Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28/11/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, limitatamente al motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO in sostituzione di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno con sentenza del 28 novembre 2023 (motivazione depositata in data 8 gennaio 2024), giudicando a seguito del rinvio disposto da questa Corte, Sez. 2, n. 11624 del 12/07/2022 – dep. il 20/03/2023, ha – previa declaratoria di prescrizione della contravvenzione ex art. 4 I.n. 110 del 1975 – confermato la condanna di NOME per i delitti di rapina pluriaggravata in concorso e porto ingiustificato di arma da fuoco in concorso, rideterminando la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro novecento di multa.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce i seguenti motivi.
2.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante COGNOME; ciò senza tenere conto di quanto affermato nella sentenza rescindente di questa Corte, sia in riferimento al mancato accertamento che al momento del rinvenimento delle tracce del reato di rapina (registratore di cassa e parte del denaro) COGNOME si trovasse insieme agli operanti (altrimenti operando il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese dal predetto e non verbalizzate), sia in merito alla mancata risoluzione del contrasto tra quanto riferito dal COGNOME e le dichiarazioni degli altri operanti (COGNOME e COGNOME) dalle quali non emergeva alcun elemento idoneo a escludere che detto rinvenimento si fosse fondato solo su tali dichiarazioni e in assenza di condotte fattuali dell’imputato (che secondo la sentenza impugnata avrebbe condotto gli operanti sul luogo di tale rinvenimento).
2.2. Secondo motivo: insussistenza degli elementi probatori idonei a fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, la condanna del ricorrente, che non può essere individuato come uno dei due autori materiali del fatto, non risultando sufficiente per l’imputazione a titolo di concorso le indicazioni relative alla targa dell’autovettura vista sul luogo del delitto e la circostanza che l’auto del NOME “aveva il motore caldo”, atteso anche che il testimone non potuto vedere chi era alla guida della stessa.
2.3. Terzo e quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia all’affermata sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati che
dell’imputazione a titolo di concorso, difettando a carico del ricorrente concreti elementi per affermare che egli abbia effettivamente fornito un contributo causale rilevante.
2.4. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell’uso di armi, affermata in modo apodittico e senza che sul punto siano emersi sufficienti elementi probatori.
2.5. Sesto e settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di sola equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti – motivato in modo illogico sulla circostanza che nel giudizio COGNOME si era avvalso della facoltà di non rispondere – alla misura della pena inflitta – rilevandosi che la pena base è stata determinata nella misura, notevolmente superiore al minimo edittale, applicabile ratione temporis commissi delicti, di tre anni di reclusione, senza una specifica motivazione sul punto – e all’aumento a titolo di continuazione, operato senza adeguata indicazione delle ragioni dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
I primi quattro motivi – che possono essere trattati congiuntamente inerendo all’individuazione dell’imputato e alla sua penale responsabilità – sono infondati.
2.1. Per quanto attiene il dedotto mancato rispetto del principio affermato dalla sentenza rescindente di questa Corte, rileva il Collegio che la Sez. 2 nella sentenza suindicata ha disposto l’annullamento con rinvio in quanto «La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità osservando come il ritrovamento della refurtiva «fosse stato conseguito dagli inquirenti proprio grazie alle dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME nell’immediatezza dei fatti e che di tale fatto storico i verbalizzanti riferivano legittimamente in sede di escussione dibattimentale»; ancora, all’obiezione difensiva circa l’assenza di COGNOME al momento della perquisizione e del ritrovamento della già menzionata refurtiva, la Corte di appello ribatteva che pareva priva «di ogni concreta rilevanza ricostruttiva (…) la deduzione difensiva secondo cui il NOME non sarebbe stato presente al momento della perquisizione, trovandosi lo stesso in
Caserma. Non può che rilevarsi come la motivazione resa dalla Corte di appello risulti intrinsecamente e patologicamente contraddittoria, in quanto con essa si fa richiamo sia alle “dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto”, sia “alla descrizione di un fatto storico caduto sotto la diretta percezione della Polizia giudiziaria”, ossia a due evenienze che conoscono differenti regimi – tra loro inconciliabili – quanto alla possibilità di costituire oggetto di testimonianza dibattimentale da parte degli operanti della Polizia giudiziaria … A fronte di regimi così differenti, la motivazione della Corte di appello rimane incerta e inespressa quanto alla situazione verificatasi nel caso in esame. Incertezza ancor di più aggravata dal brano della motivazione già riportato- secondo cui sarebbe ininfluente stabilire se NOME fosse presente o meno al momento del ritrovamento della refurtiva là dove, invece, tale circostanza risulta piuttosto decisiva quanto alla individuazione dell’oggetto della testimonianza resa dai testimoni appartenenti alla Polizia giudiziaria. Invero, ove NOME non fosse stato presente al momento della perquisizione verrebbe meno la possibilità di affermare che il ritrovamento sarebbe avvenuto sulla base del solo comportamento tenuto dall’indagato e da loro osservato e non anche grazie alle sue dichiarazioni. L’evidenziata contraddittorietà importa l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che avrà il compito di chiarire l’oggetto della testimonianza resa dagli appartenenti alla Polizia giudiziaria, spiegando se COGNOME, COGNOME e COGNOME abbiano riferito circa le dichiarazioni da loro rese da COGNOME ovvero circa fatti caduti sotto la loro diretta percezione. In tale ambito il giudice del rinvio terrà conto sia delle censure quanto alla possibilità di ritenere la spontaneità di dichiarazioni rese dall’indagato in caserma, sia del contenuto delle testimonianze di COGNOME, COGNOME e COGNOME quanto alla presenza di NOME al momento del ritrovamento della refurtiva, essendo rimasto inesplorata la censura difensiva che ha rimarcato le incongruenze delle dichiarazioni rese a tale riguardo dai menzionati testimoni».
2.2. La Corte di appello ha colmato tale deficit motivazionale chiarendo che gli elementi a carico del COGNOME (al quale viene contestato di essere stato il conducente della vettura con a bordo i due autori materiali della rapina aggravata che sulla stessa, sempre condotta dall’imputato, si sono allontanati dopo il colpo) sono rappresentati – oltre che dalle dichiarazioni di un testimone che ha indicato la targa di detta vettura, risultata intestata al NOME e ritrovata
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nell’immediatezza dei fatti parcheggiata presso la sua abitazione con il motore ancora caldo – dalla circostanza che il predetto ha condotto gli operanti sul luogo ove era stato occultato il registratore di cassa asportato dalla tabaccheria seguito di minaccia a mano armata e parte del denaro ivi contenuto.
2.3. In particolare (pag. 8 s.), viene precisato che il maresciallo NOME COGNOME nel dibattimento di primo grado “dopo aver riferito di avere redatto l’annotazione del 13 gennaio 2012 (giorno della rapina), ha specificato che il COGNOME era stato accompagnato in caserma dove aveva fornito dichiarazioni in ordine alle azioni commesse e che li aveva accompagnati sul luogo in cui era stata rinvenuta la refurtiva” chiarendo che “insieme agli altri agenti avevano fatto uscire il COGNOME dalla porta posteriore della caserma per fare in modo che non fosse visto; il COGNOME era entrato nella loro auto, aveva indicato il percors da seguire e li aveva condotti in INDIRIZZO; era uscito unitamente al COGNOME e quantomeno tre colleghi ed aveva rinvenuto la refurtiva, in particolare il registratore di cassa e parte della somma sottratta”. Dichiarazioni che, pe quanto concerne la condotta materiale del COGNOME e il rinvenimento degli oggetti, sono certamente utilizzabili.
Per quanto poi concerne la dedotta difformità delle dichiarazioni del COGNOME rispetto agli altri operanti, la Corte di appello chiarisce, in modo congruo, che non sussiste in realtà alcuna contraddizione in quanto “al COGNOME non sono state rivolte domande in merito al ritrovamento della refurtiva …”.
In conclusione, il rinvenimento del registratore e di parte della refurtiva a seguito della descritta condotta dell’imputato – e la circostanza che la su vettura era stata utilizzata per commettere il delitto rendono certamente non illogica l’affermazione di penale responsabilità del predetto.
2.4. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, evidente è la sussisten dell’apporto concorsuale del COGNOME, risultando manifestamente infondato il terzo motivo. Invero, il ricorrente ha fornito un contributo essenziale all commissione della rapina avendo con la propria autovettura accompagnato sul luogo del fatto gli autori materiali della stessa, attendendoli sul posto allontanandosi, sempre alla guida della propria macchina, con i predetti dopo la consumazione del delitto.
Anche il quarto motivo – che deduce l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto – è inammissibile, dal momento che – a tacere d’altro la circostanza che i due autori materiali della rapina hanno fattollentro nell’aut
del COGNOME, che era rimasto ad attenderli, portando con sé il registratore di cassa asportato, evidenzia la piena consapevolezza in capo al ricorrente dello scopo dell’accompagnamento. In ogni caso, si è precisato – proprio in riferimento al ruolo del conducente di autovettura che accompagni sul luogo del reato gli autori materiali dello stesso – che in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del predetto va inquadrata ordinariamente nella fattispecie di cui all’art. 110 cod. pen., potendo ricorrere il “concorso anomalo” ex art. 116 cod. pen. solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (così, Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479 – 01 che si è così pronunciata in ordine a fattispecie di rapina di cui l’imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l’autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone).
Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, relativo all’affermazione della sussistenza delle aggravanti dell’uso dell’arma e delle più persone riunite. Quanto alla prima, la Corte di appello richiama sul punto le deposizioni rese in primo grado dalla titolare della tabaccheria e dalla di lei figlia, entrambe presenti al momento della rapina, che “hanno riferito che nel locale erano entrati due uomini con il capo coperto da passamontagna, che uno dei due impugnava il coltello, mentre l’altro impugnava la pistola, che entrambi, utilizzando le armi, avevano minacciato la Gilardi e si erano impossessati del registratore di cassa”. A fronte di tali elementi, le contestazioni difensive risultano del tutto generiche.
3.1. Corretta è anche l’ascrizione all’imputato delle circostanze aggravanti. La circostanza che NOME abbia accompagnato con la propria vettura i due complici sul luogo della rapina e li abbia ripresi a bordo dopo aver commesso il fatto evidenzia la piena consapevolezza dell’azione posta in essere congiuntamente dai predetti (come confermato dalle dichiarazioni delle persone offese). Quanto all’aggravante dell’arma, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in materia, in base ai quali nell’ipotesi di
consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi (e, quindi, della relativa circostanza aggravante), atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012 COGNOME e altri Rv, 253915 – 01; Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017 – dep. 13/09/2018, COGNOME, Rv. 274364 – 01).
4. Infondati sono, infine, anche il sesto e settimo motivo. Per quanto riguarda il giudizio di equivalenza (intervenuto tra le attenuanti e ben tre ipotesi di aggravante della rapina: persone travisate, uso di armi, più persone riunite), versando in caso di “doppia conforme” ci si può rifare all’argomentazione – non illogica – del Tribunale. Nella relativa sentenza (pag 3) si è infatti rilevato come il riconoscimento delle attenuanti innominate trova il proprio fondamento nel comportamento collaborativo tenuto nell’immediatezza dei fatti mentre il giudizio di sola equivalenza è dovuto alla circostanza che nel giudizio COGNOME “ha poi scientemente deciso di non confermare le dichiarazioni rese nell’immediatezza” (ragione per la quale i coimputati – che aveva nelle indagini indicato come complici – sono stati assolti dal Tribunale “in quanto sono del tutto inutilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie fornite”).
Riguardo alla dedotta violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è vero che la pena base (anni cinque e mesi sei) è stata fissata in misura superiore al minimo edittale (anni tre) ma essa è comunque inferiore al “medio edittale” (anni sei e mesi sei, tenuto conto che la pena massima è pari a dieci anni di reclusione) e non richiede dunque4 una specifica motivazione, atteso che questa – nella quale si argomenti in modo specifico in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena è necessaria solo quando la pena base venga determinata in misura pari o superiore al medio edittale (così, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01).
Infine, l’aumento ex art. 81 cod. pen. per il delitto del porto di arma da fuoco è di solo quattro mesi, misura tale da rendere del tutto irrilevante
l’assenza di una autonoma motivazione. Sul punto, si è già pronunciata Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01, precisando che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.».
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.