Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per il riesame di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello steso Tribunale, che, per quanto di interesse in questa sede, applicava al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere, in guarito a gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali di una pistola utilizzata per porre in essere – in Afragola il 21 aprile 2024 – un tent to i omicidio ai danni di NOME e NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo, fratello dell’odierno indagato, gravemente indiziato in ordine, altresì, al tentato omicidio e sottoposto anche per detto reato a custodia cautelare in carcere.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazidne NOME COGNOMECOGNOME COGNOME il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione anche come travisamento probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall’indagato all’udienza di convalida.
Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il ricorrente non ha dichiarato di avere saputo che il fratello fosse armato di pistola, ma ha affermato di avere creduto che foSse armato; e che, pertanto, la sua asserzione è postuma e dubitativa.
Osserva il difensore che, peraltro, il ricorrente sopraggiungeva con la moglie sul luogo dei fatti, circa un minuto dopo l’arrivo del fratello, alle ore 12.53, accompagnato dagli altri.
Rileva che alle ore 12.56.13 l’aggressione arrivava al culmine, riprendendo la telecamera NOME COGNOME nell’atto di estrarre dalla tasca destra della felpa da lui indossata una pistola, trattenuto per un braccio dalla cognata NOME COGNOME, che era sopraggiunta con l’odierno ricorrente e che in tal modo palesava un atteggiamento contrario a chi sapeva della stessa. Aggiunge che la circostanza relativa al fatto che il fotogramma n. 12 ritrae il ricorrente è irrilevante, poiché non intrinsecamente dimostrativa del dolo che avrebbe accompagn to l’odierno indagato e in particolare della conoscenza del fatto che il fratello fosse armato.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
1
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di mer to, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misuro e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragipni giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assehza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessOto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. di
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli premette che: – alle ore 13.00 circa di domenica 21 aprile 2024 si erano affrontati vari esponenti di contrapposti gruppi familiari afragolesi, osSia, da un lato, i componenti della famiglia COGNOME, dall’altro i fratelli NOME e NOME COGNOME, spalleggiati dal cognato (NOME COGNOME) e dal cugino (NOME COGNOME); – nel corso dello scontro erano stati esplosi colpi di pistola che avevano attinto NOME COGNOME alla gamba e il figlio NOME al fianco, nonché anche NOME COGNOME, zio di NOME COGNOME, al gluteo destro, mentre NOME e NOME COGNOME avevano riportato ferite alla testa, provocate dall’uso di armi bianche; – la ricostruzione degli avvenimenti era compiuta dagli inquirenti in forza Sia delle dichiarazioni raccolte nell’immediatezza del fatto sia delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona; – si appurava che il contrasto doveva essere ricollegato alle proteste dei COGNOME per l’esplosione di potenti fuochi da parte dei COGNOME presso la loro abitazione il capodanno precedente.
Evidenziano i Giudici del riesame che l’attendibilità della ricostruzione operata dai vari componenti della famiglia COGNOME ha trovato !in
formidabile riscontro nelle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza pubblica inquadrante la piazza ove erano stati commessi i fatti. Immagini, che documentavano: – l’arrivo in detta piazza di NOME COGNOME e COGNOME alle ore 12.53, raggiunti poi da COGNOME NOME (parente dei COGNOME) e da un altro uomo, nonché da NOME e, infine, da NOME COGNOME e dalla moglie NOME COGNOME, Che riceveva un bastone da una donna; – il culmine dell’aggressiqne, coincidente con l’estrazione da parte di NOME COGNOME, dalla tasca della sua felpa, di una pistola che veniva puntata ad altezza d’uomo, e col trattenimento del braccio armato di quest’ultimo da parte della cognata, mentre accanto a lui cooperavano all’aggressione COGNOME, che veniva scorto pochi passi dietro il complice armato mentre impugnava un oggetto contundente, e il fratello NOME, che, invece, qualche metro davanti a NOME, agitava una mazza da baseball.
Sottolineano, sempre detti Giudici, che negli interrogatori resi all’udienza di convalida del fermo tanto NOME COGNOME quanto COGNOME hanno ammesso di essere a conoscenza del fatto che NOME COGNOME fosse armato, che, del resto, il fotogramma n.12 attesta che i due spalleggiavano attivamente il congiunto mentre stava sparando verso i COGNOME e che analoga ammissione è venuta da COGNOME.
Concludono per ritenere la gravità indiziaria, in concorso, dei de itti di detenzione e porto illegali della pistola impiegata per sparare alle persone offese anche a carico di NOME COGNOMECOGNOME a nulla rilevando che durante l’azione criminosa l’arma sia restata nel materiale esclusivo possesso del solo NOME COGNOME.
Osservano, a tale riguardo, che la dinamica dell’evento lascia comprendere che fra le famiglie COGNOME e COGNOME sia avvenuto, nella mattina di domenica 21 aprile, un vero e proprio regolamento di conti, verosimilmente già in precedenza programmato e concordato, conseguente allo scontro consumatosi tra i medesimi nuclei nella notte del capodanno precedente; che tale ipotesi è avvalorata dalla presenza nella piazza di commissione dei fatti di numerosi esponenti dei contrapposti gruppi; e che, in siffatto contesto, appare evidente che i componenti del gruppo COGNOME abbiano deciso di presentarsi all’appuntamento portando con sé sia armi bianche (bastoni e mazze da baseball), sia la pistola detenuta da NOME COGNOME, e che tale decisione sia stata approvata e comunque conosciuta da tutti, come si desume tanto dall’espressa ammissione degli indagati, quanto dal rilievo
che le modalità dell’azione – contraddistinte dal fatto che tutti i protagonisti hanno operato a stretto contatto l’uno con l’altro – sono state tali da consentire a tutti di avere visione dell’arma da fuoco impugnata da NOME COGNOME, senza che nessuno degli stessi cercasse di interrompere l’azione criminosa.
E’ evidente, quindi, che il dolo (generico) dei delitti di armi, quantomeno a livello di gravità indiziaria, non viene dai Giudici del riesame evinto dalle sole dichiarazioni degli indagati, che ammettevanO di avere concorso almeno materialmente ai fatti, ma dal contesto degli stessi. E in particolare dalla circostanza, valorizzata in modo non manifestamente illogico dall’ordinanza in esame, che, nonostante l’evidente visione dell’arma impugnata da NOME COGNOME, tutti» ivi compreso l’odierno ricorrente, molto vicino al fratello (che comunque aveva spalleggiato credendo che fosse armato), si sarebbero ben guardati dall’interrompere l’azione criminosa, concorrendo, in tal modo, anche psicologicamente nei delitti di armi, a prescindere dalla pregreSsa conoscenza del fatto che il primo era armato.
E con tale profilo motivazionale assorbente il ricorso non i i confronta, manifestando la sua infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità, incentrandosi, invero, sulla assenza di certa conoscenza in capo ad NOME COGNOME del possesso dell’arma da parte del fratello, evincibile dall’uso nel corso dell’interrogatorio del suddetto di un’espressione dubitativa (“credo che era armato”), peraltro estrapolata da un verbale che non viene prodotto, in violazione del principio di autosufficienza.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024.