Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2042 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 10 ottobre 2016, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di concorso nella rapina. La Corte di appello avrebbe incongruamente ritenuto irrilevante l’assoluzione, in separato giudizio e ad oggi definitiva, di NOME COGNOME, preteso esecutore materiale della rapina.
Risulterebbe così violato il canone del ragionevole dubbio, in assenza di elementi che consentano di identificare il soggetto entrato nella vettura di COGNOME come l’autore del delitto appena commesso nel supermercato.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla cosciente partecipazione della ricorrente al delitto. I giudici di merito non avrebbero accertato in concreto la sussistenza di un consapevole contributo da parte della ricorrente alla commissione della rapina.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 59 e 628, comma 3, n. 1, cod. pen. e mancanza della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del fatto commesso da persona travisata. Il contestato travisamento, infatti, sarebbe costituito dall’avere indossato COGNOME una felpa con cappuccio, come peraltro d’abitudine, ma la circostanza si riferisce soltanto agli autori materiali della violenza o minaccia. D’altronde, anche in tal caso, non risulterebbe chiarita l’attribuibilità dell’aggravante, secondo la regola di giudizio di cui all’art. 59 cod. pen.
2.4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte anticipate dalla Procura AVV_NOTAIO, ribadendo la novità e la rilevanza della sentenza di assoluzione di COGNOME in relazione al concorso nella rapina per cui si procede e l’impossibilità di ascrivere alla ricorrente l’aggravante del travisamento.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo e il secondo motivo, inerenti entrambi all’affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. La sentenza impugnata ha chiarito, con un discorso giustificativo scevro di contraddizioni o illogicità, come il cosciente apporto concorsuale offerto da COGNOME alla rapina perpetrata presso il supermercato Todis da un uomo col volto parzialmente coperto possa ritenersi provato alla luce di plurimi concreti elementi:
l’attesa davanti all’esercizio commerciale, alla guida del proprio veicolo, indossando un cappuccio;
la commissione della rapina da parte di soggetto «con il volto coperto da una sciarpa o una maglia» (di modo che le dipendenti del supermercato non avevano potuto descriverne le fattezze);
il precipitoso ingresso in auto di un soggetto travisato (scaldacollo fino al naso e berretto di lana) e immediata partenza a tutta velocità;
il tentativo di sottrazione all’inseguimento degli operanti, ponendo in essere manovre pericolose e velleitariamente elusive e tali, comunque, da consentire al passeggero di darsi alla fuga a piedi, dopo l’arresto del veicolo;
il rinvenimento indosso all’imputata di una somma di poco superiore a quanto sottratto alla cassa del supermercato;
il rifiuto di fornire agli inquirenti le generalità dell’uomo che era con lei in auto e l’implausibilità della versione offerta a discolpa (laddove la cosciente partecipazione al fatto, quale autista, era chiaramente desumibile dal comportamento tenuto dopo la rapina);
l’impossibilità di identificare con certezza, anche sulla base degli accertamenti biologici, il passeggero datosi alla fuga (sicuramente riconducibile all’autore della rapina, per quanto detto) con NOME COGNOME, di modo che la sua assoluzione «non assume valore decisivo».
2.2. A fronte di ciò, la ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia – al contrario che nel caso di specie – inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).
Peraltro, la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva del discorso giustificativo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. ovvero si fondi su un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori utilizzati per la decisione tale da ridondare nella contraddittorietà della motivazione. Per ravvisare una simile violazione Ł necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 34385 del 27/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 32065 del 11/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801-01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280245-01; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237-01).
A fronte di una esplicita valutazione, schiettamente fattuale, in merito alla mancata individuazione dell’autore materiale del delitto (anche in conseguenza del silenzio serbato sul punto da COGNOME), neppure sussiste il contrasto tra giudicati ipotizzato dalla difesa, a seguito dell’assoluzione di COGNOME.
2.3. Tutti i suddetti profili di censura sono, dunque, non consentiti, in quanto meramente rivalutativi, e, in ogni caso, manifestamente infondati in punto di diritto.
L’atto di appello sottoscritto dall’AVV_NOTAIO faceva, in effetti, un cenno cursorio al fatto che COGNOME era «solita vestirsi con felpa e cappuccio, come precisato in sede di convalida», ma solo al fine di sostenere la fondatezza delle sue dichiarazioni e l’assenza di dolo, senza toccare minimamente la astratta configurabilità di profili circostanziali.
La sussistenza dell’aggravante del travisamento non risulta, quindi, previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello.
In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,
Galdi, Rv. 270316-01). La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il terzo motivo non Ł, dunque, consentito, in quanto inerente una questione per la quale si Ł interrotta la catena devolutiva (e risulterebbe, peraltro, manifestamente infondato, ex art. 59 cod. pen., alla luce delle considerazioni che precedono in tema di azione predatoria commessa da un uomo col volto coperto, che poi Ł fuggito nella vettura della ricorrente, restata appositamente in attesa).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME