Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1.COGNOME NOME nato a Pisa il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
2.COGNOME NOME nato a Livorno il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 10/02/2025 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza del parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dag artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOME l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in punto disapplicazione della recidiva;
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lette le conclusioni scritte depositate in data 25/09/2025 dall’AVV_NOTAIO difensore del ricorrente COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente COGNOME NOME, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 21/10/2021 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pisa che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso tra loro, dei delitti di rapina aggravata e detenzione e porto arma comune da sparo, con conseguente condanna di COGNOME alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previa esclusione della recidiva riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravante e di COGNOME alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, con relative pene accessorie.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, connma 1, lett. e), cod. pr pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabili
La sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i rilievi dedotti nell’atto d appello con riferimento alla assenza di indici oggettivi idonei a dimostrare il concor dell’imputato, COGNOME forma della agevolazione, COGNOME rapina materialmente commessa dal coimputato COGNOME e ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri e su circostanze inerenti la fase post delictum e, come tali, irrilevanti.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di manca riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La somma sottratta nel corso dell’azione predatoria (euro 350,00) avrebbe consentito la concessione della diminuente de qua ed il fatto che la rapina sia stata commessa con armi e travisamento non può ritenersi ostativo in tal senso.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato articolato un unico motivo con il quale s deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza di motivazione in punto di disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata.
La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta difensiva oggett del secondo motivo di appello con la quale si rappresentavano le condizioni personali dell’imputato, ampiamente documentate e si prospettava altresì la disparità di trattamento rispetto al coimputato COGNOME per il quale il giudice di primo grado aveva, invece escluso la recidiva a lui contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è complessivamente infondato.
1.1. Il primo motivo di doglianza è palesemente generico e, pertanto, inammissibile.
La Corte territoriale non ha omesso di esaminare i rilievi difensivi dedotti nell’att appello in punto di responsabilità e neppure ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri ed inconcludenti.
La difesa ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata ( pagg. 3-4 e 10-11) che, proprio in replica alle deduzioni prospettate nel gravame, ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi, la cui sussistenza non è minimamen contestata nel ricorso, così delineando un quadro preciso ed univoco in ordine al concorso di COGNOME COGNOME rapina materialmente commessa dal coimputato COGNOME.
Dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza legittimità in punto di discrimine tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, il collegio di merito ha ravvisato in capo al ricorrente un contributo cau all’azione predatoria COGNOME forma della agevolazione.
Ha valorizzato, in primo luogo, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza collocate nei pressi della panetteria rapina dalle quali emergeva inconfutabilmente che COGNOME si era recato insieme a COGNOME all’esterno della stessa sostandovi per alcuni minuti, che era rimasto nei pressi quando il complice aveva fatto ingresso nell’esercizio pe compiere l’azione illecita e che poi con questi si era subito dopo allontanato facendo perdere le sue tracce.
Tale agire all’unisono, ritenuto già significativamente sintomatico di una azion previamente concertata, è stato raccordato con le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso COGNOME COGNOME aveva riferito di avere, il giorno del fatto, fornito a COGNOMECOGNOME su sua richi una felpa ed un borsone (quest’ultimo abbandonato lungo il greto di un fiume dopo l’allontanamento dalla panetteria) e di avere, al momento del loro incontro, dell’intenzion di costui di realizzare una rapina utilizzando una pistola che gli aveva anche mostrato.
Si tratta di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazion atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera
sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimi supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per p successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragion dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora l ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale de cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).
La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l’opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, cos giungendo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato nel rispetto dell standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione primo grado aveva ritenuto integrato.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
In punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la Corte di appello, sia pure succintamente, ha argomentato tale statuizione evidenziando l’entità non irrisoria della somma sottratta (euro 350,00) ed anche, stante la natur plurioofensiva del delitto di rapina, gli effetti dannosi connessi alla libertà ed l’in fisica-morale della persona offesa che era stata minacciata con un’arma da fuoco.
Si tratta di una motivazione sufficientemente congrua, ove rapportata alla indubbia genericità del motivo di appello (si veda pag 4) con il quale si rappresentava la “tenuit del danno, senza addurre alcun elemento specifico a sostegno.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è invece fondato.
Con il secondo motivo di appello (pagg. 9 e 10 del gravame) il difensore dell’imputato si era doluto della mancata disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata da parte d giudice di primo grado, argomentando, al riguardo, in modo specifico e puntuale.
La Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi su tale censura, con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito.
Non potendo la Corte di Cassazione operare valutazioni che coinvolgono questioni di merito, si impone l’annullamento della sentenza impugnata in relazione all’imputato NOME
COGNOME e limitatamente alla disapplicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione dell Corte di appello di Firenze che si pronuncerà sul punto.
Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME segue l condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna detto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/10/2025