Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOMENOME LARBY) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte di assise di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, per le parti civili che ha depositato conclusioni scrit udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi degli
imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dalla Corte di assise in sede, in data 16 marzo 2022, nei confronti di NOME COGNOME (alias NOME) e di NOME COGNOME, alla pena di anni ventidue di reclusione, per il primo, nonché di anni dodici di reclusione, per il secondo, in relazione al concorso nel reato di omicidio aggravato di COGNOME NOME (unitamente al concorrente NOME non ricorrente), concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa, per il secondo imputato, la circostanza aggravante della premeditazione e operata la riduzione ai sensi dell’art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen. per il rito abbreviato richiesto.
1.1. Secondo il Giudice di primo grado, con motivazione confermata dalla Corte di assise di appello, è la risultata provata la penale responsabilità di tutti tre gli imputati in relazione al reato di omicidio aggravato.
La vittima si era recata, nel giorno del fatto, sul luogo (INDIRIZZO del comune di Lastra a Signa) verso le 20:30, a seguito di appuntamento con l’odierno ricorrente, NOME COGNOME, per l’acquisto di stupefacente.
Plurime dichiarazioni testimoniali, secondo la ricostruzione recepita in sede di merito, NOMEno dichiarato, concordemente, di aver visto la vittima arrivare in piazza e, trascorso un breve lasso di tempo dall’incontro con NOME, di aver sentito le grida della stessa vittima che, poco dopo, veniva vista scappare nella piazza dove veniva trovata ferita a morte.
Sulla base della ricostruzione dei fatti rese dai testimoni presenti, in base anche risultanze investigative e agli esami autoptici, la Corte di primo grado ricostruiva i fatti rilevando che, quella sera, NOME e la vittima, dopo essers incontrati, NOMEno percorso un tratto di strada sterrata, in direzione dell’argine del fiume, giungendo in una zona scarsamente illuminata e, raggiunti dagli altri concorrenti nel reato, era stata inferta alla vittima una coltellata come provato da tre grosse macchie ematiche rilevate sul posto.
Secondo il giudice di primo grado, i testi oculari, NOME e NOME NOMEno riferito di aver visto la vittima riversa a terra e i due fratelli che la picchia con un bastone, NOME NOME era posizionato alle spalle fino a quando la persona offesa non era stata vista rialzarsi e scappare verso la piazza, inseguita da NOME, in compagnia di un altro soggetto che gli tirava contro un bastone, poi reperito sul posto.
La Corte di primo grado riteneva il concorso di tutti e tre gli imputati nel reato, specificando che, NOME NOME NOME attirato la vittima sul luogo del fatto, NOME NOME spostato la macchina per averla più vicina al momento della fuga e
per coprire la visuale di quanto accadeva lungo l’argine del fiume; inoltre, questi si era recato insieme al terzo concorrente nel reato nel punto concordato.
Tutti erano stati ritenuti partecipi volontari rispetto all’aggressione e, prescindere da chi avesse sferrato la ferita mortale, si era osservato che le coltellate erano state molteplici, così come i colpi di bastone e che ciò implicava l’adesione di tutti i concorrenti alla produzione dell’evento morte.
Si riteneva, inoltre, la circostanza aggravante della minorata difesa per tutti gli imputati e quella della premeditazione per tutti tranne che per COGNOME.
Per la Corte di assise di appello (cfr. p. 20 e ss della sentenza impugnata) il ragionamento del primo giudice poteva essere confermato e la motivazione di primo grado resisteva alle prospettazioni difensive svolte con i motivi di gravame.
2.Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori di fiducia, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia con riferimento a NOME COGNOME, vizio di motivazione quanto all’apporto concorsuale, violazione degli artt. 584 e 116, comma secondo, cod. pen.
La Corte di assise con riferimento alle deposizioni rese al dibattimento non si sarebbe confrontata con le considerazioni difensive, svolte con memoria depositata in atti. La sentenza di secondo grado, poi, si sarebbe limitata a ritenere condivisibile l’argomentare del giudice di primo grado.
Nei motivi di impugnazione, con riferimento all’imputato, la difesa NOME rivendicato l’estraneità del ricorrente rispetto al concorso nel reato di omicidio sulla base di una serie di risultanze emerse nel corso del giudizio riepilogate a p. 4 e seguenti del ricorso.
Le risultanze istruttorie relative agli accadimenti nei minuti immediatamente precedenti all’omicidio, secondo la difesa, sarebbero del tutto contrastanti con il ritenuto intento omicidiario che, secondo la sentenza di appello, avrebbe animato il sopraggiungere dell’imputato sul luogo teatro dei fatti.
Anzi, per la difesa, tali risultanze si porrebbero in linea con il raccont dell’imputato il quale ha affermato di essere sopraggiunto in INDIRIZZO al solo scopo di trascorrere una serata in compagnia e di essersi trovato, invece, in maniera del tutto imprevedibile in una situazione che neanche lontanamente avrebbe potuto immaginare.
Su tale specifico punto la motivazione della Corte distrettuale sarebbe assente perché questa si è limitata ad affermare (cfr. p.17) che l’imputato, benché ritornato da poco in Italia, dopo un periodo di detenzione del paese di
origine, non poteva ritenersi estraneo ai rapporti con i complici in quanto uno di questi era suo fratello e l’altro concorrente nel reato gli NOME messo a disposizione l’abitazione che occupava.
Non può però, a parere della difesa, avere rilevanza la parentela o la conoscenza dei coimputati, in assenza di ulteriori elementi istruttori che colleghino il ricorrente al traffico di stupefacenti, indicato come motivo della li tra vittima e uno degli aggressori.
La difesa, poi, sottolinea che, secondo le dichiarazioni rese dal teste oculare NOME COGNOME in sede di controesame, il dato che emerge è che, secondo il dichiarante, due persone diverse dal COGNOME avrebbero sferrato delle bastonate con distinti oggetti contundenti ai danni della vittima su schiena e cosce e che lo stesso teste non è stato in grado di riconoscere come presente il ricorrente.
Si tratterebbe di ricostruzione non conforme ai dati e alle risultanze dell’esame autoptico, all’esito del quale la vittima risulta aver subito traumatismi soltanto in zona dorsale, dovuta ad un unico corpo contundente identificabile con quello oggetto di sequestro (cioè un tondino di ferro rinvenuto sul luogo dell’aggressione.
Si richiamano sul punto le dichiarazioni dei consulenti tecnici di parte COGNOME e COGNOME riportate, per estratto, nel ricorso.
In definitiva, le osservazioni della Corte di assise d’appello sul punto sarebbero in contrasto con le risultanze scientifiche, quanto ai risultati dell’esame autoptico e, cioè, con la circostanza che, sulla vittima, oltre alle ferite da tag erano stati riscontrati unicamente traumi da colpi contundenti, riferibili ad un unico strumento e soltanto in zona scapolare.
Si ritiene, poi, che anche le deposizioni degli altri testi sarebbero state ricostruite dalla Corte di assise d’appello in modo manifestamente illogico perché si tratta di dichiarazioni che non sono state in grado di riscontrare quanto riferit da NOME.
Sul punto si riporta per stralcio quanto dichiarato dal teste NOME (cfr. p. 9 e ss. del ricorso).
Per la difesa si tratterebbe di una pluralità di prove testimoniali che nulla avrebbero riferito circa la partecipazione del ricorrente all’aggressione.
Unica testimonianza, quella resa da NOME COGNOME in questo senso, indicata dalla Corte territoriale come convergente con quella resa dal COGNOME, descrive la condotta attiva del ricorrente in un momento in cui, invece, secondo lo stesso teste COGNOME questi sarebbe già scappato via dal luogo dell’aggressione. Quindi vi sarebbe un’insanabile contraddittorietà tra le due deposizioni testimoniali.
Si osserva, inoltre, che proprio l’assoluta carenza istruttoria circa i coinvolgimento del ricorrente nell’aggressione con i motivi di appello si era osservato che anche se si ritenesse provato il coinvolgimento dell’imputato
nell’episodio per cui è processo, appariva che lo stesso non avesse al intenzione di uccidere la vittima ma soltanto di minacciarla o percuoterla; sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo strumento atto ad offendere c questi avrebbe brandito contro la vittima, secondo la stessa deposizione del COGNOME, non NOME prodotto alcuna lesione.
Si rileva, inoltre, che non è provato il comportamento che la RAGIONE_SOCIALE territoriale valorizza per ritenere il concorso dell’imputato nel reato di om tenuto dopo l’aggressione, descritto a p. 21 della sentenza di appello.
Anzi, si denuncia travisamento della prova quanto alla deposizione del tes NOME, resa all’udienza del 6 luglio 2021.
La motivazione della Corte sarebbe in contrasto con plurime risultanz processuali che sarebbero state palesemente travisate.
L’imputato, infatti, stando alle pacifiche risultanze processuali non avr dimostrato alcun accanimento nei confronti della vittima, ma si sarebbe limit a giungere sul posto pochi minuti prima dei fatti, incaricato di portare delle né avrebbe inseguito la vittima non il bastone, anzi non avrebbe mai impugna il bastone o altro oggetto atto ad offendere.
Si ritiene, quindi, che la motivazione ha contenuto che viola il principi favor rei e che, invece, si sarebbe dovuto procedere, eventualmen all’applicazione in via subordinata dell’ipotesi di cui all’art. 584 cod concedere l’invocata attenuante di cui all’art. 116 comma secondo cod. pen. a N e,vo o ;-44 , ( 1-11 It(11 2.2.11 secondo motivo / riguardante l’altro imputatoilr -Crenuncia violazione degli artt. 577 n. 3 cod. pen., erronea applicazione dell’istitut provocazione e vizio di motivazione circa l’applicazione della circosta aggravante citata.
Il dolo di premeditazione, necessario per la sussistenza della circost aggravante, è caratterizzato, da un lato, da un elemento cronologico consiste nella presenza di un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra la fa ideazione e quella dell’azione; dall’altro, la premeditazione ha un altro ele quello ideologico, rappresentato dalla persistenza in tale lasso di tempo ferma irrevocabile risoluzione criminosa. Sicché, ai fini della sussis dell’elemento soggettivo della premeditazione, occorre il giudiziale accertame della persistenza e della irremovibilità del proposito criminoso per un con periodo di tempo dalla sua formazione fino alla sua attuazione.
Sotto questo profilo la motivazione della Corte di assise d’appello applic citata circostanza aggravante, tralasciando un confronto con le risult processuali che sono state, invece, segnalate dalla difesa come in grad smentire la sussistenza di tale elemento ideologico.
Tutti gli elementi sintomatici della componente ideologica della cit circostanza aggravante, cioè il comportamento antecedente, le modalità de
delitto e il comportamento successivo, presenti simultaneamente, avrebbero dovuto condurre a reputare insussistente l’elemento ideologico della circostanza aggravante della premeditazione.
La Corte di assise di appello, invece, ha ancorato la presunta prova del dolo di premeditazione al solo elemento cronologico, evidenziando come l’insorgenza del proposito criminoso dell’imputato fosse collocabile nella sera precedente all’evento delittuoso.
Si tratta della stessa violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado che ha omesso, a parere del ricorrente, ogni confronto con le risultanze processuali evidenziate e richiamate, poi, nei motivi di impugnazione.
Secondo la Corte di primo grado, l’elemento cronologico deriverebbe dal fatto che l’imputato era stato direttamente coinvolto, in data 19 agosto 2020, nel contrasto sorto al circolo di Signa, in quanto le condotte aggressive della vittima sarebbero state dirette, in particolar modo, proprio nei confronti dell’imputato il quale avrebbe subito un’aggressione verbale e fisica. Il tutto circa 24 ore prima rispetto all’evento delittuoso, per motivi connessi al traffico di sostanze stupefacenti come ammesso dallo stesso imputato nel corso del suo esame.
La Corte di assise d’appello ha, per il ricorrente, omesso il vaglio dei profili di illogicità degli argomenti del giudice di primo grado che erano stati evidenziati con i motivi di appello.
Con il gravame era stato sottolineato che il comportamento serbato dall’imputato, nelle ore precedenti all’omicidio, non deponeva nel senso della persistenza del proposito criminoso.
Questi, infatti, si era attivato nelle ore successive alla lite con u connazionale, pregandolo di adoperarsi per favorire una composizione amichevole della questione con la vittima, come emerso dalla deposizione dibattimentale del teste escusso il 7 dicembre 2021 riportata per estratto a pagina 21 e seguenti del ricorso.
Dunque, la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui afferma l’insorgenza del proposito criminoso, in modo fermo e risoluto, nella serata del diverbio occorso il 19 agosto tra le parti, troverebbe smentita, perlomeno quanto alla posizione dell’odierno ricorrente, nel comportamento dell’imputato nelle ore immediatamente successive al diverbio.
Tutte le circostanze riferite dalla teste NOME COGNOME, compagna del concorrente nel reato, citate dalla Corte distrettuale, sono ascrivibili soltanto all persona del concorrente Miftha. Peraltro, la stessa teste ha riferito che la sera del 19 agosto, il giorno prima dell’omicidio, il convivente era arrivato a casa sua arrabbiato, NOME preso un coltello e le NOME detto che l’indomani l’avrebbe fatto fuori.
Quindi, le emergenze processuali sono nel senso che, NOME NOME NOME manifestato il proprio proposito criminoso, il ricorrente si era recato con altre intenzioni all’incontro con un connazionale, cercando il suo aiuto per comporre la questione, riferendogli di non voler litigare con la vittima e, quindi, chiedendogli di intercedere perché potesse essere lasciato in pace.
Di qui, la manifesta illogicità della ricostruzione fornita dalla Corte di assis d’appello con riferimento al momento dell’insorgenza del proposito criminoso in capo al ricorrente e sull’effettiva sussistenza dell’elemento ideologico della premeditazione perché il dato istruttorio, commentato con il ricorso, risulterebbe incompatibile con la ricostruzione di una ferrea determinazione del proposito omicidiario.
Si rimarca, inoltre, che diverse persone erano al corrente del luogo dove l’imputato, secondo l’impostazione accusatoria, NOME fissato un appuntamento con la vittima, avendo già maturato il proposito di ucciderla.
Si tratta, peraltro, di luogo conosciuto e molto frequentato, come confermato da tutte le persone presenti in INDIRIZZO la sera dei fatti. Peraltro, è emerso pacificamente come il luogo dove sarebbe avvenuto l’agguato mortale per le sue caratteristiche cioè l’esistenza di un parcheggio, di un giardino che costeggia il fiume, la presenza di panchine, sia un sito certamente adatto a riunioni conviviali di famiglia ma non alla realizzazione di illeciti.
Infine, si era sottolineato con i motivi di appello, dato del tutto trascurato, comportamento immediatamente successivo ai fatti.
Il ricorrente, dopo l’episodio delittuoso ha contattato le persone presenti, per informarsi sulle condizioni di salute dell’aggredito; questi ha svolto delle chiamate, con lo scopo di comprendere quali fossero le condizioni della persona ferita, mostrandosi preoccupato per le conseguenze riportate dalla vittima. Inoltre, si fa riferimento a due conversazioni telefoniche nelle quali lo stesso imputato, poco dopo i fatti, NOME comunicato ai due testi la sua partecipazione all’episodio delittuoso avvenuto poco prima.
Si tratta di condotta che denota, a parere del ricorrente, la scarsa lucidità del ricorrente, nei momenti successivi al fatto, evidente espressione della circostanza che questi era stato colto di sorpresa e non NOME agito con l’intensità richiesta per la sussistenza della premeditazione.
Si rimarca che anche per la giurisprudenza di legittimità la premeditazione non può essere confusa con la preordinazione che consiste nell’apprezzamento dei mezzi minimi necessari per l’esecuzione del delitto,
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale rtempestiva richiesta di trattazione orale? ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modif. dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Sicché all’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.2.Con riferimento al denunciato vizio di travisamento della prova relativamente alla deposizione testimoniale di NOME, la censura è inammissibile perché genericamente contestata, non illustrandosene la valenza decisiva. Invero, nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del
3710/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438). Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’inte ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774).
Il Collegio osserva che la motivazione della Corte di assise di appello è esauriente, nel suo complesso, e valuta tutti i motivi di appello devoluti, alcuni dei quali riproposti come motivo di ricorso (cfr. p 17 e ss. della sentenza di appello).
Il provvedimento impugnato espone, con ragionamento immune da illogicità manifesta, che il teste oculare NOME NOME dichiarato di aver visto la scena, descrivendo il luogo del delitto, la vittima riversa a terra e la presenza di tr persone, due delle quali poste ai piedi della vittima, uno da lui conosciuto – NOME NOME NOME il terzo – NOME NOME NOME trovava di spalle.
La sentenza di secondo grado valorizza la deposizione del teste nella parte in cui questi ha affermato di essere stato attratto dalle grida, provenienti dal luogo dove si trovava la vittima, nonché di aver visto due, delle tre persone descritte, brandire bastoni.
La deposizione, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, viene considerata convergente con quella di altri testi, tra i quali COGNOME (cfr. p 18), altro teste oculare che, dal muretto, assieme a NOME, ha dichiarato di aver visto la scena e di essere intervenuto a mantenere NOME, prendendolo per un braccio, nel tentativo di allontanarlo, quando NOME visto la vittima rialzarsi e scappare, circostanza che, secondo la ricostruzione recepita nel provvedimento impugnato, non è stata esclusa nemmeno dallo stesso NOME (anche se questi ha dichiarato di non aver visto direttamente la scena dell’intervento di persona narrato da NOME).
La motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 16 – 23), nel suo complesso, dunque è imperniata sulla valenza delle dichiarazioni del teste oculare NOME e fornisce una spiegazione congrua del carattere concorsuale (da parte di tutti e tre gli imputati) della fase topica dell’aggressione, in quanto, in ogni caso, nessuno dei tre è risultato estraneo dall’azione di concreto attingimento, con colpi di corpi contundenti, del corpo della vittima.
Alla stregua del relativo inquadramento sono state, inoltre, analizzate e svalutate le discrasie segnalate dalla difesa, con riferimento agli altri dichiaranti fra cui NOME e si segnala anche l’ulteriore significativo dato, non attinto da
specifiche censure con il ricorso, della partenza anche di NOME, unitamente a NOME, per la Francia e, poi, per la Spagna nel giorno successivo al fatto.
1.3. Si prende in esame, altresì, e si spiega la concordanza della prova dichiarativa, rispetto agli esiti dell’esame autoptico circa la collocazione dell ferite (cfr. p. 21: emergono, secondo detto esame, anche ferite da difesa, sul corpo della vittima, anche sulla gamba, ferite che il ricorso confuta con argomenti in fatto non consentiti in questa sede).
La svolta analisi delle lesioni, come inquadrate dal referto autoptico, converge, secondo il ragionamento non manifestamente illogico della Corte territoriale, nel senso della conferma della pluralità degli autori dell’aggressione emergente dalle suindicate prove dichiarative.
Persuasivo è anche l’iter motivazionale dei giudici di secondo grado, sull’irrilevanza, ai fini di ritenere il concorso di persone nel rea dell’individuazione del soggetto autore della coltellata mortale, visto il contesto in cui i fatti si sono svolti e la . pluralità di soggetti che hanno partecipato all’aggressione, con la consapevolezza della presenza di corpi contundenti (coltello, bastone) così rafforzando reciprocamente il proposito criminoso e partecipando materialmente al delitto, visti i colpi da cui la vittima è risulta attinta (tanto da presentare anche ferite su gamba e piede sinistro, quindi plurime lesioni).
1.4. Nessuna ulteriore specificazione, da ultimo, risulta formulata rispetto alla chiesta applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 584 cod. pen. e circa l’invoca circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen. che risulta, dunque, genericamente prospettata e, quindi, inammissibile.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
La motivazione sull’elemento ideativo, riconosciuto soltanto a carico di COGNOME e del terzo concorrente nel reato, non ricorrente, è ampia, articolata e immune da vizi logici e da censure di ogni tipo (cfr. p. 23 e ss.).
Anzi, il motivo è reiterativo di analoga censura, proposta con il gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento lineare e logico e, comunque, in linea con i principi affermati, pacificamente, dalla giurisprudenza di legittimità
I dati di fatto emersi, riportati dai giudici di merito, evidenziano che NOME NOME predisposto l’agguato almeno al mattino del giorno dell’aggressione (secondo il contenuto della conversazione prog. n. 26 del 23 agosto 2020). Appare evidente la distanza cronologica tra l’insorgenza del proposito e la successiva realizzazione dell’omicidio, accompagnata dal fatto che NOME si era anche procurato le armi e NOME attirato la vittima in un tranello (cfr. p. 26), i un luogo alla stessa noto, dando conto, quindi, dell’elemento ideologico, senz’altro preesistente rispetto a quello cronologico, del quale, comunque la sentenza rende conto con ragionamento ineccepibile.
In particolare, si osserva che, con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, la difesa non svolge specifiche contestazioni.
La sentenza, peraltro, rende articolata e logica ricostruzione delle ragioni per le quali NOME, e con lui NOME, avessero programmato l’aggressione dalla sera precedente, dopo lo scontro con la vittima, o comunque, dal mattino seguente, tendendogli il tranello consistito nel fargli credere che si sarebbe verificata la cessione della droga richiesta, ma poi procurandosi le armi e i corpi contundenti onde perpetrare l’azione omicidiaria.
La Corte di merito argomenta esaurientemente anche sul dolo omicidiario ed evidenzia che le ferite da arma da taglio, riportate dalla vittima, erano state ben cinque.
I Giudici di secondo grado hanno confermato l’accertamento della deliberazione – non soltanto aggressiva, bensì – omicidiaria nel tempo pregresso suindicato. E l’elemento ideologico, nell’accertamento, precede quello cronologico: se non c’è la prova della maturazione della volontà omicidiaria in tempo sufficientemente antecedente al fatto, nemmeno si può verificare se, poi, l’agente abbia mantenuto fermo il proposito per un adeguato tempo successivo, non attivando i freni inibitori.
Si tratta di argomenti in linea con gli insegnamenti di questa Corte (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 241575 – 01; conf. N. 27307 del 2003, Rv. 225261 – 01, N. 7970 del 2007, Rv. 236243 – 01) secondo i quali elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
Da ultimo, si deve osservare che pacificamente (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 – 01) la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell’art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di
natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (conf. n. 26406 del 2014, Rv. 260219 – 01; n. 27307 del 2003, Rv. 225261 – 01).
Infine, è appena il caso di osservare che circa la particolare frequentazione del luogo teatro dell’aggressione, tale da renderlo inidoneo, secondo la prospettazione difensiva, alla perpetrazione di illeciti, dalla sentenza di secondo grado risulta che i fatti si sono svolti (cfr. p. 20 della sentenza di secondo grado) in un luogo defilato di INDIRIZZO, in prossimità del muretto che divideva l’argine del fiume, dopo essere discesi in un “posto buio”, da cui la vittima insanguinata, era stata vista risalire.
Né è manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui valutano come non incompatibile con il dolo omicidiario con premeditazione dell’imputato la condotta tenuta dopo i fatti, avendo questi assunto informazioni sulle condizioni della vittima, comportamento, invero, non univoco nel senso di rappresentare, come vuole la difesa, sorpresa e assenza di lucidità al momento del fatto.
2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
NOME segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Va, infine, pronunciata la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili.
Trattandosi di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese sarà liquidata dalla Corte di assise di appello, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell’Erario (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME Falco, Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dello Stato, NOME è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.).
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME (alias NOME) che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputa alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pre giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Cor assise di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli 82 e 83 d. P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore il Presidente