Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41819 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41819 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seAtite le conclusioni del PG NOME LOY GLYPH ( c Ar ytkc(A) ).0
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2022, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, emessa in data 14 novembre 2022 nei confronti di COGNOME NOME, con cui veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 575, 577 nn. 1, 3, 4 (omicidio volontario commesso in danno di COGNOME NOME il 27 dicembre del 2021) in relazione agli art. 61 n.1 cod. pen. e 71 D.Igs. 159 d 2011, commessi in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME; di cui agli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 2 e 7 della legge 895 del 1967 e 71 D.Lgs. del 2011, anche in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME; di cui agli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967.
1.1 II materiale investigativo sulla base del quale è stata pronunciata l’ordinanza del GIP è costituito dalle dichiarazioni di più soggetti escussi durante le indagin dall’analisi dei tabulati telefonici, dalle intercettazioni telefoniche e ambient dall’analisi dei filmati di alcune videocamere, dall’analisi dei tracciati dei sistemi rilevazione satellitare delle auto utilizzate dagli indagati e dalla vittima, dai risul delle operazioni di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni confessorie rese da COGNOME NOME in data 22 aprile 2022.
Secondo la ricostruzione dei fatti posta alla base dell’ordinanza di custodia cautelare COGNOME, NOME (moglie della vittima NOME) e COGNOME avrebbero previamente organizzato l’azione delittuosa.
In particolare il COGNOME avrebbe accompagNOME il COGNOME in auto e, giunti presso il ristorante “RAGIONE_SOCIALE” in INDIRIZZO, avrebbero simulato un guasto dell’auto e avrebbero chiesto soccorso alla vittima COGNOME: questi acconsentiva e il COGNOME ha avvertito di ciò la COGNOME la quale avrebbe annullat l’appuntamento della figlia presso il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“.
COGNOME, sopraggiunto sul posto, avrebbe accompagNOME a bordo della sua auto intorno alle 17.30 il COGNOME presso il suo garage a Rosarno, seguito pochi minuti dopo dal COGNOME con la sua auto (della quale aveva simulato il guasto).
COGNOME avrebbe così ucciso nel suo garage NOME COGNOME con dei colpi di pistola, e successivamente (intorno alle 18.15) avrebbe riportato l’ auto dell vittima nei pressi della abitazione dell’COGNOME in Taurianova, seguito dal COGNOME a bordo della sua Fiat Punto.
Il movente dell’omicidio era individuabile nella relazione extra-coniugale che legava il COGNOME e la NOME e quindi nella volontà di intraprendere un rapporto
stabile di convivenza, finalità realizzata effettivamente poco tempo dopo la scomparsa dell’COGNOME.
Con riferimento alla posizione del COGNOME, il GIP argomentava il suo coinvolgimento nell’omicidio, emergente principalmente dall’analisi dei filmati di videosorveglianza del ristorante “la RAGIONE_SOCIALE“, dalle rilevazioni del percorsi dell’autovettura a lui in uso, dai tabulati telefonici e dalle intercettazioni, anche relative a conversazioni avvenute successivamente al fatto delittuoso da cui emerge la preoccupazione del COGNOME per il possibile rinvenimento del cadavere .
In sede di riesame la difesa contestava tanto la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza che quella delle esigenze cautelari.
2.1 n Tribunale ha ritenuto, quanto ai profili di gravità indiziaria, la sussistenza di elementi obiettivi da cui dedurre la premeditazione e la partecipazione dei concorrenti ai reati contestati, quali: le dichiarazioni dei soggetti escussi, tra cui gli stessi indagati; l’analisi dei tabulati telefonici ed i continui contatti tra i concorrenti durante il pomeriggio del delitto; le numerose intercettazioni acquisite; l’analisi dei filmati di alcune videocamere; l’analisi dei tracciati dei sistemi di rilevazione satellitare delle auto utilizzate; le stesse dichiarazioni confessorie del COGNOME, rese in data 22.04.2022.
Con riferimento alla posizione del COGNOME, le circostanze che depongono a favore della sua partecipazione sono: il tragitto fatto per recarsi al ristorante “RAGIONE_SOCIALE” insieme al COGNOME; la sosta presso il parcheggio del ristorante e la simulazione del guasto alla macchina, testimoniato dalla ripartenza pochi minuti dopo l’auto dell’COGNOME; i contatti intrattenuti col COGNOME negli istanti dell’azione delittuosa; la circostanza di aver seguito il COGNOME al ritorno, dopo l’omicidio.
In particolare il Tribunale rileva che non si comprende per quale ragione il COGNOME avrebbe utilizzato, per recarsi al RAGIONE_SOCIALE commerciale, delle strade che allungavano notevolmente il percorso, come quella che passava per il ristorante; inoltre il COGNOME, sentito dall’autorità giudiziaria, non avrebbe mai menzioNOME la citata destinazione del RAGIONE_SOCIALE commerciale (indicata quale destinazione dal COGNOME nell’interrogatori del 22 aprile 2022); peraltro il ristorante si trovava vicino alle campagne della vittima, ed era quindi idoneo ad attirarlo nella trappola omicidiaria.
Inoltre, il COGNOME non avrebbe mai fornito spiegazioni alternative o utili a spiegare il suo coinvolgimento nei fatti.
Ancora, rilevano nello stesso senso le intercettazioni in cui il COGNOME chiede insistentemente notizie sul cadavere e palesa la propria preoccupazione di essere arrestato.
Il Tribunale ribadisce la parziale inattendibilità della dichiarazione confessoría resa dal COGNOME, il quale si assumeva l’esclusiva responsabilità del delitto, affermando l’estraneità di COGNOME NOME e del COGNOME. Tali dichiarazioni sarebbero inattendibili nella parte in cui mirano ad escludere la responsabilità dei concorrenti, per più ragioni: in primo luogo, il guasto dell’auto appariva smentito dal fatto che il COGNOME era partito poco dopo, nonché dal fatto che non è comprensibile come mai il COGNOME non abbia prontamente avvisato il COGNOME del funzionamento dell’auto, così evitando il viaggio di COGNOME a Rosarno.
In secondo luogo, la distanza spaziale tra il RAGIONE_SOCIALE commerciale Porto degli Ulivi e il ristorante non permette di accettare la narrazione del COGNOME, attesa la mancanza di qualsiasi motivazione che spieghi perché abbiano scelto un percorso che passi dal ristorante per raggiungere il RAGIONE_SOCIALE commerciale. Molteplici dati rendono evidente, secondo il Tribunale, il tentativo del COGNOME di scagionare in modo strumentale i concorrenti nel reato.
In riferimento al reato di detenzione di armi comuni da sparo, i gravi indizi di colpevolezza emergevano dalle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal COGNOME con soggetti terzi, in particolare quelle con il padre e la madre del COGNOME, da cui emergeva con chiarezza che fosse in possesso di armi, tanto da essere, ad esempio, disponibile a recarsi “armato fino ai denti” da un suo creditore o a prestare l’arma a suo padre che ne era sprovvisto.
2.2 Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene l’ordinanza del GIP correttamente motivata sul punto, menzionando a tal proposito degli indici di sicuro riscontro quali l’obiettiva gravità dei fatti, la pericolosità degli indagati, la vicinanza degli stessi ad ambienti criminali, la professionalità e la spregiudicatezza dimostrate. Conferma perciò la sussistenza di tali esigenze in riferimento al pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta, di inquinamento probatorio e di fuga.
Peraltro, l’estrema gravità dell’imputazione si traduce in una valutazione di elevatissima pericolosità sociale, aggravata dall’inserimento di uno dei concorrenti (il COGNOME, con cui il ricorrente era solito avere rapporti e accompagnarsi) nella criminalità organizzata di stampo mafioso locale (in ragione di precedente
condanna per il delitto di cui all’art.416 bis cod.pen.). In ogni caso il Tribunale rileva che in considerazione della fattispecie di reato per cui si procede, sussiste la doppia presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, e non vi sono ragioni, invece, idonee a superare le presunzioni suddette.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di omicidio.
In particolare, la difesa lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia totalmente pretermesso o sottovalutato il fatto che il COGNOME era del tutto estraneo alla vicenda sentimentale che legava i due coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, e quindi alla presunta causale del delitto. E avendo il Gip ritenuto insussistente l’aggravante di cui all’art. 416 1.bis cod. pen., il prospettato coinvolgimento del COGNOME in tale omicidio, avvenuto per causa esclusivamente personale, non troverebbe alcuna spiegazione.
Inoltre, il COGNOME non avrebbe avuto alcun ruolo nella dinamica dell’omicidio di NOME e nella confessione del COGNOME vi è una ricostruzione dei fatti in cui si esclude qualsivoglia ruolo del COGNOME: il Tribunale sembra però pretermettere, illogicamente, tale aspetto, ritenendo la confessione solo parzialmente attendibile. Appare però una forzatura l’aver attribuito al COGNOME il ruolo di concorrente per il solo fatto di aver accompagNOME il COGNOME da Rosarno fino al ristorante “La RAGIONE_SOCIALE” e poi, dopo aver ricevuto la notizia dell’esecuzione dell’omicidio dal COGNOME, di aver scortato il COGNOME fino a Taurianova davanti all’abitazione della vittima.
Per la difesa, una simile ricostruzione avrebbe semmai potuto integrare un’ipotesi di favoreggiamento, ma non il concorso, perché la volontà di aiutare il COGNOME sarebbe semmai sorta in un momento successivo.
Da nulla, peraltro, si dedurrebbero le intenzioni omicidiarie del COGNOME fin da quando aderì alla richiesta di accompagnarlo in auto perché privo di patente, eppure il Tribunale lo presume anche affermando che avrebbe simulato il guasto dell’auto quale stratagemma che sarebbe servito al COGNOME per attirare NOME in una trappola. Tutt’altro che scontato appare però, agli occhi del ricorrente, che il guasto fosse simulato: nessuno avrebbe infatti accertato se vi fosse stato o meno
un malfunzionamento dell’impianto di raffreddamento del motore (mentre l’anzianità di costruzione dell’auto renderebbe viceversa plausibile l’insorgenza di siffatte problematiche): nella memoria depositata in sede di trattazione dell’istanza di riesame la difesa aveva fornito una dimostrazione plausibile dell’effettiva esistenza di un malfunzionamento del motore, rammentando il fatto che la Fiat Punto in parola ripartì – come attestato dalle telecamere – solamente 35 minuti dopo, tempo sufficiente a far raffreddare il motore, ma di ciò il Tribunale non ha immotivatamente tenuto conto. Inoltre, le telecamere della zona di parcheggio del ristorante hanno registrato che l’autovettura era ferma con il cofano aperto. Ancora, lo stesso COGNOME chiese aiuto al gestore del ristorante senza timore di mostrarsi.
Allo stesso tempo, il COGNOME avrebbe telefoNOME al COGNOME per chiedergli di riportare la macchina a Rosarno per sottoporla a controllo, o quantomeno è plausibile che COGNOME fosse convinto di ciò.
Ad escludere che il COGNOME fosse coinvolto nell’omicidio vi è anche la circostanza che, nell’attesa che COGNOME tornasse, egli stava tranquillamente messaggiando con la fidanzata e con altri congiunti.
In sintesi si afferma che non vi è alcuna prova circa il fatto che il COGNOME fosse a conoscenza delle intenzioni del COGNOME. Altrettanto irragionevole sarebbe il ragionamento con cui il Tribunale sostiene che il percorso scelto dal COGNOME per raggiungere il RAGIONE_SOCIALE commerciale “Porto degli Ulivi” sarebbe stato svantaggioso rispetto ad un altro percorso: ciò perché la distanza era più o meno la stessa e il tempo di percorrenza si differenziava di solo qualche minuto.
La prova dell’estraneità al delitto andava ricavata anche dal mancato coinvolgimento del COGNOME nell’occultamento del cadavere: in tal proposito, la decisione del Tribunale appare condizionata dalla convinzione che COGNOME fosse al corrente della sorte toccata ad NOME e al fatto che lo stesso non avrebbe fornito alcuna spiegazione in ordine alla sua conoscenza della sparizione del corpo. La difesa ritiene invece che il COGNOME, neppure indagato per occultamento di cadavere, non potesse fornire spiegazione di ciò che egli non era in grado di sapere, come dimostra la conversazione tra lui e il padre nella quale l’indagato si dimostra totalmente all’oscuro della sorte toccata al cadavere: la notizia che l’COGNOME fosse sparito si era peraltro diffusa; perciò, sarebbe perfettamente comprensibile che il COGNOME ne parlasse col padre. Peraltro, la preoccupazione del COGNOME, che chiedeva con insistenza che fine avesse fatto la vittima, è comunque giustificata dal fatto che, siccome si era trovato in compagnia del COGNOME, temeva il rischio di essere coinvolto malgrado la sua estraneità.
3.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione dell’arma.
La difesa afferma che le conversazioni citate nell’ordinanza sono insignificanti e non in grado di provare alcunché: l’asserita disponibilità di un’arma, inferita dalla frase con cui il ricorrente dice al padre, che si dichiarava sprovvisto di un’arma, “te la do io se vuoi”, si pone in termini di mera possibilità. Può anche solo significare che il ricorrente sarebbe stato in grado di procurarla, ma non ne prova di certo, secondo la difesa, la concreta detenzione.
Inoltre, secondo la difesa, nulla prova neanche l’altra intercettazione, riportante “dobbiamo andare armati? Ma non così… fino ai denti”, mentre l’intercettazione della conversazione con la fidanzata sembrerebbe addirittura smentire che il COGNOME fosse in possesso di una pistola.
3.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La difesa lamenta che il Tribunale abbia utilizzato considerazioni, relative alla pericolosità, alla vicinanza agli ambienti criminali ecc., attinenti al COGNOME, autore materiale del reato, per estenderle all’odierno ricorrente. Invece il COGNOME, per tutto il tempo in cui il COGNOME e la vittima furono assieme, si trovava nella sua auto parcheggiata e inoltre, la circostanza che l’indagato abbia chiesto al padre se c’erano notizie sul rinvenimento del corpo dimostra l’estraneità del COGNOME che non era nemmeno stato informato dal COGNOME sulla sorte del cadavere, in quanto, seppur amico, non lo considerava in grado di custodire un segreto così rilevante. La difesa aveva anche osservato che la pericolosità sociale non risponde al requisito dell’attualità, essendo la condotta addebitata al COGNOME strettamente dipendente dal rapporto con COGNOME oggi in carcere: la legge 47/2015 ha introdotto il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazioni di gravi delitti, il che comporta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che non è più sufficiente ritenere che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere in termini di certezza o di alta probabilità che all’imputato si presenti effettivamente l’occasione per compiere ulteriori delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
La contestazione delle argomentazioni impiegate dal Tribunale a sostegno della gravità indiziaria (su entrambi i fatti storici oggetto di contestazione) induce a compiere talune precisazioni in diritto.
2.1 Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va ricordato che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico – di confrontarsi :
con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natur singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV 40061 del 21.6.2012, Trite/la, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratter ontologica) ;
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudi siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudiz prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, COGNOME, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice d all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunq indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio..») .
2.3 Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunzi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incrimina degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esam con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi n descritta chiave prognostica.
Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evident la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, no risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materi informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezz logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso
provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
3. Ciò premesso, va rilevato che – quanto al delitto di omicidio – il Tribunale motiva in maniera congrua sulla identificazione del contributo fornito dall’attuale ricorrente alla «azione collettiva» e il ricorso tende a proporre – in parte – temi di mera rivalutazione, oltre a muovere da una erronea prospettazione in diritto (ipotizzando il semplice favoreggiamento post delictum).
3.1 In particolare, gli indicatori fattuali valorizzati dal Tribunale (ed in particolare la simulazione del guasto alla vettura in uso al COGNOME, con cui veniva accompagNOME il COGNOME) ragionevolmente hanno comportato – in sede di merito – la considerazione della esistenza ‘previo accordo’ tra il COGNOME e il COGNOME allo
scopo di ‘attirare in trappola’ l’COGNOME.
Si tratta di un decisivo segmento della condotta, posto che l’aiuto prestato all’autore materiale prima della consumazione del delitto mai potrebbe essere considerato favoreggiamento ma ricade nell’ambito applicativo del concorso ai sensi dell’utili) cod.pen. . La condotta del COGNOME posteriore all’omicidio, dunque, non fa altro che confermare (con la mancata opposizione al perfezionamento del piano) l’esistenza dell’accordo preventivo, sicchè correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il concorso nel delitto di omicidio volontario.
In tal senso, le critiche difensive mirano a neutralizzare tali aspetti della condotta con argomenti non conferenti (l’estraneità del COGNOME al movente passionale) o meramente in fatto e rivalutativi (la possibilità del guasto al motore), il che porta inevitabilmente al rigetto del primo motivo di ricorso.
3.2 n secondo motivo è inammissibile, atteso che gli elementi posti a carico COGNOME sono tratti da conversazioni oggetto di captazione logicament interpretate in sede di merito. Va dunque ribadito che questa Corte di legitti non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenut intercettati, lì dove l’operazione compiuta dal giudice di merito non presenti as di ‘travisamento’ o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significa contenuti medesimi (come ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in prese del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicit irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nel caso in esame non si rinvengono.
3.3 II terzo motivo, in tema di ricorrenza delle esigenze cautelari, è infondato Al di là della ricorrenza, in ragione della ritenuta gravità indiziaria sulla c di concorso in omicidio, della doppia presunzione relativa (di ricorrenza de esigenze e di adeguatezza della misura) ex lege, va rilevato che le modalità del fatto legittimamente sono state poste alla base di un giudizio fortemente negati sulla personalità, tale da sostenere la ricorrenza del pericolo di riproposizione condotta illecita e senza necessità di individuare in modo espresso la ‘prossim di occasioni di riproduzione del comportamento.
3.3.1 Va precisato, sul tema, che questa Corte ha affrontato in più occasioni epoca posteriore alla novellazione del 2015 – il tema posto dal ricorrente contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazio cui all’art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. .
Va qui ribadito che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del peric reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all’osservanza – da parte del giudice – di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, COGNOME, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421).
La volontà del legislatore del 2015 è stata animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un ‘pericolo’ per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere – per logica – concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.
E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani.
Piuttosto, l’evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti interpretativi si è menzionata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l’esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) .
Ciò rende necessarie alcune precisazioni.
Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda – in ogni ambito giuridico – sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente ‘storica’ (la ricostruzione della – o delle – condotte poste in essere dal soggetto attenzioNOME e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.
La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate).
In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l’analisi di tutto ciò chAmerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).
La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura corr ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi – dato l’oggetto d particolare giudizio, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa del caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espres comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il conte di vita verrà a proporgli.
In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l’introdurre un presupposto non previsto dalla legge, spostando l’attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque – in realtà – soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto.
In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio sul fatto e sulla persona gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.
L’esistenza di ‘occasioni di riproduzione’ è un dato – in realtà – non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare – in una con la verifica globale prima richiamata – l’esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.
Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico – in sede cautelare personale – siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. H n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684).
3.3.2 Tutto ciò precisato, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva sull’individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto – nella decisione impugnata – non già dalla ricorrenza prossima di ‘occasioni di riproduzione’ della condotta illecita ma dalla considerazione delle modalità e gravità dei fatti, in una con la spregiudicatezza mostrata dal COGNOME e con l’obiettivo collegamento funzionale a persona (il COGNOME) stabilmente inserita in circuiti criminali di elevata rilevanza.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att.
cod.proc.pen. .
Così deciso il 31 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente