Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41494 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA.
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 14/11/2024 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO NOME, in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME e di COGNOME
NOME, che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.. I ricorrenti impugnano la sentenza con -la quale la Corte di appello ha confermato la condanna loro inflitta in primo grado, in relazione al reato di peculato continuato, commesso mediante plurime appropriazioni di beni (carburante, abbigliamento e strumenti da lavoro) appartenenti allit RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, società in house a capitale interamente pubblico, cui è affidato il servizio di nettezza urbana del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
La difesa di NOME COGNOME ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attribuzione a NOME della qualifica di incaricato di pubblico servizio, nonostante questi fosse addetto allo svolgimento di mansioni d’ordine, in qualità di operaio polifunzionale assegnato alla distribuzione del magazzino.
Il ricorrente lamenta, altresì, l’omessa integrazione istruttoria finalizzata all’audizione dell’incaricato alla distribuzione all’interno della RAGIONE_SOCIALE, il quale avrebbe potuto chiarire come l’imputato svolgess’e-mera attività materiale.
Ih ogni caso, pur a voler seguire la tesi della Corte di appello secondo cui il peculato sarebbe stato commesso in concorso con l’intraneus, si sarebbe dovuti giungere alla riduzione della pena ex art. 117 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto. In particolare, la Corte avrebbe travisato la deposizione resa dall’AVV_NOTAIOCOGNOME, direttore dell’area Igiene . amb tale e coordinatore dei relativi servizi, il quale avrebbe confermato che COGNOME e COGNOME, alle dirette dipendenze di NOME COGNOME (separatamente giudicato) si occupavano anche del rifornimento dei mezzi operanti all’esterno.
Più in generale, non sarebbe adeguatamente illustrato il contributo causale fornito da COGNOME, tanto più che i presunti beni oggetto di appropriazione, per essere destinati alla rivendita presso l’esercizio commerciale della moglie dell’imputato, non erano stati ivi rinvenuti all’esito della perquisizione.
Peraltro, la Corte di appello non aveva conseAito alla riapertura dell’istruttoria volta ad acquisire documentazione idonea a dimostrare l’innocenza dell’imputato.
Per quanto riguarda, invece, l’esame dei dati acquisiti mediante le videoriprese eseguite presso l’impianto di rifornimento, la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che tali video raffiguravano NOME mentre riempie bidoni di carburante, omettendo di considerare le diverse risultanze emergenti dall’attività svolta dalla polizia giudiziaria.
2.3. Con il terzo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, essendosi
negate le attenuanti generiche, senza considerare che COGNOME avrebbe agito per effetto del metus derivate dal rapporto di subordinazione con NOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati due motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo è volto a censurare la Qualificazione del fatto in termini di peculato, sul presupposto della mancanza ‘della consapevolezza, in capo all’imputato, della qualifica soggettiva rivestita dai correi.
Ulteriore carenza nell’accertamento del fatto riguarderebbe l’avvenuto occultamento dei beni provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE nell’officina del figlio del ricorrente, avendo la Corte di appello omesso di considerare che quest’ultimo, inizialmente imputato a titolo di concorso, è stato assolto in via definitiva e che, in ogni caso, all’esito delle perquisizioni eseguite nella predetta officina non erano stati rinvenuti beni provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Anche l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche valorizzata dai giudici di merito si prestava a censure, posto che dalle stesse non risultava in alcun modo il concorso di COGNOME nelle condotte illecite.
Più in generale, si assume che la disponibilità di abiti e attrezzature di lavoro non poteva ricondursi a condotte di appropriazione, bensì all’abitudine dei dipendenti di custodire tali beni anche presso le rispettive abitazioni.
Infine, per quanto riguarda l’appropriazionte di alcune ruote, di 1 litro di benzina e di un tagliaerba, la difesa evidenzia plurirni aspetti di carenza probatoria, rispetto ai quali la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta.
3.2. Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l’imputato sia soggetto incensurato ed abbia svolto un ruolo del tutto marginale, che ben avrebbe giustificato anche il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati quattro motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo di ricorso confuta la tesi recepita dalla Corte di appello, secondo cui, pur in mancanza della qualifica soggettiva, il ricorrente risponderebbe del peculato in quanto commesso in concorso con NOME COGNOME, sicuramente avente la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4.2. Il secondo motivo di ricorso censura la motivazione relativamente alla ritenuta commissione delle plurime condotte di appropriazione, avente essenzialmente ad oggetto gasolio che veniva prelevato dall’impianto di
distribuzione della RAP.
Sostiene il ricorrente di aver rappresentato, con l’atto di appello, plurimi motivi idonei a dimostrare come il gasolio riversato in fusti era destinato a rifornire i mezzi della società che ne rimanevano privi nel corso dello svolgimento dell’attività di servizio.
La Corte di appello si sarebbe limitata a rilevare come, non appartenendo COGNOME e COGNOME, all’articolazione organizzativa denominata “officina”, non rientrava nelle loro competenze rifornire i mezzi che erano rimasti privi di carburante, in tal modo omettendo di considerare sia che a COGNOME era affidata la manutenzione di alcuni mezzi e che il responsabile del settore, AVV_NOTAIOCOGNOME, dichiarava che COGNOME si occupava anche di effettuare i rifornimenti.
A ciò si aggiunga che dalla visione delle viciepriprese non emergeva alcuna condotta di COGNOME volta a riempire bidoni di gasolio al fine di appropriarsene.
Non dirimenti erano, infine, le intercettazioni e, in particolare, quella nel corso della quale COGNOME informava COGNOME di aver messo da parte 20 litri di benzina, posto che tale locuzione denotava non già la preoccupazione di essere scoperti, bensì la necessità di non lasciare il carburante in un luogo ove potesse essere oggetto di furto.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa derubricazione del reato di peculato in quello di furto, ovvero di truffa.
Si assume che.in mancanza di un potere di autonoma disponibilità del bene, l’appropriazione dovrebbe rientrare nell’ipotesi del furto, difettando il preventivo possesso del bene stesso. In alternativa, si sarebbe dovuto ritenere sussistente una truffa ai danni della RAGIONE_SOCIALE, avendo l’imputato posto in essere raggiri finalizzati all’appropriazione dei beni.
4.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si censura, i n trattamento sanzionatorio, sia con riguardo all’esclusione delle attenuanti generiche che al diniego della riduzione ex art. 117 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti propongono questioni in gran parte sovrapponibili che ne consentono l’esame congiunto, ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la confutazione della sussistenza del requisito soggettivo richiesto dal reato di peculato.
Le sentenze di primo e secondo grado, da leggersi congiuntamente sul tema, hanno stigmatizzato il fatto che le condotte appropriative venivano realizzate non già in maniera isolata, bensì in concorso e con la complicità di una pluralità di dipendenti della RAGIONE_SOCIALE ivi compresi di quei soggetti che rivestivano pacificamente la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
In particolare, per COGNOME e COGNOME è stato evidenziato come le appropriazioni di carburante avvenivano grazie alla complicità di COGNOME, quest’ultimo incaricato di tenere la contabilità dell’impianto di distribuzione e, quindi, ritenuto certamente non addetto a mansioni meramente materiali, bensì implicanti l’esercizio del pubblico servizio.
Schema analogo è stato valorizzato in relazione alle appropriazioni di attrezzature varie che avvenivano in concorso con NOME COGNOME, quest’ultimo a sua volta con incarico apicale.
Per quanto attiene a COGNOME, inoltre, è proprio il concorso con COGNOME, oltre che con i restanti imputati, ad aver fatto ritenere la configurabilità del reato di peculato.
2..1. Le osservazioni in punto di fatto svolte .da . i giudici di merito consentono di ritenere sicuramente applicabile il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di peculato, l’estensione della responsabilità al concorrente “extraneus” ai sensi dell’art. 117 cod. pen. presuppone quanto meno la prova della conoscibilità della qualifica soggettiva pubblicistica del concorrente “intraneus”, da accertare a titolo quanto meno di colpa in concreto (Sez.6, n. 5636 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv.286081; Sez.6, n. 25390 del 31/1/2019, Gorbunova, Rv. 276804).
Nel caso di specie, non è dubitabile che i ricorrenti avessero la pacifica conoscenza del ruolo svolto dai soggetti che, all’interno dell’organizzazione della RAGIONE_SOCIALE, svolgevano un ruolo loro sovraordinato e comportante l’attività di distribuzione e controllo in ordine all’utilizzo dei beni (essenzialmente carburante) ed attrezzature oggetto di appropriazione.
A ben vedere, la reiterata ed abituale condotta appropriativa si basava proprio sulla consapevolezza dell’impunità, derivante dal fatto che i soggetti preposti al controllo erano direttamente coinvolti ed interessati nelle condotte illecite.
Quanto detto consente di affermare che correttamente è stato ritenuto il concorso nel reato proprio, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, non si verte neppure in un’ipotesi di colposa ignoranza della qualifica dell’intraneus, bensì in una strumentalizzazione dolosa di tale qualifica, costituente un presupposto essenziale per l’agevole commissione delle condotte illecite.
2.2. Per completezza, deve sottolinearsi come la sussistenza del concorso nel
reato proprio ai sensi dell’art. 117 cod. pen. era stata già affermata da questa Corte, in relazione alla posizione di COGNOME, in sede di ricorso avverso la misura cautelare (Sez.6, n. 35689 del 7/7/2015, COGNOME), lì dove si era chiarito come «risulta garantita una piena collaborazione tra i dipendenti indagati nell’appropriazione sistematica delle utilità della, società, ed in particolare sono state individuate ed analizzate specifiche concicitte di collaborazione offerte da COGNOME ai suoi colleghi che rivestono la qualità richiamata; questi, conseguentemente risulta aver assicurato con l’azione svolta una fase essenziale per la definitiva acquisizione del bene di pertinenza dell’ente pubblico, condotta che si qualifica nella forma concorsuale ed impone l’applicazione dell’art. 117 cod. pen, con l’estensione della disciplina del reato proprio anche ai concorrenti che non posseggono la qualifica essenziale alla configurazione del reato».
Si tratta di un’impostazione che è risultata confermata all’esito del giudizio di merito e che, quindi, determina l’infondatezza ‘del motivo volto a censurare la configurabilità del reato di peculato.
Le considerazioni sopra svolte consentono anche di escludere agevolmente che le condotte ritenute sussistenti possano rientrare nel reato di furto, piuttosto che in quello di truffa.
Invero, l’ipotesi del furto è pacificameitite esclusa dal fatto che le appropriazioni ricadevano su beni di cui i ricorrenti avevano il possesso, diretto o per il ‘tramite dei concorrenti, sicchè la condotta delittuosa è ricaduta su beni oggetto di un autonomo potere di disposizione, il che esclude in radice la configurabilità del furto.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quanto concerne l’eventuale configurabilità del fatto in termini di truffa.
Per consolidata giurisprudenza, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa, va individuato nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l’oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell’ufficio o del servizio, del bene da parte dell’agente prima dell’impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez.U, n. 34026 del 29/5/2025, Prete, Rv. 288732-03).
Nel caso in esame gli imputati avevano la ‘disponibilità dei beni oggetto di appropriazione e i raggiri erano finalizzati esclusivamente ad occultare la condotta illecita e non già a determinare il trasferimento dei beni in loro favore (Sez.6, n. 24096 del 13/3/2025, Tasselli, Rv. 288297).
Le plurime censure sollevate da tutti i ricorrenti in ordine alla ricostruzione del fatto sono manifestamente infondate, posto che sollecitano una rilettura nel merito non consentita in sede di legittimità.
Invero, le sentenze di merito hanno esaustivamente ricostruito le singole condotte appropriative, descrivendo le modalità adottate e ripetute nel tempo, nonché le conferme emergenti sia dalle videoriprese che dalle intercettazioni svolte.
Si tratta di elementi fattuali che sono confluiti in una motivazione esaustiva e dettagliata per ciascuna posizione, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Né è sindacabile in questa sede il significato probatorio che è stato desunto dalle intercettazioni, posto che tale valutazione implica un giudizio di merito e consente il rilievo in sede di legittimità solo a fronte di manifesti errori valutativ che, nel caso di specie, non ricorrono.
Gli imputati hanno formulato doglianze anche in ordine al trattamento sanzionatorio.
Le censure mosse da COGNOME e COGNOME relativamente all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, posto che la mera incensuratezza è un dato di per sé non dirimente, né sono stati individuati elementi del fatto idonei a far ritenere gli imputati meritevoli delle attenuanti.
Del tutto generica è, inoltre, la tesi sostenuta da COGNOME secondo cui avrebbe agito per effetto del metus nei confronti ; di COGNOME, circostanza meramente enunciata e che non ha trovato alcuna conferma in sede di merito.
Parimenti infondata è la censura proposta nell’interesse di COGNOME relativamente all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., correttamente esclusa in considerazione della reiterazione delle condotte e, quindi, della complessiva gravità dei fatti commessi.
Nell’interesse di COGNOME e COGNOME, inoltre, si contesta anche l’omesso riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 117 cod. pen. per l’extraneus concorrente nel reato proprio.
La Corte di appello ha illustrato le ragioni sottese al giudizio di apprezzabile gravità della condotta, tale da renderla incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante in esame.
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, nella misura in cui non travalica il limite della manifesta illogicità e risulta conforme ai princip in diritto elaborati in relazione all’attenuante in esame.
Deve ribadirsi il principio secondo cui l’art. 117, secondo comma, cod. pen., con l’espressione «il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell’applicare l’attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall’art. 133 cod. pen. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell’intraneo, e dell’estraneo, al reato specifico contestato (Sez.1, n. 2167 del 10/12/1993, dep. 1994, Gissi, Rv.197562).
Quanto detto comporta che l’attenuante non può essere riconosciuta in quei casi, com’è quello in esame, in cui l’extraneus ha ‘agito nella piena consapevolezza della qualifica del concorrente e del conseguente più grave reato derivante dalle condotte appropriative.
Alla luce di tali considerazioni i ricorsi degli imputati devono essere rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile costituita.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 1.966,00.
Così deciso il 27 novembre 2025
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