Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31916 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 25/03/1983 a Milazzo
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione d l Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso pe l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, adito in sede di riesame, sostituiva la misura della cust cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei con di NOME COGNOMEindagato per il reato di peculato aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod. pen. di cui al capo 3) della provvisoria contestazione, così riformando l’ordinanza genet emessa il 19 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale del stessa città.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia presentato.ricorso, articolato in tre motivi, con cui ha. dedotto:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 117 cod. pen.
Il Tribunale non avrebbe enunciato le ragioni per le quali NOME COGNOME dipendent della ditta RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere consapevole del coinvolgimento dell’amministrator giudiziario, NOME COGNOME nelle condotte appropriative delle somme di danaro da p degli Ofria;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circost aggravante dell’agevolazione mafiosa.
NOME COGNOME anche qualora avesse aiutato gli COGNOME ad appropriarsi del danaro, non l avrebbe fatto per agevolare la cosca anche perchè non era a conoscenza della natura mafiosa dell’azienda;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pe omessa motivazione sul pericolo di recidiva. Non sarebbe sufficiente il mero richiamo al doppia presunzione posto che COGNOME non era contiguo a contesti malavitosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1.Con il primo motivo si censura il provvedimento de libertate sotto il profilo della gravità del quadro indiziario, deducendo nello specifico la non configurabilità del concorso reato di peculato commesso dall’intraneus per mancata consapevolezza in capo al ricorrente della dolosa partecipazione dell’amministratore Virgillito alla condotta di appropriazione.
La doglianza nei termini proposti è smentita dalla ricostruzione della vicenda operata d Giudici di merito. Nel provvedimento impugnato si dà ragionevolmente atto – sulla scorta una fedele e non travisata lettura del compendio investigativo – del coinvolgimen dell’amministratore giudiziale nell’attività sottrattive e appropriative realizzate dagli O anche della scientia in capo al ricorrente in ordine alla consapevole “inerzia dell’amministratore COGNOME.
Sotto il primo profilo, si è evidenziato che l’azienda Bellinvia era stata definitiv confiscata in sede penale e di prevenzione e che sin dal 2011 NOME COGNOME – in quali amministratore giudiziario – aveva consentito alla famiglia mafiosa degli Ofria, appartene alla cosca dei “barcellonesi”, di continuare a gestire l’azienda e di incassare parte dei p conseguiti. Ciò era stato di fatto possibile grazie ad un “sistema” – che vedeva coinvolt stessi dipendenti dell’azienda, tra cui anche l’attuale ricorrente – per il tramite del provvedeva alla vendita o in nero o mediante sottofatturazione delle merci in modo tale d creare riserve occulte che confluivano in un una cassa parallela a quella ufficiale gestist
(k)
COGNOME Tale surplus veniva ripartito tra gli appartenenti alla famiglia degli Ofria e final a supportare il clan di appartenenza.
Nel descritto contesto operativo, stando alla ricostruzion.e operata dai Giudici.della caut compariva anche NOME COGNOME il quale – analogamente ad altri dipendenti della aziendaera addetto alla vendita in nero delle merci ed era al corrente della gestione aziendale da pa della famiglia COGNOME nonostante l’avvenuta confisca. Significativa di tale consapevolezza er circostanza che lo stesso COGNOME si era rivolto agli COGNOME e nello specifico alla mo NOME COGNOME piuttosto che al Virgillito per ottenere il permesso di assentarsi dal lavo pag. 18 del provvedimento)
1.2. Sotto il secondo profilo – oggetto specifico di censura – l’Accetta, per i Giudic cautela, era altresì consapevole del fatto che l’amministratore COGNOME avesse scienteme abdicato alle funzioni di controllo e di gestione che ex lege avrebbe dovuto assolvere e che quindi concorresse volutamente nel descritto sistema di “appropriazione”. Nel richiamar l’attività intercettativa, si è dato congruamente conto di una serie di conversazioni d stando alla lettura data b dai Giudici di merito- trapelava la conoscenza in capo al ricorrent “Idelle dinamiche dinamiche interne vazienda. Accetta, infatti, sapeva che, contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere, l’ufficio amministrativo – da lui stesso definito “cuore e cervello dell’a perché lì si muovevano le carte” – fosse nelle mani degli Ofria piuttosto dell’amministratore (pagg. 25 e ss dell’ordinanza).
Peraltro, il consapevole coinvolgimento dell’amministratore giudiziale nel descr “sistema” non era all’interno dell’azienda un fatto “riservato”. Ed infatti, i Giudici dell hanno congruamente posto in risalto come lo stesso NOME COGNOME non avesse adottato alcun particolare accorgimento per schermare la propria inerzia o per nascondere la contiguit alla famiglia COGNOME.
Analogamente gli stessi COGNOME agivano senza ricorrere a stratagemmi per celare la realtà de fatti, tanto che la moglie di NOME COGNOME utilizzava apertamente e con il consenso ricorrente il telefono cellulare per intrattenere conversazioni riservate con l’amministra giudiziario (pag. 26 del provvedimento).
1.3. Il mancato consapevole esercizio del munus pubblico di gestione e di controllo della contabilità dell’azienda da parte del COGNOME era, dunque, percepibile, così come era sot occhi degli stessi dipendenti che una tale condotta fosse lo snodo principale attraverso cui Ofria, nonostante l’ablazione dell’azienda, gestivano l’attività di impresa senza soluzio continuità incamerando profitti e utili non di loro spettanza.
Sono dunque ineccepibili- quantomeno a livello di gravità indiziaria- le argomentazio sviluppate dai Giudici di merito in ordine alla scientia in capo al ricorrente del coinvolgimento a pieno titolo del Virgillito nel descritto sistema di affari.
Di contro lachiave di lettura offerta dal ricorrente non destruttura l’impianto motivazi sia perché omette un effettivo confronto critico con il percorso argonnentativo svolto provvedimento censurato, sia perché sollecita una rilettura delle informazioni probatorie c
non rientra nel sindacato di legittimità (così ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Quanto al secondo motivo di ricorso con cui si censura la configurabilità della circostan aggravante dell’agevolazione mafiosa, occorre in limine rilevare il difetto di attualità concretezza dell’interesse a ricorrere. Il titolo di reato per cui si procede i.e. art. 314, comma 1, cod. pen.- consente – a prescindere dalla contestazione e configurabilità della indi circostanza – l’applicazione delle misure cautelari personali, inclusa quella custodiale, di che l’eventuale fondatezza del ricorso in parte qua non sposterebbe i termini della questione non invalidando il titolo.
2.1. Ad ogni buon conto, il motivo è generico per avere i Giudici della cautela correttame e logicamente rilevato che NOME COGNOME – da sempre vicino agli Ofria – non potess ignorare che la condotta in contestazione fosse funzionale a supportare la cosca mafiosa.
NOME COGNOME aveva riportato condanna definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pn . e gli era stato attribuito un ruolo apicale all’interno della famiglia maf “barcellonesi”; l’azienda Bellinvia da sempre gestita e di proprietà degli COGNOME era definitivamente confiscata in via di prevenzione, ad onta appunto della natura mafios dell’impresa.
NOME COGNOME conosceva il pedigree criminale degli Ofria e godeva anche di una certa fiducia, tanto che il suo telefono cellulare veniva utilizzato dalla consorte di NOME COGNOME le comunicazioni relative alla gestione aziendale tra gli Ofria e lo stesso amministratore COGNOME (pag.pag. 26 del provvedimento).
2.2. Non è, dunque, attaccabile sotto il profilo della logica e della non congru conclusione dei Giudici di merito, lì dove – quanto meno a livello indiziario – hanno tra convinzione che nel descritto contesto fattuale il ricorrente non potesse ignorare che l’id sistema di “appropriazione” venisse utilizzato per deviare profitti aziendali in favore famiglia mafiosa.
In ordine alla censura avente ad oggetto il punto delle esigenze cautelari, i Giudici merito hanno ravvisato sia il pericolo di inquinamento probatorio che il pericolo di recidiva.
La censura è fondata in relazione al primo profilo, essendo la motivazione in parte qua priva di concreto contenuto giustificativo.
3.1. E’, invece, infondata in relazione al secondo profilo. E’ utile a tal uopo precisare c pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non debba essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di analoghi delitti, fondata su elementi concreti e non meramente ipotetici e astratti.
Nel caso in esame, i Giudici della cautela hanno correttamente applicato tale principio diritto nell’inferire – con argomentazioni esaustive e per nulla illogiche – la concret
l’attualità del pericolo di recidiva dalla natura e dalle modalità della condotta, apprezzabile per la reiterazione delle condotte, nonché dal ruolo di gregario dell’ aveva sup.inamente manifestato accondiscendenza .alle direttive criminali degli Ofr prova della incapacità di allontanarsi da certi contesti malavitosi.
3.2. La intrinseca logicità del percorso argomentativo posto a fondamento del provv censurato non viene ad essere dequotato dalle allegazioni del ricorso, ove richiamano elementi- come quello relativo alla inoperatività dell’azienda – già con valutati dai Giudici di merito, come tali inidonei a incidere sull’attualità del peri (cfr pag. 26 del provvedimento).
Non coglie nel segno nemmeno l’argomentazione relativa all’assenza di proporzion adeguatezza della misura cautelare in corso, peraltro sostituita con quella domiciliari . A tenore dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. «… il giudice ti specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado de cautelari da soddisfare nel caso concreto … ogni misura deve essere proporziona del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». Imp pertanto, l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.
3.3. Nel caso in esame, i Giudici si sono mossi nel rispetto di tale esegesi , l correttamente rilevato come – ad onta della evidenziata “contiguità” con contesti di organizzata – la misura coercitiva fosse idonea a fronteggiare il rilevato pericol fungendo da valido deterrente alla reiterazione di ulteriori condotte analoghe contestazione
Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – l ricorrente al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/07/2025.