Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47624 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Molfetta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Molfetta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Molfetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 novembre 2022 con la quale la Corte di appello di COGNOME, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con sentenza emessa in data 6 dicembre 2021 per il reato di rapina aggravata e per il solo COGNOME anche del reato di ricettazione.
NOME COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe ignorato gli elementi favorevoli alla mitigazione della pena dedotti dalla difesa (tentativo posto in essere dal COGNOME di dissuadere il coimputato COGNOME dal compiere la rapina desumibile dalle intercettazioni in atti, marginalità del ruolo dell’imputato, dichiarazion confessorie rese dal ricorrente) ed affermato l’assenza di elementi positivamente valutabili con motivazione stereotipata ed apparente.
NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 649 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
I giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla singola posizione del COGNOME limitandosi ad utilizzare i medesimi argomenti logico-giuridici per tutti i coimputati ed a fare riferimento generico all motivazione del primo giudice.
Il ricorrente COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe ignorato gli elementi giustificanti la mitigazione della pena dedotti dalla difesa (stabile inserimento nel mondo del lavoro, incensuratezza, rispetto delle prescrizioni cautelari, assenza di annotazione negative sulla sua personalità da parte degli organi dura deputati al controllo della misura cautelare) fondando apoditticamente la decisione sulla gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e l’erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate di correità.
I giudici di appello avrebbero fondato la decisione sulle dichiarazioni del coimputato COGNOME, senza tenere conto delle discordanze fattuali tra le asserzioni del predetto e le dichiarazioni del coimputato COGNOME in ordine «alla posizione ed alla effettiva conoscenza di tutto ciò che si era programmato di fare (rapina) da parte del COGNOME» ed ai ruoli ed i contributi ricoperti da singoli imputati (vedi pag. 3 del ricorso) e senza accertare in modo approfondito la sussistenza dei requisiti di attendibilità intrinseci ed estrinseci.
Secondo la difesa l’effettiva consapevolezza da parte del ricorrente sarebbe esclusa dal contenuto della conversazione intercorsa trentacinque minuti prima della rapina con il COGNOME attestante la presenza del ricorrente presso l’abitazione di quest’ultimo e non «in piazzetta»
NOME COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 110 e 192 cod. proc. pen. e l’erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di rapina.
A giudizio della difesa le dichiarazioni rese dai coimputati COGNOME e COGNOME nonché l’analisi dei tabulati telefonici e delle videoregistrazioni in atti dimostrerebbero che il ricorrente non ha partecipato alla fase preparatoria della rapina e che lo stesso si è limitato a fungere da autista del COGNOME, obbedendo ai suoi ordini in considerazione del «potere psicologico» subito dal giovane ricorrente ed in maniera sostanzialmente inconsapevole delle finalità delittuose del coimputato con conseguente configurabilità di una ipotesi di connivenza non punibile.
La motivazione sarebbe illogica ed erronea nella parte in cui tralascia le posizioni del COGNOME e del COGNOME nonostante la polizia giudiziaria abbia indicato i predetti come soggetti coinvolti nella rapina alla stregua del COGNOME.
I giudici di appello avrebbero erroneamente rigettato la richiesta di applicazione della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen, nonostante la minima importanza della condotta posta in essere dal COGNOME
NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. COGNOME pen. conseguente all’applicazione dell’istituto della continuazione nonostante la contestazione al COGNOME del solo reato di rapina.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che il COGNOME era incaricato di avvertire i complici della possibilità di entrare nel locale attravers la porta antincendio mediante l’applicazione di messaggistica Whatsapp, senza tenere conto che le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza non dimostrerebbero che il ricorrente maneggiava il proprio telefono «perché di tanto non si dà conto nel riportare le risultanze delle riprese video…se ne deve dedurre che COGNOME avrebbe avvisato COGNOME e COGNOME in maniera diversa dall’utilizzo della piattaforma informatica ma non esplicitata, così
emergendo la contraddizione su un punto essenziale del processo» (vedi pag. 3 del ricorso).
Tale illogicità sarebbe dimostrata anche dalle dichiarazioni del correo COGNOME il quale avrebbe riferito di aver deciso di entrare nella sala giochi a seguito della casuale apertura della porta antipanico, quindi senza bisogno dell’intervento del basista con conseguente mancanza di contributo causale da parte del ricorrente.
La motivazione sarebbe, infine, del tutto apparente ed apodittica, laddove afferma che -anche in mancanza di un contributo di tipo materiale- la condotta del ricorrente avrebbe comunque «fatto stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza» nell’agire dei correi, senza tenere contoYil COGNOME non era incaricato di dare un supporto «di tipo militare» all’azione dei due rapiNOMEri.
Il ricorrente COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato di non poter concedere le attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena dopo aver rilevato che l’apporto causale del COGNOME potrebbe apprezzarsi esclusivamente sotto il profilo dello stimolo all’azione delittuosa dei correi, circostanza che a giudizio della difesa dimostrerebbe la minima importanza della condotta del ricorrente.
Il difensore del ricorrente COGNOME, in data 16 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
L’unico motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente COGNOME è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai numerosi e gravi precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
La Corte di merito ha, inoltre, dato seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessorio dell’imputato, quando la posizione di quest’ultimo appaia già ampiamente compromessa e la sua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01).
Il primo motivo del ricorso del COGNOME è privo dei requisiti prescritti dall’ar 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere d indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata ad eccepire il vizio di motivazione senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.
Il secondo motivo del ricorso del COGNOME non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di
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elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo dedotto dal ricorrente COGNOME è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti all’attendibilità delle dichiarazioni rese dai correi COGNOME e COGNOME già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
Deve esser, pertanto, rimarcato che i giudici di appello, con motivazione che si riporta per relationem alle argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno motivato adeguatamente in ordine al coinvolgimento del COGNOME nella commissione del reato di rapina.
Entrambi i giudici di merito, facendo buon uso dei principi di diritto individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 – 02), hanno effettuato una coerente valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME e valorizzato la presenza di numerosi riscontri esterni in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum -registrazioni delle telecamere di sorveglianza, tabulati telefonici, tracciati GPS, intercettazioni, perquisizioni e sequestri (vedi pagg. da 4 a 10 della sentenza di primo grado e pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gra senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Il quarto motivo dedotto dal ricorrente COGNOME è aspecifico e non consentito COGNOME in COGNOME quanto COGNOME reiterativo COGNOME di COGNOME medesime COGNOME doglianze COGNOME inerenti all’interpretazione del materiale probatorio e dell’elemento soggettivo del reato
già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.
6.1. Deve essere ribadito, in proposito, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
6.2. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l’atto di appello ed ha ritenuto dimostrata la piena consapevolezza del ricorrente di contribuire con la propria condotta agevolativa alla perpetrazione della rapina (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi err nell’applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i divers momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati in sede di ricorso.
6.3. L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e “negativi”, su considerazioni, cioè, generiche ed
astratte; abbandonando il piano dell’esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all’evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio.
6.4. La motivazione è congrua ed esente da illogicità anche in relazione al diniego dell’invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., i giudici di appello hanno ritenuto che il contributo del ricorrente non può essere definito minimale in considerazione del fatto che la condotta del COGNOME «ha facilitato la realizzazione dell’attività criminosa, rafforzando l’efficien dell’opera degli esecutori materiali e garantendo loro l’impunità» (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell’evento così da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel caso di specie. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tale circostanza con affermazioni del tutto apodittiche e congetturali con conseguente aspecificità del motivo ricorso.
Il primo motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente COGNOME è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello non hanno applicato l’istituto della continuazione nei confronti dell’imputato. Dalla lettura delle sentenze di merito emerge chiaramente che il COGNOME è stato ritenuto colpevole esclusivamente in relazione al reato di rapina aggravata contestatogli in rubrica, che, in sede di determinazione della pena, non è stato applicato alcun aumento a titolo di continuazione e che il richiamo alla continuazione è riferito esclusivamente alla posizione del co-imputato COGNOME (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado e pag. 6 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME eccepisce il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti d
giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, ha indicato la pluralità di element (registrazioni delle telecamere di sorveglianza, tabulati telematici, dichiarazioni etero ed autoaccusatorie rese da NOME COGNOME) idonei a dimostrare che NOME COGNOME ha fornito un significativo apporto concorsuale alla commissione del reato di rapina aggravata, in particolare «la preordinata presenza nel luogo del teatro della rapina» ha rafforzato il proposito dei correi COGNOME e COGNOME (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
La Corte di merito ha, quindi, correttamente applicato il consolidato principio di diritto secondo cui la presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti delittuosi si risolve in una forma di cooperazione delittuosa allorquando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 – 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata).
Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici d appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Il terzo motivo del ricorso dedotto dal COGNOME è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste, hanno valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato adeguatamente.
Il Collegio condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez.
2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
La motivazione, diversamente da quanto affermato dalla difesa, non appare in alcun modo contraddittoria, la necessità di una maggiore mitigazione della pena non può discendere automaticamente dal ruolo di concorrente morale svolto del ricorrente in considerazione del ruolo di decisivo stimolo all’azione posta in essere dai correi descritto dai giudici di merito.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023