa, la quale ha tent minimizzare la responsabilità del COGNOME, ma che, alla stregua del materiale intercettivo in atti, risultava avere maturato una rilevante posizione debitor confronti di coloro che gli rifornivano lo stupefacente (lo stesso COGNOME e i socio in affari, COGNOME), tanto da essere stato sollecitato in più occasion saldo da parte del COGNOME, saldo che veniva rinviato di giorno in giorno; ha , (“d&LA logicamente ritenuto che il COGNOME ~v-p un proprio interesse alla riscossione del credito, sia quale nuncius del BAHIA, con il quale aveva in precedenza concordato la necessità di riscuotere il credito di mille euro (un mi/lino) il cui pagamento il COGNOME andava ritardando, sia quale socio in affari del BAHIA. Il giudice distrettuale ha infine correttamente qualificato i fatti indicati nel c della rubrica nel reato di estorsione, in quanto sia il riferimento alla pericolo creditore (COGNOME, socio del COGNOME che lo sollecitava al pagamento), sia il riferimento all’abituale utilizzo da parte del COGNOME di strumenti di coerciz personale (una pistola che veniva mostrata alla persona offesa riposta in cassetto), valgono a integrare l’elemento soggettivo del reato di estorsione in al COGNOME il quale, pur manifestando apparente solidarietà nei confronti del debitore, ha posto in essere una strategia tesa a superare le resisten debitore e a coartarne la volontà già indebolita dalla sudditanza economi prospettandogli azioni ritorsive da parte di un creditore molto poco tollerante, potenzialità offensive venivano poi esaltate non solo con generici riferimenti caratura criminale, ma attraverso il riferimento alla attuale disponibilità d (disponibilità che ha trovato conferma in una denuncia presentata dalla conviven del BAHIA). Palese pertanto, come logicamente espresso dal giudice distrettuale
l’intento del COGNOME di ottenere una prestazione indebita, quale quella del
3, corrispettivo di una partita di stupefacente
(Sez.
n.
9880
del
24/01/2020, Tordo,
Rv. 278767 – 01), mediante una condotta dall’immediato effetto persuasivo (il debito verrà infatti immediatamente saldato), in quanto accompagnata da una
articolata azione intimidatrice, volta ad accreditare il pericolo di imminenti ritorsioni in ragione della pericolosità del creditore, ma anche ad evocare attuali e concreti
scenari di danno (esibizione di un’arma).
7. Tutti i ricorsi dei ricorrenti vanno pertanto dichiarati inammissibili cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché
di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come indicato in dispositivo ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero di
responsabilità al riguardo per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 Maggio 2025
Il consigliere estensore Presidente