Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9194 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9194 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/04/2025, applicava ad NOME COGNOME la misura cautelare della sospensione per mesi quattro dall’esercizio dell’attività di Ufficiale Giudiziario e di Dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione ai reati di cui agli artt. 110-314 378 e 371-bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazion NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 314 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di peculato. Il Tribunale, discostandos dall’opposta e corretta valutazione del Giudice delle indagini preliminari, ha erroneamente ritenuto integrato il delitto di peculato in relazione al versamento della somma di ottocentocinquanta euro per il pranzo di natale di tutti i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fornito dal fratello della ricorrente, nonostante s trattasse di denaro privato degli ufficiali giudiziari, frutto della trattenut trentacinque euro operata sulle somme dovute a ciascuno di essi a titolo di indennità aggiuntiva, annotata sul cedolino con la voce “acconto”. Del tutto illogica risulta la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’appello che ha ritenuto tale annotazione un mero “artificio contabile” volto a occultare l’intervenuta appropriazione di denaro pubblico. Si tratta di affermazione in contrasto con la circostanza che il sistema era noto a tutti i dipendenti, che volontariamente si erano determinati a contribuire anche alla retribuzione del coindagato COGNOME, destinando a tal fine la quota di venticinque euro ciascuno dalla indennità dovuta, e dunque rinunciando a somme di loro spettanza. Né può valere in senso contrario la circostanza che le somme fossero prelevate in contanti dalla cassaforte dell’ufficio, posto che gli importi dovuti a titolo di indennità erano determinati determinabili e, dunque, già nella disponibilità giuridica dei dipendenti.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta omessa motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, da escludersi in ragione del convincimento, comune a tutti i dipendenti, circa la natura privata del denaro.
2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 378 e 371-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, per avere il Tribunale operato una errata lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero in relazione al delitto di peculato. contestato a COGNOME e COGNOME. L’odierna ricorrente, nel corso della sua escussione, ha solo affermato che tutti i mesi i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE “tirano fuori dal proprio portafoglio euro 25,00 in contanti” per darli a NOME, mentre non risulta, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che ella abbia negato che il denaro utilizzato provenisse dalla cassaforte dell’ufficio.
2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 376 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale ha omesso di valutare le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio reso al Giudice
indagini preliminari dalla ricorrente che, in quella occasione, ha confermato che le modalità del pagamento a COGNOME erano effettivamente quelle accertate nel corso delle indagini, ciò che, integrando una ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, doveva essere valorizzato ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 376 cod. pen.
Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la gravità indiziaria del delitto di peculato in capo all’odierna ricorrente, sono fondati per l ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, l’odierna ricorrente è stata ritenuta gravemente indiziata del delitto di peculato contestato al capo 3), per essersi appropriata, nella sua qualità di funzionario RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il dirigente del medesimo ufficio COGNOME, della somma di ottocentocinquanta euro custodita nella cassaforte ove COGNOME riponeva a fine giornata gli incassi degli sportelli, utilizzata per i pagamento del pranzo di Natale organizzato per i dipendenti dell’ufficio.
L’episodio era emerso a seguito del rinvenimento di un appunto relativo a tale pagamento in occasione della perquisizione eseguita nell’ufficio di COGNOME, indagato per ulteriori episodi di peculato (contestati ai capi 1 e 2 della provvisoria imputazione), concernenti l’appropriazione da parte di COGNOME (anche in concorso con COGNOME) di somme di denaro custodito, in contanti, nella cassaforte del suo ufficio, frutto dei versamenti eseguiti allo sportello RAGIONE_SOCIALE dagli avvocati a titolo di anticipazione delle somme dovute all’erario e di spese vive di notifica e di indennità da corrispondere agli ufficiali giudiziari.
Il quadro indiziario a carico dell’odierna ricorrente, secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, è costituito dal rinvenimento del menzionato appunto e dalle dichiarazioni rese dagli assistenti giudiziari, dalle quali risulta che il pranzo Natale era stato organizzato, come ogni anno, da COGNOME, il quale si era avvalso della collaborazione di COGNOME NOME per prenotare il catering presso COGNOME NOME, fratello di NOME. Il pranzo era stato pagato da COGNOME
che aveva utilizzato denaro prelevato in contanti dalla cassaforte e aveva poi annotato, nel cedolino mensile di dicembre degli assistenti giudiziari, la voce “acconto” per un importo pari a trentacinque euro ciascuno sino all’ammontare della somma complessivamente versata per il pranzo (secondo una modalità utilizzata anche per il pagamento del compenso a COGNOME, incaricato da COGNOME di occuparsi della contabilità dell’ufficio). Tale ricostruzione risulta confermata da COGNOME che, in sede di interrogatorio di garanzia, pur negando la natura pubblica del denaro, ha ammesso che tanto i pagamenti a COGNOME quanto il pagamento del pranzo di Natale erano avvenuti con denaro materialmente prelevato dall’interno della cassaforte.
Tale essendo il compendio probatorio, si rileva l’insussistenza, quanto alla posizione di COGNOME, degli elementi costitutivi del delitto di peculato.
Va, innanzitutto, escluso che la disponibilità, materiale o giuridica, delle somme di cui all’imputazione fosse (anche) in capo all’odierna ricorrente, emergendo, di contro, che l’unico soggetto che aveva l’esclusiva disponibilità del denaro proveniente dagli sportelli era COGNOME che, nella sua qualità di dirigente, aveva accesso alla cassaforte, collocata nel suo ufficio, ove il denaro era custodito.
Non si versa, dunque, in un caso di “disponibilità congiunta” di beni di pertinenza della Pubblica amministrazione idonea, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a fondare la contestazione del delitto di peculato, “nel caso in cui la disponibilità del denaro oggetto di appropriazione in danno della Pubblica amministrazione sia attribuita in maniera congiunta a due pubblici agenti, per ragione del loro ufficio o servizio, in quanto la previsione di una concorrente manifestazione di volontà da parte di entrambi, ai fini del compimento degli atti dispositivi, integra una forma di controllo reciproco, senza che ciò valga ad escludere la codetenzione e, quindi, il rapporto privilegiato e diretto di ciascuno con la “res” pubblica. (Fattispecie relativa ad appropriazione di fondi di un istituto d’istruzione da parte del dirigente amministrativo che ne aveva, secondo il regolamento di contabilità, la disponibilità condivisa con il dirigente scolastico, la cui firma congiunta nei mandati di pagamento era stata all’uopo falsificata).” Sez. 6, Sentenza n. 21986 del 21/03/2023, Rv. 285638-02).
Sotto altro profilo, difetta la prova della compartecipazione dell’indagata alla condotta appropriativa riconducibile a COGNOME.
Come noto, il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della “res” o del danaro (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 16765 del
18/11/2019, Rv. 279418- 11, che esclude, di conseguenza, qualsivoglia rilievo alla successiva restituzione da parte dell’agente.
Perché sia configurabile il concorso di un terzo nell’appropriazione posta in essere dal pubblico ufficiale che ha, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità del bene, è necessario che sia dimostrata una condotta agevolatrice antecedente all’appropriazione. Si è in proposito affermato che “In tema di peculato, è configurabile il concorso morale dell’extraneus a condizione che questi, prima dell’appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell”intraneus, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna – emessa nei confronti del titolare di una casa d’asta che provvedeva ad immettere sul mercato numerosi libri antichi, provento del reato di peculato commesso dal direttore di una biblioteca pubblica – omettendo di valutare adeguatamente la circostanza che la disponibilità alla vendita dei libri era stata posteriore rispetto all’appropriazione e che l’imputato aveva intrattenuto contatti solo con i complici del pubblico ufficiale) 6, n. 17503 del 24/01/2018, Rv. 272908-01)
Nel caso di specie, in cui non risulta che l’indagata abbia prelevato (da sola o unitamente a COGNOME) il denaro dalla cassaforte, va esclusa la ricorrenza di elementi idonei a provare una tale condotta agevolatrice, per vero neppure evidenziati nell’ordinanza impugnata.
Priva di rilievo, sotto tale profilo, è la mera consapevolezza dell’indagata circa la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento del pranzo, peraltro comune a tutti i dipendenti dell’ufficio, non valendo quale discrimine, tale da differenziare la posizione dell’odierna ricorrente rispetto a quella di tutti dipendenti che con lei quella consapevolezza condividevano, la circostanza che il catering sia stato fornito dal fratello della ricorrente, o che, secondo quanto valorizzato nell’impugnata ordinanza (pag. 15), sia stata la stessa indagata a versare materialmente al fratello (come da questi riferito) il denaro a lei consegnato da COGNOME, trattandosi di condotta successiva alla (già) intervenuta appropriazione, inidonea, ex sé, ad integrare una fattispecie di concorso e, al più, valutabile ai fini della configurabilità di diverse ipotesi di reat il cui accertamento è, tuttavia, rimesso al giudice di merito.
L’insussistenza di elementi idonei a configurare una condotta concorsuale della ricorrente nel delitto contestato rende superflua, ai fini del giudizio rimesso a questa Corte, la disamina delle argomentazioni prospettate con il ricorso concernenti la natura (pubblica o privata) delle somme oggetto di appropriazione.
Il terzo e quarto motivo, con i quali si contesta la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui agli artt. 371-bis e 378 cod. pen. sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
6. Va innanzitutto rilevato che è errata, in diritto, la duplice contestazione (371-bis e 378 cod. pen.) rispetto alla medesima condotta, consistente nell’avere reso al Pubblico Ministero, nella qualità di persona informata sui fatti, dichiarazioni che si assumono false e, perciò, volte ad aiutare COGNOME ad eludere le investigazioni dell’autorità.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “Fra il delitto previsto dall’art.378 c.p. e quello di cui all’art.371-bis dello stesso codice esiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, che esclude il concorso giacché alla norma AVV_NOTAIO dettata dall’art.378, che prevede una fattispecie a forma libera, se ne accosta un’altra che, tra le molteplici condotte potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero (fattispecie nella quale la RAGIONE_SOCIALE, in applicazione di detto principio, ha ritenuto errata la condanna per il reato di favoreggiamento personale intervenuta in appello e corretta la decisione del primo giudice che, qualificato il fatto ai sensi dell’art.371-bis c.p. aveva dichiarato l’imputata non punibile per la successiva ritrattazione). (Sez. 6, n. 13398 del 12/10/1998, Rv. 212108-01).
Più di recente, questa Corte ha ribadito che “In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all’art.371-bis cod. pen. si p ne in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all’art.378 cod.pen., pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l’assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel più grave reato di false dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambe le fattispecie di reato tutelano il regolare svolgimento dell’attività investigativa con la differenza che l’art.378 cod.pen. prevede una fattispecie a forma libera, rispetto alla quale l’art.371-bis cod.pen. incrimina le condotte che si sostanziano in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico nninisterot(Sez. 6, Sentenza n. 44698 del 24/09/2019, 27767701).
Ebbene, rispetto all’unico reato configurabile, ovvero quello di cui all’art. 371-bis cod. pen, risultava preclusa in radice, nel caso di specie, l’applicazione della misura cautelare, in forza della regola secondo la quale il procedimento per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. rimane sospeso sino alla definizione del procedimento relativo al reato cui le false informazioni si riferiscono.
Le dichiarazioni di cui si assume la falsità si riferiscono, infatti, alle condott di cui al capo 1) contestate a COGNOME e COGNOME nell’ambito del medesimo procedimento, certamente non definito, in cui è stata elevata a carico di COGNOME la contestazione del reato di cui all’art. 371 -bis cod. pen., tanto che la richiesta di applicazione della misura cautelare è stata formulata contestualmente nei confronti di tutti gli indagati.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 371-bis, comma 2, cod. pen. comporta che il giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui sia avanzata richiesta di archiviazione, sia privo del potere di adottare qualsiasi provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale o della sua definizione con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere” (Sez. 6, n. 19775 del 07/02/2019, Rv. 275683-01). Si è, sul punto, chiarito che il meccanismo sospensivo previsto dall’art. 371 -bis cod. pen., “è immediatamente operativo al verificarsi del suo presupposto, rappresentato dal delinearsi di un quadro indiziario del reato di false informazioni e dalla contemporanea pendenza del relativo procedimento penale e di quello nel cui ambito le false informazioni sono state rese: il p.m., infatti, è tenuto all’iscrizione nel registro degli indagati ex art. cod. proc. pen. della persona sentita come informata sui fatti, poiché il meccanismo sospensivo del procedimento per false informazioni presuppone, logicamente, non solo la ravvisabilità della relativa notitia criminis, ma l’esistenza stessa di un procedimento penale formalmente scaturito dall’acquisizione o dalla ricezione di quella notizia di reato. Le cause di cessazione dell’effetto sospensivo “sono dal legislatore tassativamente individuate nella pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale le informazioni sono state assunte, nonché nella sua definizione con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere. Si tratta, in particolare, di una sospensione “ope legis” in forza della quale il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l’archiviazione, è privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questo con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere” (Sez. 6, n. 3145 del 15/10/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 207358). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque “fin quando perdura l’effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all’art. 371 -bis cod. pen. – cui si ricollega, peraltro, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma 1, cod. pen. – è precluso il compimento di atti d’indagine, anche se urgenti, e non è consentita l’adozione di misure cautelari, mentre il Giudice delle indagini preliminari non può a sua volta
provvedere su un’eventuale richiesta di archiviazione” (Sez. 6, n. 19775 07/02/2019, Rv. 275683-01).
Va, altresì, osservato che l’odierna ricorrente venne chiamata a rendere dichiarazioni in ordine a fatti (ovvero il peculato contestato a COGNOME al capo 1) che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, risultano intimamente collegati al peculato contestato a COGNOME in concorso con COGNOME.
Anche a voler escludere profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da COGNOME quale persona informata sui fatti, per essere tali dichiarazioni precedenti all’emersione di elementi ritenuti indizianti a suo carico (primo tra tutti, l’appunt rinvenuto in sede di perquisizione, che risulta eseguita due giorni dopo la sua escussione), sarebbe comunque configurabile la causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., in forza del quale nei casi previsti (tra gli altri) dagli artt. 371 -bis, e 378 cod, pen. “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.”.
E che tale stato di necessità fosse configurabile nel caso di specie lo afferma la stessa ordinanza impugnata, allorché, nel motivare in ordine alle esigenze cautelari, sottolinea che l’indagata “non si è fatta alcuno scrupolo nel dichiarare circostanze non veritiere al P.M., al fine di eludere le investigazioni, temendo evidentemente – come in effetti avvenuto – di essere essa stessa coinvolta”.
Da tale affermazione, tuttavia, il Tribunale non trae le corrette e dovute conseguenze.
Alla luce delle considerazioni esposte ai punti che precedono, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso, il 27/01/2026