Concorso in rapina: quando il ricorso in Cassazione è solo una perdita di tempo
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla configurazione del concorso in rapina. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, sottolineando come la semplice riproposizione dei motivi d’appello non costituisca una critica valida alla sentenza impugnata. Analizziamo i dettagli della vicenda.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per concorso in rapina, ai sensi degli artt. 110 e 628 del Codice Penale. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, basando la propria valutazione su prove ritenute inequivocabili. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, proponeva ricorso per Cassazione, contestando sia la qualificazione giuridica del fatto sia la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
L’analisi della Corte sul concorso in rapina
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle doglianze, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati dalla difesa. I giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
Secondo la Cassazione, un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera riproduzione di atti precedenti. Deve, al contrario, svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. In assenza di tale specificità, il ricorso viene considerato un tentativo dilatorio e, pertanto, inammissibile.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto “ineccepibile” la motivazione della sentenza d’appello, che aveva solidamente ancorato la responsabilità dell’imputato a due elementi probatori cruciali. In primo luogo, il rinvenimento della merce rapinata nella sua diretta disponibilità. In secondo luogo, il contenuto di alcuni file audio estratti dal suo telefono.
Questi elementi, letti congiuntamente, dimostravano che l’imputato aveva concorso attivamente alla rapina. La sua partecipazione non era consistita nell’atto materiale della sottrazione violenta, ma in un contributo fornito ex ante, cioè prima della commissione del reato. Egli si era reso disponibile a vendere la merce che sarebbe stata trafugata, rafforzando così il proposito criminoso degli autori materiali e garantendo uno sbocco per la refurtiva. Questa condotta, secondo i giudici, integra pienamente la fattispecie del concorso in rapina.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche e pertinenti, non la sterile ripetizione di argomenti già esaminati. Inoltre, la decisione conferma che il concorso in rapina può configurarsi anche attraverso condotte atipiche, come la promessa di aiuto post-reato fatta prima della sua esecuzione, quando tale promessa è idonea a rafforzare la volontà criminale dei complici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice e identica ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali prove hanno dimostrato il concorso in rapina?
La condanna si è basata su due prove principali: il ritrovamento della merce rubata nella disponibilità dell’imputato e il contenuto di file audio sul suo telefono, che provavano il suo accordo preventivo per vendere la refurtiva.
È necessario partecipare materialmente alla rapina per essere condannati per concorso?
No. Come dimostra questo caso, si può essere condannati per concorso in rapina anche fornendo un contributo ex ante (cioè prima del fatto), come rendersi disponibili a piazzare la merce rubata, se tale comportamento rafforza l’intento criminale degli esecutori materiali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47453 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IMMO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 110 e 628 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove alla base del giudizio di responsabilità non superano la soglia di ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Invero la Corte di appello, con motivazione ineccepibile ribadiva quanto già ritenuto dal Tribunale, ritenendo che il rinvenimento della merce rapinata nella disponibilità del ricorrente e il contenuto dei file audio estratti dal suo telefono dimostrassero che lo stesso aveva concorso alla rapina rafforzando il proposito criminoso rendendosi ex ante disponibile a vendere la merce trafugata (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQ.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore