Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10074 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 10074  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Caltagirone COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Caltagirone
avverso la sentenza in data 03/07/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME pronunciata in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale di Caltagirone per il delitto di peculato, avente ad oggetto il mancato riversamento di somme incassate per conto di RAGIONE_SOCIALE tra l’agosto e l’ottobre 2011 dall’agenzia facente capo a NOME COGNOME: la Corte
ha peraltro ridotto la pena irrogata ad NOME COGNOME, previa concessione delle attenuanti generiche.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 cod. pen., 136, 480, 544 cod. proc. pen., per erronea determinazione del periodo di sospensione del processo.
La Corte territoriale aveva dato conto di un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a giorni 415, ma aveva erroneamente computato tale periodo dal 21 settembre 2019, quanto in realtà il rinvio dell’udienza per adesione ad astensione proclamata dall’organismo di categoria era stato disposto in data 21 ottobre 2019, dovendosi dunque ridurre la sospensione di giorni trenta.
22). Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
Rileva la fallacia e la contraddittorietà degli argomenti utilizzati dalla Cort territoriale, essendo state inserite ipotesi presuntive, con travisamento di elementi posti alla base del ragionamento, integrati da elementi deduttivi desunti da contenuto informativo incompleto ed errato.
I pagamenti venivano disposti da soggetto diverso dal ricorrente e solo chi disponeva i pagamenti poteva intervenire per annullarli e aveva la possibilità di falsificarne il documento rappresentativo.
In particolare, solo il figlio del ricorrente poteva sospendere i pagamenti ed apprendere le somme di denaro, ben potendosi dunque rappresentare che il padre non avesse conoscenza delle unilaterali iniziative del figlio, essendo configurabile l’ipotesi dell’induzione in errore dell’intraneus e ben potendosi prospettare che proprio il figlio avesse indotto in errore il padre convincendolo a portare al controllo un falso documento attestante un bonifico.
La motivazione era infarcita di presunzioni in assenza di confronto con le deduzioni difensive e risultava contraddittoria, non potendosi trarre dalla riferibilit della falsità al figlio la conclusione che il padre, che aveva sottoposto al controll il documento, fosse consapevole di quanto ordito dal figlio.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ipotizzato concorso dell’extraneus a fronte di reato proprio istantaneo.
Pur essendo in astratto ravvisabile il concorso dell’extraneus nel delitto di peculato, occorre tuttavia che ricorrano i relativi presupposti.
Nel cruciale passaggio della motivazione a tal fine valorizzato la Corte non aveva tuttavia dato conto di elementi idonei a suffragare il concorso, in quanto era
stata valorizzata l’esibizione di un bonifico risultato falso, recante tuttavia dat successiva a quella di consumazione del reato, non potendosi dunque trarre da quell’elemento la dimostrazione di un contributo volto alla realizzazione della condotta di peculato, che ha natura di reato istantaneo.
3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al bonifico bancario falso acquisito agli atti.
Era ravvisabile un travisamento della prova nella parte in cui in motivazione era stato valorizzato il falso bonifico senza considerarne la data, successiva alla consumazione del reato.
3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Dato conto del significato di tale regola, rileva che non avrebbe potuto darsi rilievo ad un giudizio di verosimiglianza e plausibilità, mentre era stata formulata una motivazione fallace, fermo restando che la confutazione delle spiegazioni alternative di un fatto non avrebbe potuto supplire alla mancanza di prova positiva del fatto medesimo.
La Corte aveva posto a fondamento del giudizio una verifica probatoria incompleta che non era stata valutata alla luce delle difese degli imputati, volte a dimostrare un’interpretazione alternativa del fatto, incentrata su una consapevolezza semmai acquisita dal ricorrente dopo la consumazione del reato.
3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al calcolo del termine di prescrizione.
Erroneamente era stato dato conto di un periodo di sospensione computato in relazione ad un rinvio disposto all’udienza del 21 settembre 2019, quando si trattava del 21 ottobre 2019, con la conseguenza che avrebbe dovuto reputarsi erroneo il conteggio operato e che il termine di prescrizione avrebbe dovuto fissarsi alla data del 16/04/2025.
 Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha invialo la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi risultano inammissibili, perché volti a sollecitare non consentite letture alternative del compendio probatorio e in gran parte manifestamente infondati.
In primo luogo, va rilevata la genericità e la radicale inidoneità delle deduzioni formulate nel primo motivo di NOME COGNOME e nel quarto motivo di NOME COGNOME, riguardanti il tema della prescrizione.
Anche condividendo gli assunti difensivi in ordine alla necessità di un conteggio della sospensione della prescrizione che faccia riferimento per la sua decorrenza alla data del 21 ottobre 2019 anziché a quella al 21 settembre 2019, si giungerebbe alla riduzione della sospensione di soli trenta giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione dovrebbe considerarsi decorso non il 17 giugno 2025, come prospettato dalla Corte territoriale, ma trenta giorni prima, ciò che non consentirebbe di ritenere che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza impugnata e neppure che lo sia alla data odierna.
Il secondo motivo formulato nell’interesse di NOME COGNOME e i primi tre  GLYPH motivi formulati GLYPH nell’interesse di NOME COGNOME, GLYPH esaminabili congiuntamente, sono volti a prospettare una diversa chiave di lettura degli elementi probatori acquisiti, ma non vulnerano la ricostruzione operata dai Giudici di merito, non individuando profili di incompletezza o manifesta illogicità della motivazione.
3.1. Deve premettersi che è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui sia accertata una condotta di appropriazione di tasse ed altri introiti incassati per conto di RAGIONE_SOCIALE dal titolare di un’agenzia, che per questo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, il quale ometta di riversare le somme all’ente, comportandosi uti dominus (sul punto può richiamarsi Sez. 6, n. 45082 del 1/10/2015, Marrocco, Rv. 265341).
3.2. Nel caso di specie, è stato prospettato dai Giudici di merito che avessero concorso nel reato sia NOME COGNOME, titolare dell’agenzia, sia il figlio di l NOME COGNOME, il quale forniva una diretta collaborazione, occupandosi specificamente dei rapporti con la banca.
Del resto, la circostanza che il delitto di peculato costituisca reato proprio non preclude la configurabilità del concorso dell’extraneus, il quale fornisca un contributo materiale o comunque agevoli la realizzazione del proposito delittuoso.
3.3. I due ricorrenti hanno cercato di accreditare la tesi della propria rispettiva estraneità ai fatti e di dedurre l’inidoneità degli elementi valorizzati dai giudici merito, al fine di comprovare il concorso di entrambi.
In realtà, nella sentenza impugnata, che richiama e mostra di condividere i rilievi del Tribunale, si sottolinea, tutt’altro che illogicamente, che NOME COGNOME, in quanto titolare dell’agenzia, aveva il compito di curarne l’andamento, di cui era primariamente responsabile, e di operare ogni utile verifica al fine di assicurare il corretto riversamento delle somme incassate.
Si segnala, inoltre, come a seguito dei rilievi di RAGIONE_SOCIALE, formulati in data 1 dicembre 2011, lo stesso NOME COGNOME si fosse fatto carico di dar conto del versamento di quanto dovuto, senza chiamare direttamente in causa il figlio, ma consegnando in data 7 dicembre 2011 al competente funzionario, recatosi presso l’agenzia, un documento attestante un bonifico per la somma dovuta.
E ancora si sottolinea come il predetto ricorrente si fosse già reso responsabile di condotte analoghe riferite a precedente annualità, tanto da aver per questo patteggiato la pena.
D’altro canto, si è rilevato come la materia degli incassi e dei riversamenti di somme coinvolgesse NOME COGNOME, il quale era incaricato di tenere i rapporti con la banca ed aveva dunque la disponibilità della documentazione relativa al bonifico, risultata peraltro falsa.
3.4. In tale quadro i Giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto che la condotta appropriativa fosse stata il risultato di una concertazione tra i due ricorrenti, in tale prospettiva essendo conclusivamente rilevante che NOME COGNOME avesse appositamente prodotto un documento falsificato, a fronte di un ammanco segnalato da RAGIONE_SOCIALE fin dal primo dicembre, di cui dunque il ricorrente non avrebbe potuto non aver contezza, e che NOME COGNOME fosse naturalmente a conoscenza del mancato riversannento delle somme incassate e avesse poi procurato, a momentanea copertura, il falso documento, ricavato da altro bonifico, da ritenersi in suo possesso in ragione del suo ordinario incarico.
La scansione temporale degli avvenimenti vale invero ad escludere l’ipotesi di un’induzione in errore del padre, mentre il falso bonifico non comprova solo una condotta di NOME COGNOME successiva alla consumazione del reato, ma costituisce sul piano logico, secondo l’analisi dei Giudici di merito, il dirett riscontro della sua attiva collaborazione alla perpetrazione del reato in itinere, quel reato che ex post si era cercato, almeno in un primo momento, di occultare.
Non è dunque ravvisabile alcun vizio della motivazione e, men che mai, un travisamento della prova documentale, avendo i Giudici di merito fornito una logica ricostruzione, propiziata da un’attenta lettura del quadro probatorio e dall’esatta concatenazione degli avvenimenti.
 All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2025