Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23264 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLLERA’ NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibili del ricorso.
Udito il difensore, l’avvocato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino 18/1/2022, all’esito dì giudizio abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME in ordin delitto di cui artt. 61 n. 5, 99, 110, 628 comma 3 nn. 1 e 3bis cod. pen., con la conseguent condanna alla pena ritenuta di giustizia, per avere il ricorrente, quale basista all’interno sala giochi “Gold RAGIONE_SOCIALE” in Catania, segnalato ai correi l’importante vincita di denaro consegui dalla persona offesa, che stava rientrando presso la propria abitazione, nei cui pressi era stat poi intercettata da due correi, uno dei quali dopo aver percosso con calci e pugni la vittima era impossessato della somma di euro 11.000,00, allontanandosi a bordo di un ciclomotore condotto da COGNOME NOME.
Quest’ultimo, peraltro, ha concordato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre un terzo imputato, NOME, nella prospettazíone accusatoria autore materiale del fatto, è stat giudicato con rito ordinario ed assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandolo a cinque motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 178 lett. b) c proc. pen., per aver disatteso la Corte di appello la censura difensiva relativa all’assenza fascicolo processuale dei supporti magnetici relativi a riprese video indicate come rilevanti. ricorrente assume che solo il video relativo alle fasi finali della rapina era stato riversat fascicolo del GUP, nel quale non vi erano i supporti relativi alle riprese eseguite nella giochi ed all’asserito inseguimento della vittima verso la sua abitazione, e si duole che la Cor territoriale abbia rigettato il motivo sulla base della verificata assenza dei supporti magne presso la cancelleria del tribunale ove si celebrava il processo nei confronti del coimputat COGNOME e, comunque dell’irrilevanza degli stessi con riferimento alla posizione del COGNOME, me basista.
2.2. GLYPH Illogicità della motivazione in quanto fondata anche sulle videoriprese che la Corte non ha mai visionato, al pari della difesa che ne ha fatto richiesta.
2.3. GLYPH Violazione di legge, anche per contrasto di giudicati, per essere stato condannato il COGNOME per una rapina commessa in concorso con il COGNOME ed il COGNOME, benché quest’ultimo fosse stato assolto dal reato, ed anche sulla base di conversazioni telefoniche che sarebbero intervenute con il predetto COGNOME – appunto, assolto dal reato – oltre che sulla b di mere deduzioni relative all’uso di un telefono cellulare intestato alla figlia del ricorrent si assume poi consegnato al COGNOME ed al COGNOME.
2.4. GLYPH Violazione di legge in ordine al riconoscimento dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite nonostante l’assoluzione del COGNOME dal reato ascrittogli ed il ruolo di mero basi attribuito al ricorrente.
2.5. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche
Al termine dell’udienza pubblica il Sostituto Procuratore Generale, richiamando requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentre il difenso ricorrente ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametr dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestament infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
I primi due motivi di ricorso, in particolare, sono manifestamente infondati in quanto l Corte territoriale ha dato atto di aver visionato la copia del DVD, allegata agli atti, relati percorso di rientro a casa della vittima della rapina (pag. 4 della motivazione) e che tuttavia distanza del ricorrente dalla persona offesa durante tale tragitto non è in alcun modo i contraddizione con il ruolo di basista attribuitogli, atteso che “non è contestata la permanenz del COGNOME all’interno della sala giuochi in data 3/8/2020 dalle ore 13,57 fino alle ore 15,57 che sono rimasti accertati i numerosi colloqui telefonici del ricorrente con il COGNOME, prima questo raggiungesse la zona ove è ubicata la sala scommesse.
Sulla base di tali argomentazioni, deve ritenersi priva di vizi logici o giuridi riconosciuta irrilevanza probatoria dell’assenza degli altri supporti magnetici, atteso che giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda su altri assorbenti elementi.
3.11 terzo motivo di ricorso, invece, è aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, fondato anche sui contatti telefonici del COGNOME con il COGNOME, e non già con il COGNOME, come si assume ricorso, sicché non può riconoscersi alcuna contraddizione tra il giudizio di penale responsabilità del ricorrente e l’assoluzione del predetto COGNOME, a nulla rilevando, in relaz alla posizione del primo, la mancata identificazione in termini di certezza del soggetto salit sul ciclomotore del COGNOME e partecipante alla fase finale della rapina.
Peraltro, la mancata identificazione di quest’ultimo non è di alcun ostacolo al riconoscimento dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite, fondato anche sulla deposizione
testimoniale della persona offesa, che ha riferito di aver notato sia l’esecutore mate rapina che il complice che “si trovava a brevissima distanza”.
Inammissibile, infine, è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è stata censurato il diniego RAGIONE_SOCIALE invocate circostanze attenuanti generiche, fondato sulla valorizzazione dell modalità esecutive della rapina, ritenute sintomatiche una spiccata inclinazione a delinquere del ricorrente, come desumibile dall’individuazione della vittima e dal costante contatto con correi. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024