Concorso in Rapina Aggravata: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione in materia di concorso in rapina aggravata. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio renda il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione della Suprema Corte come giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per concorso in rapina aggravata, violazione della legge sulle armi e lesioni personali volontarie. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bergamo, era stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Brescia. La difesa dell’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando un unico punto: l’erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 628, commi 1 e 3-quater, del codice penale.
Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva affermato in modo apodittico, cioè senza un’adeguata motivazione, la consapevolezza dell’imputata riguardo alle specifiche modalità di esecuzione della rapina. In particolare, si contestava la conoscenza dell’uso di uno spray al peperoncino e del fatto che la vittima si stesse recando in banca.
L’Analisi della Corte e il Concorso in Rapina Aggravata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato il motivo di ricorso come una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente disatteso dalla Corte d’appello. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza muovere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata, è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di procedere a una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. Il tentativo della difesa di ottenere una rivalutazione delle prove e dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito è un’attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione, non sostituire il proprio convincimento a quello dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
Entrando nel merito giuridico, la Corte ha specificato che le circostanze aggravanti contestate sono di natura oggettiva. Ai sensi dell’art. 59, comma 2, del codice penale, tali circostanze sono imputabili a tutti i concorrenti nel reato, a condizione che fossero da loro conosciute o ignorate per colpa. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello aveva chiaramente evidenziato, sulla base di conversazioni intercettate, che l’imputata era a conoscenza delle modalità con cui si sarebbe svolta l’azione predatoria, incluso l’uso dello spray al peperoncino. La motivazione del giudice di merito è stata quindi ritenuta esente da vizi logici o giuridici, rendendo la contestazione della difesa infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cardine del nostro sistema processuale penale. Primo, il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Secondo, nel contesto del concorso in rapina aggravata, la consapevolezza delle modalità esecutive del reato, comprese quelle che integrano le aggravanti, comporta l’estensione di queste ultime a tutti i concorrenti. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente precisi, focalizzati su vizi di legittimità e non su una sterile rilettura dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’appello, senza sollevare nuove critiche specifiche alla sentenza impugnata. Inoltre, tendeva a una inammissibile ricostruzione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come vengono attribuite le circostanze aggravanti in caso di concorso di persone nel reato?
Le circostanze aggravanti di natura oggettiva, come l’uso di un’arma, si applicano a tutti i concorrenti che ne erano a conoscenza o che le hanno ignorate per colpa, come stabilito dall’art. 59, comma 2, del codice penale.
Quale prova ha dimostrato la conoscenza delle aggravanti da parte dell’imputata?
La sentenza impugnata ha evidenziato che la conoscenza delle modalità esecutive della rapina, compreso l’uso dello spray al peperoncino, da parte dell’imputata è emersa chiaramente dalla lettura delle conversazioni intercettate e riportate nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18792 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4193/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Seriate il 28/08/1966 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 2 marzo 2023 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai contestati reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater, cod. pen.), violazione della legge sulle armi (artt. 61 n. 5, 110 cod. pen., 2 e 4 l. 895/1967) e lesioni personali volontarie (artt. 61 n. 5, 110, 582 e 585 cod. pen.), commessi in Bergamo il 26 ottobre 2020.
Rilevato che la difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza della Corte territoriale deducendo con motivo unico l’erroneo riconoscimento in capo alla stessa delle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, commi 1 e 3-quater, cod. pen. osservando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe affermato in termini apodittici che la COGNOME era a conoscenza delle modalità di consumazione della rapina e, in particolare, che sarebbe stato utilizzato uno spray al peperoncino e che la persona offesa si stava recando in banca.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento delle contestate circostanze aggravanti del reato di rapina, Ł inammissibile perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, deve osservarsi che con detto motivo di ricorso la difesa della ricorrente tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Del resto, osserva l’odierno Collegio, fermo restando che, come ha correttamente osservato la Corte territoriale, le circostanze aggravanti in contestazione sono di natura oggettiva e sono imputabili a tutti i concorrenti nell’azione delittuosa ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., dalla lettura della sentenza impugnata si evince, sulla base di conversazioni intercettate riportate nella stessa, che l’odierna ricorrente era a conoscenza delle modalità con le quali si sarebbe svolta l’attività predatoria e dell’uso della spray al peperoncino.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME