Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36064 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA MURATA] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 AVV_NOTAIOa CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, del foro di TORINO, in difesa di MURATA] NOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO, del foro di NAPOLI, in difesa di MURATA] NOME, che conclude per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, del foro di TORINO, in difesa di COGNOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO COGNOME NOME, del foro di ROMA, in difesa di COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento; AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, del foro di NAPOLI, in difesa di COGNOME, che conclude per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 luglio 2023, la Corte di assise di appello di Torino, in riforma di quella emessa dalla Corte di assise AVV_NOTAIOa stessa città il 3 maggio 2021, ha condannato COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di ventitré anni di reclusione ciascuno per avere concorso, materialmente e moralmente, nell’omicidio di NOME COGNOME, commesso in cooperazione anche con NOME COGNOME (nei confronti del quale si è proceduto separatamente), e per aver portato in luogo pubblico, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, una pistola semiautomatica calibro TARGA_VEICOLO e, senza giustificato motivo, due manganelli telescopici.
La Corte di assise di appello ha accolto l’impugnazione proposta dal pubblico AVV_NOTAIO avverso la decisione del giudice di primo grado, che aveva assolto gli imputati in ragione AVV_NOTAIOe ravvisate lacune AVV_NOTAIO‘istruttori dibattimentale, tanto ampie da precludere, a suo giudizio, la completa, attendibile ricostruzione degli accadimenti e l’enucleazione del ruolo svolto da ciascuno degli odierni ricorrenti e del contributo da loro arrecato all’impresa criminosa.
Il giudice di appello, all’esito AVV_NOTAIOe compiute attività istruttorie integrati ha, invece, ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento attivo di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto in Torino, la notte del 22 ottobre 2017, alle ore 03:15 circa, a causa AVV_NOTAIOa ferita provocata da un proiettile penetrato nella parte inferiore AVV_NOTAIO‘addome AVV_NOTAIOa vittima.
Il fatto, per come ricostruito dai giudici piemontesi, ha costituito l’epilog AVV_NOTAIOo scontro innescato da COGNOME, il quale, portatosi presso il bar «Chic», ove sapeva trovarsi NOME COGNOME (reo confesso e condannato in primo grado per l’omicidio ed i reati connessi), lo ha afferrato al collo e condotto fuori dal locale accusandolo di recare disturbo ad una prostituta, posta alle dipendenze di COGNOME, AVV_NOTAIOa quale COGNOME si sarebbe asseritamente innamorato.
Avendo la prima fase AVV_NOTAIOa contesa visto la prevalenza di COGNOME, forte AVV_NOTAIO‘appoggio di alcuni sodali, COGNOME COGNOME è allontanato per garantirsi l’ausilio, t gli altri, degli odierni ricorrenti, per come dimostrato dalle risultanze dei tabula telefonici acquisiti dagli investigatori.
All’arrivo di COGNOME, COGNOME, COGNOME e degli altri membri – rimasti non identificati – del team di supporto di COGNOME, il drappello, munito di una pistola e due manganelli telescopici, ha raggiunto COGNOME, il quale è stato ben presto abbandonato dai propri compagni, intimoriti dalla sopravvenuta condizione di
svantaggio numerico e logistico, e, attinto da un colpo di arma da fuoco, si è dato alla fuga, così dando la stura all’inseguimento degli antagonisti, che hanno esploso un secondo colpo, andato a vuoto.
Una volta raggiunto, COGNOME COGNOME stato aggredito da COGNOMECOGNOME COGNOME, allo scopo, si è servito del manganello che portava seco, mentre un altro inseguitore, non identificato, gli ha sferrato un violento calcio, vibrato dall’alto verso il basso, e correo armato di pistola, constatato il raggiungimento AVV_NOTAIO‘obiettivo letale, si è astenuto dallo sparare ulteriori colpi; conclusa l’operazione, i malviventi si sono, infine, dileguati.
La Corte di assise di appello ha stimato che i tre odierni imputati siano stati presenti sul posto al momento AVV_NOTAIOo sparo mortale ed abbiano assunto un ruolo determinante e consapevole, concretatosi, tra l’altro, nel procurare le armi necessarie per garantire a COGNOME il predominio nel confronto con COGNOME.
In proposito, ha considerato mendace la ricostruzione di COGNOME, il quale ha dichiarato di avere portato con sé uno dei manganelli e di avere lasciato l’altro all’interno del bar «Chic» ed aggiunto che l’omicidio è stato commesso con la pistola che, già detenuta dalla vittima, è caduta in terra ed è stata da lui raccolta nel corso AVV_NOTAIOa colluttazione.
La Corte di assise di appello, ha, analogamente, ritenuto l’inattendibilità di COGNOME laddove ha affermato di essere stato autore materiale AVV_NOTAIO‘omicidio, commesso a dispetto degli sforzi degli odierni imputati, finalizzati ad impedire che egli portasse a compimento l’azione omicidiaria, e rilevato, sulla base AVV_NOTAIO‘analisi AVV_NOTAIOe immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate sul luogo, che il colpo di pistola letale è stato certamente esploso da un componente del gruppo diverso da COGNOME, che è stato, invece, riconosciuto nel soggetto che, inseguendo da presso COGNOME, lo ha attinto con il manganello.
Ha, nondimeno, opinato che la complessiva dinamica AVV_NOTAIO‘episodio ed il contegno serbato dai soggetti, in numero complessivo di sei, che hanno partecipato alla spedizione punitiva in danno AVV_NOTAIOa persona offesa inducono ad inferire, in termini di certezza, che essa abbia costituito il frutto di una prev concertazione, intercorsa tra tutti i partecipi – ivi compresi gli odierni ricorrent – latori di apporti efficienti quanto consapevoli.
In quest’ottica, ha, tra l’altro, segnalato che la combinata delibazione AVV_NOTAIOe immagini, dei reperti e AVV_NOTAIOe fonti orali autorizza l’illazione secondo cui entrambi i colpi sono stati esplosi da un unico soggetto, forse identificabile in COGNOME, l’importanza del cui ruolo, probabilmente apicale, è, comunque, attestata dal fatto che COGNOME, dopo essere stato percosso da COGNOME, ha immediatamente provocato il suo intervento e, suo tramite, quello di COGNOME.
Ha, poscia, aggiunto che la presenza degli imputati sul luogo del delitto ed al momento degli spari – esclusa dal giudice di primo grado sulla base di una valutazione frammentaria ed atomistica AVV_NOTAIO‘impianto probatorio – è comprovata da una pluralità di elementi, quali: l’avere COGNOME invocato il loro aiuto; l’essere prima degli spari, sopraggiunti più individui presso il bar «Chic»; le immagini registrate dalle videocamere, che mostrano il secondo sparo ed una serie di persone che partecipano all’aggressione AVV_NOTAIOa vittima; il decorso, tra il primo ed il secondo sparo, di pochi istanti; la conferma AVV_NOTAIOa presenza degli imputati, prima degli spari, proveniente da parte di alcuni testimoni (i fratelli NOME e NOME ed NOME); le informazioni restituite dall’analisi AVV_NOTAIOe celle impegnate dalle utenze telefoniche degli imputati, attestanti la loro presenza sul luogo dei fatti.
La Corte di assise di appello, pertanto, ha conclusivamente reputato che, sebbene gli elementi a disposizione non abbiano consentito di chiarire gli specifici ruoli svolti, nell’occasione, da ciascuno degli imputati, gli stessi hanno preso parte all’azione delittuosa (come, del resto, indirettamente ma implicitamente confermato dalle parole AVV_NOTAIOa vittima morente che, interrogato dalla Polizia, ha addossato la responsabilità agli «albanesi»), cui hanno arrecato, in piena coscienza, apporti causalmente apprezzabili, sì da escludere la qualificazione dei rispettivi contributi ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 116 cod. pen..
COGNOME propone, a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi – dei quali, al pari di quanto avverrà per gli altri atti di impugnazione, si darà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione avverso la predetta sentenza e l’ordinanza, emessa il 25 gennaio 2023, con la quale la Corte di assise di appello ha respinto le eccezioni di nullità relative all notificazione AVV_NOTAIO‘atto di appello presentato dal pubblico AVV_NOTAIO, eseguita secondo le norme che disciplinano la latitanza, condizione venuta meno in conseguenza AVV_NOTAIO‘assoluzione disposta all’esito del primo grado di giudizio, e del decreto di citazione a giudizio, che l’imputato assumeva essere avvenuta in spregio alle regola dettate dall’art. 157 cod. proc. pen..
3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art. 606, lett. c), cod. proc. pen., e conseguente nullità del procedimento di secondo grado, per inosservanza AVV_NOTAIOe disposizioni contenute negli articoli 178, comma 2, lett. c), 179, comma 1, 109 e 143 cod. proc. pen., in ordine alla omessa traduzione in lingua albanese AVV_NOTAIO‘appello del Pubblico Ministero – con il quale si è delineato il perimetro accusatorio del giudizio di secondo grado ed è stata richiesta la condanna degli
imputati assolti in primo grado – in quanto atto essenziale ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 143, comma 3, cod. proc. pen..
Dall’omessa traduzione, sostiene, discende una nullità quantomeno generale a regime intermedio, se non addirittura assoluta, conseguente alla compromissione AVV_NOTAIO‘esercizio effettivo del diritto di difesa – la cui titolarit spetta all’imputato anziché al suo difensore – che nel caso di specie è ancora più evidente dalla circostanza che l’appello del pubblico AVV_NOTAIO, successivo all’assoluzione in primo grado, svolge, dal punto di vista sostanziale, la funzione di vera e propria vocatio in ius.
L’invalidità derivante dal mancato rispetto AVV_NOTAIOe norme relative all’accertamento AVV_NOTAIOa conoscenza AVV_NOTAIOa lingua italiana non potrebbe, d’altro canto, essere esclusa, a giudizio del ricorrente, per avere gli imputati nominato difensori di fiducia, iniziativa che non dimostra che gli stessi comprendano la lingua italiana, tanto più in assenza di elementi che ne rivelino l’impiego nei contatti intercorsi con i difensori o nel compimento di attività processuali.
Ad ulteriore riprova AVV_NOTAIOa necessità AVV_NOTAIOa traduzione AVV_NOTAIO‘atto di appello del pubblico AVV_NOTAIO si pone, vieppiù, nella prospettiva di NOME, l’indicazione offerta dal giudice di appello nel disporre la traduzione AVV_NOTAIOa sentenza in lingua albanese.
3.2. Con il secondo motivo, COGNOME eccepisce inosservanza di norme penali processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; nullità assoluta, derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di appello all’imputato, nonché, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 185 cod. proc. pen., nullità derivata di tut gli atti processuali successivi. Si duole, ancora, AVV_NOTAIOa contraddittorietà e illogici AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIO‘ordinanza oggetto di impugnazione, in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all’art. 159 cod. proc. pen..
In proposito, censura l’ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello il 25 gennaio 2023, nella parte in cui ha respinto l’eccezione relativa alla nullità AVV_NOTAIOa notifica agli imputati AVV_NOTAIO‘atto di appello del pubblico AVV_NOTAIO e del decret di citazione per il giudizio di secondo grado.
Rileva che, venuta meno l’efficacia AVV_NOTAIO‘ordinanza applicativa AVV_NOTAIOe misure cautelari a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione intervenuta in primo grado, devono ritenersi cessati sia lo stato di latitanza, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 296, che la condizione di irreperibilità e, dunque, che l’atto di impugnazione è stato irritualmente notificato ai difensori ex art. 165 cod. proc. pen., ciò che ha comportato la mancata conoscenza, in capo ai ricorrenti, AVV_NOTAIO‘instaurazione del giudizio di appello.
Denuncia, inoltre, la nullità AVV_NOTAIOa notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto eseguita nelle forme di cui all’art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., invece che con le ordinarie modalità di cui ai primi otto commi AVV_NOTAIO‘art. 157.
Tanto, in ragione del fatto che, con la pronuncia assolutoria, si è determinata una cesura tra l’iter processuale di primo grado e il giudizio di appello incompatibile con la ritenuta sussistenza di un unicum processuale nell’ambito del quale sia possibile ravvisare una continuità in punto di notifiche.
3.3. Con il terzo motivo, COGNOME deduce violazione AVV_NOTAIO‘art. 606, lett. c), cod. proc. pen., sub specie di nullità AVV_NOTAIOa sentenza, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 522 cod. proc. pen., per violazione del combinato disposto degli artt. 516 e 521.
Evidenzia, sul punto, la lesione del contraddittorio derivata dalla diversa qualificazione giuridica AVV_NOTAIOa condotta operata con la sentenza di condanna, che comporta la nullità generale comminata dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.
Precisa che la sanzione processuale non potrebbe essere esclusa in considerazione del maggiore favore connesso alla derubricazione posto che, alla luce AVV_NOTAIOa disposta rinnovazione, il giudice di appello ha valutato un fatto diverso da quello contenuto nell’imputazione, assegnando ad uno dei tre ricorrenti il ruolo di autore materiale AVV_NOTAIO‘omicidio, in origine attribuito a COGNOME, cos manipolando la contestazione in termini tali da imporre la trasmissione degli atti al pubblico AVV_NOTAIO in vista AVV_NOTAIO‘adattamento AVV_NOTAIO‘imputazione e AVV_NOTAIO‘esercizio, da parte degli imputati, del diritto di difesa in relazione ad un tema che, fino a quel momento, non era stato prospettato.
3.4. Con il quarto motivo, COGNOME lamenta violazione AVV_NOTAIO‘art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e illogicità AVV_NOTAIO motivazione con riferimento alla prova del concorso nel reato di omicidio, che egli reputa mancante per quanto concerne, in particolare, l’apprezzamento del contributo condizionalistico che egli avrebbe consapevolmente fornito all’azione omicidiaria autonomamente posta in essere da NOME COGNOME (secondo il capo di imputazione, rimasto invariato), ovvero alla dedotta partecipazione offerta all’autore materiale in chiave di determinazione, istigazione, rafforzamento o di ogni altra forma di apporto agevolativo alla delineata condotta, risultando la decisione impugnata distonica rispetto ai canoni consacrati all’art. 192 commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen..
Osserva che la motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata è frutto di valutazioni assertive e argomentazioni dissonanti e incomplete, nonché priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per essere considerata «rafforzata», trattandosi di sentenza di riforma AVV_NOTAIOa pronuncia assolutoria di primo grado.
Sottolinea, in particolare, che il fatto che i giudici di merito non siano stati i grado di associare a tutti i soggetti – ritenuti – presenti sul /ocus commissi delicti un’identità precisa osta, di per sé, alla possibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti degli odierni ricorrenti.
Ascrive, dunque, alla Corte territoriale di avere desunto da una supposta e generica presenza in loco degli imputati gli estremi di una fattispecie concorsuale indefinita, non essendo chiara neppure la dimensione, morale o materiale, del contributo ascritto ai singoli soggetti.
Con specifico riferimento alla propria posizione, rileva che non è certa la sua presenza sul luogo del delitto, né – laddove si ritenga che egli sia, effettivamente, accorso – il suo arrivo in un momento precedente alla consumazione del reato; aggiunge che, per di più, non è possibile definire il contributo concorsuale da lui fornito al fatto omicidiario, né ravvisare una causalità agevolatrice, difettando, sul punto, qualsiasi utile dato probatorio.
Tanto, in ragione, tra l’altro, dei dubbi residuati in ordine alla titolarità veicolo Mercedes, serie E, che compare nelle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza che, la sera precedente, aveva registrato un’autovettura identica, con numeri di targa parzialmente visibili e coincidenti con quella acquistata in Francia da un certo COGNOME, identificato, per via AVV_NOTAIOa quasi omonimia, in COGNOME.
Obietta, ancora, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i tabulati telefonici non confortano appieno la tesi accusatoria, quanto lo collocano, nei minuti immediatamente antecedenti e successivi all’omicidio, in luoghi distanti alcuni chilometri dal luogo del delitto.
3.5. Con il quinto motivo, COGNOME lamenta mancanza e, in ogni caso, contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione in relazione al mancato riconoscimento AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche, che egli stima apparente e lacunosa e, dunque non idonea ad indicare gli elementi ostativi alla concessione del beneficio.
COGNOME propone, a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, un ulteriore atto di ricorso, affidato a cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza AVV_NOTAIOe norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen. e precipuamente, la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, mai notificato a lui o ai coimputati, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIO‘ordinanza assunta sul tema ed oggetto di impugnazione.
Deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Corte di assise di appello di Torino, nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti, inclusa la
sentenza di condanna, poiché le notifiche sono state eseguite sul fallace postulato AVV_NOTAIOa latitanza degli imputati, condizione venuta meno a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione intervenuta in primo grado, cui è conseguita anche la cessazione AVV_NOTAIOa loro irreperibilità; censura, sul punto, l’omessa rinnovazione AVV_NOTAIOe ricerche, finalizzate ad individuare il domicilio attuale degli imputati ed a verificare, i concreto, la loro reperibilità.
4.2. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità AVV_NOTAIOa sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. per violazione del combinato disposto degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen..
Rileva che i giudici di merito, pur ammettendo l’esistenza di una significativa discrasia tra il fatto descritto nell’imputazione e quello ritenuto nella sentenza di secondo grado, hanno escluso che ne sia disceso pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa sulla scorta di un artifizio argomentativo volto a sanar un’evidente nullità assoluta ex art. 522 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 516 e 521.
Dissente dal rilievo, espresso dalla Corte territoriale, secondo cui la diversa qualificazione del fatto di reato è stata oggetto di discussione, nel corso AVV_NOTAIO‘istruttoria, tra le parti, che, peraltro, hanno fruito del termine previsto codice di rito nel caso in cui nel giudizio di appello venga introdotto un elemento nuovo, rappresentato dall’esame dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza con una tecnica diversa da quella usata in precedenza; assume, quindi, che la Corte sarebbe stata tenuta, piuttosto, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico AVV_NOTAIO.
Evidenzia, inoltre, che egli è stato privato del diritto a valutare se optare, in considerazione AVV_NOTAIOa possibile attribuzione del più grave ruolo di killer, per il rito abbreviato.
4.3. Con il terzo motivo, COGNOME denunzia mancanza e/o illogicità AVV_NOTAIOa motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., per avere la Corte di assise di appello ritenuto il suo coinvolgimento nell’omicidio esclusivamente in ragione AVV_NOTAIO‘asserita collocazione nel luogo di consumazione e, in specie, sulla base dei tabulati telefonici – che, però, attestano la sua posizione in aree distanti# quella che è stato teatro del delitto – oltre che AVV_NOTAIOe immagini di videosorveglianza, che inquadrano una macchina a lui ipoteticamente riconducibile e senza addurre elementi sicuramente dimostrativi AVV_NOTAIOa sua presenza nel preciso momento in cui l’omicidio è stato commesso.
Addebita, altresì, alla Corte di assise di appello di non avere adeguatamente illustrato i termini AVV_NOTAIOa sua partecipazione sub specie di contributo morale o materiale e di coefficiente psicologico.
4.4.Con il quarto motivo, COGNOME lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione AVV_NOTAIOa legge penale in relazione agli artt. 110 e 116 cod. pen., addebitando alla Corte territoriale di averlo ritenuto partecipe, a titolo di concorso ordinario, pur no potendo attribuirgli alcun ruolo e sulla scorta AVV_NOTAIOa sola presenza sul posto.
Mancando, allora, qualunque elemento da cui poter desumere la sua volontà di prendere parte al delitto commesso ed emergendo, al più, la mera intenzione di intervenire in difesa di COGNOME, il prescritto requisito soggettivo sarebb ravvisabile con riferimento ai reati di percosse e lesioni e non anche a quello di omicidio, sì da configurare, a tutto concedere, una tipica ipotesi di concorso anomalo.
4.5. Con il quinto ed ultimo motivo, COGNOME si duole AVV_NOTAIO‘illogicità e contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata laddove, dopo avergli assegnato un ruolo marginale nell’accaduto, gli nega il beneficio AVV_NOTAIOe attenuanti generiche sul presupposto, apoditticamente enunciato, che egli ha partecipato al delitto «non con mansioni di contorno».
Né, aggiunge, il diniego AVV_NOTAIOe attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal pregresso status di latitante, venuto meno a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione in primo grado.
NOME COGNOME propone, a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza AVV_NOTAIOe norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen. e precipuamente, la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, mai notificato a lui o ai coimputati, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIO‘ordinanza assunta sul tema ed oggetto di impugnazione.
Deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Corte di assise di appello di Torino, nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti, inclusa la sentenza di condanna, poiché le notifiche sono state eseguite sul fallace postulato AVV_NOTAIOa latitanza degli imputati, condizione venuta meno a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione intervenuta in primo grado, cui è conseguita anche la cessazione AVV_NOTAIOa loro irreperibilità; censura, sul punto, l’omessa rinnovazione AVV_NOTAIOe ricerche, finalizzate ad individuare il domicilio attuale degli imputati ed a verificare, concreto, la loro reperibilità.
5.2. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità AVV_NOTAIOa sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. per violazione del combinato disposto degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen..
Rileva che i giudici di merito, pur ammettendo l’esistenza di una significativa discrasia tra il fatto descritto nell’imputazione e quello ritenuto nella sentenza di secondo grado, hanno escluso che ne sia disceso pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa sulla scorta di un artifizio argomentativo volto a sanare un’evidente nullità assoluta ex art. 522 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 516 e 521.
Dissente dal rilievo, espresso dalla Corte territoriale, secondo cui la diversa qualificazione del fatto di reato è stata oggetto di discussione, nel corso AVV_NOTAIO‘istruttoria, tra le parti, che, peraltro, hanno fruito del termine previsto codice di rito nel caso in cui nel giudizio di appello venga introdotto un elemento nuovo, rappresentato dall’esame dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza con una tecnica diversa da quella usata in precedenza; assume, quindi, che la Corte sarebbe stata tenuta a disporre, piuttosto, la trasmissione degli atti al pubblico AVV_NOTAIO.
Evidenzia, inoltre, che egli è stato privato del diritto a valutare se optare, in considerazione AVV_NOTAIOa possibile attribuzione del più grave ruolo di killer, per il rito abbreviato.
5.3. Con il terzo motivo, COGNOME denunzia mancanza e/o illogicità AVV_NOTAIOa motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen, per avere la Corte di assise di appello ritenuto il suo coinvolgimento nell’omicidio, per di più in veste protagonistica, esclusivamente in ragione AVV_NOTAIOa sua presenza al bar «Chic» ed in difetto di precise informazioni sui suoi successivi spostamenti.
Addebita, altresì, alla Corte di assise di appello di non avere adeguatamente illustrato i termini AVV_NOTAIOa sua partecipazione sub specie di contributo morale o materiale e di coefficiente psicologico e di avere disatteso l’onere di supportare la reformatio in peius AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado con una motivazione rafforzata limitandosi ad una valutazione cumulativa AVV_NOTAIOe posizioni dei tre imputati, senza considerare che le immagini consentono di intravedere le sagome di sei persone che inseguono la vittima, tre AVV_NOTAIOe quali partecipano effettivamente all’aggressione.
Segnala, quindi, che la Corte ha omesso di vagliare l’eventualità che gli AVV_NOTAIO‘omicidio siano soggetti diversi dagli odierni ricorrenti, i quali, in ultimo, s stati ritenuti responsabili solo perché presenti sulla scena del crimine.
5.4.Con il quarto motivo, COGNOME lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione AVV_NOTAIOa legge penale in relazione agli artt. 110 e 116 cod. pen., addebitando alla Corte territoriale di averlo ritenuto partecipe, a titolo di concorso ordinario, pur no potendo attribuirgli alcun ruolo e sulla scorta AVV_NOTAIOa mera presenza in loco.
Mancando, allora, qualunque elemento da cui poter desumere la sua volontà di prendere parte al delitto commesso, ed emergendo, al più, la mera intenzione di intervenire in difesa di COGNOME, il prescritto requisito soggettivo sarebb ravvisabile con riferimento ai reati di percosse e lesioni e non anche a quello di omicidio, sì da configurare, a tutto concedere, una tipica ipotesi di concorso anomalo.
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo, COGNOME si duole AVV_NOTAIO‘illogicità e contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata laddove, dopo avergli assegnato un ruolo marginale nell’accaduto, gli nega il beneficio AVV_NOTAIOe attenuanti generiche sul presupposto, apoditticamente enunciato, che egli ha partecipato al delitto «non con mansioni di contorno».
Né, aggiunge, il diniego AVV_NOTAIOe attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dal pregresso status di latitante, venuto meno a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione in primo grado.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, un ulteriore atto di ricorso, vertente su due motivi.
6.1. Con il primo, denuncia la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente notificato exv161 cod. proc. pen. ai difensori AVV_NOTAIO‘epoca, in assenza di ricerche volte a constatare la sua reperibilità, sull’erroneo presupposto che il decreto di latitanza emesso nel precedente grado di giudizio avesse mantenuto validità anche a seguito AVV_NOTAIO‘assoluzione in primo grado. ut
6.2. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale si risolve in una violazione del principio de «ragionevole dubbio».
Nota, al riguardo, che la Corte di merito non avrebbe potuto escludere, con il prescritto tasso di certezza, che egli, presente sul luogo del delitto, si identifi con uno dei soggetti che, ripresi dalle telecamere, non hanno svolto un ruolo attivo nell’aggressione e che, dunque, possono, al più, aver contribuito al delitto in misura marginale.
La sentenza, rileva, è altresì censurabile nella parte in cui attribuisce un ruolo decisivo per la ricostruzione AVV_NOTAIOa vicenda ad immagini che, nondimeno, non consentono alcuna individualizzazione dei protagonisti e, vieppiù, sopravvaluta l’indizio costituito dalla sua presenza sul luogo del delitto, mediante un travisamento per omissione, ritenendo che nessun altro, oltre i ricorrenti, si sia trovato sul luogo del delitto.
Denuncia, inoltre, il diniego AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche, giustificato da valutazioni congetturali, inesistenti eo irrilevanti, consistenti:
carattere coordinato AVV_NOTAIO‘azione illecita; nell’asserito, ma immotivato, contesto delinquenziale; nella presunta ferocia AVV_NOTAIO‘omicidio; nella sottrazione alla misura cautelare.
Ascrive, infine, alla Corte territoriale, di avere colpevolmente omesso di considerare, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il contegno provocatorio AVV_NOTAIOa vittima, che ha scatenato la reazione omicida.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, a mezzo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, affidato a sei motivi.
7.1. Con il primo, si duole, in termini sovrapponibili a quelli espressi da COGNOME NOME, AVV_NOTAIOa mancata traduzione AVV_NOTAIO‘atto di appello del pubblico AVV_NOTAIO – equiparabile, stanti le peculiarità del caso, ad una vocatio in ius in lingua a lui nota.
7.2. Con il secondo, lamenta, anche in questo caso in linea con quanto eccepito dai coimputati, il vizio processuale derivato dalle prescelte modalità di notificazione AVV_NOTAIO‘atto di impugnazione depositato dal pubblico AVV_NOTAIO e del decreto di citazione per il giudizio di appello, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione sottesa all’ordinanza emessa dai giudici torinesi all’udienza del 25 gennaio 2023.
7.3. Con il terzo motivo, censura l’impugnata sentenza per avere, con motivazione apodittica, contraddittoria e giuridicamente errata, stravolto l’ipotesi accusatoria, tratteggiando una dinamica degli eventi differente rispetto a quella indicata nel capo d’imputazione (ove egli era qualificato come concorrente, anziché autore materiale, nel reato) e, in tal modo, pregiudicando le sua prerogative difensive, ed avere, inoltre, omesso di vagliare la qualificazione del suo apporto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 116 cod. pen..
7.4. Con il quarto motivo, COGNOME lamenta vizio di motivazione con riferimento alla conversazione telefonica del 25 ottobre 2017, ore 17:53:51, nel corso AVV_NOTAIOa quale la compagna di COGNOME – nel rivelare ad un’amica, non identificata, che la vittima «ragionava del fatto ‘Non l’ha portata lui, ma l’h portata io… perché la deve tenere lui ?’» – ha reso un’affermazione potenzialmente idonea a disvelare il mendacio di COGNOME, concretatosi nell’asserire che la pistola da lui utilizzata per uccidere il rivale sarebbe caduta inavvertitamente da una tasca AVV_NOTAIOa vittima.
La Corte, continua il ricorrente, avrebbe indebitamente pretermesso l’esame AVV_NOTAIOa documentazione attestante il reingresso in Italia di COGNOME insieme a tale NOME COGNOME, ragazza sfruttata da COGNOME, AVV_NOTAIOa quale COGNOME si era invaghito e che egli risulta avere più volte contattato a ridosso AVV_NOTAIO‘omicidio.
7.5. Con il quinto motivo, COGNOME eccepisce, nell’ottica sia AVV_NOTAIOa violazione di legge che del vizio di motivazione, che la Corte di assise di appello ha fatto mal governo dei principi in materia di concorso di persone, pervenendo all’affermazione AVV_NOTAIOa sua penale responsabilità per l’omicidio pur in carenza di concreti elementi a sostegno di tale ricostruzione.
Rimarca, in particolare, che egli compare, nella vicenda, alle 3:08, ora in cui telefona a COGNOME, per poi ricevere, a sua volta, una chiamata da COGNOME alle 3:12, ovvero in un frangente in cui il delitto, collocato temporalmente alle 3:11, era già stato consumato.
Evidenzia, al riguardo, l’illogicità AVV_NOTAIO‘assunto secondo cui egli, seppur topograficamente collocato in una zona vicina al /ocus commissi delicti, avrebbe, nell’arco di appena tre minuti, aderito e cooperato all’evento delittuoso, pur non essendo stato contattato da COGNOME né dagli altri soggetti coinvolti.
La motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata peccherebbe, poi, di apoditticità nell’ascrivere ad un’unica persona – in difetto di informazioni di sorta in merito al numero AVV_NOTAIOe armi impiegate – la paternità di entrambi i colpi esplosi.
La Corte territoriale, per di più, avrebbe condannato COGNOME, così come gli altri imputati, senza essere in grado di attribuire a ciascun protagonista un ruolo preciso né, ancor prima, di identificarli e, dunque, in spregio ai canoni ermeneutici che governano l’istituto del concorso di persone.
Il ricorrente si duole, da ultimo, del silenzio serbato dalla Corte di assise di appello in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, a cui dire «NOME», soprannome del NOME, non avrebbe partecipato al litigio.
Con il sesto motivo, COGNOME deduce vizio di motivazione in ordine al diniego AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche, giustificato attraverso il riferimento ad un generico «contesto delinquenziale» e senza considerare, in senso contrario, la sua pregressa incensuratezza.
NOME COGNOME propone, con il AVV_NOTAIO, un ulteriore atto di ricorso, strutturato su quattro motivi.
8.1. Con il primo motivo, sviluppa obiezioni – coerenti con quelle, sopra enunciate, addotte dagli altri ricorrenti – relative all’ortodossia processuale e, specificamente, alla notificazione AVV_NOTAIO‘atto di appello del pubblico AVV_NOTAIO e del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, nonché all’omessa traduzione in lingua albanese AVV_NOTAIO‘impugnazione.
8.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione con specifico riferimento alla contraddizione tra la riconosciuta partecipazione di tre soggetti all’aggressione letale e l’estensione AVV_NOTAIOa responsabilità concorsuale per l’omicidio a coloro che si trovavano nei paraggi, incaricati, stando alla
ricostruzione avallata dai giudici di merito, di meri compiti di vigilanza ed ausilio logistico.
Rammenta, in proposito, che egli, lungi dall’essere stato «convocato» da COGNOME, indicato quale presumibile coordinatore del gruppo, risulta (dall’esame dei tabulati telefonici) averlo spontaneamente contattato ed essere giunto in loco ad azione omicida già esaurita, peraltro senza mai disattivare, a differenza di quanto compiuto dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda, la propria utenza cellulare, né colloquiare, dopo il fatto, con COGNOME.
COGNOME reitera, quindi, l’eccezione difensiva, disattesa dai giudici di merito, concernente l’utilizzabilità dei tabulati telefonici, acquisiti dal pubblico ministe in difetto di autorizzazione del giudice, che avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione AVV_NOTAIO‘assenza di ulteriori elementi di prova dotati, nei suoi confronti, di attitudine individualizzante.
8.3. Con il terzo motivo, COGNOME eccepisce la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e il fatto ritenuto in sentenza, in cui la Corte di assise di appello sarebbe incorsa per avere, a seguito AVV_NOTAIOa visione in aula AVV_NOTAIOe immagini e AVV_NOTAIO‘acquisizione AVV_NOTAIOa relazione tecnica del AVV_NOTAIO, indicato una diversa dinamica dei fatti e stravolto, nella sua essenza, l’elemento soggettivo del reato che, da contributo al rafforzamento di un proposito criminoso – secondo quanto indicato nella formale contestazione – si è trasformato in autonomo proposito omicidiario.
Rilevato che, per questa via, gli imputati, per i quali la rinnovata ipotesi accusatoria non era conosciuta né conoscibile, hanno subito un tangibile vulnus alle proprie garanzie difensive, COGNOME sollecita la trasmissione degli atti al pubblico AVV_NOTAIO per la rituale modifica AVV_NOTAIO‘imputazione e la celebrazione di un nuovo giudizio.
8.4. Con il quarto motivo, il ricorrente rileva che la Corte territoriale, all’a di riformare la decisione assolutoria emessa in primo grado, avrebbe dovuto, anche in assenza di apposita richiesta AVV_NOTAIO‘imputato, pronunciarsi sull’eventuale sussistenza di circostanze attenuanti ed adeguare, di conseguenza, la pena, prendendo in considerazione, innanzitutto, la possibilità di riconoscere in suo favore il concorso anomalo ex art. 116, secondo comma, cod. pen., ovvero il contributo di minima importanza, previsto dall’art. 114 cod. pen., in ragione del momento del suo intervento e AVV_NOTAIO‘assoluta modestia, sul piano causale, del suo apporto.
Taccia, infine, di manifesta illogicità la motivazione sottesa al rigetto AVV_NOTAIOe circostanze attenuanti generiche, imperniata su elementi di fatto – il contesto delinquenziale che ha fatto da sfondo al tragico evento; le ragioni che lo hanno
originato; la concertata programmazione del delitto – che non sono a lui in alcun modo riferibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono – nei limiti e nei termini che saranno, di seguito, specificati – fondati e, pertanto, passibili di accoglimento.
Esigenze di ordine espositivo consigliano di muovere, nell’esame dei temi introdotti dai ricorrenti, dalle questioni di natura processuale, che gli imputati declinano sotto una pluralità di aspetti, evocando profili di illegittimità che, nondimeno, devono ritenersi insussistenti.
Ineccepibile appare, innanzitutto, l’applicazione, da parte AVV_NOTAIOa Corte di assise di appello, AVV_NOTAIOa normativa transitoria prevista dall’art. 1, comma 1-bis del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modificazione dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che prevede, tra l’altro, che «I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico AVV_NOTAIO‘imputato solo unitamente ad altri elementi di prova».
I giudici di merito, in proposito, preso atto AVV_NOTAIO‘acquisizione, nel presente procedimento, dei tabulati telefonici in epoca anteriore alla riforma e, dunque, in assenza di autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari, hanno ritenuto che i dati in essi contenuti siano coerenti con ulteriori fonti probatorie, costituite dalle dichiarazioni di COGNOME, dei fratelli COGNOME e AVV_NOTAIOa COGNOME, nonché dai filmati che riprendono il passaggio di alcune autovetture, una AVV_NOTAIOe quali riconducibile a NOME, sul luogo del delitto ed in coincidenza o in immediata prossimità temporale con la sua consumazione.
A fronte di considerazioni, quali quelle testé richiamate, ossequiose AVV_NOTAIOa cornice normativa e coerenti con le emergenze istruttorie, COGNOME oppone rilievi che, in quanto circoscritti all’effettiva attitudine probatoria degli elementi indicati – e, precipuamente: all’affidabilità AVV_NOTAIOa parola di COGNOME; alla portata AVV_NOTAIOe dichiarazioni dei testimoni; all’impossibilità di identificare compiutamente i soggetti ripresi dalle telecamere – non si emancipano da uno sterile approccio ispirato alla parcellizzazione AVV_NOTAIOe informazioni disponibili e, in ultimo, alla confutazione e, pertanto, inidoneo ad evidenziare, nella decisione impugnata specifici profili di illegittimità.
Prive di pregio si palesano, del pari, le doglianze concernenti il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
In proposito, occorre notare, da un canto, che la difformità tra l’esposizione AVV_NOTAIOa vicenda omicidiaria contenuta nell’imputazione e la ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello attiene al ruolo svolto, nell’occasione, da NOME COGNOME che, nella motivazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, è identificato nel soggetto, indicato come «S.I.1.», che, inseguendo da presso la vittima, la ha per primo raggiunta e la ha, quindi, colpita con un manganello, in tal modo escludendosi che egli, come enunciato in rubrica, abbia materialmente esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha attinto mortalmente COGNOME.
La ravvisata discrasia non si estende, per contro, alla posizione degli odierni ricorrenti, ai quali si contesta di avere concorso all’omicidio sul piano sia materiale (cioè aiutando l’esecutore a porre in essere l’aggressione letale) che morale (rafforzando il proposito criminoso AVV_NOTAIO‘autore, consapevole del fatto che ogni tentativo di reazione AVV_NOTAIOa vittima sarebbe risultato vano).
Al riguardo, rilevato, da un canto, che l’illazione secondo cui COGNOME, leader del gruppo, avrebbe personalmente portato a compimento il delitto non ha trovato, per ammissione degli stessi giudici di merito, definitivo riscontro, e, dall’altro, che l’attribuzione – portato, è bene ricordare, di acquisizioni istruttori sottoposte al contraddittorio ed alla verifica critica AVV_NOTAIOe parti processuali – di un ruolo diverso e meno pregnante al soggetto a cui supporto gli imputati sono intervenuti non ha determinato un radicale stravolgimento AVV_NOTAIO‘addebito, deve conclusivamente escludersi che gli odierni ricorrenti abbiano patito un significato vulnus alle proprie prerogative difensive.
Pertinente appare, nel delineato contesto, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «L’accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione AVV_NOTAIOa condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l’enunciazione dei fatti e AVV_NOTAIOe circostanze ascritte all’imputato sia desumibile dal complessivo contenuto AVV_NOTAIOa motivazione AVV_NOTAIOa sentenza e dalla contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli at conosciuti e conoscibili dall’imputato – purché l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile» (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01).
Tanto, sull’espresso rilievo che «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla
sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione AVV_NOTAIOe condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi AVV_NOTAIO‘addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 – 01), espressivo di un principio in forza del quale è stata ritenuta, in passato, l’ortodossia AVV_NOTAIOa qualificazione, in sentenza, come morale del concorso in origine contestato come materiale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, COGNOME, Rv. 284953 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241825 – 01; Sez. 5, n. 7638 del 17/01/2007, COGNOME, Rv. 235786 – 01).
Nella stessa direzione si pone, va, per completezza, aggiunto, il riconoscimento, da parte AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, AVV_NOTAIOa possibilità di affermare la responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio sulla base di plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione AVV_NOTAIO‘azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale AVV_NOTAIO‘azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 – 01).
Destituite di fondamento sono le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento all’omessa traduzione in albanese, loro lingua madre, AVV_NOTAIO‘atto di appello presentato dal pubblico AVV_NOTAIO avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la loro assoluzione per non aver commesso il fatto.
A tal fine, è sufficiente ricordare che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., prevede la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e AVV_NOTAIOa facoltà AVV_NOTAIOa difesa, di un numerus clausus di atti (l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione AVV_NOTAIOe indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze ed i decreti penali di condanna), tra i quali non è ricompreso l’atto di impugnazione proposto da altra parte processuale, ed aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il carattere tassativo AVV_NOTAIO‘elencazione operata dal legislatore, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6, n. 1885 del 19/11/2020, dep. 2021, N., Rv. 280585 – 01; in proposito, cfr. anche l’ampia esposizione sistematica contenuta in Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 – 01).
La precedente conclusione non trova contraddizione, va ulteriormente notato a smentita di apposita obiezione difensiva, nella collocazione processuale AVV_NOTAIO‘impugnazione proposta dall’ufficio requirente, che non si presta ad essere equiparata alla vocatio in ius, già operata con l’esercizio AVV_NOTAIO‘azione penale e la citazione in giudizio, concretatisi in atti soggetti a traduzione, al pari del sentenza di assoluzione.
Per quanto concerne la ritualità AVV_NOTAIOa notificazione agli imputati AVV_NOTAIO‘atto di impugnazione e del decreto di citazione per il giudizio di appello, l’eccezione di nullità sollevata dagli imputati è stata disattesa dalla Corte di assise di appello, con l’ordinanza del 25 gennaio 2023, sulla scorta di un apparato argomentativo scevro dai vizi dedotti con i ricorsi.
Posto, infatti, che la prima notifica è stata effettuata nei confronti di soggetti che, avendo nominato difensori di fiducia, erano pienamente consapevoli AVV_NOTAIOa pendenza del procedimento, nell’ambito del quale era stata emessa, a loro carico, ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva, alla cui esecuzione gli stessi si erano deliberatamente sottratti, sì da determinare l’adozione di decreti di latitanza, le notifiche successive sono state correttamente effettuate, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., mediante consegna di copia AVV_NOTAIO‘atto al difensore di fiducia.
A dispetto di quanto eccepito dai ricorrenti, la circostanza che, per effetto AVV_NOTAIOa pronunciata assoluzione, lo stato di latitanza sia venuto meno non ha determinato la sopravvenuta impossibilità di notificare gli atti successivi mediante consegna di copia al difensore, giacché dal mutamento AVV_NOTAIOa posizione processuale degli imputati non consegue la necessità di eseguire una nuova «prima» notificazione, non potendosi dubitare AVV_NOTAIO‘idoneità, a tal fine, di quella effettuata, illo tempore, secondo le modalità ordinarie e, nel caso di specie, quelle stabilite dall’art. 165 cod. proc. pen..
Condivisibile si palesa, al riguardo, l’evocazione, da parte dei giudici di merito, AVV_NOTAIO‘indirizzo ermeneutico secondo cui «La notificazione mediante consegna al difensore di fiducia, di cui all’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., non presuppone il previo infruttuoso esperimento AVV_NOTAIOa stessa con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione “successiva” ad altra già eseguita, con le modalità ordinarie, non già nel grado, ma nel corso AVV_NOTAIO‘intero processo» (Sez. 3, n. 19366 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266584 – 01; Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263501 – 01; Sez. 3, n. 21927 del 04/04/2008, COGNOME, n. 239878 01).
Avuto riguardo, infine, alla riconosciuta irritualità AVV_NOTAIOa notifica agli imputati AVV_NOTAIO‘atto di impugnazione, eseguita ai sensi degli artt. 165 e 296 cod. proc. pen. a dispetto AVV_NOTAIOa sopravvenuta insussistenza AVV_NOTAIOa condizione di latitanza, la Corte di appello ha escluso, con determinazione conforme a canoni logici ed alla cornice normativa di riferimento, l’inammissibilità AVV_NOTAIO‘appello o la nullità AVV_NOTAIO‘attività processuale svolta in secondo grado in ragione, in fatto, del tenore AVV_NOTAIOa decisione impugnata, tale da precludere in radice la proposizione, da parte degli imputati, assolti per non aver commesso il fatto, di appello incidentale, e, in diritto, AVV_NOTAIO‘adesione all’orientamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «L’inosservanza AVV_NOTAIO‘obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico AVV_NOTAIO, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità AVV_NOTAIOa stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale AVV_NOTAIOa parte privata, ove consentita» (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082 – 01; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 257482 – 01; Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, COGNOME, Rv. 215111 – 01).
Transitando, ora, alle censure che investono il merito AVV_NOTAIOa decisione impugnata, va detto che la Corte di assise di appello ha operato, alla luce AVV_NOTAIOe evidenze disponibili, ivi comprese quelle acquisite mediante la disposta rinnovazione AVV_NOTAIO‘istruttoria dibattimentale, una ricostruzione AVV_NOTAIOa vicenda criminosa che, nelle sue coordinate generali, appare coerente ed armoniosa, anche perché frutto AVV_NOTAIOa ponderata e sinergica delibazione dei dati acquisiti, a partire dall’apporto di COGNOME, la cui attendibilità ha attentamente scrutinato, e di quello dei testimoni escussi, sino alle informazioni restituite dalle immagini e dal traffico telefonico, in chiave sia di contatti tra i soggetti coinvolti che di collocazione nello spazio AVV_NOTAIOe utenze a loro riconducibili.
La Corte territoriale ha, in particolare, stimato (cfr. pagg. 22 e ss. AVV_NOTAIOa motivazione) che COGNOME, dopo avere subito la veemente aggressione di COGNOME e dei suoi sodali, ha chiesto e ottenuto l’ausilio, tra gli altri, di COGNOME, COGNOME e COGNOME in vista AVV_NOTAIOa resa dei conti, arrivata nel momento in cui COGNOME, tornato nei pressi del bar «Chic», si è trovato al cospetto dei contraddittori, armati di pistola e manganello e, attinto dal primo colpo di arma da fuoco, ha tentato di fuggire, venendo, però, inseguito dagli antagonisti e finito a bas e calci.
La Corte di assise di appello ha reputato che all’azione abbiano partecipato, in totale, sei soggetti, uno dei quali, indicato come S.I.2. e, come
sopra anticipato, non identificabile in NOME COGNOME, ha esploso entrambi i colpi di pistola all’indirizzo AVV_NOTAIOa vittima.
Individuato in COGNOME il malvivente S.I.1. – che, avendo raggiunto, per primo, COGNOME, ha infierito su di lui con il manganello – ha tratteggiato altre quattro figure di soggetti ignoti e, precisamente:
S.I.3., il quale, pure postosi alle calcagna di COGNOME, lo ha attinto, dopo essersi a lui avvicinato, con un violentissimo calcio sferrato dopo essersi elevato, a velocità, in altezza;
S.I.4. e S.I.5. che, mentre S.I.1., S.I.2. e S.I.3. partecipavano (cfr. pag. 31) «direttamente e materialmente all’aggressione, ciascuno ben consapevole del contributo degli altri», sono rimasti «in mezzo alla strada»;
S.I.6. il quale, dopo essersi unito a S.I.1. e S.I.3., si è fermato in mezzo alla carreggiata all’angolo fra INDIRIZZO ed il suo interno per poi fuggire insieme ai due correi, mentre un veicolo era posizionato a centro strada, con le luci accese ed un soggetto al volante.
I giudici di merito hanno, subito dopo, osservato che «associando ciò che i due documenti video mostrano e tenuto conto di quanto si è appena osservato e considerato, l’unica spiegazione plausibile è che S.I.4., S.I.5. e S.I.6. e il conducente alla guida del veicolo con le luci accese stessero presidiando la zona, in modo da evitare che all’inseguimento ed all’omicidio potessero assistere occhi estranei e, al tempo stesso, che qualcuno potesse sopraggiungere in soccorso AVV_NOTAIOa vittima» ed aggiunto che «In particolare, non si vede in quale altro modo sia spiegabile l’azione del conducente AVV_NOTAIO‘auto su INDIRIZZO, se non in quanto parte di un’azione coordinata il cui obbiettivo era noto e richiedeva, quindi, che un mezzo, anziché parcheggiare, rimanesse di traverso in mezzo alla strada, pronto a impedire il passaggio di estranei e a partire appena portata a termine l’impresa criminosa».
Hanno, quindi, concluso che «Se gli elementi a disposizione non permettono di dire con quale specifico ruolo, è tuttavia fuor di dubbio, per i motivi sin qu esposti, che tutti e tre gli odierni imputati abbiano preso parte a tale impresa e non con mansioni di contorno».
A tal fine, hanno valorizzato:
l’assistenza invocata da COGNOME e subito prestata, come dimostrato dal vorticoso succedersi, in un brevissimo lasso temporale, di contatti telefonici, dai tre, peraltro legati da vincoli familiari;
la conferma fornita dai testimoni e da COGNOME, oltre che dai tabulati, circa la presenza dei tre sul luogo del delitto ed al momento AVV_NOTAIOa sua consumazione;
l’atteggiamento serbato da tutti i presenti, ivi compresi coloro che, agendo nell’ambito di un’azione coordinata anziché, come adombrato dal primo giudice, dettata dall’impeto, si sono prestati «a tenere sotto controllo l’area nella quale si svolgeva l’aggressione mortale ed a favorire un allontanamento immediato di tutti i partecipanti».
La Corte di assise di appello ha, quindi, concluso che «Trattasi di un fatto collettivo unitario, finalizzato ad un unico obiettivo, in cui tutti i prese concorrono, l’uno esplodendo i colpi di arma da fuoco all’indirizzo di COGNOME, l’altro colpendo COGNOME con un calcio sì da arrestarne il tentativo di fuga, gli altr presidiando la zona, pronti ad intervenire in caso di pericolo e ad assicurare il positivo andamento AVV_NOTAIO‘impresa criminosa fino alla tempestività AVV_NOTAIOa fuga al termine AVV_NOTAIO‘azione».
Ha, da ultimo, aggiunto che «la ricostruzione dei fatti a cui qui si perviene all’esito AVV_NOTAIOa rinnovazione istruttoria trova un significativo riscontro sia nell poche parole pronunciate dalla vittima prima di perdere conoscenza – “Sono stati gli albanesi”, dunque un gruppo di persone, non una sola – sia in ciò che gli odierni imputati hanno fatto AVV_NOTAIOe loro utenze telefoniche nelle ore e nei giorni immediatamente successivi».
11. Il percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata, benché suggestivo, appare irrimediabilmente viziato sul piano logico, perché assegna alla mera presenza sul luogo del delitto attitudine dimostrativa di consapevole e fattiva cooperazione alla sua commissione e trascura la penuria di informazioni acquisite in ordine all’apporto arrecato da alcuni dei soggetti individuati ma non compiutamente identificati.
Il ragionamento seguito dai giudici di merito muove, si è detto, dal postulato che ciascuno, tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, potrebbe, in ipotesi, corrispondere, ad uno dei soggetti rispettivamente indicati come S.I.2, S.I.3., S.I.4., S.I.5. e S.I.6. (cui deve forse aggiungersi, stante l’ambiguità AVV_NOTAIOe indicazioni fornite alla pag. 31 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, il guidatore AVV_NOTAIOa vettura ferma con le luci accese).
Ebbene, se il ruolo svolto, nell’occasione, da S.I.1. (cioè da COGNOME) e S.I.3. – i quali hanno sferrato, rispettivamente, manganellate e calci all’indirizzo di COGNOME, morente perché già attinto dal colpo di pistola esploso da S.I.2. – è sintomatico di piena adesione al proposito onnicidiario, non altrettanto può dirsi con riferimento all’azione di S.I.6., il quale, presente alla fase inizia AVV_NOTAIO‘inseguimento, si unisce in un secondo momento a S.I.1. e S.I.3., senza però partecipare materialmente all’aggressione, e, soprattutto, di S.I.4 e S.I.5.. ai
quali vengono attribuiti compiti di vigilanza descritti in termini di tan genericità.
Il carattere concertato AVV_NOTAIOa spedizione punitiva prontamente organizzata pregiudizio di COGNOME, d’altro canto, non vale, di per sé, a delineare, in tutti i soggetti che sono accorsi in aiuto di COGNOME, un coefficiente psicologi da dimostrare, con il prescritto tasso di certezza, la loro volontaria – oltr efficiente – partecipazione all’azione omicida.
Sotto questo aspetto, alla sicura plausibilità AVV_NOTAIOa ricostruzione avallata Corte di assise di appello – che vede tutti i soggetti presenti pronti a suppor in modo diverso ma, comunque, previamente concordato, un’iniziativa tanto cruenta da comportare, quale obiettivo finale, l’uccisione AVV_NOTAIOa vittima – f contraltare il difetto di fondamentali informazioni in ordine a quanto accaduto breve lasso temporale intercorso tra le due fasi AVV_NOTAIOo scontro.
La sentenza impugnata – tenuta, in quanto comportante l’accoglimento AVV_NOTAIO‘impugnazione proposta dal pubblico AVV_NOTAIO avverso quella, assolutori emessa in primo grado, a soddisfare l’onere di motivazione rafforzata – risult in effetti, gravemente carente perché rinviene in ciascuno dei presenti e, qui anche in chi, come S.I.4 e è ritratto (cfr. pag. 20) mentre, provenendo bar «Chic», si è fermato in mezzo alla strada, restando sempre nelle vicinan del locale, per poi tornare sui suoi passi, i tratti del concorso punibile AVV_NOTAIO‘art. 110 cod. pen., senza considerare che l’espletata istruttoria, quan rinnovata, non è riuscita a mettere in luce, tra l’altro: il preciso ten richiesta di aiuto rivolta da COGNOME a COGNOME e quello AVV_NOTAIOa comunicaz trasmessa da questi a COGNOME; la provenienza AVV_NOTAIOa pistola; la consapevolez originaria eo sopravvenuta, in capo a tutti gli imputati, AVV_NOTAIOa sua detenzio parte del soggetto che la utilizzò a scopo omicida.
La decisione è, in altri termini, affetta da una significativa falla raz perché, all’atto di inquadrare l’episodio nella cornice di una concertata rea orchestrata, in forma coordinata, da un drappello di soggetti di origine alba e legati da vincoli di solidarietà familiare, trascura di considerare che l’ine connotato personale AVV_NOTAIOa responsabilità impone di rinvenire, per ciascuno de imputati, elementi espressivi, al di là di ogni ragionevole dubbio, AVV_NOTAIO‘atti eziologica – che si è detto essere delineata, per alcune AVV_NOTAIOe posizioni coinv (quali quelle di S.I.4. e S.I.5.), in modo non adeguato – dei singoli app nonché AVV_NOTAIO‘adesione, ab initio o in itinere, ad una iniziativa criminosa che contemplava, quale esito considerato, previsto e voluto, la morte di COGNOME.
Accertamento, quello omesso dalla Corte di assise di appello, che appar rilevante, in potenza, anche al fine AVV_NOTAIOa più appropriata qualificazione giu
– ai sensi, rispettivamente, degli artt. 110, 114 o 116 cod. pen. – del concor eventualmente ravvisato.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento AVV_NOTAIOa sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione AVV_NOTAIOa Corte di assise appello di Torino in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esen vizio riscontrato.
Restano assorbite, ma non precluse, le censure afferenti al trattament sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione AVV_NOTAIOa Corte di assise di appello di Torino.
Così deciso il 19/04/2024.