Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comm 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procura Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.NOME COGNOME, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avvers l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno, che – decidendo a seguito di annullament con rinvio disposto dalla prima sezione della Corte di Cassazione ed in accoglimento
dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato dal pubblico ministero con l’ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta applicazione della misura cautelare custodiale formulata nei suoi confronti in relazione ai c dell’incolpazione provvisoria sub a) – omicidio aggravato, in concorso con COGNOME NOME (l’unico raggiunto dall’ordinanza di custodia in carcere per tali reati) e COGNOME NOME, commesso in Eboli il 29 settembre 2022 – e sub b) – detenzione e porto illegale, nelle medesime circostanze, di arma da fuoco – ha disposto a suo carico la misur coercitiva più severa.
1.2. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha dunque dato atto dell’ammissibilità produzione, da parte del pubblico ministero appellante, del verbale di interrogatorio reso altro procedimento penale da NOME NOME ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., i contenuti hanno implementato la piattaforma indiziaria rispetto al quadro investigati esaminato dalla pronuncia rescindente di questa Corte ed ha ribadito la fondatezza del gravame promosso dall’organo dell’accusa.
2.11 ricorso per cassazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen., dal momento che l’ordinanza impugnata non avrebbe rispettato le direttive impartite dal giudizio rescindente; avrebbe fatto proprie le dichiarazioni di NOME NOME, prodotte dal p.m.
tardivamente, dopo il deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento in cor perciò inutilizzabili ai sensi dell’art. 430 bis cod. proc. pen. perché la lista difensiv COGNOME NOME come teste a discarico; in ogni caso il COGNOME sarebbe un teste de relato ed avrebbe reso dichiarazioni non affidabili, non sottoposte al vaglio di credibilità soggetti attendibilità intrinseca; avrebbe riferito di aver appreso della vicenda dell’omicidio di NOME NOME fuori città il giorno 29 settembre 2023, circostanza non veridica perché NOME COGNOME sarebbe rimasto sempre ad Eboli, in quanto lungamente soggetto ad attività di perquisizione e di rilievi tecnici a seguito della sparatoria; avrebbe reso dichiarazion maggio 2023, contrastanti con quelle rilasciate il 24 maggio successivo; avrebbe offerto notiz di pubblico dominio e, comunque, le sue dichiarazioni renderebbero nebuloso l’esito della perizia balistica; le intercettazioni effettuate non fornirebbero elementi sulla partecipazi COGNOME NOME e COGNOME NOME all’azione delittuosa; lo stesso COGNOME NOMENOME pur armato di pistola, ragionevolmente mosso dagli accadimenti del giorno prima, non ha tentato di fare irruzione nell’abitazione dei coniugi COGNOME e tanto renderebbe incerto il suo int omicidiario; non sarebbero state svolte indagini accurate sugli occupanti del veicolo all’int del quale si trovava COGNOME NOME, anche perché le dichiarazioni di COGNOME NOME NOME hann incluso COGNOME NOMENOME il quinto uomo e i testimoni, inattendibili, non avrebbero rifer della presenza, nell’abitacolo, di COGNOME NOMENOME la perizia balistica collocherebbe NOME sul sedile posteriore e non in quello anteriore, dove tutti l’avrebbero visto e dove a lo avrebbe individuato il medico legale; in definitiva, la perizia non avrebbe considerat concreta possibilità che il colpo mortale provenisse dal sedile posteriore; ancora, n sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni di NOME, che si trovava alla guida del veicolo, che avrebbe riferito che le due persone notate sulla strade er “incappucciate”, con evidenti ricadute sull’attendibilità degli altri testimoni che hanno acc i fratelli NOMENOME Quanto, in particolare, alla posizione di NOME, l’ordinanza impug non avrebbe considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, ovvero che il pred fosse presente in loco solo perché ivi abitante, tanto che sarebbe rimasto davanti al portone di casa sua; ed infatti, NOME non ha accompagnato il NOME NOME al cospetto dei coniugi COGNOMENOME, è rimasto sulla strada ed avrebbe mantenuto un contegno inerte; non vi sarebbe prova che fosse a conoscenza del possesso dell’arma da parte del NOME NOMENOME e non sarebbe stata accuratamente ponderata la tesi difensiva che ha sostenuto che I’ arrivo inaspettato del veicolo dei familiari dei NOME potrebbe, al più, aver causat reazione improvvisa e certamente non premeditata del solo NOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell’affermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, in quanto non sarebbero emerse evidenze “di un’attività di programmazione e pianificazione di un’azione violenta architettata nei confronti del NOME NOME“; sare trascorso un tempo esiguo tra l’aggressione subita dai NOME il 28 settembre 2022, nel corso della qual giornata sono stati svolti i complessi accertamenti di polizia giudiziaria, e l’az
costoro posta in essere la mattina successiva; l’operazione del 29 settembre non sarebbe stata preparata e le modalità esecutive non sarebbero sintomatiche di premeditazione; in particolare, lo spostamento di COGNOME NOME in direzione del veicolo dei NOME sarebbe neutro, dal momento che non era armato; la condotta di COGNOME NOME potrebbe essere semplicemente interpretata come cautela difensiva, a tutela dell’incolumità dei fratelli dichiarazioni di COGNOME NOME con riferimento ad una presunta iniziativa di NOME armato di mitra, al cospetto dell’abitazione dei COGNOMENOME, sarebbero solo generiche.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è ai limiti dell’inammissibilità ed è nel complesso infondato.
1.1.Deve essere premesso che, nella sostanza, i motivi di ricorso si dolgono di un difetto motivazione dell’ordinanza impugnata, perchè il pur enunciato vizio di cui all’art. 606, comm primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanzi (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto ( dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sot fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della le in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denuncia sotto l’aspetto del vizio di motivazione (sez. 5, n.47575 del 10 novembre 2016, COGNOME). D’alt parte, entro tali limiti avrebbe dovuto essere delineato il perimetro tracciato dalla sent rescindente, che ha ravvisato un profilo di globale illogicità della motivazione dell’ordin annullata.
1.2. Costituisce ormai ius receptum che “allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verific in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inerisc il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruen della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni d logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (sez n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).
2.Ebbene, l’ordinanza impugnata, che si è profusa in una articolata ricostruzione probatori della vicenda, fondata non soltanto sugli apporti della prova rappresentativa -arricchita verbale d’interrogatorio reso da NOME NOME il 24 maggio 2023, la cui acquisizione, peralt nella sede incidentale della cautela, non interferisce con il divieto di cui all’art. 430
proc. pen., perché assunta nell’ambito di un diverso procedimento penale ed in epoca antecedente al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento di primo gra (pagg. 42 e 43 del provvedimento impugnato) GLYPH – ma anche sulla pregnanza invero consistente del materiale intercettivo, ha fornito ampia contezza del contesto di gravi indiziaria sintomatico della precostituita volontà dei fratelli NOME – tra i quali il rico attentare all’incolumità fisica dei componenti del gruppo rivale come forma di rappresaglia pe quanto accaduto il giorno prima e come attività esecutiva di una ideazione latente.
2.1. Con l’incipit del narrato di NOME, che ha riferito del movente dell’azione omicidiari scaturita da una frattura creatasi in seno alla ripartizione delle “piazze” di spaccio del qua di interesse, di una prima iniziativa del “gruppo” dei RAGIONE_SOCIALE che ha condotto al raid dei colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione della madre dei NOME, COGNOME NOME e all’indirizzo di COGNOME NOME (da parte di COGNOME NOME, armato di una pistola fornita da COGNOME NOME) e alla repentina vendetta della “famiglia” COGNOME, confl nell’omicidio di NOME, il Tribunale ne ha illustrato l’intrinseca attendibilità int esterna, in quanto convalidata da plurimi e significativi riscontri estrinseci, di dichiarativo, intercettivo e più latamente investigativo. E’ stato dunque evidenziato: che con annotazione di p.g. del 29 settembre 2022 si ricavasse l’emergenza di un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti; che l’episodio del 28 settembre 2022, relativo all’incur nella zona dei NOME da parte dei COGNOME
COGNOME
COGNOME, fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria, intervenuta sulla scorta della segnalazione della COGNOME – che av indicato COGNOME NOME tra i responsabili del fatto – e di COGNOME NOME NOME, in mo concitato, aveva lamentato l’aggressione a colpi d’arma da fuoco in danno del fratell NOMENOME che in tale circostanza COGNOME NOME, con palese atteggiamento “di sfida” e pur in presenza dei Carabinieri, si fosse fermato dinanzi all’abitazione del COGNOME; che tempestiva reazione del gruppo dei NOME, il giorno dopo, fosse espressione dell’intenzione d punire i nemici, con modalità speculari a quelle adottate contro di loro; che in tal s deponesse la presenza dei medesimi protagonisti, perché COGNOME NOME, lo sparatore del 28 settembre, era tra gli occupanti del veicolo sopraggiunto nel momento dell’incedere, di tut evidenza provocatorio, di COGNOME NOME, la potenziale vittima del giorno prima, verso COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME NOMENOME padre di NOME NOME della consorte del NOME; che NOME NOME, debitamente armato di pistola carica, potesse contare sul supporto dei due fratelli, NOME – appostato all’esterno dello stabile con mansioni di “vedetta” e affiancame – e NOMENOME rimasto sul balcone di casa (perché agli arresti domiciliari), pronto a dare sost in caso di necessità, come in effetti avvenuto una volta avvistato il veicolo degli avversari; NOME, infatti, avesse estratto la pistola già nel corso dell’accesa discussione c NOME NOME per colpire costui, come dichiarato da COGNOME NOME – pag. 50-51 dell’ordinanza impugnata – e come enucleabile dalla conversazione intercettata tra NOME e tale NOME; che NOME NOME, grazie al richiamo del NOME NOME (“eccoli,eccoli cui lettura deve essere armonizzata con il comune agire bellicoso, precedentemente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
organizzato con suddivisione dei ruoli, dei tre fratelli), avesse impiegato l’arma da f immediatamente, contestualmente ed indistintamente, contro gli occupanti dell’autovettura sopraggiunta con la finalità di dare “man forte” ai propri congiunti, esplodendo diversi colp altezza d’uomo, attingendo a morte COGNOME NOME; che – nella circostanza – fattivo ed inequivoco si fosse disvelato il contributo di COGNOME NOME, spostatosi dalla casa dei NOME direzione di INDIRIZZO con il ragionevole scopo di assicurare protezione al NOME NOME che avrebbe potuto essere messo in pericolo dall’imminente comparsa, su quella strada, del veicolo dei familiari di coloro che NOME stava affrontando.
A conferma della robusta cornice di gravità indiziaria, il provvedimento impugnato ha po passato in rassegna gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali ed ha messo in rili conversazioni di inequivoca valenza conducente, come – da un lato – lo sfogo di COGNOME NOME NOME NOME moglie, volto a giustificare l’azione come autentica ritorsione omicidiaria confronti del gruppo contrapposto (pag. 47: “poi li uccido’) e – dall’altro – le esternazioni di COGNOME NOME, che parlano di una “guerra” ormai radicata tra clan rivali e della iniziale vol di NOME NOME di sparare contro di lui.
Non è dunque necessario, come ampiamente esplicitato dal Tribunale del riesame, interrogarsi se l’intervento dei familiari dei NOME fosse o meno prevedibile o fosse o meno stat previsto, perché l’azione sinergicamente realizzata dai fratelli NOME in occasione dell’eve sfociato nell’uccisione di COGNOME NOME NOME NOME inscritta nel complesso dell’operazione ritor preordinata e consumata in pregiudizio dell’intero gruppo criminale antagonista, nella qual l’uso delle armi da fuoco ne ha rappresentato naturale ed immanente modalità di estrinsecazione.
2.2. Reputa allora il collegio che la decisione del Tribunale del rinvio – libero di riva compendio delle fonti di prova, come del resto rimarcato dalla pronuncia della prima sezione di questa Corte (pag.10) e con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato giudizio rescindente (tra le tante, sez.5, n. 42814 del 19/06/2014, PG in proc.Cataldo, R 261760) – si sia attenuta alle regole di diritto impartite dal provvedimento di annullamento vizio di motivazione e ne abbia superato i dedotti profili di criticità, che si erano conc sulla possibile connotazione meramente intimidatoria dell’iniziativa dei fratelli NOME, inappagante solidità delle sole informazioni dichiarative e sulla ipotizzata occasiona dell’episodio scatenante che ha condotto a morte il NOME, tale da influire su configurabilità dei reati in capo a COGNOME NOME.
2.3. Quanto alla portata concorsuale del comportamento del ricorrente ai fin dell’integrazione, a suo carico, dei delitti contestati nell’incolpazione, una volta del secondo criteri di logicità e persuasività, il tessuto ricostruttivo della vicenda nella pro di una sua ragionevole, potenziale conferma in sede di giudizio, l’ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, perché è evidente che – nell’ambito del forteme verosimile, pregresso concerto tra i fratelli COGNOME – il contributo morale e mater consapevole e determinato, di COGNOME NOME all’efficace realizzazione e conclusione della
“spedizione punitiva” ideata nei confronti della famiglia avversaria, concretizzata nel ferime mortale di COGNOME NOME, rappresenta una plastica manifestazione di apporto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (Sez.1, n. 28794 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 27682 sez.2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 255260). Va del resto rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertinente al caso in esame e che attaglia alla descrizione della condotta di COGNOME COGNOME, secondo il quale, in te di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli st all’azione e un maggiore senso di sicurezza (sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 257979; sez.2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807; sez. 1, n. 48105 del 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207582). E d’altro canto, depongono in tale convergente direzione di gravità indiziaria – ovvero quella di una consolidata e spregiudicata interazione criminale i fratelli NOME, funzionale, con intensità di dolo, al perseguimento del medesimo obbiettivo operazioni anteatte e successive alla vicenda del 29 settembre 2022, occasioni nelle quali NOME COGNOME ha dapprima affrontato i coniugi COGNOME–NOME armato di un mitra – come riferito da NOME NOME – e poi perpetrato un furto nell’abitazione di costoro, addebitato capo d) dell’incolpazione provvisoria, per il quale è stato emesso provvedimento coercitivo.
A fronte del complesso degli elementi così divisati nel giudizio rescissorio e delle conclus rassegnate dal Tribunale, il primo motivo di ricorso si limita a riprodurre, pressochè in toto, le ragioni di doglianza già opposte nel procedimento cautelare d’appello, senza confrontarsi, i nulla, con le dettagliate riflessioni e con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, in ciò incorrendo in un marchiano difetto di specificità, che lo trascina nell’inammissibilità. Per verso, il coacervo di lagnanze così riproposte – riguardanti le aporìe delle propalazion COGNOME NOME, l’affidabilità della perizia balistica, l’attendibilità delle testimonianze si rivela di natura puramente contestativa ed autoreferenziale, anche perché privo dell necessarie allegazioni degli atti che il c.d. principio di autosufficienza esigerebbe (sez. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419) e, comunque, orientato a sollecitare la Corte di Cassazione ad una improponibile rivalutazione omnicomprensiva del quadro indiziario, di competenza esclusiva del giudice di merito; deve essere invero riaffermato che il controllo legittimità sui punti devoluti è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evid ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez n. 5719 del 2019, Rea, non massimata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, COGNOME e altro, Rv. 201840).
3.E’ infondato anche il secondo motivo, vuoi perché – replicando le doglianze esposte in sede cautelare ed omettendo di misurarsi con la motivazione della decisione oggetto del ricorso parimenti aspecifico, vuoi perché il discorso giustificativo a sostegno della ritenuta ricorr dell’aggravante della premeditazione si mantiene immune da critiche di intrinseca illogicità.
3.1.Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento d natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (sez. n. 337 del 18/12/2008, COGNOME, Rv. 241575), ma è stato anche precisato, con esegesi che il collegio condivide, che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, e art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nel 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, inve necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminos quello in cui l’accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari sud siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in ter di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, i si sostanzia la premeditazione (sez.5, n. 3542 del 17/12/2019,COGNOME, Rv.275415, che richiama sez.5, n. 26406 del 11/03/2014, COGNOME e altro, Rv. 260219).
3.2.L’ordinanza impugnata ha dato congruo risalto, concordemente all’illustrazione del contesto di risalente, profonda ed aspra contrapposizione tra bande di malavitosi dediti al spaccio di droga, ad elementi ricostruttivi di natura investigativa e logica, in virtù de deve ritenersi acclarato che l’intendimento dei fratelli NOME di insidiare, anche con la for compresenza dell’altrui gruppo avverso, fosse da tempo inveterato – e ne costituisce segnale l’intrapresa antecedente di NOME con un’arma da guerra, menzionata da COGNOME NOME – e che l’episodio del 28 settembre 2022 rappresentasse occasione acceleratrice della realizzazione di un progetto cementato da lasso significativo (pag.54 e 55). Così focalizza l’operazione svolta, perde evidentemente di rilievo decisivo l’assunto difensivo che si appun sul ristretto iato temporale tra quanto patito il 28 settembre 2022 e il contrattacco del g successivo, perché quest’ultimo – come da proposizioni congrue e persuasive dell’ordinanza impugnata – deve essere considerato come lo sviluppo naturale di un progetto maturato da tempo, pienamente compatibile con il duplice profilo, cronologico ed ideologico, tipi dell’aggravante contestata.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 04/04/2024